Comune di Borgo San Dalmazzo

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Regolamenti:
Disciplina dal lato tecnico ed igienico sanitario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Disciplina del servizio
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Criteri ai quali uniformarsi
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti urbani
Art. 5 - Oggetto del servizio

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI

Art. 6 - Zone in cui si effettua lo spazzamento
Art. 7 - Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Art. 8 - Zone con popolazione non agglomerata

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE
Art. 9 - Attrezzature dei netturbini
Art. 10 - Turni del servizio di spazzatura
Art. 11 - Modalità di svolgimento del servizio
Art. 12 - Residui provenienti dal servizio di nettezza urbana
Art. 13 - Pulizia caditoie stradali
Art. 14 - Pulizia fontane
Art. 15 - Pulizia e lavaggio mercati pubblici e delle fiere
Art. 16 - Estirpazione delle erbe
Art. 17 - Lavatura delle aree
Art. 18 - Installazione cestini portarifiuti

CAPO III -SERVIZIO SGOMBERO NEVE
Art. 19 - Spargimento miscele antisdrucciolevoli
Art. 20 - Sgombero neve
Art. 21 - Reperibilità del personale

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
Art. 22 - Divisione del territorio in zone
Art. 23 - Periodicità ed orario del servizio
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti in contenitori
Art. 25 - Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori
Art. 26 - Rifiuti provenienti da utenze artigianali, manifatturiere ed industriali
Art. 27 - Lavaggio dei contenitori
Art. 28 - Trasporto dei rifiuti
Art. 29 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

CAPO V - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 30 - Caratteristiche della raccolta
Art. 31 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
31.1 DISPOSIZIONI
31.2 BATTERIE E PILE
31.3 PRODOTTI FARMACEUTICI
31.4 PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON SIMBOLO "T" e/o "F"
Art. 32 - Raccolta differenziata della frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani
Art. 33 - Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
Art. 34 - Raccolta differenziata vetro
Art. 35 - Raccolta differenziata della carta
Art. 36 - Raccolta differenziata dell'alluminio
Art. 37 - Raccolta differenziata delle materie plastiche
Art. 38 - Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
Art. 39 - Lavaggio e disinfezione contenitori raccolte differenziate
Art. 40 - Informazioni
Art. 41 - Associazioni di volontariato

CAPO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI
Art. 42 - Impianto di smaltimento
Art. 43 - Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica

CAPO VII - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA
Art. 44 - Vigilanza igienico-sanitaria
Art. 45 - Controllo della vigilanza urbana

CAPO VIII - NORME RELATIVE AL PERSONALE
Art. 46 - Stato giuridico del personale
Art. 47 - Vaccinazioni
Art. 48 - Uso della divisa

TITOLO III DIVIETI E PRESCRIZIONI
CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 49 - Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private
Art. 50 - Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI
CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 51 - Classificazione dei rifiuti speciali
Art. 52 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
Art. 53 - Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura
Art. 54 - Responsabilità dei produttori dei rifiuti speciali

CAPO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
Art. 55 - Classificazione dei rifiuti tossici e nocivi
Art. 56 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
Art. 57 - Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
Art. 58 - Autorizzazione per lo smaltimento

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 59 - Riciclo di materiali e produzione di energia
Art. 60 - Autorizzazione per la gestione di discariche
Art. 61 - Informazioni all'Amministrazione Comunale
Art. 62 - Osservanza delle norme regionali
Art. 63 - Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore
Art. 64 - Termine per la conclusione dei procedimenti
Art. 65 - Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative
Art. 66 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Art. 67 - Servizi appaltati
Art. 68 - Validità del regolamento

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 69 - Violazione delle norme regolamentari
Art. 70 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni
ART. 71 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 72 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915 del 1982
Art. 73 - Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 50
Art. 74 - Abrogazione

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disciplina del servizio
Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e dell'art. 6 del D.L. del 29 maggio 1991, disciplina i servizi di nettezza urbana sotto l'aspetto tecnico ed igienico-sanitario secondo le disposizioni recate dal citato D.P.R. 915/1982 ed a completamento del regolamento concernente l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 2 - Principi generali
Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ecologici, urbanistici, economici ed estetici del problema dei rifiuti.
A tal fine, il cittadino-utente è coinvolto nel servizio sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.9.1982, n. 915, sia nel contribuire finanziariamente con l'apposita tassa ai costi di smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal Comune.

Art. 3 - Criteri ai quali uniformarsi
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:
1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti urbani
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, nonchè di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:
1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (R.S.U.);
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ad aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
4) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane e dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
5) i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti dagli insediamenti civili, quali:
- Batterie e pile
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici
6) i rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, elencati al n.1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, nonchè gli accessori per l'informatica.sali ad inizio pagina

Art. 5 - Oggetto del servizio
Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha particolarmente per oggetto:
1) lo spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
2) lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti dai fabbricati o altri insediamenti civili in genere e di quelli assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo precedente e del D.P.R. 10.9.1982, n. 915;
3) la raccolta dei rifiuti speciali che derivano dalla depurazione delle acque e dallo smaltimento dei rifiuti urbani non tossici e nocivi;
4) la raccolta differenziata delle componenti recuperabili, con particolare riferimento alle frazioni umide e secche dei rifiuti solidi urbani ed inoltre la raccolta:
4.1 dei rifiuti urbani pericolosi (Pile - Batterie - Farmaci - Prodotti etichettati "T" e/o "F")
4.2 dei contenitori in vetro ed alluminio provenienti da utenze domestiche
4.3 della carta
4.4 convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
4.5 delle materie plastiche
I servizi elencati nell'ambito del presente regolamento sono assunti con diritto di privativa dal Comune di Borgo San Dalmazzo, secondo le disposizioni contenute nel T.U. 15.1O.1925 n.2578, che vi provvede direttamente o mediante concessione a norma dell'Art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n.915.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI

Art. 6 - Zone in cui si effettua lo spazzamento
Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo sono effettuati con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
Il servizio viene svolto nelle zone principali del Capoluogo e delle frazioni di Beguda e di Madonna Aradolo la Bruna, nonchè nelle località di Monserrato (Santuario) e Camorei.
L'estensione ad altre zone è disposta con provvedimento del Sindaco, in correlazione con l'aumento della rete viaria e della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze igieniche, turistiche ed economiche della zona.

Art. 7 - Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani
Il servizio di cui al precedente articolo 5 viene effettuato nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale o del Sindaco e risultanti dalla planimetria 1:5.000 (allegato A), nella quale è evidenziata la zona di applicazione del servizio e della relativa tassa, avuto riguardo al comma 5° dell'art. 8 del D.L. 2.3.1989, n.66, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 8 - Zone con popolazione non agglomerata
Ove venga richiesto dai cittadini-utenti o se ritenuto necessario da esigenze emerse nel corso dello svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di estendere il servizio in tutte le zone del territorio comunale o ad una parte delle zone attualmente escluse dal servizio. sali ad inizio pagina

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE

Art. 9 - Attrezzature dei netturbini
Gli operatori del servizio debbono essere dotati di attrezzature meccaniche e/o manuali in correlazione ai compiti da svolgersi nelle zone di competenza.

Art. 10 - Turni del servizio di spazzatura
Nel centro urbano, nelle frazioni e nelle località di cui al precedente art.6, il servizio di spazzamento stradale è suddiviso in turni da stabilirsi con provvedimento del Sindaco e viene svolto, di norma, nelle ore diurne.
Gli orari di servizio sono determinati con l'osservanza delle prescrizioni recate dal vigente regolamento organico e dai contratti collettivi di lavoro nel caso in cui il servizio venga affidato in appalto.

Art. 11 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di pulizia comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro, di tutte indistintamente le strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. I proprietari dei negozi o magazzini devono costantemente curare la pulizia dei marciapiedi e dei tratti di portico ad essi fronteggianti, spazzandoli, previo innaffiamento, ogni qualvolta occorra.
Tali operazioni dovranno essere eseguite di regola, la mattina prima delle ore 9,00. Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende in particolare:
1) la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di fiera e di ogni altra località ed area accessibile al pubblico, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;
2) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.
Divieto ai netturbini di accedere nelle abitazioni
E' vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni private e nei locali da cui provengono i rifiuti, nonchè di accedere al suolo di proprietà privata che non sia soggetto ad uso pubblico.
Il Comune non assume alcuna responsabilità di qualsiasi genere nel caso di inosservanza di tale divieto.
Il servizio di spazzamento deve essere iniziato al mattino presto, e deve essere ultimato prima delle 13.
Il Sindaco può per altro variare l'orario anzidetto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino.

Art. 12 - Residui provenienti dal servizio di nettezza urbana
Tenuto conto della notevole concentrazione di piombo contenuta nei residui provenienti dal servizio di nettezza urbana, i netturbini addetti dovranno conferire questo tipo di rifiuto in un cassone, a tal scopo specificatamente adibito, e dislocato in un'area predisposta e recintata.
Ogni qualvolta il cassone risulterà pieno verrà trasportato alla discarica consortile di Borgo San Dalmazzo.
Per quanto attiene al rifiuto raccolto con l'autospazzatrice lo stesso viene conferito direttamente alla Discarica Consortile al termine di ogni servizio.sali ad inizio pagina

Art. 13 - Pulizia caditoie stradali
Gli addetti al servizio Raccolta Rifiuti provvedono a tenere sempre sgombre e pulite le caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si trovino sulla pavimentazione carraia, come in fregio sotto i marciapiedi.
E' assolutamente vietato introdurre rifiuti o immondizie nei fori stessi.
In caso di pioggia e/o nevicata, dovranno essere controllate le caditoie ed eliminate eventuali ostruzioni facendo in modo che sia facilitato l'afflusso delle acque nelle fogne.
La frequenza del servizio è stabilita nel vigente capitolato di appalto.

