La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
La comunicazione (se dovuta) deve essere effettuata da colui che vende, affitta od ospita altra persona in un immobile (es. appartamento, capannone, box, ecc.) di sua proprietà.
La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione scritta all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".
Se le comunicazioni riguardano cittadini extra-comunitari si richiede fotocopia del documento di identità del dichiarante e fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno del cessionario.
CONSEGNA : in triplice copia
DOVE: front-office del Comando di Polizia Locale; in alternativa la comunicazione puó essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.
QUANDO: entro 48 ore dalla data della cessione. Se il termine di 48 ore cade in una giornata festiva, esso è prorogato alla prima giornata non festiva utile.
SANZIONI
L'ospitante che non ottemperi all' obbligo di comunicare l'ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
In caso di mancata, tardiva o incompleta presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza è prevista la sanzione amministrativa di Euro 206,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
Il pagamento della sanzione, a favore dello Stato (Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo) dovrà essere effettuato tramite il Mod. F23. Le modalità di presentazione del ricorso (scritti difensivi) al Prefetto saranno indicate nello stesso verbale di contestazione.
La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).
A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r).
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Avviso di assegnazione gratuitaIn esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. n.377 del 21/12/2022 e della determinazione n.1078 del ...
Il Reg. CE 853/04 riguardante le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale non si applica alla produzione primaria ...
Pagamenti presso gli Uffici della Polizia Municipale
Ven 12 Feb 2021
A decorrere dal 01/03/2021, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, anche i pagamenti delle sanzioni amministrative ...