TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art. 1 - Istituzione della tassa
Art. 2 - Rifiuti solidi urbani interni
Art. 3 - Zone di applicazione
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Locali tassabili
Art. 6 - Aree tassabili
Art. 7 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
Art. 8 - Locali ed aree non utilizzati
Art. 9 - Deduzioni
Art. 9 bis - Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Compostaggio domestico
Art. 10 - Esenzioni
Art. 10 bis - Esenzioni temporanee ex art. 67-
comma 1 -D.Lgs.507/93
TITOLO II
TARIFFE
Art. 11 - Tendenza al pareggio
Art. 12 - Annualità
Art. 13 - Determinazione tariffe
Art. 14 - Commisurazione tariffe
Art. 15 - Determinazione costo servizi
Art. 16 - Classificazione degli usi
TITOLO III
DECORRENZA E ABBUONI
Art. 17 - Decorrenza
Art. 18 - Cessazione
Art. 19 - Rimborsi
TITOLO IV
DENUNCE
Art. 20 - Denunce
Art. 21 - Termini
Art. 22 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 23 - Sanzioni
TITOLO V
ACCERTAMENTI, VERIFICHE, RISCOSSIONI
Art. 24 - Accertamento
Art. 25 - Verifiche e riscontri
Art. 26 - Riscossione
Art. 27 - Contenzioso
Art. 28
INDICI DI QUANTITA' E QUALITA' MEDIE ORDINARIE PER UNITA'
DI SUPERFICIE
ALLEGATO B
CRITERI QUALITATIVI
CRITERI QUANTITATIVI
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art. 1 - Istituzione della tassa
A partire dal 1 gennaio 1994 istituita nel Comune di Borgo San Dalmazzo
la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento,
ammasso, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi
e secondo le norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
La sua applicazione disciplinata dal presente regolamento.
Art. 2 - Rifiuti solidi urbani
interni
Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:
1) i rifiuti non ingombranti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento,
di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri
insediamenti in genere;
3) i rifiuti di cui ai precedenti commi 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti
ad uso di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e di
servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati
alla formazione, di regola di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
4)i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell’Allegato
B del presente Regolamento.
Art. 3 - Zone di applicazione
L'applicazione della tassa limitata alle zone del territorio comunale in
cui istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni.
Per gli insediamenti sparsi ubicati al di fuori della zona perimetrata per
il servizio di cui al comma precedente, la tassa dovuta nella misura del
30% della tariffa.
Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire negli appositi cassonetti sparsi
sul territorio comunale nei vari punti di raccolta che verranno di volta
in volta, secondo le necessità, individuate dall'Amministrazione Comunale.
Art. 4 Soggetti passivi
La tassa dovuta da chiunque a qualsiasi titolo ( proprietario, usufruttuario,
affittuario ecc.)occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti; in caso
di subaffitto la tassa dovuta dall'ultimo affittuario, per i locali affittati
con mobilio, responsabile il proprietario dei medesimi.
La tassa applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di
carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto,
nonchè a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove di norma possono prodursi
rifiuti purchè non costituisca accessorio o pertinenza dei locali gi assoggettati
a tassa ai sensi del precedente comma.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.
1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione
di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni responsabile del versamento della
tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.sali
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Art. 5 - Locali tassabili
Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti
i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusa o chiudibile
da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di
struttura e per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano
di regola rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi.
Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere,
sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi,
anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc...) e cos pure quelli delle
dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del
fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre,; ecc...) escluse le stalle
ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali,
legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori
artigianali e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati
ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi
quelli diurni ed i bagni pubblici), le locande, ristoranti, trattorie, collegi,
pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar,
caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende
commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato
coperto, nonchè le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al
pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante
al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento,
a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti
a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto
utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti
di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la
sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo volgimento
dello spettacolo o delle attività;
- tutti i vani(uffici,sale scolastiche, anticamere, sale d'aspetto ed altre,
parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti,
ecc....) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni
tecnico economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, cos come individuate per le abitazioni
private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura
esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare,
delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato,
delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche
strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti
speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982),
delle caserme, delle stazioni, ecc....;
- tutti i vani accessori e pertinenze, cos come individuate per le abitazioni
private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali,
agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e
di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi,
di uffici, depositi e magazzini, ecc....) ed alla lavorazione ed attività
indicate, quando i relativi rifiuti siano dichiarati assimilabili agli urbani
(art. 2, comma 4 del presente regolamento), con esclusione dei residui che
per legge non sono assimilabili agli urbani.sali
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Art. 6 - Aree tassabili
- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a parcheggi,
a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività
o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento
delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico
non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e degli
accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente
tassabili (servizi igienici, punti vendita, zone adibite al lavaggio auto,
ecc...) e l'area scoperta visibilmente al servizio dell'impianto o degli
impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da
e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive,
con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello
sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente
al pubblico demanio, se adibite agli usi sopra indicati o ad altri usi privati,
generanti rifiuti solidi urbani interni.
Art. 7 - Locali ed aree destinate
ad attività stagionali
Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tassa ridotta di un terzo (art.
66, comma 3 del D.Lgs.507/93).
La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere
fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della
prescritta autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.
L'Amministrazione Comunale provvede a verificare caso per caso se l'attività,
effettivamente svolta, corrisponde per qualità e durata, a quella indicata
nella licenza od autorizzazione.
Art. 8 - Locali ed aree non utilizzati
La tassa dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via
continuativa purchè siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento,
se trattasi di locali ad uso abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa
per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.
Art. 9 - Deduzioni
Non si computano le superfici di atrii, scale, cortili, se scoperti o parzialmente
coperti, compresi i portici, nonchè qualsiasi altra area individuabile quale
accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese
le terrazze ed i balconi.
In ogni caso non vengono conteggiate, ai fini della tassa, le aree scoperte
adibite a verde.
La tariffa unitaria ridotta di un importo di un terzo nei seguenti casi:
a) abitazione con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utente che risieda
o abbia la dimora abituale per più di sei mesi all'anno, in località fuori
dal territorio comunale.
La tariffa unitaria ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli
agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. sali
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Art. 9 bis - Agevolazioni
per la raccolta differenziata - Compostaggio domestico
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione
nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
Nel Comune è incentivato il compostaggio domestico praticato con i seguenti
sistemi:
a)compostaggio in compostiera mediante:
-Composter chiuso: contenitore areato, studiato per fare compostaggio in
piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito
con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione
del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo
del compost maturo
-Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata,
a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto
o telo di iuta, di forma cilindirica, dotato di coperchio in sommità per
l'introduzione del materiale da compostare.
-Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo
da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
b) compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo sia già esistente
ed abbia le seguenti caratteristiche:
- capacità minima 1 metro cubo
-larghezza massima della base metri 2;
-altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
-Lunghezza minima a regime: metri 2;
-sezione triangolare o trapezioidale;
c) compostaggio in buche aventi le seguenti caratteristiche:
-capacità minima 1 metro cubo
-pareti foderate ad es. in legno…
-fori di drenaggio sul fondo
Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le buche e
le concimaie agricole.
Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonché
i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale seguendo le regole
di base per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra
scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata
aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo
per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione
di cattivi odori.
2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico
per i rifiuti organici in conformità al presente Regolamento si applica,
a richiesta degli stessi, una riduzione del 10 per cento sulla tariffa unitaria
della categoria 1 (abitazioni private).
3. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale
che pagano la TARSU.
4. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto,
a contatto con il terreno e su suolo privato.
5. Il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza
dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell' agevolazione
è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto,
un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost
prodotto.
6. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG o se il luogo
di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà
è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.
7. E' ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di
3 nuclei famigliari a condizione che sia di idonea capacità e venga posizionata
nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto di tutti gli utilizzatori;
8. La richiesta per la riduzione deve essere redatta su apposito modulo
messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dall'anno successivo
alla presentazione.
9. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi,
fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel
caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente
è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
10. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza
dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi
il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza
dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi e all'applicazione
delle sanzioni previste dal regolamento.
11. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà,
per tutti gli utenti, entro 12 mesi dalla data di adesione. Per gli anni
successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite
dall'Ente gestore. sali
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Art. 10 - Esenzioni
Viene accordata l'esenzione:
1) agli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni
dei ministri di culto;
3) ai locali condotti dagli istituti di beneficenza ed assistenza, i quali
dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento superiori
ad un quarto della spesa annua stessa;
4) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche
aperte al pubblico;
5) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.
Art. 10 bis - Esenzioni
temporanee ex art. 67- comma 1 -D.Lgs.507/93
1.Sono temporaneamente esentate dal pagamento della tassa rifiuti le utenze
non domestiche, nel caso in cui interventi tecnici sostanziali effettuati
dal Comune lungo tratti di strada interni al centro storico determinino
la chiusura al traffico delle intere singole tratte stradali per periodi
non inferiori a due mesi consecutivi, con conseguente situazione di disagio
per le attività produttive ivi localizzate.
2.Tale esenzione verrà accordata d’ufficio e varrà per l’intera annualità
della tassa.
3.L’ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere tempestivamente all’Ufficio
Tributi le comunicazioni inerenti l’inizio e il termine degli interventi
tecnici di cui al comma uno per le operazioni di competenza.
4.L’esenzione di cui al comma 1 sarà iscritta in bilancio come voce di spesa
e finanziata con risorse diverse ai proventi della tassa rifiuti.
TITOLO II
TARIFFE
Art. 11 - Tendenza al pareggio
La tariffa della tassa fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo
tendente a raggiungere il costo dei servizi di smaltimento nelle varie fasi
di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, deposito e discarica
sul suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni.
Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi.
Art. 12 - Annualità
La tassa annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.
La tassa dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente
per motivi di forza maggiore.
Art. 13 - Determinazione tariffe
Il Consiglio Comunale delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe
da applicare nell'anno successivo, in ragione di un metro quadrato di superficie
utile dei locali o delle aree servite nonchè all'uso cui i medesimi sono
destinati secondo la classificazione individuata al successivo articolo
16.
Qualora nel termine suddetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende
prorogata quella vigente.sali
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Art. 14 - Commisurazione tariffe
La tassa commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili
nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè
al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto
entro i limiti di legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità
di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo per uno
o pi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti
di cui all'allegato "A".
I costi predetti sono depurati dai proventi provenienti dalle attività di
recupero e/o di riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.
Art. 15 - Determinazione costo
servizi
Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei
servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli:
per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione
promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni di servizi;per
la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento
di mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature
fisse.
Ai fini della determinazione del costo d'esercizio dedotto dal costo complessivo
dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un
importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti
solidi urbani.
Art. 16 - Classificazione degli
usi
Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate
in base alle seguenti destinazioni:
CAT 1
Abitazioni private.
CAT.2
Locali ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.
CAT.3
Locali di vendita frutta, verdura, fiori, pesce e supermercati di alimentari
(tabelle merceologiche 1 - 1/A - 5 - 6 e 8).
CAT.4
Caffè, bar, gelaterie, osterie, birrerie, sale da ballo, discoteche, nights,
sale da gioco e simili compresi i relativi dehors.
CAT.5
Alberghi, affittacamere e residences, pensioni.
CAT.6
Esercizi di vendita alimentari non compresi alla classe 3 (tabelle merceologiche
2 -3 -4 e 7).
CAT.7
Collegi, conviti, istituti, case di riposo e di assistenza, istituti religiosi
con convito,ospedali e case di cura (limitatamente alle superfici che non
producono rifiuti speciali, tossici o nocivi).
Caserme e carceri.
CAT.8
Ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi,
stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune.
CAT.9
Esercizi commerciali non alimentari compresi nelle tabelle merceologiche
da 9 a 14, tabelle speciali e farmacie.
CAT.10
Studi professionali in genere, uffici industriali e commerciali, agenzie
di assicurazione, rappresentanze, banche ed altri istituti di credito. Agenzie
di viaggio.
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CAT.11
Capannoni,locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori e botteghe
artigianali.
CAT.12
Locali dei magazzini, dei depositi e delle autorimesse.
CAT.13
Locali dei teatri e dei cinematografi, studi radiotelevisivi, gallerie d'arte
e quadri, biblioteche, archivi e musei.
CAT.14
Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, stazioni ferroviarie,
enti locali e simili. Locali sede di enti pubblici,associazioni ed istituzioni
di natura religiosa, culturale, politica,sindacale,ricreativa,sportiva ed
associazioni d'arma. Circoli privati (esclusi i locali uso bar, ristoranti,
cucine e spacci anche se solo ad uso dei soci).
CAT.15
Campeggi, distributori di carburanti ed aree ad essi annesse.
CAT.16
Saloni di esposizione in genere, depositi e simili quasi costantemente chiusi
e senza accesso al pubblico, al servizio di attività industriali e commerciali.
CAT.17
Palestre ginnico sportive, fisioterapiche e spogliatoi annessi ad impianti
sportivi. Scuole di danza e ballo.
CAT.18
Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, istituti musicali pubblici
e privati in genere, asili infantili pubblici e privati e locali annessi
adibiti a mensa e refezione.
CAT.19
Chioschi e cabine telefoniche.
CAT.20
Ambulanti alimentari.
CAT.21
Ambulanti non alimentari.
CAT.22
Aree scoperte operative adiacenti e non ad attività commerciali,artigianali
ed industriali, tettoie, nonchè impianti sportivi coperti e scoperti non
compresi nella categoria 17, esclusala parte in cui viene effettivamente
svolto l'esercizio dell'attività sportiva.
TITOLO III
DECORRENZA E ABBUONI
Art. 17 - Decorrenza
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui ha inizio l'utenza.
Art. 18 - Cessazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali
ed aree tassate, purchè regolarmente denunciate e debitamente accertate,
d diritto ad abbuono proporzionale a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione,
il tributo non dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto
denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentrante a seguito di denuncia in sede di recupero d'ufficio.
Art. 19 - Rimborsi
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto
ai sensi dell'art. 18 disposto dall' Ufficio comunale entro 30 giorni dalla
ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui sempre
al medesimo articolo da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi
dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.
TITOLO IV
DENUNCE
Art. 20 - Denunce
Le denunce redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal
Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo
di raccomandata R.R. all'Ufficio Imposte e Tasse del Comune, nei termini
e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.
Art. 21 Termini
La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo
alla occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio
del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni
di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente tenuto
a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed
aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare
della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo
in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del
codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti
il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile
di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione,
dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione
e del relativo scopo sociale o istituzionale, dell'Ente, Istituto, associazioni,
società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale legale
o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione,
dell'ubicazione, della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree
denunciati e delle loro ripartizioni interne nonchè della data di inizio
dell'occupazione o detenzione. sali
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Art. 22 Tassa giornaliera di
smaltimento
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati
prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,
temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche di uso pubblico
o aree gravate da servitù di passaggio la tassa di smaltimento viene applicata
in base alla tariffa giornaliera.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare,
anche se ricorrente. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa
rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata di un importo percentuale del 50%.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta
nel regolamento applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti
solidi urbani.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo assolto a seguito del pagamento
della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione col modulo ivi previsto.
Art. 23 - Sanzioni
Chiunque, avendo obbligo, non presenta nei termini le denunce di nuova utenza
o di variazione in aumento, soggetto alle sanzioni previste dall'art. 76
del D.Lgs. 507/1993 che qui si intende integralmente riportato.
TITOLO V
ACCERTAMENTI, VERIFICHE, RISCOSSIONI
Art. 24 - Accertamento
All'accertamento d'ufficio si procede soltanto nel caso di omessa o infedele
denuncia.
L'accertamento eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente
tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.
L'avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, deve essere
eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Art. 25 - Verifiche e riscontri
Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune
può:
a) accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi
incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
b) richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali
di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile costituito;
c) richiedere ai proprietari dei fabbricati ed agli amministratori dei condomini
le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
d) invitare i contribuenti, i proprietari e gli amministratori di stabili
a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni;
e) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero
richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione
da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
f) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del
codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.
63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei
locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.sali
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Art. 26 - Riscossione
La riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi,
a norma di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 o mediante riscossione
diretta effettuata dal concessionario della riscossione fatta salva la possibilità
per l'Ente di esercitare la facoltà di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs.
446/97.