Art. 14 - Pulizia fontane
Si provvederà a mantenere puliti, ed eventualmente a disinfettare, i bacini e le vasche delle pubbliche fontane e fontanelle, avendo speciali cure affinchè non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Art. 15 - Pulizia e lavaggio mercati pubblici e delle fiere
Il servizio di pulizia e relativo lavaggio si estende ai mercati ed alle fiere e dovrà essere effettuato al termine delle operazioni, secondo le disposizioni del Sindaco, da parte della ditta appaltatrice.

Art. 16 - Estirpazione delle erbe
Sarà altresì previsto il servizio per l'estirpazione periodica delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città e lungo il fronte degli edifici comunali.
Nel caso in cui per le operazioni di diserbo occorra fare uso di diserbanti, questi dovranno avere composizione conforme alle norme di legge.
I cumuli di erba formati in seguito all'estirpazione, sia essa avvenuta per fatto dei privati o per opera degli incaricati del servizio, saranno tolti dalle strade nella giornata stessa in cui siano stati formati.

Art. 17 - Lavatura delle aree
E' compito del Servizio di Nettezza Urbana di provvedere, nelle ore e secondo i turni che verranno stabiliti, alla lavatura di tutte le aree pubbliche di circolazione, marciapiedi compresi, con pavimentazione lastricata, asfaltata, bitumata o in pietra, esistenti nel territorio comunale, nonchè la lavatura di tutti i marciapiedi e sottoportici soggetti ad uso pubblico.
Nei periodi di tempo in cui se ne manifestasse la necessità, come pure in caso di corse, manifestazioni, nelle località adibite a parchi di divertimenti, in quelle dove si eseguono lavori, ecc., verrà curato l'innaffiamento, che dovrà essere compiuto razionalmente, in modo costantemente uniforme, senza sollevare polvere.

Art. 18 - Installazione cestini portarifiuti
Il servizio di nettezza urbana cura l'installazione dei cestini portarifiuti, che dovranno essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, nonchè in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico.
In detti cestini non dovranno essere immessi rifiuti derivanti dalla pulizia di edifici ed aree sia pubbliche che private, nè imballaggi od altro materiale voluminoso.
I titolari di esercizi commerciali che intendono installare a propria cura e spesa cestini portarifiuti in prossimità dei locali di loro proprietà, dovranno uniformarsi alle direttive all'uopo impartite dal Sindaco. sali ad inizio pagina

CAPO III -SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Art. 19 - Spargimento miscele antisdrucciolevoli
Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità, il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate, il servizio addetto deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

Art. 20 - Sgombero neve
Nel caso di caduta della neve, il servizio interessato deve attuare, nelle zone di competenza, non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.
Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare la precedenza a salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.
Lo sgombero della neve dagli accessi carrai è posto a carico dei proprietari o degli aventi diritto a qualsiasi titolo; a tale proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 21 - Reperibilità del personale
In caso di nevicate tutto il personale deve presentarsi nei punti prestabiliti entro trenta minuti dalla chiamata da parte dell'ufficio comunale competente, anche se ciò avvenga in giorni festivi, compatibilmente con i turni di reperibilità e nel rispetto delle norme in merito impartite dal vigente C.C.N.L. e/o dai regolamenti vigenti.
Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 22 - Divisione del territorio in zone
Il territorio comunale interessato al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni è diviso in zone in dipendenza della popolazione ivi residente e fluttuante, in ciascuna delle quali opera, trisettimanalmente, la squadra addetta.
Nell'ambito della zona ricomprendente il centro storico il servizio viene garantito con cadenza giornaliera.

Art. 23 - Periodicità ed orario del servizio
La frequenza di raccolta è giornaliera, ad esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali. Nel caso di due festività consecutive il servizio viene effettuato solo in una di queste, a scelta dell'Amministrazione.
Di norma, il ritiro dei rifiuti viene effettuato tra le ore 6 e le ore 13.
Il Sindaco, peraltro, ha la facoltà di modificare tale orario, qualora lo giustifichino particolari circostanze, in relazione alle specifiche esigenze dei vari servizi.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti in contenitori
L'Amministrazione comunale mette a disposizione appositi contenitori dislocati su tutto il territorio compreso nei perimetri di raccolta, nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a collocare i rifiuti raccolti in sacchi legati, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi.
Il servizio provvede, con idonei autocompattatori, allo svuotamento dei contenitori. sali ad inizio pagina

