presentazione domande entro il 22 febbraio 2012 presso l’Ufficio assistenza del comune (piano terreno) Tel. 0171/754120
POSSONO FARE DOMANDA i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’anno 2010, appartenenti alle seguenti categorie di cittadini: - Titolari di pensione - Lavoratori dipendenti e assimilati - Soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito - Soggetti con invalidità pari o superiore al 67% - Lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2010. I richiedenti debbono essere in possesso del seguente requisito minimo: Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2010, pari a complessivi euro 11.966,40 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20% Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data del 5 gennaio 2012. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l’anno 2010, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT – risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità. Per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea occorre autocertificare il possesso del requisito della residenza da almeno 10 anno nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.
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NON POSSONO ACCEDERE AL FONDO - gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, - i conduttori di alloggi di categoria catastale A1,A7,A8,A9 e A10, - i titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza, - è inoltre causa di esclusione dal fondo la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi altro componente del nucleo familiare, di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza.