Abbattimento delle barriere architettoniche: contributo per interventi su edifici privati
Entro il 1° marzo di ogni anno le persone disabili (invalidità permanente) che sostengono direttamente spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, coloro che hanno a carico tali soggetti disabili ed i condomini ove risiedono disabili possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13. Le domande possono, comunque, essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1° marzo; in tal caso rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.
NON hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che: - risiedono in un alloggio o in un ediicio costruito dopo l'11 agosto 1989, - presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee, - non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento, - cambiano residenza dopo avere presentato domanda di contributo e prima di evere effettuato i lavori, - hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo.