Capitolo 1 – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Articolo 2 – Finalita’
Articolo 3 – Norme di rinvio
Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti
Articolo 5 – Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
Articolo 6 – Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 7 – Criteri gestionali
Articolo 8 – Criteri organizzativi
Articolo 9 – Zone di raccolta
Articolo 10 – Evoluzione del sistema di raccolta
Capitolo 2 – Gestione delle raccolte differenziate
Articolo 11 – Collocazione e modalita’ d’uso dei contenitori per la raccolta
Articolo 12 – Predisposizione area per collocazione contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 13 – Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto
Articolo 14 – Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti
Articolo 15 – Conferimento e raccolta dell’indifferenziato residuale
Articolo 16 – Conferimento e raccolta della carta e cartone
Articolo 17 – Conferimento e raccolta degli imballaggi in plastica
Articolo 18 – Conferimento e raccolta del vetro e lattine
Articolo 19 – Conferimento e raccolta della frazione verde
Articolo 20 – Conferimento e raccolta della frazione organica
Articolo 21 – Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei raee
Articolo 22 – Conferimento e raccolta di pile esauste e farmaci scaduti
Articolo 23 – Lavaggio dei cassonetti
Capitolo 3 – Centro di raccolta
Articolo 24 – Definizione ubicazione ed orari di apertura
Articolo 25 – Tipologie, condizioni dei rifiuti conferibili
Articolo 26 – Modalita’ di conferimento del rifiuto e competenze del personale addetto al centro di raccolta
Articolo 27 – Prescrizioni e divieti
Articolo 28 – Modalita’ di prelevamento dei rifiuti
Capitolo 4 – Compostaggio domestico
Articolo 29 – Compostaggio domestico
Capitolo 5 – Destinazione dei rifiuti
Articolo 30 – Destinazione dei rifiuti urbani raccolti
Articolo 31 – Modalita’ di pesata dei rifiuti
Capitolo 6 – Pulizia delle aree pubbliche
Articolo 32 – Tipologia dei servizi
Articolo 33 – Modalita’ di espletamento dei servizi
Articolo 34 – Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche
Articolo 35 – Modalita’ di espletamento del servizio di sgombero neve dai cassonetti
Capitolo 7 – Obblighi, divieti e sanzioni
Articolo 36 – Pulizia delle aree mercatali
Articolo 37 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati
Articolo 38 – Divieti
Articolo 39 – Controlli
Articolo 40 – Osservanza di altre disposizioni
Articolo 41 – Sanzioni
Capitolo 1 – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento è stato redatto conformemente all’art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell’indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati, di nettezza urbana e dei rifiuti urbani pericolosi, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
Le prescrizioni si applicano:
a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
d) alla raccolta dell’indifferenziato residuale;
e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile,pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.;
g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
j) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
k) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.
Articolo 2 – Finalita’
La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.
La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento
in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo,
il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali,
regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi
integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto
dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
Articolo 3 – Norme di rinvio
Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l’applicazione.
Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti
Ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati con deliberazione della Giunta Regionale n.47-14763 del 14/02/2005.
Articolo 5 – Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
Così come previsto dall’art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.
In attesa dei criteri che, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e) del
D.Lgs. 152/06, dovranno essere fissati dallo Stato, sono considerati assimilati
ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da: attività
agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio,
ospedali e istituti di cura e affini, attività industriali con l’esclusione
dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche sopra definite,
sono considerati assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri quali-quantitativi
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.47-14763 del 14/02/2005.
Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli
esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi
definiti.
I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito
esistente.
Articolo 6 – Ordinanze contingibili ed urgenti
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Articolo 7 – Criteri gestionali
In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti l’attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha affidato al Consorzio Ecologico Cuneese
(ex.A.C.S.R.), di seguito denominato CEC, il servizio di raccolta e trasporto
dei R.S.U. e raccolte differenziate con contratto di servizio sottoscritto
in data 30/12/1999, anticipando di fatto quanto previsto dalla Legge Regionale
n.24 del 24/10/2002 che dal 1° gennaio 2004 ha devoluto ai consorzi di bacino
i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
L’attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all’origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell’assegnazione di ruolo residuale all’indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo,
da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati
conferiti dalle utenze. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore
dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione
regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e
di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.
Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici
e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle
iniziative di sensibilizzazione. Nell’ambito delle attività scolastiche
vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di
salvaguardia ambientale.
Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l’articolazione
organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare
per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l’indifferenziato
residuale.
Articolo 8 – Criteri organizzativi
Il ritiro mediante l’utilizzo di contenitori stradali è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:
indifferenziato residuale;
carta e cartone;
vetro e lattine;
plastica;
organico;
Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi
di:
pile per piccoli elettrodomestici;
farmaci scaduti;
Il ritiro presso il centro di raccolta dei seguenti materiali:
1. Rifiuti Pericolosi (provenienti da utenze domestiche):
a) pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose";
b) farmaci scaduti;
c) lampade a scarica tubi catodici – neon;
d) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
e) oli minerali e vegetali esausti;
2. Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici, naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
3. Frigoriferi e/o congelatori contenenti clorofluorocarburi;
4. Rifiuti solidi:
a) rifiuti ingombranti;
b) imballaggi in vetro;
c) imballaggi in plastica;
d) materiali ferrosi;
e) imballaggi in carta e cartone;
f) imballaggi in legno;
g) pneumatici;
h) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
i) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizi;
j) teli agricoli;
k) rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli RSU;
l) altri rifiuti per i quali non esistono contenitori distribuiti sul territorio comunale;
Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.
Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali
che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di
conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall’attuazione di un
corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni
disciplinari per i conferimenti non corretti.
Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità
di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse
esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente
comunicate agli utenti.
Articolo 9 – Zone di raccolta
In generale il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale. In particolare le zone nelle quali il gestore del servizio è tenuto ad assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti solidi urbani sono individuate dal Comune in accordo con il CEC in funzione delle esigenze della popolazione.
Articolo 10 – Evoluzione del sistema di raccolta
Al fine di rispettare gli obiettivi imposti dalla normativa vigente in merito alla raccolta differenziata potranno essere impiegati cassonetti interrati o cassonetti di diversa concezione, nonché sistemi di raccolta domiciliare.
Capitolo 2 – Gestione delle raccolte differenziate
Articolo 11 – Collocazione e modalita’ d’uso dei contenitori per la raccolta
1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative. I rifiuti devono essere conferiti dall’utente nei contenitori in sacchetti chiusi idonei all’uso.
2. Il CEC in accordo con il Comune determina il numero e l’ubicazione dei
contenitori, tenendo conto della distribuzione dell’utenza e delle particolarità
proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste dei cittadini. Il
piano di localizzazione è soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute
modifiche all’organizzazione del servizio, dell’assetto viario o di altre
evenienze. Tiene conto dell’arredo urbano, anche delle particolari situazioni
di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte
dell’utenza che dai mezzi adibiti allo svuotamento dei contenitori. L’utente
è tenuto ad utilizzare il contenitore disponibile più vicino e a chiudere
il coperchio; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi,
i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati
sul suolo.
3. In caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati
dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi,
lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all’interruzione.
4. La localizzazione dei contenitori a bordo strada, è stabilita in base
a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio, compatibilmente
con i vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri
di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi
di interesse culturale, religioso ed ambientale. Sui contenitori posti su
area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio,
delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste
dalla normativa in materia.
Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario devono trovare motivazione caso per caso, tramite accertamenti in loco dei tecnici comunali e del CEC.
Articolo 12 – Predisposizione area per collocazione contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti urbani
In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento soggetti a Strumento Urbanistico Esecutivo è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, aree di idonee dimensioni specificamente destinate alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di seguito denominate isole ecologiche.
Le isole ecologiche devono possedere le seguenti caratteristiche:
1) dovranno prevedere l’inserimento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuto tal quale, e delle raccolte differenziate;
2) ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio di raccolta;
3) le isole ecologiche in linea di massima dovranno essere delimitate da una barriera in legno.
Le caratteristiche tecniche della barriera saranno di volta in volta prescritte
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 13 – Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto
Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.
Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
Nell’espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare
alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l’autorizzazione
concessa dall’Amministrazione Comunale relativa all’accesso alle zone a
traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a
divieto o poste in seconda posizione.
Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e ambientali.
Deve essere evitato ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi
o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto
al minimo la rumorosità ed adeguata l’emissione di gas di scarico entro
i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
Articolo 14 – Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti
Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l’automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore.
E’ vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi contenenti rifiuti
putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse
condizioni dovute per lo stazionamento.
Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, le attività
connesse al lavaggio dei mezzi, alla compattazione dei rifiuti e tutte le
modifiche dell’attività che comportino l’introduzione di fasi operative
aggiuntive sono soggetti ad approvazione da parte dell’Autorità Sanitaria
Locale competente.
Articolo 15 – Conferimento e raccolta dell’indifferenziato residuale
La raccolta dell’indifferenziato residuale è effettuata con modalità di raccolta con cassonetti.
La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale.
E’ composta dal solo materiale residuo della preventiva obbligatoria selezione
dei rifiuti conferiti dai cittadini nelle diverse raccolte differenziate.
Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:
a) rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
b) beni ingombranti e beni durevoli;
c) rifiuti inerti (per es. calcinacci) derivanti dall’attività cantieristica;
d) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
e) rifiuti urbani pericolosi;
f) altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi.
Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori
al fine di evitare l’esposizione di sacchi a terra.
La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente
per il servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati per le utenze
domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda
della tipologia di attività.
I contenitori sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché accessibili, senza pericolo per l’utente; devono essere ubicati in modo tale da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi alle persone.
Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione
di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed
anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d’uso.
Articolo 16 – Conferimento e raccolta della carta e cartone
La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con modalità di raccolta con cassonetti/campane e tale rifiuto dovrà essere conferito sfruttando al massimo la volumetria disponibile, ossia evitando di appallottolare la carta e riducendo in pezzi cartoni e cartoncini.
Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire,
a titolo non esaustivo: carta pulita, carta da lettere, buste, fogli, carta
patinata, carta da computer, giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti
di carta, depliant, tetrapak.
Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata
o bitumata, carta molto sporca o unta, carta da parati.
Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori,
la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento
previsto.
La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenze periodiche calendarizzate
dal CEC in accordo con il Comune, per le utenze non domestiche, può variare
a seconda della tipologia di attività.
Gli imballi in cartone, gli imballaggi primari e secondari cellulosici derivanti
dalle utenze commerciali, artigianali, terziarie e dai pubblici esercizi
devono essere conferiti al servizio di raccolta domiciliare nei giorni di
raccolta, provvedendo a piegare ed impilare i cartoni e conferirli nei punti
concordati con il CEC. Unitamente agli imballaggi in cartone non possono
essere conferite frazioni merceologiche similari costituite da carta.
Imballaggi in cartone eccedenti l’ordinario servizio di raccolta devono essere conferiti presso il centro di raccolta previa comunicazione ed eventuale convenzione con il CEC.
Qualora il materiale presenti evidenti impurità non verrà garantito il servizio.
Gli uffici sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità
previste per le utenze domestiche.
In relazione alla possibile valorizzazione economica della frazione cellulosica,
il gestore del servizio intercetta separatamente, per quanto possibile,
gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
Articolo 17 – Conferimento e raccolta degli imballaggi in plastica
La raccolta differenziata degli imballi in plastica per le utenze domestiche è effettuata con l’utilizzo di cassonetti/campane.
Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire solamente
imballaggi in plastica primari e secondari: in plastica rigida o flessibile
dei seguenti polimeri (il presente elenco, è puramente indicativo e soggetto
ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.):
Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, vaschette e cassette. Purché non contaminati da sostanze pericolose.
Gli imballaggi in plastica quali bottiglie o simili non devono contenere
residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare
un rapido risciacquo.
Per contenere l’ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica
di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente
in orizzontale e rimettendo il tappo delle bottiglie affinché non acquistino
la forma originaria.
Gli imballi in plastica derivanti dalle utenze commerciali, artigianali,
terziarie e dai pubblici esercizi devono essere conferiti al servizio di
raccolta domiciliare nei giorni di raccolta, provvedendo a raccoglierli
in sacchi legati e conferirli nei punti concordati con il CEC.
Imballaggi in plastica eccedenti l’ordinario servizio di raccolta devono essere conferiti presso il centro di raccolta previa comunicazione ed eventuale convenzione con il CEC.
Qualora il materiale presenti evidenti impurità non verrà garantito il servizio.
È vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi,
calze e tessuti di nylon, tavolini e sedie di plastica, gomme, giocattoli
e tutto quello che non sia un imballaggio.
La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata
dal CEC in accordo con il Comune.
Articolo 18 – Conferimento e raccolta del vetro e lattine
La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata con modalità di raccolta con cassonetti o campane, in questi contenitori si possono conferire le lattine delle bibite in alluminio.
E’ vietato conferire vetro retinato, pirex, vetro opale, cristalli, lampadine,
neon, specchi, ceramiche, schermi di televisori, monitor.
Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un
rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta
differenziata.
Boccioni e damigiane non impagliate dovranno essere portate al centro di
raccolta e non abbandonati vicino al cassonetto.
La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata
dal CEC in accordo con il Comune.
Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso il centro di
raccolta.
Articolo 19 – Conferimento e raccolta della frazione verde
La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, deve essere consegnata presso la stazione di conferimento (centro di raccolta). È prevista la raccolta domiciliare della frazione vegetale per modeste quantità mediante cassonetti chiusi mediante lucchetti che vengono svuotati su prenotazione telefonica al numero verde del consorzio secondo il giorno prestabilito dal CEC in accordo con il Comune. La frazione vegetale deve essere conferita all’interno dei cassonetti sfusa priva di plastica o altri materiali. È vietato depositare a fianco dei cassonetti il verde in sacchi o sfuso.
Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale
non conforme all’interno dei sacchi o dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti vegetali.
Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d’erba,
resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie.
È da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione
di rifiuti. È vietato il conferimento della frazione verde all’interno di
altri contenitori adibiti ad altre tipologie di raccolte.
Articolo 20 – Conferimento e raccolta della frazione organica
La raccolta della frazione umida delle utenze domestiche e non domestiche è effettuata con modalità di raccolta con cassonetti dotati di apposita serratura; in questi contenitori si deve conferire: il materiale costituito da residui alimentari, ovvero a mero titolo di esempio, ma non esaustivamente: resti alimentari, avanzi di cibo, scarti di cucina, piccole ossa, pane vecchio, salviette di carta, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri da tè, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica tutti privi di confezione.
La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata
dal CEC in accordo con il Comune.
È vietato conferire rifiuto organico in altri contenitori adibiti ad altre
tipologie di rifiuti.
Articolo 21 – Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e dei raee
I rifiuti ingombranti, i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie, non possono, perciò, essere conferiti all’ordinario servizio di raccolta, ma devono essere consegnati presso la stazione di conferimento (centro di raccolta). In caso non si abbia la possibilità di portare i rifiuti ingombranti alla stazione di conferimento gli stessi possono essere ritirate a domicilio previa prenotazione del servizio al numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese e sarà effettuato secondo un calendario prestabilito dal CEC in accordo con il Comune. I rifiuti ingombranti dovranno essere depositati ordinatamente a fianco dei cassonetti stradali in posizione tale da non creare alcun pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni entro poche ore dall’ora di ritiro concordata con il numero verde, per un massimo di 5 pezzi.
I RAEE di origine domestica, ossia i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, ossia le apparecchiature elettriche
ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi
ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento
in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere conferiti presso
il centro di raccolta o in via eccezionale mediante la modalità di ritiro
ingombranti. In attesa dei Dm attuativi del Dlgs 151/2005 (e delle disposizioni
del Dlgs 152/2006 sui Raee) si può ritirare il raee anche di utenza non
domestica, sempre che non presenti evidenti mancanze di pezzi o rotture.
Il recupero/smaltimento dei RAEE che contengono sostanze lesive per l’ozono
quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica
normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi.
Le apparecchiature devono quindi essere conferite senza manomissioni dei
circuiti che contengono le sostanze pericolose.
Articolo 22 – Conferimento e raccolta di pile esauste e farmaci scaduti
Le pile, gli accumulatori e relativi rifiuti sono quei rifiuti come da definizione dell’art. 2 del D.lgs 20 novembre 2008, n. 188. La raccolta differenziata delle pile provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.
