Articolo
1 - Ambito e contenuto del Regolamento
Articolo 2 - Funzionario addetto al canone
Articolo 3 - Presupposti dell'autorizzazione del
canone
Articolo 4 - Natura ed oggetto del canone
Articolo 5 - Soggetto passivo e titolarità del canone
Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 7 - Modalità di determinazione del canone
Articolo 8 - Modalità e termini per il pagamento del
canone
Articolo 9 - Rimborsi
Articolo 10 - Modalità per la presentazione della
domanda di autorizzazione
Articolo 11 - Autorizzazione
Articolo 12 - Validità dell'autorizzazione, rinnovo,
revoca, duplicati
Articolo 13 - Volture dell'autorizzazione, variazione
del mezzo pubblicitario
Articolo 14 - Dichiarazione
Articolo 15 - Cessazione della pubblicità, manutenzione
degli impianti e rimozione
Articolo 16 - Suddivisione del territorio cittadino
Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle
tariffe del canone
Articolo 18- Determinazione delle tariffe, criteri
generali
Articolo 19 - Pubblicità ordinaria
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
e proiezioni
Articolo 21 bis - Pubblicità sanitaria
Articolo 22 - Pubblicità varia
Articolo 23 - Limiti e divieti in materia di pubblicità
Articolo 24 - Limitazioni sulla pubblicità fonica
Articolo 25 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzione
e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze
pubbliche
Articolo 26 - Forme pubblicitarie non assoggettate
al canone
Articolo 27 - Commisurazione del canone per situazioni
particolari
Articolo 28 - Pubblicità abusiva
Articolo 29 - Sanzioni pecuniarie per la pubblicità
effettuata senza autorizzazione
Articolo 30 - Obbligati al pagamento delle sanzioni
pecuniarie
Articolo 31 - Altre sanzioni
Articolo 31 bis - Diritto di interpello
Articolo 32 - Contenzioso
Articolo 33 - Norme transitorie e finali
Articolo 34 - Rinvio
Allegato A - Canone sulle Iniziative Pubblicitarie
Determinazione della tariffa ordinaria e dei Coefficienti Moltiplicatori
Articolo 1 - Ambito e contenuto
del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62,
istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative
pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando
le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione
nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.
2. Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai
Comuni dall'art. 23 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e relative
norme di esenzione ed attuazione (D.P.R. 16/09/96 n. 610).
Articolo 2 - Funzionario addetto
al canone
1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale,
designato dal Sindaco, con provvedimento motivato.
2. In particolare, il funzionario comunale:
- Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone
- Cura la riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni conseguenti
alle attività di controllo, verifica ed accertamento;
- Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla
periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone,
con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti
nel capitolato di appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti
rilevanti in materia di canone di concessione.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il
funzionario responsabile spettano al Concessionario.
Articolo 3 - Presupposti dell'autorizzazione
del canone
1. E' oggetto del canone la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata
attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di un'attività' economica allo scopo di promuovere
la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine
del soggetto pubblicizzato.
3. Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici
e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere
in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano
destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali
o ai quali, comunque, chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni
o condizioni.
5. E' soggetta all'autorizzazione ed al pagamento del canone la pubblicità
effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente
a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle
stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.
6. Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da
regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie
senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ed aver pagato il canone.
sali ad inizio pagina
Articolo 4 - Natura ed oggetto
del canone
1. Il canone previsto dal presente Regolamento e' il corrispettivo che deve
essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione
implicito o formale emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo che consente
al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito
del territorio comunale.
2. Il canone e' corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune
per le singole fattispecie.
Articolo 5 - Soggetto passivo
e titolarità del canone
1. Il canone e' dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o
vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Salvo i casi previsti dall' art. 11 comma 6 del presente Regolamento,
qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione
o per la quale non e' corrisposto il canone e' da considerarsi abusiva.