Art. 25 - Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori
1) I rifiuti da depositare dovranno essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi ed in particolare i rifiuti conferiti dagli esercizi pubblici (bar, trattorie, negozi alimentari, ecc.);
2) E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone, imballaggi e simili dovranno essere ridotti in pezzi se in modeste quantità in modo da non sprecare lo spazio a disposizione, diversamente dovranno essere piegate, legate e posizionate a fianco del contenitore;
3) Ad eccezione del caso previsto al precedente punto, è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in cassette, scatole o sacchetti, sopra o attorno ai cassonetti;
4) Non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigarette, ceneri, ecc.);
5) Deposti i rifiuti, lo sportello dei cassonetti dovrà essere sempre ben chiuso;
6) E' vietato parcheggiare veicoli a fianco ad in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio;
7) E' vietato rovistare e sottrarre dai cassonetti qualsiasi materiale depositato;
8) I cassonetti possono essere spostati solo dai responsabili del servizio;
9) Non è consentito immettere nei cassonetti i seguenti tipi di rifiuti:
9.1 i materiali di scavo, costruzione e demolizione e manutenzione degli stabili;
9.2 i rifiuti derivanti da allevamenti di animali in genere e carogne di animali;
9.3 le scorie degli impianti di riscaldamento;
9.4 le sostanze che per qualsiasi causa siano di danno ai cassonetti;
9.6 i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, manifatturiere ed industriali;
9.5 mobili, elettrodomestici ingombranti, materassi, reti, damigiane, sanitari, lampade al neon derivanti da utenze non domestiche.
I suddetti rifiuti dovranno essere trasportati a cura del produttore degli stessi alla discarica consortile di Borgo San Dalmazzo.
Per il conferimento dei rifiuti ingombranti si dispone ai sensi del successivo art.32.

Art. 26 - Rifiuti provenienti da utenze artigianali, manifatturiere ed industriali
L'utenza interessata dovrà fare richiesta al Consorzio "Cuneese" smaltimento rifiuti in carta intestata della Ditta nella quale devono essere specificati sia la composizione merceologica dei rifiuti che il quantitativo presunto mensile. Deve inoltre essere dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti al rifiuto solido urbano e la non contaminazione da sostanze tossico-nocive.
Il conferimento deve avvenire nell'orario di apertura della discarica.
Coloro che non dispongono di mezzi per il trasporto dei suddetti materiali nella precitata discarica pubblica possono avvalersi, a tal fine, dell'opera della concessionaria del servizio comunale raccolta rifiuti dietro pagamento del corrispettivo a tariffa.

Art. 27 - Lavaggio dei contenitori
Periodicamente il servizio deve provvedere al lavaggio e relativa disinfezione dei contenitori secondo le modalità e frequenze specificate nel capitolato d'appalto. sali ad inizio pagina

Art. 28 - Trasporto dei rifiuti
Il trasporto dei rifiuti solidi interni dalle varie zone di raccolta al punto di scarico dovrà effettuarsi con speciali attrezzature, del tipo a compattazione continua, aventi la bocca di caricamento sul lato posteriore e che siano costruite in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori.
L'autocompattatore, nell'ambito della zona in cui opera, effettuerà delle fermate, in punti intermedi e di facile accesso per gli addetti della squadra, in modo da ridurre al minimo i percorsi di questi.
I punti di sosta, fissati dall'Amministrazione, devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio per la circolazione stradale. La sosta dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di svuotamento.
Una volta completato il caricamento, l'autocompattatore deve recarsi alla discarica consortile di Borgo San Dalmazzo per lo svuotamento, avendo cura, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale, di effettuare, nel minor tempo possibile, il percorso di andata e ritorno prescritto dalla direzione del servizio.

Art. 29 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto
I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.
Comunque l'idoneità deve essere riconosciuta dall'Amministrazione comunale, sentito il parere del competente organo sanitario locale.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 30 - Caratteristiche della raccolta
Come "raccolta differenziata" è indicata la raccolta di rifiuti della stessa categoria effettuata secondo le modalità di cui agli articoli seguenti con mezzi che ne impediscono il mescolamento con altre classi di rifiuti e con conferimento separato ai centri di raccolta.