1.La gestione della raccolta separata delle pile e degli accumulatori deve
essere realizzata affinché si riduca al minimo il loro smaltimento insieme
al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data
del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata
di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8 del succitato dlgs.
per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori
o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale
o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata
di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto
il territorio nazionale. Tali sistemi:a) consentono agli utilizzatori finali
di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in
punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità
della popolazione;b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali
nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili,
né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non
sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione
di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui
al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi,
previa stipula di apposita convenzione, delle strutture di raccolta differenziata
istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. I produttori
o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere
al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti
in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei
rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i
distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano
a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti
di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono
punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione
o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
Sono disposti in vari punti del territorio comunale dei contenitori dedicati il cui svuotamento è garantito a riempimento o mensile dal gestore del servizio disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli sul suolo.
I farmaci scaduti sono rifiuti costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti
o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe.
I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.
La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l’area urbana con contenitori posizionati all’interno-esterno delle farmacie cittadine.
I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere
strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti
da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da
parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per
i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita
di eventuali colaticci e liquidi.
In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento.
Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti ogni qualvolta risultino colmi o con cadenza quindicinale disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
Articolo 23 – Lavaggio cassonetti
Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per l’indifferenziato e per l’organico sarà garantito dal Gestore del servizio, secondo quanto stabilito dal CEC, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 del Presidente della Giunta Regionale.
Capitolo 3 – Centro di raccolta
Articolo 24 – Definizione, ubicazione e orari di apertura
I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 Aprile 2008, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell’allegato I, paragrafo 4.2, del succitato decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
L’area è sita in Via Rocchiuse e gli orari di apertura della struttura sono resi noti mediante l’apposizione di idonea tabella all’ingresso dell’area e pubblicati sul sito web del Comune e del C.E.C..
Articolo 25 - Tipologie, condizioni dei rifiuti conferibili
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01);
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02);
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03);
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04);
5. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07);
6. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01);
7. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02);
8. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21);
9. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36);
10. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32);
11. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 33*);
12. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38);
13. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39);
14. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40);
15. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01);
16. ingombranti (codice Cer 20 03 07);
17. cartucce toner esaurite (codice Cer 20 03 99);
18. olio vegetale e animale per uso domestico;
19. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
20. inerti (es. calcinacci, piastrelle, ecc.) provenienti da utenze domestiche per interventi di manutenzione ordinaria (codice Cer 17 07 01);
21. pneumatici fuori uso per un numero massimo di 4 all’anno per ogni famiglia residente in Borgo San Dalmazzo.
Il CEC e/o il Comune si riservano la facoltà di introdurre o modificare
in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti
da accettare alle aree ecologiche; anche per periodi limitati di tempo.
Tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate al
comune di Borgo San Dalmazzo.
Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno dell’area deve avvenire
nel rispetto delle modalità indicate nel prospetto di cui all’allegato 1
del presente regolamento ed è concesso in forma gratuita.
Articolo 26 – Modalita’ di conferimento del rifiuto e competenze del personale addetto al centro di raccolta
Il Centro di raccolta è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati, in l’addetto all’area dovrà provvedere:
a) prima del conferimento del materiale:
• identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di documento d’identità, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente del servizio comunale di igiene ambientale;
• identificare la tipologia di rifiuto;
• identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica);
• far compilare l’apposito registro dei conferimenti, fornito dal C.E.C. che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
• nome e cognome del conferente;
• indirizzo di residenza del conferente;
• nominativo della ditta per cui trasporta il rifiuto;
• sede legale della ditta;
• numero di targa del veicolo utilizzato per il trasporto presso il centro di raccolta del rifiuto;
• tipologia del veicolo;
• descrizione sommaria del rifiuto conferito;
• indirizzo preciso di provenienza del rifiuto;
• firma in chiaro del conferente.
b) Durante il conferimento:
fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee che per l’individuazione degli spazi/contenitori appositi, con particolare attenzione durante il conferimento di rifiuti classificati come pericolosi.