Articolo 6 - Modalità di applicazione
del canone
1. Il canone sulla pubblicità si determina in base alla superficie della
minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso
al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla
superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato
in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo
solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto,
ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione
tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile,
come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili
e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata
la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Articolo 7 - Modalità di determinazione
del canone
1. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e' il corrispettivo
annuale (per le autorizzazioni permanenti) o mensile (per quelle temporanee)
rapportato all'unita' di misura prevista in relazione alle singole tipologie
di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre
mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari ad un decimo di
quella ordinaria ai soli fini dell'applicazione del canone le fattispecie
pubblicitarie di durata superiore a tre mesi sono considerate permanenti.sali
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Articolo 8 - Modalità e termini
per il pagamento del canone
1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
- il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione
- la riscossione e' gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve
avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. o per contanti presso la Tesoreria
Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dalla Amministrazione Civica.
2. Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
- il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve
essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente
al rilascio della stessa;
- per le annualità successive, il canone complessivamente dovuto per l'anno
in corso e' versato dal soggetto passivo entro il termine stabilito annualmente
dalla Giunta Municipale. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo
di apposito conto corrente postale o per contanti presso la Tesoreria Comunale
ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica. Al fine
di agevolare il pagamento il Concessionario della riscossione può inviare
moduli prestampati per il versamento.
Tutti i versamenti sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione
non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se superiore.
Articolo 9 - Rimborsi
Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui stato effettuato
il pagamento, ovvero da quello in cui stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso, il soggetto passivo può chiedere la restituzione di
somme versate e non dovute mediante apposita istanza.sali
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Articolo 10 - Modalità per
la presentazione della domanda di autorizzazione
1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari
esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo
urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica
Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge
sul bollo ove previsto. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto
pubblicitario e' esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal
presente regolamento. A tale obbligo e' soggetto anche chi intende modificare
il mezzo pubblicitario in atto.
2. Non e' considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove
il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie
già autorizzate.
3. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o
dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua
italiana.
4. La domanda deve contenere:
- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del
codice fiscale del soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione
tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute
nel presente regolamento.
5. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al
fine dell'esame della domanda.
6. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovranno essere
preventivamente acquisiti i pareri dei competenti uffici per l'occupazione
del suolo. L'autorizzazione ad installare i mezzi in tal caso costituisce
anche autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
7. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere
attestata la disponibilità di questi.
8. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed
edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato,
il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla
domanda.
9. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti
fissi la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione
prescritta dall'art. 4 del regolamento comunale sulla disciplina dell'installazione
di mezzi pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84
del 18/12/97, allegato B del presente regolamento.
10. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti
o dei particolari architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta
concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
11. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari,
per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista
dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione
nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche
verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
12. L'Ufficio Tecnico Comunale entro i 90 giorni successivi alla presentazione
della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
Il termine di 90 giorni e' prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione
dei pareri di altri Enti. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti
nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse
o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi
i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati
dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.sali
ad inizio pagina
Articolo 11 - Autorizzazione
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore
ad un anno solare.
Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un
anno solare.
2. L'ufficio tecnico comunale riceve ed esamina la domanda e provvede in
merito; l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche
la prescrizione seguente: " è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione
di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione
- mediante l'apposito modulo allegato - ai fini del versamento del canone
di pubblicità ". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato,
in conformità al modello fornito dal competente Ufficio.
3. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi
pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio
Affissioni e Pubblicità.
4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale,
il cui possesso e' necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità
richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza
e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare
se essa e' ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo
pubblicizzato.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto
di quanto stabilito dal regolamento comunale sulla disciplina dell'installazione
di mezzi pubblicitari e di tende (Delibera C.C. n. 84/97) allegato B del
presente regolamento.
6. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione
corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale e' sostituita
dalla quietanza di pagamento del canone:
- pubblicità effettuata con veicoli o altri similari;
- pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su
stabili di nuova o vecchia costruzione;
- pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese
ivi operanti;
- pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni cittadine;
- striscioni, locandine, stendardi provvisori, teli e paline;
- pubblicità in forma ambulante e iniziative pubblicitarie di cui all'art.
3 comma 5.
- pubblicità effettuata in forma sonora.