Art. 31 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
31.1 DISPOSIZIONI
Secondo quanto stabilito al punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
- Batterie e pile
- Prodotti farmaceutici
- Prodotti e relativi contenitori , etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
Gli utilizzatori finali dei prodotti di cui sopra sono obbligati alla immissione degli stessi negli appositi contenitori posizionati a cura della Civica Amministrazione nei luoghi indicati con provvedimento del Sindaco.
E' vietato immettere in tali contenitori rifiuti diversi da quelli indicati.
I costi di questi servizi fanno carico al Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani.
I rapporti tra il Comune ed il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti in ordine allo stoccaggio provvisorio ed allo smaltimento finale dei R.U.P. sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti in osservanza a quanto stabilito dall'art. 9-quater comma 4, della legge n. 475 del 9 novembre 1988.sali ad inizio pagina

31.2 BATTERIE E PILE
Su di ogni campana per la raccolta del vetro deve essere posizionato un contenitore di colore giallo adibito all'esclusiva raccolta di pile esaurite provenienti da utenze domestiche.
Il ritiro di questi rifiuti è effettuato con frequenza mensile; nei casi in cui venga segnalato un contenitore pieno, lo stesso viene svuotato nell'arco delle 24 ore.
Tutto il materiale raccolto, dopo le operazioni di pesatura, viene trasportato e stoccato negli appositi locali istituiti presso il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti, che si preoccuperà del trattamento finale avvalendosi di Ditte Convenzionate.

31.3 PRODOTTI FARMACEUTICI
Presso le farmacie, le convivenze od altri punti del territorio comunale prescelti dal Sindaco in base a criteri di opportunità e di necessità, viene dislocato un apposito contenitore per la raccolta dei prodotti farmaceutici scaduti, o comunque scartati, provenienti unicamente da utenze domestiche.
Tali contenitori verranno svuotati con frequenza rapportata ai tempi di riempimento dei medesimi e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
Nei contenitori di cui trattasi potranno essere conferiti unicamente i medicinali scartati da utenze domestiche e non quelli originati dalle Farmacie, dai gabinetti medici e da commercianti e/o rappresentanti di prodotti farmaceutici, che si configurano come "Rifiuti speciali" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 915/82.
I contenitori dovranno essere conservati con cura e comunque mantenuti in condizioni di decoro.
I rifiuti così raccolti, dopo le necessarie operazioni di pesatura, vengono trasportati e stoccati provvisoriamente negli appositi locali istituiti presso il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti che si preoccuperà del trattamento finale, avvalendosi di ditte convenzionate.

31.4 PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON SIMBOLO "T" e/o "F"
I cittadini che intendano o debbano disfarsi di prodotti scaduti o deteriorati e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", quali ad esempio:
- lucidanti, detergenti, vernici ed altri prodotti simili per l'automobile;
- cere per legno, smacchiatori rapidi, antitarli, alcooli, detergenti per vetri ed altri prodotti similari per la casa;
- colle, adesivi, mastici, acquaragia, vernici e smalti in genere, diluenti e solventi;
nonché dei relativi contenitori contaminati da residui degli stessi, sono tenuti a raccogliere separatamente detti rifiuti e a conservarli in un locale custodito e lontano dalla portata dei bambini.
Il successivo conferimento dovrà avvenire mediante immissione dei suddetti rifiuti negli appositi raccoglitori di colore blu, adeguatamente contrassegnati e collocati a cura della Civica Amministrazione nei punti indicati.
La frequenza di raccolta è prevista con cadenza mensile e comunque rapportata ai tempi di riempimento dei medesimi, controllati dagli addetti alla raccolta stessa.
Inizialmente questo servizio sarà avviato a carattere sperimentale, con l'impegno a renderlo più capillare dopo una prima fase di assestamento. Tutti i rifiuti così raccolti dal servizio pubblico saranno conferiti, per lo stoccaggio provvisorio, negli appositi locali allestiti dal Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti, il quale si preoccuperà di affidare ad una ditta specializzata ed autorizzata lo smaltimento definitivo che dovrà avvenire secondo le norme di legge vigenti. sali ad inizio pagina

Art. 32 - Raccolta differenziata della frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani
Il servizio è attivato secondo i programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime secondarie contenute nel rifiuto ed in correlazione ad un utilizzo più appropriato dell'impianto di riciclaggio del Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti, dove vengono conferiti tali prodotti.
Nella fase iniziale questo servizio è previsto per le utenze collettive quali mense, mercati, supermercati, nonchè per tutti i residui derivanti dallo sfalcio delle aree verdi (erba, foglie).
I punti in cui viene attuata la raccolta saranno individuati dopo un'attenta ricerca con apposito provvedimento del Sindaco.
Il servizio viene svolto con frequenza giornaliera da un autocompattatore specificatamente adibito a questo trasporto.
Tutti i contenitori destinati a questa raccolta sono contrassegnati da una targa, apposta sulla parte centrale degli stessi, sulla quale sono riportate le norme per garantire un conferimento corretto di questo tipo di rifiuto.
I rifiuti raccolti saranno conferiti separatamente e con frequenza giornaliera all'impianto di Riciclaggio del Consorzio Cuneese Smaltimento rifiuti.

