Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Rinvio
Articolo 3 - Principi generali in materia di video
sorveglianza
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Trattamento dei dati personali per le
finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza
Articolo 6 - Informativa e Notificazione
Articolo 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento
Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
Articolo 9 - Obblighi degli operatori
Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini
di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Articolo 11 - Diritti dell’interessato
Articolo 12 - Sicurezza dei dati
Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati
Articolo 14 - Luoghi di attestazione delle postazioni
video e adeguamento dinamico delle tecnologie
Articolo 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Articolo 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento
di dati personali
Articolo 17 - Comunicazione
Articolo 18 - Tutela
Articolo 19 - Modifiche regolamentari
Articolo 1 - Oggetto
Oggetto del presente regolamento è la disciplina locale della video sorveglianza.
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Articolo 2 - Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice
in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “codice” e, con riguardo alla
videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall’Autorità garante
per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.
Articolo 3 - Principi generali
in materia di video sorveglianza
Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l’identificazione
del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza
incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali,
effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti
ed impiegati dal Comune di Borgo San Dalmazzo nel territorio comunale, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità,
necessità, proporzionalità e finalità.
• Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
ai sensi degli artt. 18-22 del “Codice”.
• Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato
per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in
caso di necessità.
• Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema
di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione
di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o
per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
• Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati,
espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice. Scopo esplicito
della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza,
percepita e reale, nella aree assoggettate a controllo. E’ peraltro consentita
la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza
all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività
istituzionali, produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che
hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile
o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi
sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
Articolo 4 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso
la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive
che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano
prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi
di trasporto;
b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni,
svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione,
la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche
direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso
l’impianto di videosorveglianza;
d) per “titolare”, l’Ente Comune di BORGO SAN DALMAZZO, nelle sue articolazioni
interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del trattamento dei dati personali;
e) per “Responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio
al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o
associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura,
o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione di trattamento. sali
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Articolo 5 - Trattamento dei
dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza
1) Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali
rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di
installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto
che transitano nell’area interessata.
Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo
del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza
pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità
di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l’utilizzo
degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione
di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente
dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione
stabile delle immagini tra la centrale operativa della Polizia Municipale
e le centrali operative delle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale
di Borgo San Dalmazzo.
2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi
alle funzioni istituzionali demandate al Comune di BORGO SAN DALMAZZO, in
particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986,
n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3, nonché dallo Statuto Comunale
e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio
urbano;
b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e regioni di ingorghi per
consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;
c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico
ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
d) rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per
la predisposizione dei piani comunali del traffico;
e) rilevare infrazioni al codice della strada;
f) vigilare sul pubblico traffico;
g) sviluppare funzione preventiva e repressiva riguardo eventuali atti di
vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio
comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
h) controllare gli eventuali futuri accessi limitati di auto in determinate
zone del territorio comunale;
i) verificare le adiacenze di uffici comunali;
j) riprendere le immagini di specifici siti comunali;
l) presidiare gli accessi degli Edifici Pubblici dall’interno e dall’esterno;
3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento
di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione
ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed
i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
Articolo 6 - Informativa e Notificazione
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si
trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante
un modello semplificato di informativa “minima”, conforme a quanto indicato
negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile
2004.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle
modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi diversi
dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato
che riporti gli elementi indicati all’art. 13 del Codice, con particolare
riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione.
Il Responsabile del trattamento rende nota l’attivazione dei sistemi di
videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali,
l’eventuale incremento dimensionale degli impianti e l’eventuale successiva
cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso
di giorni dieci, mediante i comuni mezzi di informazione locale.
Il Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo, nella sua qualità di titolare
del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione
preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano
i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
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Articolo 7 - Responsabile ed
incaricati del trattamento
Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento
dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile
per gli scopi perseguiti, della visione
[34
Kb] delle registrazioni.
Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in
numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei
dati, dell’utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile
per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al
pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni
del presente Regolamento.
Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento
devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Articolo 8 - Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali
1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi
utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti
di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario,
aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario
al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari
al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico,
di cui al precedente art. 5 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare
l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso
che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto
di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di
incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio comunale, in
conformità all’elenco dei siti di ripresa, predisposto dall’Amministrazione
Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso
di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente,
riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale
o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le stesse sono collegate
ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Le telecamere
di cui al precedente comma consentono riprese video o foto a colori o in
bianco/nero e sono collegate alla Sala Server che potrà, esclusivamente
per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare
o indicizzare le immagini.
Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione
e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali
si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle
persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto
attivato di cui al suddetto art. 5. I segnali video delle unità di ripresa
saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala
controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini
saranno visualizzate su monitor e registrate su un apposito supporto. L’impiego
del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento,
quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate,
tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 10, potranno essere
conservate per un periodo massimo di 4 giorni lavorativi successivi all’evento,
in considerazione dei tempi di controllo delle immagini stesse. Successivamente
ai 5 giorni lavorativi le immagini sono cancellate automaticamente dal server.
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori
digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate,
in tempo inferiore a quello citato.
Le telecamere, inoltre, potranno essere dotate di brandeggio (in verticale
ed in orizzontale), di zoom ottico e digitale programmati ed essere dotate
di infrarosso.
I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server
ubicata presso il comando Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo o altra
sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale
su hard disk. sali ad
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Articolo 9 - Obblighi degli operatori
1) L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati
al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di
cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed
integrato.
2) L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto
si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà
private.
3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei
dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del
tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in
caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art.
5 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione
[28
Kb] di volta in volta richiesta al Sindaco.
4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà
l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa
vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti
penali.
Articolo 10 - Accertamenti
di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi
di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della
tutela ambientale e del patrimonio, l’incaricato od il Responsabile della
videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi
competenti.
In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa
di cui all’ articolo 8, l’incaricato procederà alla registrazione delle
stesse su supporti magnetici.
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere
solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria.
L’apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione
ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale.
Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini,
necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle
riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata
al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
Articolo 11 - Diritti dell’interessato
1) In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro
presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile
oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre
15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non
può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta
giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati
motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può
essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale
dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire,
per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare
o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre
quindici giorni.
6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato
può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve
le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla
normativa vigente. sali
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Articolo 12 - Sicurezza dei
dati
1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per
gli effetti del precedente art. 8, comma 3. Alla sala controllo del Comando
della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali,
può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il
personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull’utilizzo
dell’impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile
individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento
dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server,
normalmente coincidente con la centrale operativa del comando Polizia Municipale
di Borgo San Dalmazzo, salvo attuazione delle procedure di condivisione
con le centrali operative delle forze di polizia o designazione di altri
specifici edifici o autonomi uffici da parte del responsabile del trattamento.
In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione,
può accedere il solo personale autorizzato, secondo i disciplinari organizzativi
in vigore presso i distinti organi di polizia titolari della centrale operativa
ove confluiscono i dati.
2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata
in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita
al controllo.
3) L’utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco
rigido su cui sono memorizzate le immagini.
Articolo 13 - Cessazione del
trattamento dei dati
1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
personali sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato.
2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente
lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste
dalla legge. sali ad
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Articolo 14 - Luoghi di attestazione
delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
L’individuazione dei luoghi da sottoporre a video sorveglianza, la loro
modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste
dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le
aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, con apposita
deliberazione, sentita l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, e condivise
le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale
per l’autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video,
a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Municipale,
comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.
L’adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di
sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione
del responsabile del trattamento dei dati.
Allo stesso responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari
più contenuti o limitati di registrazione che, salvo espresso provvedimento
riguarda l’arco delle 24 ore giornaliere e di ogni altra disposizione finalizzata
all’attuazione del presente regolamento.
Articolo 15 - Limiti alla utilizzabilità
di dati personali
La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di protezione
dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
Articolo 16 - Danni cagionati
per effetto del trattamento di dati personali
La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice di cui al
precedente articolo.
Articolo 17 - Comunicazione
1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di BORGO SAN
DALMAZZO a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza
di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 19 comma 2 del decreto
legislativo 30/6/2003 n. 196.
2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente
comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
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Articolo 18 - Tutela
1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale
si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il
Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal
precedente art. 7.
Articolo 19 - Modifiche regolamentari
1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi
di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela
della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno
essere immediatamente recepiti.
2) All’aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle
autonomie locali.
3) Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà
trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Cuneo al Comando Compagnia
e Stazione dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo competente per territorio,
al Questore di Cuneo e al sig. Prefetto di Cuneo, nonché al Garante per
la protezione dei dati personali. sali
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