Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)
CHI DEVE PAGARE La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde). Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.
QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, all'Ufficio Tributi, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo [10 Kb] in distribuzione presso gli stessi uffici. La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali. Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale. Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza. E' disponibile presso l'ufficio tributi oppure scaricabile on-line il modello di cessazione [137 Kb]. Nell'anno 1998 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha predisposto il censimento di tutte le unità immobiliari presenti nel territorio; pertanto tutti i fabbricati preesistenti dovrebbero essere censiti e la superficie imponibile degli stessi è rilevabile direttamente dalla scheda fabbricato. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le stesse devono essere censite contestualemente alla denuncia di variazione allegando una planimetria dei locali e compilando l'apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Tributi o scaricabile on-line (abitazioni [368 Kb] (attività [282 Kb].
QUANTO SI DEVE PAGARE L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato. Per l'anno 2008 le tariffe deliberate sono aumentate rispetto al 2006 in particolare la tariffa per le abitazioni è pari a euro 0,96 al metro quadrato (importo netto) cui si aggiungono l'addizionale ex ECA (10%) e il tributo provinciale (5%). La tariffa netta per le abitazioni con unico occupante e pari a euro 0,64. I dettagli sulle utenze non abitative possono essere visionati consultando la scheda delle categorie [77 Kb] con relativa tariffa prelevabile on line.
COME SI PAGA Anche quest'anno la tassa si paga utilizzando i bollettini di conto corrente inviati dalla Gec spa con l'avviso di pagamento, in unica soluzione oppure in tre rate alle scadenze indicate sul bollettino stesso. Si può pagare nei seguenti modi: • presso gli uffici postali, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente; • presso gli sportelli bancari indicati nell'avviso stesso; • presso gli sportelli del concessionario GEC SPA. In caso di mancato pagamento, sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.
RIDUZIONI La tariffa unitaria è ridotta di un importo di un terzo nei seguenti casi: a) abitazione con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utente che risieda o abbia la dimora abituale per pi di sei mesi all'anno, in locali fuori dal territorio comunale. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. La richiesta di riduzione per gli unici occupanti di una abitazione deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni. Nel momento in cui non si è più unico occupante si deve fare la dichiarazione di variazione. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Per gli insediamenti sparsi ubicati al di fuori della zona perimetrata per il servizio di cui al comma precedente, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa.
RIMBORSI La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora. Nel caso in cui non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato. Per l'istanza di rimborso non è necessaria una modulistica specifica, l'ufficio ha comunque predisposto un modulo [44 Kb] disponibile presso lo sportello. Per maggiori informazioni in merito all'applicazione della TARSU, si veda il regolamento comunale.