Art. 33 - Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
Tutti i rifiuti domestici ingombranti devono essere inseriti negli appositi cassoni o benne di grande capienza.
Tali contenitori possono essere collocati presso aree appositamente allestite e sorvegliate da personale addetto al controllo delle tipologie di rifiuto conferite.
Il conferimento presso tali aree è consentito esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune.
E' vietato depositare rifiuti al di fuori dei cassoni ed introdurre negli stessi i seguenti materiali:
- Residui provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni degli stabili;
- Rifiuti derivanti da allevamenti di animali in genere;
- Sostanze che per qualsiasi causa siano di danno al cassone.
I rifiuti per i quali è consentito l'uso del cassone devono essere disposti all'interno degli stessi, in modo tale da evitare che possano spargersi al suolo e non devono essere incendiati.
Tutti i rifiuti che, per la loro eccessiva voluminosità o peso, non siano inseribili nel cassone, dovranno essere trasportati e smaltiti a cura degli interessati presso la Discarica Consortile nell'orario di apertura della stessa.
Coloro che non dispongono di mezzi per il trasporto dei suddetti materiali nella precitata discarica pubblica, possono avvalersi, a tal fine, degli addetti e delle attrezzature del servizio raccolta rifiuti, dietro pagamento del corrispettivo a tariffa.
E' fatto divieto assoluto di rovistare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti collocati nei cassoni.
La frequenza di raccolta può essere giornaliera, a giorni alterni o trisettimanale a seconda dei casi; si effettua comunque lo svuotamento ogni qualvolta viene riscontrato un riempimento.sali ad inizio pagina

Art. 34 - Raccolta differenziata vetro
Nelle apposite campane verdi dislocate in tutto il territorio comunale, i cittadini sono tenuti a depositare i contenitori in vetro provenienti da utenze domestiche.
Tutto il vetro depositato deve essere privo di qualsiasi parte estranea in plastica o metallo (tappi, etc.) e non può essere abbandonato al di fuori della campana stessa.
La frequenza di svuotamento è settimanale e/o quindicinale a seconda della necessità e dei tempi di riempimento.
Nel caso in cui il Servizio venga affidato in appalto, il rottame di vetro verrà recuperato dalla Ditta appaltatrice del servizio raccolta e trasporto Rifiuti solidi urbani alla quale competerà il ricavato della vendita di questo materiale.

Art. 35 - Raccolta differenziata della carta
Questa raccolta è estesa a tutto il territorio comunale dove sono state posizionate apposite campane color arancione, nei punti indicati con provvedimento del Sindaco.
In questi contenitori i cittadini sono tenuti a depositare giornali, riviste, libri ed altri tipi di carta ad esclusione dei prodotti sottoelencati, la presenza dei quali renderebbe inutilizzabile l'intera partita di carta da macero:
- pergamena vegetale o surrogati resistenti ai grassi;
- carte e cartoni cerati, paraffinati, bitumati ed oleati;
- carta carbone;
- carte e cartoni impregnati e/o collanti, resistenti all'umido con plastica, cellophan, bitume o fogli metallizzati;
- carte e cartoni glacè, verniciati al cromo, prodotti con l'aiuto di vernici sintetiche o fogli sintetici;
- carte e cartoni trattati con colle insolubili in acqua, come i dorsi collati.
La frequenza di raccolta è settimanale e/o quindicinale e comunque a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento.
Il ricavato dalla vendita della carta competerà alla ditta appaltatrice del Servizio.

Art. 36 - Raccolta differenziata dell'alluminio
La raccolta delle lattine di alluminio è effettuata mediante l'impiego di macchine schiaccialattine manuali.
Le posizioni dove sono installate le macchine sono quelle indicate nell'apposito provvedimento del Sindaco e si riferiscono alle Scuole principali.
Nelle suddette macchine i cittadini sono tenuti a depositare le lattine di alluminio; è fatto divieto assoluto di introdurre qualsiasi altro materiale.
La frequenza di svuotamento delle macchine deve avvenire a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento.
Il rottame di alluminio, raccolto in sacchi, viene recuperato dalle Scuole stesse le quali beneficiano del ricavato della vendita.

Art. 37 - Raccolta differenziata delle materie plastiche
Negli appositi contenitori dislocati su tutto il territorio comunale, i cittadini sono tenuti a conferire tutte le materie plastiche quali ad esempio: buste, bottiglie, flaconi, utensili etc.
La frequenza di raccolta è prevista con cadenza quindicinale ed a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento;
Tutto il materiale plastico recuperato viene conferito direttamente al Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti.sali ad inizio pagina

Art. 38 - Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
Per i Centri in cui si svolge attività produttiva e/o di vendita e nei quali vengono prodotti rifiuti che per le loro caratteristiche possono essere ricondotti a rifiuti "Riciclabili" (ristorazioni collettive, uffici, attività artigianali e commerciali) i produttori potranno richiedere al Comune di stipulare apposita convenzione in relazione, tra l'altro, alle quantità prodotte, rispettando rigorosamente i principi della raccolta differenziata.
Per la gestione dei rifiuti non rientranti nell'elencazione di cui al precedente art.4, il Comune potrà istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi saranno a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e che saranno determinati sulla base di apposite convenzioni.

