Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Il sostegno economico
Art. 3 - Lo stanziamento del fondo
Art. 4 - Individuazione delle aree di intervento, fissazione
dello stanziamento contributivo e pubblicazione dell’avviso
Art. 5 - Beneficiari e presupposto
Art. 6 - Sostegno economico e suo utilizzo
Art. 7 - Procedimento
Art. 8 - Commissione tecnica
Art. 9 - Ritenuta d’acconto
Art. 10 - Norma transitoria
Art. 11 - Albo dei Soggetti beneficiari
Art. 12 - Collocazione normativa del regolamento
Art. 13 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il Presente regolamento disciplina l’assegnazione di un sostegno economico,
sotto la forma di contributo, a favore degli operatori commerciali e artigianali
titolari di esercizio ubicato nel Centro Storico, negativamente condizionati
dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche comunali.
2. Ai sensi dell’art. 12 della legge 7.8.1990, n° 241 e s.m.i. il riconoscimento
del disagio economico ed il conseguente sostegno economico è subordinato
alle norme del presente Regolamento.
Art. 2 - Il sostegno economico
1. L’intervento del Comune consiste nella possibilità data all’operatore
di ottenere un contributo economico in conto interessi relativamente ad
un finanziamento garantito dalle Cooperative di Garanzia degli Artigiani
e del Commercio, erogato da un Istituto di Credito convenzionato con tali
Cooperative, di durata non inferiore a 24 mesi, da impiegarsi a beneficio
della propria azienda.
Art. 3 - Lo stanziamento del
fondo
1. L’Amministrazione Comunale, in base alle previsioni iscritte nel Programma
delle opere pubbliche iscrive annualmente nel bilancio di previsione specifica
voce con la dotazione finanziaria di massima ritenuta necessaria.
Art. 4 - Individuazione delle
aree di intervento, fissazione dello stanziamento contributivo e pubblicazione
dell’avviso
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale individua, con deliberazione,
l’ubicazione delle aree pubbliche interessate dalla realizzazione dei lavori
pubblici oggetto del riconoscimento del disagio e fissa l’ammontare complessivo
dello stanziamento contributivo da impegnare sul bilancio del relativo esercizio.
2. Entro i successivi 60 giorni il Responsabile del Servizio Commercio procede
alla pubblicazione di un apposito avviso, idoneamente pubblicizzato, recante
i termini, le modalità e le condizioni per accedere al beneficio.
Art. 5 - Beneficiari e presupposto
1. Possono accedere al sostegno economico gli esercenti l’artigianato ed
il commercio, titolari di esercizio svolgente regolare attività ubicato
nel Centro Storico cittadino come individuato dal vigente Piano Regolatore
Generale (“Dettaglio Centro Antico), avente accesso su area comunale occupata
da cantiere per la realizzazione di opere pubbliche comunali la cui durata
dei lavori comporti una chiusura totale dell’area per non meno di 90 giorni
consecutivi.
2. Qualora l’azienda disponga di accesso alternativo posto su strada limitrofa
non direttamente occupata dal cantiere, la possibilità di accedere al sostegno
economico verrà stabilita dalla commissione prevista dall’art. 8 del presente
regolamento.
Art. 6 - Sostegno economico
e suo utilizzo
1. Il sostegno economico comunale è limitato ad un solo esercizio.
2. Il sostegno consiste in un contributo economico per il pagamento anticipato
degli interessi bancari scaturenti dalla contrazione di un mutuo finalizzato
all’acquisto di scorte ed alla copertura di esigenze di liquidità aziendale,
a tasso fisso/variabile, da parte dei beneficiari, per il tramite delle
Cooperative di Garanzia degli Artigiani e del Commercio, mutuo fruente di
speciali condizioni di tasso concesse “ad hoc” da parte degli Istituti di
Credito convenzionati con le citate Cooperative di Garanzia, avente ammortamento
di durata non inferiore a mesi 24, non estinguibile prima di mesi 18 dalla
sua decorrenza.
3. Fermo restando il limite costituito dallo stanziamento contributivo deliberato
ai sensi dell’art. 4 primo comma, il singolo contributo economico viene
erogato anticipatamente nella misura forfettaria non superiore ad euro 1.800,00
(milleottocento/oo) riferita al pagamento anticipato degli interessi a valere
su un mutuo dell’importo di euro 20.000,00 avente ammortamento di 48 mesi.
Sulla quota capitaria eccedente tale importo e/o per il periodo di ammortamento
eccedente i 48 mesi gli interessi dovuti saranno a totale carico dell’operatore
contraente il mutuo.
4. Fermo restando il predetto limite, per i mutui di importo inferiore a
20.000,00 euro il contributo è riconosciuto in misura proporzionale al capitale
mutuato.
Art. 7 - Procedimento
1. La liquidazione del contributo è disposta con atto determinativo a favore
dei titolari degli esercizi dopo l’acquisizione del parere della Commissione
di cui al successivo articolo e previo esaurimento di istruttoria condotta
dall’Ufficio Commercio del Comune, presso il quale le Cooperative di Garanzia
devono depositare la documentazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi legittimanti l’ottenimento del beneficio (certificazioni,iscrizioni,
piani ammortamento mutui, ecc.).
Art. 8 - Commissione tecnica
1. E’ costituita una Commissione tecnico-consultiva formata da un rappresentante
delle Associazioni di categoria dell’Artigianato, da un rappresentante delle
Associazioni di categoria del Commercio e da due Funzionari del Comune,
di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La Commissione esprime parere in ordine all’ammissibilità delle richieste
di contributo ed in merito alle situazioni individuate dall’art. 5, secondo
comma.
3. La Commissione dura in carica quattro anni ed opera validamente con la
presenza della metà dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei votanti.
Art. 9 - Ritenuta d’acconto
1. Sull’ammontare dei contributi economici è applicata la ritenuta d’acconto
di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n° 600 del 1973 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 10 - Norma transitoria
1. Lo stanziamento contributivo da impegnare sul bilancio dell’esercizio
2007 per sostegni economici da assegnare in conseguenza dei lavori di riqualificazione
di via Marconi è determinato in complessivi 20.000,00 euro.
2. Si deroga dall’applicazione del comma 2° dell’art. 4.
Art. 11 - Albo dei Soggetti
beneficiari
1. I beneficiari del sostegno economico e l’entità del contributo conseguito
sono oggetto di iscrizione nell’Albo Comunale dei soggetti beneficiari di
provvidenze di natura economica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7.4.2000,
n° 118, consultabile da ogni cittadino ed accessibile gratuitamente, anche
per via telematica.
Art. 12 - Collocazione normativa
del regolamento
1. Il presente regolamento costituisce integrazione ed allegato al vigente
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare
in data 29.12.1990.
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Ai sensi del vigente Statuto il presente Regolamento entra in vigore
il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.