Inoltre il personale preposto dovrà:
• segnalare agli uffici competenti del Consorzio Ecologico Cuneese ed al Comune ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
• sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro presente nell’area;
• provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area. Non dovranno essere presenti nell’area rifiuti depositati all’esterno dei cassoni scarrabili, se non espressamente indicato dal CEC;
• organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati;
• osservare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti;
• aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari stabiliti;
• le operazioni di conferimento devono essere svolte sempre ed esclusivamente in presenza dell’addetto responsabile;
• raccogliere giornalmente entro le ore 12.00 eventuali rifiuti depositati all’esterno e nelle immediate adiacenze dell’area; nel caso in cui il peso e/o volume non lo permettessero dovrà richiedere, tempestivamente non oltre le ore 9,00, l’intervento dei dipendenti comunali o delle ditta che effettua la movimentazione degli scarrabili del centro di raccolta;
• comportarsi rispettosamente nei confronti dell’utenza; in caso di mancata ottemperanza del Regolamento del centro di raccolta da parte degli utenti, il gestore avrà il compito di intervenire fornendo ulteriori indicazioni ed evitando di pervenire a scontri verbali;
• segnalare ai responsabili del CEC e del Comune eventuali infrazioni di rilievo, comunicando i dati identificativi del contravventore;
• controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori, evitando situazioni che impediscano il normale conferimento;
• vietare agli utenti ed a chiunque, ogni forma di rovistamento e prelievo, per usi propri, dei materiali presenti all’interno dell’area.
Il Gestore del Servizio è responsabile della buona conduzione e della manutenzione
ordinaria del centro di raccolta compreso:
• la fornitura del materiale di consumo;
• la fornitura dei materiali necessari alla regolare conduzione e pulizia dell’area;
• lo sfalcio dell’erba, il taglio delle siepi e la potatura degli alberi;
• lo sgombero della neve;
• la manutenzione ordinaria (riparazione delle recinzioni, la fornitura dei lucchetti e serrature, la riparazione degli impianti elettrici e idrici a servizio, rappezzi della pavimentazione sia in cemento che in asfalto, ecc..).
Tutte le attività di gestione dell’area dovranno essere svolte nel massimo
rispetto delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento
dell’efficienza e della funzionalità delle stesse.
L’addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali
all’interno del centro di raccolta durante l’orario di apertura.
Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme.
Articolo 27 – Prescrizioni e divieti
L’accesso all’area è riservato esclusivamente agli utenti del servizio pubblico di igiene ambientale del Comune di Borgo San Dalmazzo.
I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza del presente regolamento
e specificatamente alle seguenti norme:
• accedere all’area solamente negli orari di apertura;
• seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione dell’area e della cartellonistica predisposta;
• conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
• conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi, per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto;
• soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
È fatto divieto agli utenti di:
• introdursi nell’area al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
• asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite senza autorizzazione;
• abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell’area e degli appositi spazi e contenitori;
• arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a quant'altro presente nell’ area;
• occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
• depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
• scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento;
L’accertamento delle violazioni di cui sopra, effettuate dal personale addetto, che opera la vigilanza, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
Articolo 28 – Modalità di prelevamento dei rifiuti
Il prelievo di beni di qualsiasi tipo precedentemente conferiti al centro di raccolta è ammesso alle sole Ditte Autorizzate previa convenzione/contratto con il C.E.C..
Capitolo 4 – Compostaggio domestico
Articolo 29 – Compostaggio domestico
Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.
E’ possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di
the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati,
foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli
di legno non trattato, ecc..
Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono
di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o
compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica
evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l’intrusione
di animali.
Il Comune può incentivare la pratica del compostaggio domestico, a tal fine
si rimanda al Regolamento comunale sulla tassa di smaltimento dei rifiuti.
Il Comune anche tramite il CEC sottopone l’utenza ad appositi accertamenti
e controlli atti a verificare l’esistenza della pratica del compostaggio
domestico.
Capitolo 5 – Destinazione dei rifiuti
Articolo 30 – Destinazione dei rifiuti urbani raccolti
Lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili e dei rifiuti differenziati e demandato al CEC nel rispetto delle norme vigenti.
I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati
ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate,
ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento
nei canali del recupero e del riciclaggio.
Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il
conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi
di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla
base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).
