Articolo 13
A partire dal 1° luglio 2010, in tutta l’area comunale denominata Boschin
(individuabile nel Nuovo catasto terreni del Comune di Borgo San Dalmazzo
al Foglio 26 particella n. 92, Foglio 26 particella n. 1, Foglio 26 particella
n. 14, Foglio 28 particella n. 302 e Foglio 27 particella n. 27) è istituito
il divieto di raccolta sia della Helix pomatia alpina che di tutte le altre
specie elicidi presenti.
L’Amministrazione comunale si impegna a comunicare l’istituzione di tale
divieto a tutti gli enti preposti alla vigilanza ambientale e ad organizzare
periodici incontri con gruppi di volontariato (guardie ecologiche, associazioni
naturalistiche, ecc.) per discutere le modalità di gestione idonee a garantire
la salvaguardia del patrimonio elicico del sito.
Nell’area oggetto di divieto sono consentite ed auspicate “semine” di chiocciole
e chioccioline della specie HeIix pomatia alpina a scopo di ripopolamento
da parte di enti ed associazioni di studio e ricerca.
Nell’area è consentita - per esclusivi fini scientifici - la raccolta di
un limitato numero di chiocciole da parte di chi, avendone titolo, intenda
effettuare studi di elicicoltura o di malacologia, previa autorizzazione
da parte del Servizio Agricoltura.
Per la violazione del divieto di cui sopra si applica la sanzione amministrativa
fissa e proporzionale da un minimo di euro 25,00 più euro 12,50 per ogni
esemplare raccolto ad un massimo di euro 160,00 più euro 80,00 per ogni
esemplare raccolto.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano
le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.