Articolo 12 - Validità dell'autorizzazione,
rinnovo, revoca, duplicati
1. La durata e' prevista nell'autorizzazione stessa. E qualora non prevista
l'autorizzazione si intende valida fino a revoca;
2. la domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno
60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della documentazione
richiesta dall'ufficio nonché dall'autodichiarazione redatta ai sensi della
Legge 4 gennaio 1968 n. 15 di conformità del mezzo pubblicitario in opera,
a quanto in precedenza autorizzato. Non e' concesso il rinnovo dell'autorizzazione
se il richiedente non e' in regola con il pagamento del canone ovvero se
la pubblicità in atto e' difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. L'autorizzazione e' sempre rilasciata in forma precaria ed e' revocabile,
oltrechè nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto
dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga
opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando
dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione
della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione
di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione
deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi della precitata
Legge 15/68 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi
in opera. sali ad inizio
pagina
Articolo 13 - Volture dell'autorizzazione,
variazione del mezzo pubblicitario
1. Entro 90 giorni dalla cessione o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla
trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve
essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda
dovrà contenere la dichiarazione, redatta ai sensi della legge n. 15/68,
di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato.
2. Non e' concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima
non risulta in regola con il pagamento del canone.
3. Non e' necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa
ad un'insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione
commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.
4. Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario e' necessario corredare
la domanda con i documenti previsti all'art. 10 comma 4;
5. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva
di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni
precedentemente concesse e tutti gli impianti in atto saranno considerati
abusivi.
Articolo 14 - Dichiarazione
1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del precitato
Ufficio tecnico comunale e prima di iniziare la pubblicità, il soggetto
passivo è tenuto a presentare, all'Ufficio Tributi (o al concessionario)
dichiarazione, anche cumulativa, utilizzando l'apposito modello
2. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti al precedente
punto 1 anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata
(es. da ordinaria a luminosa), con conseguente diversa applicazione del
canone; è fatto obbligo al soggetto passivo di procedere al conguaglio fra
l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per
lo stesso periodo.
3. La dichiarazione deve essere altresì presentata nei casi di voltura e
cessazione.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni
successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si
intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato con le
modalità di cui al precedente art. 8, sempre che non venga presentata denuncia
di cessazione entro il medesimo termine.
L'Ufficio tributi a seguito della presentazione della dichiarazione di cui
sopra, rilascia apposita ricevuta.
Articolo 15 - Cessazione della
pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione
1. La denuncia di cessazione della pubblicità, da presentare obbligatoriamente
entro il termine per effettuare il versamento annuale di cui all'art. 8
comma 2, o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione
dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il
ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme
contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 31 del presente Regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' responsabile di tutto quanto attiene
alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione
da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli,
i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti
a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari
dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo
le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione
non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione
Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso
inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione
e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese.
Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta efficacia
pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono
essere rimosse entro 90 giorni.
4. E' consentito, previo nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento
o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica
utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute
sull'assetto viario o ambientale.
5. La rimozione unilaterale del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno
non da' diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto
anno. Se la rimozione e' conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione
effettuata dall'Autorità' Competente, per esigenze ed utilità pubblica,
e' dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi,
a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario,
esclusa ogni altra indennità o compenso. sali
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Articolo 16 - Suddivisione
del territorio cittadino
Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il Regolamento Comunale
sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e di tende (Delib.
C.C. 84/97 - allegato B) prevede la suddivisione del territorio in zona
A, B, C e D. Al contenuto tecnico-programmatico di tale regolamento deve
adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente
elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza
sull'ambiente e sull'arredo urbano.
Articolo 17 - Criteri per la
determinazione delle tariffe del canone
1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono
determinate dalla Giunta Comunale contestualmente al termine per l'approvazione
del bilancio di previsione annuale, sulla base del maggiore o minore impatto
ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione
ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla
superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario, sulla base
dei criteri definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art.
10 della Legge 28.12.2001, n. 448;
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l'applicazione
per l'anno successivo di quelle in vigore.
Articolo 18 - Determinazione
delle tariffe, criteri generali
1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza
sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione
degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati
dei coefficienti moltiplicatori (allegato a del presente regolamento). La
tariffa ordinaria è commisurata al minimo tariffario vigente per l'imposta
comunale di pubblicità riferita ad un Comune di Cl. IV, prevista dall'art.
12 del D.Lgs. 507/93.