Articolo 31 – Modalita’ di pesata dei rifiuti urbani
Il CEC adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura è di norma effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
Capitolo 6 – Pulizia delle aree pubbliche
Articolo 32 – Tipologia dei servizi
Rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
• pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
• lavaggio delle strade;
• diserbo stradale;
• pulizia dei mercati;
• pulizia dei giardini pubblici;
• pulizia e sanificazione dei sottopassi;
• pulizia dei wc pubblici;
• svuotamento dei cestini;
• rimozione delle spoglie di animali giacenti su aree pubbliche;
• rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
• pulizia dell’arredo urbano.
Articolo 33 – Modalita’ di espletamento dei servizi
Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:
1. le strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
2. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
3. le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
4. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno delle ville e dei giardini comunali;
5. le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
6. pulizia caditoie stradali.
Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della
tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal CEC
in accordo con il Comune.
Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo,
interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di
fondo stradale tali da permettere il servizio è può essere abbinato al servizio
di spazzamento.
Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare
tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per
evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali
facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
E’ inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione
dell’erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.
La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le
case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente
per la parte loro spettante.
Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei wc pubblici, di svuotamento dei cestini portarifiuti nella modalità previste dal CEC nel contratto dei servizi.
Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine
dell’attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all’asportazione
dei rifiuti in maniera differenziata, allo spazzamento ed al lavaggio delle
aree interessate. Nelle aree mercatali sono individuate idonee aree per
la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti su aree pubbliche.
Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti
cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini,
mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
L’uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all’uopo destinati,
è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle
normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche
per l’uomo e per l’ambiente.
Il personale addetto deve essere abilitato all’espletamento di detto servizio.
Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico
e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta
– rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei
rifiuti da parte dell’utente.
E’ vietato:
- introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli edifici;
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
- eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione
dei cestini e le aree servite sono stabilite dal CEC previo accordo con
il Comune, di norma deve avvenire contestualmente allo spazzamento manuale
delle strade.
Articolo 34 – Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche
La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio o dal altro soggetto individuato del presente regolamento.
Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e
delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a
carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d’acqua medesimi.
La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.
I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta del Comune.
Articolo 35 - Modalità di espletamento del servizio di sgombero neve dai cassonetti
Il gestore del servizio deve quotidianamente garantire l’accessibilità a tutti i cassonetti dislocati nel territorio comunale da parte dei cittadini, pertanto deve provvedere a rimuovere la neve depositata sul coperchio dei cassonetti e accumulata sul lato destinato al conferimento dei rifiuti.
Il gestore del servizio deve garantire lo svuotamento dei cassonetti secondo
il calendario prestabilito in qualsiasi condizione meteorologica anche di
intensa precipitazione nevosa; deve pertanto provvedere a sgomberare la
neve accumulata davanti ai cassonetti in funzione del calendario di svuotamento
prestabilito.
Capitolo 7 – Obblighi, divieti e sanzioni
Articolo 36 – Pulizia delle aree mercatali
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, conferendoli in maniera differenziata nella aree individuate dal CEC in accordo con il Comune, provvedendo a piegare ed impilare i cartoni e a raccogliere gli imballaggi in plastica in sacchi, con particolare osservanza delle ulteriori prescrizioni relative alla raccolta differenziata. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla
sorveglianza dei mercati ambulanti, un’opportuna azione di informazione
e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti.
Articolo 37 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati
I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.
Articolo 38 – Divieti
Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Titoli di questo Regolamento.
Sono in particolare vietati:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
b) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
c) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
d) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
f) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
g) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
h) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
i) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
j) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
k) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.
n) Presso il centro di raccolta è vietato:
- l’abbandono di rifiuti all’esterno dell’area stessa;
- l’accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- il conferimento di rifiuti speciali non assimilati;
- il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta stesso;
- il conferimento di rifiuti provenienti da altri comuni se non espressamente autorizzato dal Comune.
Articolo 39 – Controlli
Ai sensi dell’art. 197 del D.Lgs. 152/06 alla Provincia competente il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
Il compito di fare osservare la disposizioni del regolamento è attribuito,
in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in
via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri
funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari
di Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla
legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione
con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Possono in
oltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione
agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso
dell’attestazione di Ecovolontari rilasciata dal comune a seguito di corso
di formazione. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati,
possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto
disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di
cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi
e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al
fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di
individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All’accertamento
delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti
a Corpi od Organi di Polizia Statale.
