SEZIONE I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Responsabilità del Comune
SEZIONE II
PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali
Art. 4 - Obblighi del custode del cimitero
SEZIONE III
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 5 — Disciplina del trasporto dei cadaveri
Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
Art. 7 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal
Cimitero
Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
Art. 9 - Trasporto di cadavere nell’ultima abitazione
Art. 10 - Cortei funebri
SEZIONE IV
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
Art. 11 - Ricevimento cadaveri
Art. 12 - Sepoltura nei giorni festivi
Art. 13 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
Art. 14 - Divieti di ingresso nei cimiteri
Art. 15 - Comportamenti vietati all’interno dei
cimiteri
Art. 16 - Riti religiosi all’interno dei cimiteri
Art. 17 - Manutenzione del Cimitero
SEZIONE V
INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Art. 18 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa
Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Termini
Art. 20 - Epigrafi
Art. 21 - Introduzione di cassette con resti mortali
in nicchie occupate da feretri
Art. 22 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri
Art. 22bis - Resti cinerari
Art. 22ter - Affidamento delle ceneri e relative
tariffe
Art. 22quater - Procedura per l’affidamento
delle ceneri
SEZIONE VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
Art. 24 - Esumazioni ordinarie
Art. 25 - Esumazioni straordinarie
Art. 26 - Verbale delle operazioni
Art. 27 - Incenerimento dei materiali
Art. 28 - Estumulazioni
Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
SEZIONE VII
SEPOLTURE PRIVATE DEI CIMITERI
Art. 30 - Norma generale
CAPO I
CONCESSIONE DI LOCULI
Art. 31 - La concessione di loculi
Art. 32 - Programmazione delle concessioni
Art. 33 - Atto di concessione
Art. 34 - Durata delle concessioni
Art. 35 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità
per danni
Art. 36 - Concessioni
Art. 37 - Aventi diritto all’uso
Art. 38 - Ammissione alla tumulazione
Art. 39 - Divieto di cessione dei diritti d’uso
Art. 40 - Opere ornamentali
Art. 41 - Doveri in ordine alla manutenzione
Art. 42 - Rinnovo delle concessioni
Art. 43 - Decadenza della concessione
Art. 44 - Rinuncia alla concessione
Art. 45 - Revoca delle concessioni
Art. 46 - Soppressione del cimitero
CAPO II
CONCESSIONE DI AREE
Art. 47 - La concessione
Art. 48 - Atto di concessione
Art. 49 - Durata delle concessioni
Art. 50 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità
per danni
Art. 51 - Aventi diritto all’uso
Art. 52 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per
collettività
Art. 53 - Divieto di cessione dei diritti d’uso
Art. 54 - Presentazione del progetto - Costruzione
delle opere - Termini - Agibilità
Art. 55 - Doveri in ordine alla manutenzione della
costruzione
Art. 56 - Rinnovo delle concessioni delle aree
Art. 57 - Decadenza della concessione delle aree
Art. 58 - Decadenza per perdurante stato di abbandono
e di incuria
Art. 59 - Rinuncia alla concessione
SEZIONE VIII
LAVORI EDILI ALL’ INTERNO DEL CIMITERO
Art. 60 - Lavori privati nei cimiteri
Art. 61 - Occupazione temporanea del suolo cimiteriale
Art. 62 - Materiali di scavo
Art. 63 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
Art. 64 - Opere private - Vigilanza - Collaudo
SEZIONE IX
NORME FINALI
Art. 65 - Sanzioni
Art. 66 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Art. 67 - Pubblicità del regolamento
Art. 68 - Leggi ed atti regolamentari
Art. 69 - Entrata in vigore
SEZIONE I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1 - Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria
in tutto il territorio di questo comune ad integrazione delle norme di cui:
- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio
1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull’ordinamento dello Stato Civile
e successive modificazioni e integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante “Approvazione del regolamento
di polizia mortuaria”.
2 - Il presente Regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, a
privati o a enti, di loculi o aree cimiteriali.
Art. 2 - Responsabilità del Comune
1 - Il Comune, mentre ha cura affinché nell’interno del cimitero siano evitate
situazioni di pericolo alle persone o alle cose (danni, furti, ecc.), non
assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee
al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del
pubblico.
SEZIONE Il
PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
Art. 3 - Organizzazione dei servizi
cimiteriali
1 - I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze
del Sindaco o dell’Assessore delegato.
2 - L’organico del personale addetto ai servizi cimiteriali é quello risultante
dalla pianta organica del comune.
3 - Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila
il Coordinatore Sanitario dell’Unità Sanitaria Locale (U.S.S.L.), con le
procedure di cui all’art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
Art. 4 - Obblighi del custode
del cimitero
1 - Il custode é responsabile della regolare tenuta dei registri previsti
dall’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n.285, ed ha l’obbligo di tenere costantemente a disposizione
del pubblico:
a) una copia del presente regolamento;
b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed
ai servizi cimiteriali funebri.