2. In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi
pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda che gli stessi siano:
A. opachi ovvero luminosi o illuminati (allegato a lettera b punto 2)
B. di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero
superiore a mq. 8,50 (allegato a lettera b punto 1).
3. Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati
nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto
dell'attivista' ivi svolta.
4. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe
sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f)
della Legge 446/97 (allegato a lettera d).
5. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
A. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa
(allegato a lettera b punto 5);
B. pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi (allegato a lettera
b punto 4);
C. pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili (allegato a lettera
b punti 2 e 3);
D. pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze (allegato
a lettera c punto 2);
E. pubblicità con aeromobili o palloni frenati (allegato a lettera c punti
3 e 4);
F. pubblicità in forma ambulante: distribuzione manifestini, mezzi o cartelli
pubblicitari portati da persone (allegato a lettera c punto 5);
G. pubblicità effettuata in forma sonora (allegato a lettera c punto 6);
H. pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici (allegato a
lettera b punto 6); sali
ad inizio pagina
Articolo 19 - Pubblicità ordinaria
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli,
la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per
anno solare con le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata
non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa
pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto
altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione
di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli
impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
Articolo 20 - Pubblicità effettuata
con veicoli
1.Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno
e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, e simili,
di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo
nella misura e con le modalità previste dall'art. 19 comma 1 del presente
regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 18 comma 2 lettera b.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di
linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno
dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso
privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo
ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per
anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua
dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari
che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti
con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione
del marchio, o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché
sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore al mezzo metro quadrato.
4 bis. Il canone non è dovuto altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati
per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua
l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni che schematicamente possono
essere identificate nella:
Indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle
imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando
veicoli di loro proprietà;
Indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle
imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di
loro proprietà, trattandosi in questo caso di imprese di produzione di beni
e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale,
il trasporto dei beni prodotti.
Nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti “padroncini”,
vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato
con veicoli integralmente di loro proprietà, l’esenzione opera relativamente
all’indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto rientra
nell’ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato
con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle ditte
committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto
dei beni prodotti, ferma restando l’esenzione per indicazioni presenti sulla
motrice, l’esenzione si realizza altresì relativamente all’indicazione della
ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi,
su containers e simili.
Si ricomprendono nella nozione di ditta non solo la ragione sociale della
società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio nell’ipotesi
in cui non contraddistingua esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca
anche il segno distintivo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto
Si ricomprendono nella nozione di indirizzo anche i nuovi tipi di recapito
quali il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e
simili che sono quindi inclusi nella fattispecie esonerativi.
5. All'Ufficio Polizia Municipale - Vigilanza Urbana incombe l'obbligo di
verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio
comunale siano in regola con il pagamento del canone; la procedura di verifica
si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico
caso, mediante richiesta della bolletta di pagamento o tagliando di c/c
postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale
bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto n. di targa del veicolo pubblicizzato
nonché data e l'importo del versamento.
6. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di
Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di constatazione
che verrà inviato in copia al competente Ufficio Affissioni e Pubblicità
ai fini dell'applicazione delle sanzioni; all'uopo sul predetto verbale
dovranno risultare i seguenti dati:
luogo, data e ora del rilevamento;
n. di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario;
7. Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno
essere riportati anche i dati del rimorchio
8. La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel
caso di effettuazione di pubblicità sonora.
9. Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli, per i quali
non si sia potuto effettuare al momento il controllo, l'Ufficio Vigilanza
Urbana si avvale - direttamente o su richiesta dell'Ufficio Affissioni o
Pubblicità - dell'apposito servizio visure P.R.A.
10. Qualora nel corso dell'anno si determini la sostituzione del veicolo
recante la pubblicità, pur in assenza di modifiche delle caratteristiche
di questa, occorre produrre una nuova dichiarazione e provvedere al pagamento
del canone relativo al nuovo veicolo, in altri termini per ogni vettura
si è tenuti a corrispondere il canone una volta per ogni anno, a nulla rilevando
la circostanza che la stessa pubblicità venga riportata sul nuovo automezzo
senza alcuna variazione rispetto a quella esposta sul vecchio e pur avendo,
relativamente a quest'ultimo, assolto il canone annuo.