Articolo 40 – Osservanza di altre disposizioni
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
Articolo 41 – Sanzioni
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituissero reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative contemplate dall’art. 344 T.U. 27/07/1934,, n.1265 nell’ambito dei limiti scelti dall’Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalla Parte IV- Titolo VI del D.Lgs. 152/06, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti ( art. 255 del D.Lgs. 152/06 ). La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.
sali ad inizio pagina
| RIFERIMENTO | VIOLAZIONE | CASISTICA | SANZIONE | |
|---|---|---|---|---|
| Da | A | |||
| Art.38 lett. a) | Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. b), e), f), g) e i) | Uso improprio dei contenitori per la raccolta e il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. c) e d) | Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. h) | Combustione di rifiuti | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. j) | Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. k) | Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica, ecc. di animali morti | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. l) | Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati | Rifiuti speciali non pericolosi | 20,00 | 120,00 |
| Art. 38 lett. l) | Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati | Rifiuti speciali pericolosi | 20,00 | 120,00 |
| Art. 38 lett. m) | Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico | 20,00 | 120,00 | |
| Art. 38 lett. n) | Comportamento difforme al Regolamento vigente nei centri di raccolta | 20,00 | 120,00 | |
| Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci | 20,00 | 120,00 | ||
Le sanzioni sono espresse in euro
Allegato A
DEFINIZIONI - Riferite al D.Lgs. n. 152/06.
Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
rifiuti urbani o domestici: i rifiuti provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioé
il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento,
di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
di detti rifiuti;
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che li detiene;
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo
delle discariche dopo la chiusura;
raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;
sali ad inizio pagina
raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità,
efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione
organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i
rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione
che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento
dei rifiuti dai contenitori predisposti per la raccolta o dai luoghi di
deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggioe/o recupero o smaltimento;
conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del Produttore
o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal
presente Regolamento;
raccolta porta a porta o domiciliare: la raccolta dei rifiuti solidi
urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza
del limite del confine di proprietà dell’utente o presso punti individuati
dal Comune e concordati con l’utenza interessata;
raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti,
di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il
normale conferimento da parte dell’utenza domestica, concordata previamente;
smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente
una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta
e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta
del presente decreto;
recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie
prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare,
le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
centro di raccolta: I centri di raccolta comunali o intercomunali
sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente
attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per
il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non
recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in
allegato I, paragrafo 4.2 del decreto 8 aprile e successive modificazioni,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche
e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al
ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La durata
del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta
non deve essere superiore a tre mesi. La frazione organica umida deve essere
avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la
formazione di emissioni odorigene;
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata
in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati
i rifiuti;
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla
parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato
C alla medesima parte quarta;
sali ad inizio pagina
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non
costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa
dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore
impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi,
non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare
i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati
a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente
per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni
preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per
trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere
al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche
di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria
per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione
del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra
i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti
dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di
ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate
presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche
se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al
fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata
la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di
sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto
ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione
del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove
avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare
per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle
normali attività produttive;
sali ad inizio pagina
frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di
umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
e costituito da residui alimentari;
frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore
di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rilevante con tenuto energetico;
materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 181;
combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla
base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali
non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico
adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive
modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo
229;
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria
e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche
la cui utilizzazione è certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);sali ad inizio pagina
gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche
da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche
ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento
di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle
categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di
cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica
e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali,
sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione
nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da
ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente
oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi
dell'ambiente;
gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte
ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento
delle strade, come definita alla lettera d);
spazzamento delle strade: si intendono le operazioni di pulizia delle
aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio
definitivo dei materiali di risulta;
contenitore: un recipiente (es: sacchi, cassette, bidoni, bidoni
carrellati, cassonetti, etc.) in grado di contenere in maniera adeguata
i rifiuti ivi conferiti;
piazzola ecologica: si intende uno spazio riservato, non presidiato,
ad uso degli utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti urbani;
utenza non domestica: le comunità, le attività commerciali, di servizio,
industriali, professionali e le attività non domestiche;