Art. 39 - Lavaggio e disinfezione contenitori raccolte differenziate
Tutti i contenitori impiegati nella raccolta differenziata di cui sopra, dovranno essere sottoposti a n. 2 lavaggi e disinfezioni nel periodo intercorrente tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 40 - Informazioni
Al fine di rendere il più funzionale possibile l'andamento dei servizi di raccolta differenziata e per informare l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, il Comune curerà pubblicazioni a carattere informativo ed educativo, indicanti in particolare:
- le frazioni di rifiuto oggetto di raccolte separate;
- le modalità di conferimento nei contenitori;
- le destinazioni dei rifiuti raccolti;
- l'esigenza di collaborazione da parte dei cittadini.

Art. 41 - Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 che operano senza fini di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

CAPO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 42 - Impianto di smaltimento
Tutti i rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 4 dovranno essere conferiti all'impianto di riciclaggio del Consorzio Cuneese Smaltimento rifiuti.
Lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le modalità previste dal D.P.R. 915/1982 e della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.sali ad inizio pagina

Art. 43 - Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica
Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale, il Sindaco, nell'osservanza delle istruzioni riguardanti la materia e impartite a livello Statale, Regionale e Provinciale, può ordinare o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità.

CAPO VII - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA

Art. 44 - Vigilanza igienico-sanitaria
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 616/77 e dal D.P.R. 915/82 sono preposti al controllo sullo smaltimento dei rifiuti in ogni sua fase la Provincia che si avvale della U.S.S.L. di competenza.
Al competente Ufficio Sanitario spetta, oltre la vigilanza sul modo con cui vengono disimpegnati i servizi, l'ispezione dell'attrezzatura in dotazione, dei locali adibiti a ricovero degli automezzi, nonchè dei servizi igienici e delle zone di carico e scarico dei rifiuti.

Art. 45 - Controllo della vigilanza urbana
Il servizio di Nettezza Urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto al controllo contravvenzionale della Vigilanza Urbana, che osserverà le disposizioni emanate dal Sindaco, sentito il competente Organo sanitario ed al controllo amministrativo da parte degli uffici competenti.

CAPO VIII - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Art. 46 - Stato giuridico del personale
Il Comune, o per esso l'impresa concessionaria dei servizi di cui al presente Regolamento, sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle di futura emanazione in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.
Dovrà inoltre essere assicurato il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali integrativi stipulati in sede regionale, provinciale o locale.

Art. 47 - Vaccinazioni
A tutto il personale addetto al servizio di raccolta rifiuti vanno praticate le vaccinazioni previste dal regolamento di esecuzione della Legge 5 marzo 1963 n.292 e successive modificazioni, istituito con D.P.R. 7 settembre 1965 n.1301.

Art. 48 - Uso della divisa
Tutto il personale, durante il servizio, deve indossare la prescritta divisa, che dovrà essere mantenuta pulita e in decoroso stato di conservazione.
Il personale che indossa la divisa, anche se non si trova in servizio, deve tenere un contegno civile ed educato.sali ad inizio pagina

TITOLO III
DIVIETI E PRESCRIZIONI
CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 49 - Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private
E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti.
In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree con l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.
E' vietato altresì lo scarico dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.
Per eventuali inadempienze, si osserverà la procedura di cui al precedente 2° comma.

Art. 50 - Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.
A tale scopo, essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare il loro impaludamento ed inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
In caso di inadempienza, si provvederà a norma del precedente articolo.

TITOLO IV
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI
CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 51 - Classificazione dei rifiuti speciali
I rifiuti speciali comprendono:
1) - residui derivanti da lavorazioni industriali, in nessun caso considerati assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del punto 1 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
2) - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini pubblici e privati, e da case di riposo o di ricovero e affini pubbliche e private, limitatamente a medicazioni o rifiuti comunque pericolosi per la salute pubblica (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini): tali rifiuti speciali sono da considerarsi assimilabili agli urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento;
3) - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
4) - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
5) - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o provenienti dalla depurazione degli effluenti.sali ad inizio pagina

Art. 52 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del D.P.R. 10.9.1982 n.915 o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 53 - Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli.
Si osservano al riguardo le prescrizioni dettate dal Comitato Interministeriale integrato a norma dell'art. 3, primo comma, della Legge 10.5.1976 n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54 - Responsabilità dei produttori dei rifiuti speciali
I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
- obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;
- obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, con esclusione di quelli di cui al n.3 del 3° comma dell'art.2 del D.P.R. 915/82;
- obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo in azienda per conto terzi o per rifiuti speciali classificati tossici o nocivi;
- verifica della destinazione dei rifiuti;
- possesso dell'autorizzazione per il trasporto in conto proprio.
Comunque responsabili del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, sono il produttore ed il trasportatore.