11. E’ vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di
cui agli artt. 54 lett. G) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. Q) del
D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa
ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia”.sali
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Articolo 21 - Pubblicità effettuata
con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicità luminosa o illuminata si applica il canone con le modalità
di cui all'art. 6 del presente regolamento, applicando alla tariffa ordinaria
le maggiorazione di cui all'allegato a lettera b punto 2) oltre alle maggiorazioni
collegate alla superficie se dovute.
2. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o
altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione
in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente
dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare
applicando i coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato a lettera b
punto 3 oltre alle maggiorazioni previste per superficie e luminosità se
dovute.
3. Per la pubblicità di cui al precedente comma 2 e effettuata per conto
proprio dall'impresa è dovuto il canone applicando alla tariffa ordinaria
il coefficiente moltiplicatore previsto nell'allegato a lettera b punto
2 oltre alle maggiorazioni correlate alla superficie se dovute.
4. Per la pubblicità di cui ai commi 1,2 e 3 di durata non superiore a tre
mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo
di quella ivi prevista.
5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate
su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente
dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
6. Qualora la pubblicità di cui al comma 5 abbia durata superiore a trenta
giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà
di quella ivi prevista.
Articolo 21 bis - Pubblicità
sanitaria
1. Le autorizzazioni per la pubblicità sanitaria sono rilasciate ai sensi
della normativa vigente in materia che nella fattispecie fa attuale riferimento
alla Legge 5/2/1992, n. 175 e regolamento di attuazione di cui al D.M. 16/9/1994,
n. 657, nonché all'art. 118 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112.
2. l'autirizzazione per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte
ausiliaria delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici
ortopedici ed ernisti, infermieri abilitati o autorizzati, puericultrici,
massaggiatori), per le quali sono carenti gli organi o collegi professionali
legalmente costituiti e quindi deputati al rilascio di apposito nulla-osta,
sono rilasciate previa valutazione delle richieste in ordine alla correttezza
deontologica del messaggio pubblicitario diffuso, fermo restando il vincolo
del mezzo pubblicitario assentibile che nella fattispecie resta solo quello
della targa professionale.
3. per quanto attiene alla pubblicità concernente le case di cura private
ed i gabinetti ambulatoriali mono e polispecialistici, l'autorizzazione
ad esporre targhe o insegne, viene rilasciata previa acquisizione dei nulla-osta
dei vari ordini professionali.
4. resta sempre impregiudicata la contestuale competenza della Civica Amministrazione,
qualora vengano richieste forme pubblicitarie da assentirsi ai sensi del
precedente articolo 11.
5. In caso di trasferimento di sede la pubblicità sanitaria dovrà essere
nuovamente autorizzata. Le autorizzazioni non verranno rilasciate ma solo
acquisite d'ufficio, previo nulla-osta dell'Ordine e/o Collegio competente.sali
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Articolo 22 - Pubblicità varia
1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che
attraversano strade o piazze si applica il canone, per ciascun metro quadrato
e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, si applica il canone
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il
canone per ogni giorno o frazione indipendentemente dal numero di soggetti
pubblicizzati.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o con altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari
o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno e frazione.
6. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari,
volantini e distributori di depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi,
studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi
"aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di
autorizzare l'esposizione, che sul materiale sia apposto il timbro (con
la data di scadenza) del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità. Quanto
sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito
all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dal
successivo art. 26 .
7. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro
il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti
i mezzi è solidalmente tenuto al pagamento del canone e delle relative sanzioni
.
8. Per la determinazione del canone dovuto per le fattispecie pubblicitarie
previste nel presente articolo si applicano i coefficienti moltiplicatori
di cui all'allegato A lettera C del presente regolamento.
Articolo 23 - Limiti e divieti
in materia di pubblicità
1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che
sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità
.
2. Sui veicoli parcheggiati, è vietata la collocazione di manifestini, volantini
o simili effettuata da personale circolante di cui all'articolo 22 comma
4 del presente regolamento.
3. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l'art.23 del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285;
b) gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della
strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
4. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l'art. 33 comma 2 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/92,
n. 285;
b) l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato
con D.P.R. 16/12/92, n. 495.sali
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Articolo 24 - Limitazioni sulla
pubblicità fonica
1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile,
in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto
al pubblico, è vietata dalle ore 20,00 alle ore 9,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di
case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in
prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo
non dovrà superare la misura di 65 decibel.
