Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Descrizione dei locali
Articolo 3 - Competenza e termini per il rilascio delle
concessioni
Articolo 4 - Istanze per la concessione di locali
Articolo 5 - Garanzie e responsabilità dei concessionari
dei locali
Articolo 6 - Durata delle concessioni
Articolo 7 - Cauzione
Articolo 1 - Finalità
Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo e gratuito
dei locali di proprietà civica posti nell’edificio Ex casa di riposo don
Roaschio da adibire a sede delle associazioni culturali e sociali aventi
sede nella Città di Borgo San Dalmazzo.
Dette concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione
dei cittadini impegnati in attività sociali, culturali ed hobbistiche per
attività gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini di lucro, in
conformità ai principi dettati dallo Statuto del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Articolo 2 - Descrizione dei
locali
I locali oggetto di concessione sono quelli individuati nell’allegata planimetria,
posti al primo piano dell’edificio denominato “ex Casa di riposo don Roaschio”
nell’ala nord con ingresso da piazza dell’Abazia.
Il compendio è costituito da otto vani, da due servizi igienici comuni,
da una sala riunioni comune e da un ripostiglio comune.
Ad ogni associazione richiedente la Giunta Comunale potrà assegnare con
provvedimento motivato l’uso di uno dei predetti vani e dei locali comuni.
Qualora il numero di associazioni richiedenti dovesse superare la quantità
di vani disponibili, la Giunta potrà effettuare le assegnazioni suddette
affidando ad una pluralità di soggetti uno stesso vano.
Articolo 3 - Competenza e termini
per il rilascio delle concessioni
Le concessioni sono rilasciate dal Funzionario responsabile del Settore
Affari Generali, dietro valutazione favorevole espressa dalla Giunta Comunale,
previa presentazione di regolare istanza
da parte degli interessati con le modalità previste dal successivo articolo
4.
Al fine di consentire un adeguata istruttoria e l'adozione dei provvedimenti
necessari, le domande per ottenere le concessioni devono essere presentate
30 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta.
Articolo 4 - Istanze per la concessione
di locali
I gruppi, Enti e le Associazioni che intendono ottenere la concessione in
uso dei locali oggetto del presente regolamento, sono tenuti a presentare
istanza in carta semplice al Protocollo del Comune in orario d'ufficio utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata al presente regolamento.
Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:
a) nome e cognome del richiedente;
b) nominativo, recapito telefonico della persona responsabile che dovrà
sollevare con apposita dichiarazione liberatoria l'amministrazione da qualsiasi
responsabilità connessa all' uso dei locali concessi, nonchè di riconsegnare
gli stessi nelle condizioni originarie;
c) la denominazione sociale dell'Associazione o Gruppo per il quale intende
chiedere la concessione dei locali;
d) il carattere dell’attività che si intende svolgere;
e) la frequenza di utilizzo prevista;
f) il numero di aderenti all’associazione o gruppo.sali
ad inizio pagina
Articolo 5 - Garanzie e responsabilità
dei concessionari dei locali
Considerato che le caratteristiche strutturali nonchè la destinazione d'uso
dei locali oggetto del presente regolamento non sono quelle dei locali per
“pubblico spettacolo”, e che pertanto gli stessi non sono utilizzabili a
tal fine, nei locali non possono svolgersi: balli, proiezioni, concerti,
ecc.
Nei locali potranno viceversa tenersi, con il rispetto della capienza massima
consentita, di tutte le altre norme previste nel presente regolamento e
dalle leggi di Pubblica Sicurezza, conferenze, dibattiti o incontri aperti
alla generalità del pubblico. In tal caso dovrà essere richiesta specifica
autorizzazione alla Giunta Comunale.
Nell’intero compendio non dovrà mai essere presente un numero di persone
superiore a 100.
Il concessionario dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna"
dovrà garantire che siano rispettate, oltre a quelle riportate nell’allegato
modulo autorizzativo, le seguenti condizioni:
a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni,
conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro
e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge;
b) che nei locali stessi non sia smerciate alcun tipo di bevanda od altro
genere alimentare, di garantire la buona conservazione dei locali e di arredi
riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono ricevuti;
c) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare il Comune
di Borgo San Dalmazzo da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e/o
futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di
cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
d) la firma del modulo autorizzativo e di assunzione di responsabilità,
di cui al precedente articolo 4, comporta implicito riconoscimento della
perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi. Pertanto il concessionario
deve verificare lo stato dei locali e dare immediata segnalazione al Comune
delle anomalie riscontrate. Non saranno prese in considerazione contestazioni
successive. Per i locali ed i beni che verranno riconsegnati danneggiati
(e di tale fatto dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione
all'atto della riconsegna), il concessionario dovrà rifondere il danno nella
misura che sarà fissata dal Comune di Borgo San Dalmazzo;
e) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale eventualmente
ricevuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di
risarcire il Comune, corrispondendo il valore dei materiali in luogo della
sua restituzione e subentrando così, nelle ragioni civili del Comune contro
il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti
autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere riconsegnata al Comune. Sarà
inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei locali assegnati:
avvisi, cartelli, manifesti, striscioni od altri avvertimenti pubblicitari
o propagandistici o comunque manifesti contrari alla Legge ed alla pubblica
decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti.sali
ad inizio pagina
Articolo 6 - Durata delle concessioni
Tutte le concessioni rilasciate durante i dodici mesi che decorreranno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, scadranno al termine
di tale periodo.
La durata delle relative proroghe o delle nuove concessioni sarà stabilita
dalla Giunta Comunale.
Articolo 7 - Cauzione
Ogni concessionario dei locali dovrà costituire, prima del rilascio dell’autorizzazione
all’uso, una cauzione infruttifera dell’importo di euro 100,00 per l’utilizzo
di un locale in via esclusiva e dell’importo di euro 50,00 per l’utilizzo
di un locale in comune con altre associazioni.
Detta cauzione sarà incamerata in tutto o in parte – con obbligo di reintegrazione
- qualora il concessionario dovesse rendersi responsabile di danni o ammanchi
di cui al precedente articolo 5, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione
Comunale di ottenerne il completo risarcimento.
La cauzione sarà restituita al concessionario al termine di ogni concessione.