Art. 1 - Istituzione del servizio
Art. 2 - Servizio delle pubbliche affissioni
Art. 3 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche
affissioni
Art. 4 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 5 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni
- Recupero somme
Art. 6 - Riduzioni del diritto
Art. 7- Esenzione dal diritto
Art. 8 - Modalità per le pubbliche affissioni
Art. 9 - Consegna del materiale da affiggere
Art. 9 - bis - Modalità delle pubbliche affissioni
ex art. 16 comma 2 bis
Art. 10 - Annullamento della commissione
Art. 11 - Disposizioni generali
Art. 12 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
Art. 13 - Criteri generali per la realizzazione del
piano degli impianti per le affissioni
Art. 14 - Tipologia degli impianti
Art. 15 - Superficie degli impianti per le affissioni
Art. 16 - Ripartizione della superficie e degli impianti
per le affissioni
Art. 17 - Gestione contabile delle somme riscosse
Art. 18 - Contenzioso
Art. 19 - Sanzioni tributarie e interessi
Art. 20 - Sanzioni amministrative
Art. 21 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 22 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe
Art. 23 - Variazioni del regolamento
Art. 24 - Entrata in vigore
Art. 25 - Vigilanza
Art. 26
Art. 1 - Istituzione del servizio
(Art. 18, comma 2, D.Lgs. 507/93)
1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del
relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto
dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.
Art. 2 - Servizio delle pubbliche
affissioni
(Art. 18, comma 1, D.Lgs. 507/93)
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente
l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di
manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,
ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari
di cui all'art. 3, del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio
di attività economiche.
Art. 3 - Soggetto passivo del
diritto sulle pubbliche affissioni
(Art. 19, comma 1, D.Lgs. 507/93)
1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che
richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio
stesso è richiesto.
Art. 4- Misura del diritto sulle
pubbliche affissioni
(Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 507/93)
1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun
foglio di dimensioni fino a cm.70 x 100 secondo la tariffa approvata ai
sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al
comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato
del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato
del 100 per cento.
Art. 5 - Pagamento del diritto
sulle pubbliche affissioni - Recupero somme
(Art. 19, comma 7, D.Lgs. 507/93)
1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato
contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al
Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento
per l'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni
non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano,
per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. sali
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Art. 6 - Riduzioni del diritto
(Art. 20, D.Lgs. 507/93)
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla
metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi per quali è prevista l'esenzione
ai sensi del successivo art. 31;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro.
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficienza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.b è necessario
che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche
Affissioni del Comune atto notorio oppure, su richiesta, copia autentica
dello statuto dal quale risulti testualmente la mancanza di fine lucro.
3. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 1.c è necessario
che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche
Affissioni del Comune atto notorio oppure, su richiesta, copia autentica
della deliberazione dell'Ente pubblico territoriale riportante espressamente
la concessione del patrocinio alla manifestazione pubblicizzata.
4. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 16 comma 2 bis
Art. 7- Esenzione dal diritto
(Art. 21, D.Lgs. 507/93)
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso
svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste
di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di
tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente
autorizzati; per l'applicazione della agevolazione deve essere previamente
prodotta idonea documentazione chiaramente comprovante tali requisiti.
h) i manifesti affissi direttamente dai soggetti di cui all'art. 6 negli
appositi spazi previsti all'art. 16 comma 2 bis. sali
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Art. 8 - Modalità per le pubbliche
affissioni
(Art. 22, D.Lgs. 507/93)
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di
precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono
essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita
al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente,
il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate
con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse
condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso,
qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il
Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente
per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione
senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme
versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima
che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà
del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati
o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti
da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo,
nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni
di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7,00
o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto,
con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti,
per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli
spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie
alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti;
al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi
di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di
cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs.507/93, in base allo specifico principio
di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe
potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà
essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità,
sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che
hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della
quale l'affissione è stata fatta.
12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre
facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati,
le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché
a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su
suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.sali
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Art. 9 - Consegna del materiale
da affiggere
( Art. 22, D.Lgs. 507/93)
1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo
aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi
di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta
restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di
legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio
per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita
neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
Art. 9 bis - Modalità delle
pubbliche affissioni ex art. 16 comma 2 bis
(art. 20 bis D.Lgs. 507/93)
1.Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti di cui all'art. 16
del presente regolamento devono essere eseguite secondo l'ordine di precedenza
risultante dal ricevimento delle prenotazioni le quali debbono essere numerate
progressivamente con funzione di registro cronologico. La mancanza di spazi
disponibili deve essere comunicata tempestivamente al richiedente.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno preventivamente sottoporre
all'ufficio affissioni i manifesti che intendono affiggere al fine della
timbratura degli stessi, dalla quale risulterà chiaramente l'autorizzazione
all'esposizione esente e la durata della stessa;
3. Ogni soggetto, nel limite dei 55. mq. degli impianti riservati, come
individuati con deliberazione della giunta comunale, potrà affiggere un
numero massimo di 15 manifesti formato 70X100 per un periodo massimo di
15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna pubblicitaria;
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto
dal servizio affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in
data successiva, salvo disponibilità di spazi;
5. Colui che ha materialmente provveduto all'affissione ha l'obbligo di
comunicare all'ufficio affissioni l'elenco delle posizioni utilizzate con
l'indicazione dei quantitativi affissi, al fine delle opportune verifiche
e controlli;
6. L'affissione ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dei
diritti e dovrà essere eseguita a cura del richiedente, con il rispetto
di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale
e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in
corso di validità ;
7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere
defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità,
sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che
hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della
quale l'affissione è stata fatta.
8. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio
per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita
neppure in caso di revoca della prenotazione. sali
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Art. 10 - Annullamento della
commissione
(Art. 22, D.Lgs. 507/93)
1. In caso di annullamento dell'affissione affinchè si possa provvedere
al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto
dei seguenti termini:
a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta
di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette
giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra
causa ostativa all'effettuazione.
b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del
precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario
almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione
del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato
il rimborso delle somme che gli competono.
Art. 11 - Disposizioni generali
(Art. 3, D.lgs. 507/93)
1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo
in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs.
30/04/92, n. 285, modificato con D.Lgs. 10/09/93, n. 360, nonchè del relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative
autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6,
del Codice della Strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in
ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari
e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze
di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei
tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della
strada.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione
del manufatto pubblicitario. In particolare:
a) mezzi collocati fuori dal centro abitato Per tali mezzi si rimanda integralmente
alle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed
attuazione.
b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali Per i mezzi collocati
nel centro urbano - così come definito dall'art. 3 del Codice della strada
- e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte
salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica
sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a
tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali,
dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.sali
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Art. 12 - Autorizzazione ad
esporre mezzi pubblicitari
(Art. 3, comma 3 D.Lgs. 507/93)
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è
necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e
del codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione
tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute
nel presente regolamento.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine
dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente
richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata
la disponibilità di questi.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito;
l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione
seguente:" è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di
produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante
l'apposito modulo allegato - di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/93 ai fini dell'inserimento
nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità ".Alla autorizzazione dovrà
allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal
competente Ufficio.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi
pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio
Affissioni e Pubblicità.
Art. 13 - Criteri generali
per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)
1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale
- che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che
concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:
a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio
inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione
comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto
urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed
estetico.
c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo
al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale
e commerciale.
d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi
alle norme del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione
ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale. sali
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Art. 14 - Tipologia degli impianti
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)
1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per
quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con
i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento
o di sostituzione degli stessi, il Comune il concessionario dovranno fare
riferimento alle seguenti fattispecie:
a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due,
quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;
b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato
cm. 70 x 100;
c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3;
d) fioriere bifacciali destinate all'affissione di due o quattro fogli fogli
70 x 100;
e) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm. 70 x 100.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato,ecc.)
saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere dell'Ufficio
Pubbliche Affissioni.
Art. 15 - Superficie degli
impianti per le affissioni
(Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)
1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene
stabilita in mq. 50 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è
superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93
pari a mtq. 12 ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie
e la localizzazione di ciascun impianto.
Art. 16 - Ripartizione della
superficie e degli impianti per le affissioni
1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 15 da destinare
alle affissioni, viene ripartita come segue:
a) alle affissioni di natura istituzionale 15%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica
15%
c) alle affissioni di natura commerciale 70%
TOTALE 100% pari a mt q. 550 così come indicato al precedente articolo 39.
2. Gli impianti di cui al punto c)del precedente comma potranno essere concessi
ai privati fino ad una percentuale massima del 20% e con esclusiva tipologia
di cui all'art. 40 comma 1, punto c).Detti impianti dovranno essere esclusivamente
destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura
istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica
deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
2bis. Ai sensi dell' art. 20bis della L. 311/04 il 10 per cento degli spazi
totali per l'affissione dei manifesti, pari a 55 mq., è riservata ai soggetti
di cui all'art.6.
La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la localizzazione
dei citati impianti. L'affissione in tali spazi riservati è esente dal diritto
ed il Comune non fornisce personale per l'affissione.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà
secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti,
mediante appalto pubblico.
4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in
concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario
prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.sali
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Art. 17 - Gestione contabile
delle somme riscosse
(Art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)
1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate
puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.
35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
Art. 18 - Contenzioso
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale, secondo il disposto del D.Lgs. 31/12/92, n. 546, recante: "Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30/12/91, n. 413".
Art. 19- Sanzioni tributarie
e interessi
(Art. 23, D.Lgs. 507/93)
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di
cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una
soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di
essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa
pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto
se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non, oltre
trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero
alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle
pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi
di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere
dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella
stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi
titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 20- Sanzioni amministrative
(Art. 24, D.Lgs. 507/93)
1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I
e II del Capo I della legge 24/11/81,n.689, salvo quanto previsto nei successivi
commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute
nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica
la sanzione da €uro 206 a €uro 1549 con notificazione agli interessati,
entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni
riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli
impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in
caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,
il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.sali
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3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente
dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero
la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificamente
previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando
chi ha commesso l'abuso La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare
il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica
di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del
Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione
e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse
ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine
entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza
stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati
al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti
pubblicitari di cui all'art. 37 del presente regolamento.
Art. 21 - Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda
alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme
legislative vigenti in materia.
2. In attesa della emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di
concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale
saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo
di conto corrente postale, il Comune consente che nelle more attuative la
riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno
1993.
Art. 22 - Pubblicità del regolamento
e delle tariffe
1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22
della legge 7/8/90, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché
ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico
nell'ufficio affissioni.
Art. 23 - Variazioni del regolamento
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto
delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente
regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune, a norma di legge.
Art. 24 - Entrata in vigore
(Art. 3, comma 4, D.Lgs. 15/11/93, n. 507)
Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo
a quello in cui la deliberazione é diventata esecutiva a norma di Legge.sali
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Art. 25 - Vigilanza
Il personale addetto all'Ufficio Pubbliche Affissioni dovrà essere munito
di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, per i servizi
di vigilanza e repressione relativi all'osservanza del presente regolamento.
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti, relativi
alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità, sono accertate,
oltre che dagli organi preposti alla vigilanza, dai funzionari dell'Ufficio
Affissioni all'uopo incaricati dal Sindaco. Qualora al suddetto ufficio
venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore,
alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio delle
Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione
alla Procura della Repubblica e tenere in sospeso la relativa affissione
in attesa di disposizioni.
Art. 26
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme
contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.