4. E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente
il relativo canone sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso
la sede fissa - la relativa bolletta ( o tagliando di c/c postale) per tutto
il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli
agenti incaricati.
Articolo 25 - Limiti alla pubblicità
mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente
alle vie e piazze pubbliche
La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle
vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o
alla sicurezza stradale.
Articolo 26 - Forme pubblicitarie
non assoggettate al canone
Sono esenti dal pagamento del canone:
A. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita
di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli
stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,
esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché
siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso;
B. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita,
relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione
e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie
di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;
C. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne
o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca
alle rappresentazioni in programmazione;
D. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
E. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto
pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto,
nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario
di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità
di effettuazione del servizio;
F.la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
G. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli
enti pubblici territoriali;
H. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi
di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua
scopo di lucro;
I. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie.
L. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
M. L’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche
per conto terzi, limitatamente alla superficie occupata da tali indicazioni.
Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90
del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno
superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche
non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione
quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente
indicate, in base a specifica legge o regolamento.
Sono inoltre esenti dal canone, a condizione che la pubblicità commerciale
sia di superficie complessiva inferiore a 300 centimetri le seguenti fattispecie
pubblicitarie
A. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti
politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per
lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
B. pubblicità relativa a manifestazioni culturali,politiche, sindacali,di
categoria, filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
C. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza.
L'esenzione di cui ai commi precedenti, non si applica nei casi in cui sia
presente pubblicità commerciale di superficie complessiva superiore a 300
centimetri quadrati, in tal caso il canone dovuto è ridotto alla metà.”
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Articolo 27 - Commisurazione
del canone per situazioni particolari
Tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione
della Giunta Comunale:
A. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato
in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
B. per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico
per la Citta', determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto
della superficie occupata e della tipologia della pubblicità, ovvero stabilire
esenzioni sempre che la superficie relativa a pubblicità commerciali non
superi complessivamente i 300 centimetri quadrati.
Articolo 28 - Pubblicità abusiva
E' considerata abusiva
- la pubblicità priva della prescritta autorizzazione
- la pubblicità installata in difformità dell'autorizzazione
- la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento del canone
- la pubblicità comunque effettuata in difformità a divieti e limitazioni
previste dal presente regolamento.
La pubblicità abusiva
· mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.
· mediante pannelli a controllo elettronico programmato per garantire la
visione del messaggio pubblicitario in forma intermittente
· con veicoli
· realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti
si presume iniziata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata
accertata.
La pubblicità abusiva
· effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade
o piazze
· effettuata da aeromobili mediante scritte , striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini
· effettuata con palloni frenati e simili
· effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o
di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari
· effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili
si presume iniziata in ogni caso dal primo giorno del mese in cui è stato
effettuato l'accertamento.
Articolo 29 - Sanzioni pecuniarie
per la pubblicità effettuata senza autorizzazione
1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo
verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore
è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione
fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari alla somma stabilita a norma
del comma precedente
4. Per quanto attiene l'irrogazione delle sanzioni si fa espresso rinvio
alle norme di cui all'art. 62, comma 2, lett. e) ed al comma 4 del D.Lgs.
446/97 e successive modifiche.sali
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Articolo 30 - Obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie
1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente
sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati
ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente
è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia
agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura
stabilita dagli artt. 16 e segg. Della legge 24/11/1981, n. 689
Articolo 31 - Altre sanzioni
1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 29, il Comune procede
alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
A. Privi della prescritta autorizzazione
B. Installati in difformità della stessa
C. Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone
In attesa della rimozione, il comune procede alla immediata copertura della
pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e
se la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle
stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie
effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura
stabilita dagli artt. 16 e segg. Della legge 24/11/1981, n. 689.
Articolo 31 bis- Diritto
di interpello
1. Ogni cittadino, anche attraverso Associazioni e Comitati portatori di
interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro
120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito
all'applicazione delle disposizioni relative all'applicazione del canone
di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto
sulle scadenze previste dalle normative in materia.