CAPO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 55 - Classificazione dei rifiuti tossici e nocivi
Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto.
Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/1982 ed alle norme di attuazione già emanate o che saranno emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto.

Art. 56 - Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
I produttori o le Aziende specializzate che provvedono allo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi devono organizzarsi in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli.
Comunque lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire con modalità, criteri e sistemi diversi da quelli osservati per i rifiuti solidi urbani e secondo le norme nazionali e regionali.
I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo di eventuali recuperi. sali ad inizio pagina

Art. 57 - Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori o le imprese specializzate devono comunque provvedere a mezzo di impianti specializzati per il trattamento di tali rifiuti.
Dovranno comunque osservarsi le regole e i criteri dettati in proposito dal competente organo regionale.

Art. 58 - Autorizzazione per lo smaltimento
Ogni fase (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento, stoccaggio definitivo) dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è subordinata, ai sensi degli artt.6, 16 e seguenti del D.P.R. 10.9.1982 n.915 al possesso di speciale autorizzazione rilasciata dal competente organo regionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Riciclo di materiali e produzione di energia
Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei rifiuti ai fini economici e produttivi.
All'uopo saranno promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare da essi materiale ed energia, in conformità ai criteri dettati dallo Stato e dalla Regione, ai sensi dell'art. 4, lettera c) e 6 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

Art. 60 - Autorizzazione per la gestione di discariche
E' vietata l'apertura e l'esercizio di discariche non autorizzate.
I produttori di:
1) rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di messa fuori uso di macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete;
3) rifiuti costituiti dai residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
nonchè le imprese e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione dalla Regione.
Si osservano al riguardo le norme dell'art. 10 del D.P.R. 10.9.1982, n.915.

Art. 61 - Informazioni all'Amministrazione Comunale
Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonchè i produttori che smaltiscono, per proprio conto i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 62 - Osservanza delle norme regionali
Oltre le disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti, vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 6, lettera f), del D.P.R. 10.9.1982, n.915 con particolare riguardo alla Legge 2 maggio 1986 n.18. sali ad inizio pagina

Art. 63 - Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore
Nel caso in cui il servizio oggetto del presente Regolamento sia affidato in appalto, la ditta concessionaria è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.
L'Appaltatore è inoltre responsabile del rispetto della frequenza dei servizi e deve prodigarsi, anche aumentando la frequenza stessa, per evitare spandimento od accumulo dei rifiuti nelle aree adiacenti ai punti di raccolta.
Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici" e, per nessuna ragione, possono essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

Art. 64 - Termine per la conclusione dei procedimenti
I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 7.8.1990, n.241, occorrendo, saranno determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 65 - Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative
L'Amministrazione Comunale adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 199O, n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, che non siano già individuati negli articoli precedenti o da altre norme statutarie o regolamentari, saranno individuate dal Sindaco con apposito provvedimento.

Art. 66 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:
a) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;
b) lo Statuto;
c) i Regolamenti Comunali.
Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse disposizioni e senza necessità di provvedimento finale.
In tal caso è sufficiente una successiva integrazione regolamentare.

Art. 67 - Servizi appaltati
Nel caso in cui parte o tutti i servizi oggetto del presente Regolamento vengano concessi in appalto, la Giunta Comunale adotterà apposito Capitolato speciale disciplinante, tra l'altro:
1) il tipo di servizio da disimpegnare;
2) le modalità di esecuzione del servizio;
3) la durata dell'appalto;
4) il sistema di aggiudicazione del servizio.

Art. 68 - Validità del regolamento
La validità del presente Regolamento è immediata a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, ai sensi delle norme contemplate nello Statuto Comunale. sali ad inizio pagina

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 69 – Violazione delle norme regolamentari
Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.9.1982, n.915, con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonchè con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici nocivi.
Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precendente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 70 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni
Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 come previsto dall'art. 28 del D.P.R. 915/82.
Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma sono applicabili le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 71 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti
Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanata, nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme sono applicabili le pene e l'ammenda previste dall'art. 29 del citato D.P.R. 915/1982.

Art. 72 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915 del 1982
Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione e non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, sono applicabili le pene e le ammende previste dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10.9.1982, n.915.

Art. 73 - Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 50
Chiunque violi gli obblighi previsti agli artt. 18, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 50 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, a seconda della gravità del fatto, salvo l'adozione di eventuali altri provvedimenti ed azioni del Comune nei confronti del contravventore.

Art. 74 - Abrogazione
E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

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