Art. 27 - Contenzioso
Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso
cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
Art. 28
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme
contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
| Cat. | Descrizione | ips | iqs |
|---|---|---|---|
| 1 | ABITAZIONI PRIVATE | 1,28 | 0,69 |
| 2 | RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, TAV.CALDE.... | 3,75 | 0,80 |
| 3 | VENDITA FRUTTA, VERDURA, FIORI,
PESCE, SUPERMERCATI, ALIMENTARI |
6,95 | 0,45 |
| 4 | BAR, GELATERIE, OSTERIE, BIRRERIE, SALE DA BALLO, DISCOTECHE, SALE DA GIOCO E RELATIVI DEHORS | 3,53 | 0,83 |
| 5 | ALBERGHI, AFFITTACAMERE, RESIDENCES E PENSIONI | 2,54 | 1,13 |
| 6 | VENDITA ALIMENTARI NON COMPRESI ALLA CLASSE 3 | 3,58 | 0,67 |
| 7 | COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI, CASE DI RIPOSO E ASSISTENZA, OSPEDALI, CASE CURA, CASERME CARCERI | 1,40 | 0,80 |
| 8 | AMBULATORI, STUDI MEDICI E VETERINARI, SALONI DI BELLEZZA, SAUNE E LABORATORI DI ANALISI | 1,42 | 1,42 |
| 9 | VENDITA NON ALIMENTARI | 2,30 | 0,92 |
| 10 | STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, INDUSTRIE
COMMERC., AGENZIE DI ASSICURAZIONI, BANCHE, AGENZIE VIAGGI |
1,12 | 2,44 |
| 11 | CAPANNONI, STAB.INDUSTRIALI, LABORAT.ARTIGIANI | 1,36 | 0,67 |
| 12 | MAGAZZINI, DEPOSITI E AUTORIMESSE | 0,31 | 2,12 |
| 13 | TEATRI E CINEMATOGRAFI, STUDI RADIOTELEVISIVI GALLERIE D'ARTE, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI | 0,70 | 0,80 |
| 14 | UFFICI PUBBLICI, STAZIONI, ENTI LOCALI, ASSOC. VARIE, CIRCOLI PRIVATI | 1,49 | 0,44 |
| 15 | CAMPEGGI, DISTRIB.CARBURANTE ED AREE ANNESSE | 1,18 | 0,72 |
| 16 | SALONI DI ESPOSIZIONE, DEPOSITI SENZA ACCESSO AL PUBBLICO AL SERVIZIO DI ATTIVITA' | 0,38 | 1,78 |
| 17 | PALESTRE E SPOGLIATOI ANNESSI. SCUOLE DI DANZA | 0,58 | 1,05 |
| 18 | SCUOLE E ASILI PUBBL.E PRIV., ISTIT.MUSICALI. | 0,29 | 1,03 |
| 19 | CHIOSCHI E CABINE TELEFONICHE | 0,70 | 0,98 |
| 20 | AMBULANTI ALIMENTARI | 8,77 | 1,10 |
| 21 | AMBULANTI NON ALIMENTARI | 4,39 | 1,10 |
| 22 | AREE SCOPERTE OPERATIVE ADIACENTI AD ATTIVITA' | 0,19 | 0,83 |
ALLEGATO B
CRITERI QUALITATIVI
I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati
ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei
CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO
E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10 rifiuti metallici
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione
di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;
della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,
carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone
destinati ad essere riciclati
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento
e finitura
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI
PER STAMPA
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti
sostanze pericolose
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico
e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
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15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio
di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci
e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne
13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso,non contenenti
componenti pericolosi
16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature
fuori uso
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti
piombo, nichel-cadmio e mercurio
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
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18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI
RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti
urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al
D.P.R.254/03
18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche,
citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento
e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui
al D.P.R. 254/03
18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche,
citostatiche o altre sostanze pericolose
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli
imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche
e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo,
nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
CRITERI QUANTITATIVI
I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole,artigianali,
commerciali e di servizio, individuati nell’elenco relativo a i criteri
qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate
e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella
seguente (di cui all’allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999): sali
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| Descrizione | Quantita' |
|---|---|
| 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole,Associazioni, Luoghi di culto | fino ad un max di 5,5 kg/mq all’anno |
| 2 Sale teatrali e cinematografiche | fino ad un max di 3,5 kg/mq all’anno |
| 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta | fino ad un max di 5 kg/mq all’anno |
| 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi | fino ad un max di 7,2 kg/mq all’anno |
| 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini | fino ad un max di 5,2 kg/mq all’anno |
