Permessi di sosta per invalidi
Il contrassegno per la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, previsto dall'articolo 188 del Codice della Strada, si richiede con domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di residenza, corredata da documentazione attestante il tipo di invalidità (rilascio, invalidità da parte della Prefettura, visita medica eseguita presso gli Uffici della Medicina Legale, certificato medico esplicativo del medico di base). Gli uffici della Polizia Municipale, che seguono la pratica per competenza, trasmettono la domanda e la documentazione all'Ufficio di Medicina Legale dell'A.S.L., la quale provvederà agli accertamenti necessari per la verifica dell'invalidità o handicap e, conseguentemente, trasmetterà alla Polizia Municipale la "giustificazione" o la "non giustificazione" al rilascio dei contrassegno. La validità della durata del contrassegno è dettata dall'A.S.L. e comunque non può superare i cinque anni dalla data del rilascio. Allo scadere sarà necessario provvedere alla richiesta del rinnovo e solo nel caso in cui l'A.S.L. avesse rilasciato il contrassegno per il massimo della validità (5 anni), sarà sufficiente una dichiarazione del medico di base che attesti la permanenza dell'handicap; in caso di rilascio con validità inferiore ai cinque anni per il rinnovo sarà necessario riprendere l'iter della pratica dall'inizio come se si trattasse di una nuova concessione. Il contrassegno parcheggio invalidi ha validità su tutto il territorio nazionale e secondo le modalità che vengono rilasciate all'utente all'atto della consegna.