2. la risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento
alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate
sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato
alla risposta del Comune o che, comunque, non abbia ricevuto risposta entro
il termine di cui al comma 1.
Articolo 32 - Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell'autorizzazione
all'esposizione di mezzi pubblicitari, disciplinata dal regolamento, sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone - se e quando dovuto
- restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.sali
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Articolo 33 - Norme transitorie
e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001. Dalla stessa
data cessa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs.
507/93 e ricorrendone i presupposti si applica il canone di concessione
comunale disciplinato dal presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2001 sono rinnovate,
con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva
di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca se le stesse sono in
contrasto con le norme del presente Regolamento.In sede di prima applicazione,
i soggetti passivi sono tenuti a presentare, entro il termine previsto per
il versamento, una nuova denuncia di cui all'art. 14 del presente regolamento,
al fine di permettere all'ufficio tributi di valutare la congruità della
pubblicità esposta alle norme regolamentari e per consentire la corretta
applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B.
3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria
o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Il regolamento per
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
attualmente in vigore e' abrogato, con esclusione delle parti riguardanti
le pubbliche affissioni .
5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente
al bilancio di previsione 2001, alla pubblicità provvisoria si applicano
le tariffe in vigore nel 2000.
Articolo 34 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine all'effettuaziione
delle varie forme pubblicitarie.
2. Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le norme sancite dalla
Legge 27 luglio 2000, n,. 212 "concernenti lo statuto del contribuente".
Allegato A - Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie
Determinazione della tariffa ordinaria e dei Coefficienti Moltiplicatori
A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari
Permanente:
La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare,
determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 18,
è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq.
5,50 installati su beni privati.
Temporanea:
La tariffa ordinaria da applicare per ogni metro quadrato per ogni mese
o frazione per le fattispecie pubblicitarie di durata non superiore a tre
mesi è pari a un decimo di quella permanente.
B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria permanente o temporanea
per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari
1. Maggiorazioni correlate alla superficie:
- per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente
moltiplicatore 1,50 della tariffa ordinaria;
- per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore
2,00 della tariffa ordinaria.
2. Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata o con pannelli
luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto proprio dell'impresa
: per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 2.
3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente
per conto altrui: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste
per le superfici, si applica il coefficiente moltiplicatore 4,00;
Casi particolari:
4. Pubblicità per conto proprio o altrui su veicoli adibiti ad uso pubblico
e privato:
alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore
1 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
5. Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente
dalla superficie occupata):
- autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa
ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 4,8;
- autoveicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa
ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 7,2;
- per i motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie,
si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente
2,4;
- per i veicoli circolanti con rimorchio di cui ai commi precedenti, la
tariffa è raddoppiata.
6. Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la
tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 1,00 e con le maggiorazioni
previste per luminosità e superficie complessiva risultante dallo sviluppo
del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo;
C - coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per tariffe giornaliere
per tipologie specifiche di pubblicità effettuata mediante:
1. Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni o simili in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, è dovuto il canone per ogni giorno, indipendentemente
dal numero di messaggi o dalla superficie adibita alla proiezione applicando
alla tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 0,25 per i primi 30
giorni e il coefficiente moltiplicatore 0,125 per i giorni successivi;
2. Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari attraverso
strade e piazze , è dovuto il canone per ciascun metro quadrato e per ogni
periodo di esposizione di 15 giorni frazione applicando , alla tariffa ordinaria
il coefficiente moltiplicatore 1;
3. Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, è dovuto il canone per ogni giorno
o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, applicando alla
tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 6;
4. Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili è dovuto il canone per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, applicando
alla tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 3;
5. Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini
o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante, persone circolanti
con cartelli e simili, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata
nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione applicando
alla tariffa ordinaria il coefficiente moltiplicatore 1;
6. Pubblicità in forma sonora da punto fisso o itinerante effettuata per
mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuto il canone per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, applicando alla tariffa
ordinaria il coefficiente moltiplicatore 0,75;
D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed
aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento
allo stesso
Alla tariffa ordinaria oltre alle maggiorazioni dovute per superficie e
luminosità si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme
pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5 e 6.