| 6 Esposizioni, Autosaloni | fino ad un max di 4,2 kg/mq all’anno |
| 7 Alberghi con ristorante | fino ad un max di 13 kg/mq all’anno |
| 8 Alberghi senza ristorante | fino ad un max di 9 kg/mq all’anno |
| 9 Case di cura e di riposo | fino ad un max di 10 kg/mq all’anno |
| 10 Ospedali | fino ad un max di 10,5 kg/mq all’anno |
| 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali | fino ad un max di 12 kg/mq all’anno |
| 12 Banche ed Istituti di credito | fino ad un max di 5 kg/mq all’anno |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | fino ad un max di 12 kg/mq all’anno |
| 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze | fino ad un max di 12 kg/mq all’anno |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | fino ad un max di 7 kg/mq all’anno |
| 16 Banchi di mercato di beni durevoli | fino ad un max di 14 kg/mq all’anno |
| 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista | fino ad un max di 12 kg/mq all’anno |
| 18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista | fino ad un max di 8 kg/mq all’anno |
| 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto | fino ad un max di 11 kg/mq all’anno |
| 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio,recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | fino ad un max di 12 kg/mq all’anno |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | fino ad un max di 9 kg/mq all’anno |
| 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie | fino ad un max di 75 kg/mq all’anno |
| 23 Mense, Birrerie, Amburgherie | fino ad un max di 62 kg/mq all’anno |
| 24 Bar, Caffè, Pasticcerie | fino ad un max di 52 kg/mq all’anno |
| 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari | fino ad un max di 23 kg/mq all’anno |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | fino ad un max di 21 kg/mq all’anno |
| 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio | fino ad un max di 92 kg/mq all’anno |
| 28 Ipermercati di generi misti | fino ad un max di 23 kg/mq all’anno |
| 29 Banchi di mercato di generi alimentari | fino ad un max di 57 kg/mq all’anno |
| 30 Discoteche, Night club | fino ad un max di 16 kg/mq all’anno |
| 31Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali) | fino ad un max di 40 kg/mq all’anno |
I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali. Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.
| Descrizione | Quantita' |
|---|---|
| 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto | fino ad un max di 4 kg/mq all’anno |
| 2 Sale teatrali e cinematografiche | fino ad un max di 2 kg/mq all’anno |
| 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta | fino ad un max di 3 kg/mq all’anno |
| 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi | fino ad un max di 4 kg/mq all’anno |
| 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini | fino ad un max di 3 kg/mq all’anno |
| 6 Esposizioni, Autosaloni | fino ad un max di 2 kg/mq all’anno |
| 7 Alberghi con ristorante | fino ad un max di 7 kg/mq all’anno |
| 8 Alberghi senza ristorante | fino ad un max di 4 kg/mq all’anno |
| 9 Case di cura e di riposo | fino ad un max di 8 kg/mq all’anno |
| 10 Ospedali | fino ad un max di 9 kg/mq all’anno |
| 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali | fino ad un max di 6 kg/mq all’anno |
| 12 Banche ed Istituti di credito | fino ad un max di 3 kg/mq all’anno |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | fino ad un max di 6 kg/mq all’anno |
| 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze | fino ad un max di 7 kg/mq all’anno |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato | fino ad un max di 4 kg/mq all’anno |
| 16 Banchi di mercato di beni durevoli | fino ad un max di 8 kg/mq all’anno |
| 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista | fino ad un max di 7 kg/mq all’anno |
| 18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista | fino ad un max di 5 kg/mq all’anno |
| 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto | fino ad un max di 6 kg/mq all’anno |
| 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio,recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) | fino ad un max di 10 kg/mq all’anno |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | fino ad un max di 8 kg/mq all’anno |
| 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie | fino ad un max di 33 kg/mq all’anno |
| 23 Mense, Birrerie, Amburgherie | fino ad un max di 25 kg/mq all’anno |
| 24 Bar, Caffè, Pasticcerie | fino ad un max di 26 kg/mq all’anno |
| 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari | fino ad un max di 15 kg/mq all’anno |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | fino ad un max di 13 kg/mq all’anno |
| 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio | fino ad un max di 35 kg/mq all’anno |
| 28 Ipermercati di generi misti | fino ad un max di 14 kg/mq all’anno |
| 29 Banchi di mercato di generi alimentari | fino ad un max di 38 kg/mq all’anno |
| 30 Discoteche, Night club | fino ad un max di 7 kg/mq all’anno |
| 31Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree no n adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali) | fino ad un max di 20 kg/mq all’anno |