2 - Il custode del cimitero deve:
a) ritirare e conservare presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6
del D.P.R. 285/90;
b) ritirare l’apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all’incaricato
del trasporto funebre previsto dall’art. 23 D.P.R. 285/90;
c) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate
dall’Autorità Giudiziaria;
d) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero
necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
e) curare personalmente l’ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura
di proprietà comunale ed eseguire i lavori di piccola manutenzione.
f) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
g) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il Cimitero;
h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci,
ecc.;
i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture
delle salme;
l) avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si
presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte quelle operazioni che questi
gli impartirà;
m) provvedere all’apertura e chiusura di loculi e tombe di famiglia in caso
di funerali e/o traslazioni.
3 - Il custode del cimitero, come tale, é incaricato dell’esecuzione del
presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza,
la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali
dello stesso e deve essere muratore.
SEZIONE III
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 5 — Disciplina del trasporto
dei cadaveri
1 - Il trasporto di cadaveri al cimitero é gratuito o a pagamento secondo
le tariffe stabilite dall’organo comunale competente, tenendo conto delle
norme di cui all’art. 19 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
2 - I trasporti funebri sono:
a) a pagamento quando la salma é destinata alle sepolture private o comunque
siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali, il
trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti
il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito gratuitamente,
la sosta lungo il percorso.
b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
3 - Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme
di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n.285.
Art. 6 - Facoltà di disporre
della salma e dei funerali
1 - Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria
espressa dal defunto.
2 - In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata
dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza
di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi congiuntamente.
L’ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione,
tumulazione, epigrafi, ecc.).
Art. 7 - Autorizzazione per il
trasporto fuori dal Cimitero
1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro
l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune é autorizzato
dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dalle norme di cui al Capo
IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90.
Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune
in cui deve avvenire il seppellimento.
2 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi
per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato
anche ai Sindaci di questi Comuni.
Art. 8 - Vigilanza per il trasporto
dei cadaveri
1 - Il Sindaco, al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto
di un cadavere prevista dall’art.23 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ne darà notizia alla polizia
comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2 - Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano
le norme di cui agli artt. 20 - 21 dei citati D.P.R.
Art. 9 - Trasporto di cadavere
nell’ultima abitazione
1 - Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il
trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale
di osservazione di cui all’art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, v.285 all’ultima abitazione, affinché in quel
luogo siano rese le onoranze funebri.
2 - Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso
parere del Coordinatore Sanitario dell’unità Sanitaria Locale (U.S.S.L.).
Art. 10 - Cortei funebri
1 - I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall’abitazione
del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione
al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2 - I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono
essere interrotti da persone, veicoli o altro.
SEZIONE IV
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
Art. 11 - Ricevimento cadaveri
1 - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, se non accompagnato
da autorizzazione scritta dall’Ufficiale di Stato Civile.
2 - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in
vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori
di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel
cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art.7 del D.P.R.
285/90;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
3 - Nei cimiteri comunali possono essere ricevuti anche gli ascendenti,
discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo
Comune.
4 - Per i seppellimenti di cui al comma 2, lett. b) e al comma 3, gli interessati
dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà
l’autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.
Art. 12 - Sepoltura nei giorni
festivi
1 - Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2 - Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito
il Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale, il Sindaco potrà
autorizzarle.
3 - I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi
saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo
giorno feriale utile o lo stesso giorno festivo nel caso di due o più festività
consecutive.
Art. 13 - Orario di apertura
dei cimiteri al pubblico
1 - Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale e tenuto conto delle esigenze
stagionali, fissa con ordinanza l’orario di apertura al pubblico del Cimitero.
L’orario sarà affisso all’ingresso del Cimitero.
2 - Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali con apposita ordinanza,
potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.
Art. 14 - Divieti di ingresso
nei cimiteri
1 - Nei cimiteri é vietato l’ingresso:
a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in
condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa
o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia
mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l’opportunità del divieto.
Art. 15 - Comportamenti vietati
all’interno dei cimiteri
1 - Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile
con il luogo, ed in particolare:
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
b) introdurre armi, cani o altri animali;
c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti,
lapidi;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori
o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere
sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro
offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d’ogni
sorta; tale divieto é particolarmente rigoroso per il personale del cimitero
e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
h) prendere fotografie di opere funerarie senza l’autorizzazione del custode
e, se si tratta di tomba altrui, senza l’autorizzazione del concessionario
della sepoltura;
i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l’autorizzazione
o richiesta dei concessionari;
l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto
del cimitero;
m) l’accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell’autorizzazione
scritta rilasciata dal Sindaco.
2 - I predetti divieti si estendono anche nella zona immediatamente adiacente
al cimitero.
3 - Chiunque nell’interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente,
sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato
ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo,
salvo il caso ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali
ai sensi di legge.
4 - Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie
e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto
con l’austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle
pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o
per morte degli aventi diritto.
Art. 16 - Riti religiosi all’interno
dei cimiteri
1 - Nell’interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri,
sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa
cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento
giuridico italiano.
Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso
di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.
Art. 17 - Manutenzione del
Cimitero
1 - Il viale centrale come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba
e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella
zona delle fosse private l’erba sarà frequentemente estirpata o tagliata;
quindi bruciata nell’interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte
saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell’ossario.
2 - Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi
sulle sepolture particolari, é vietata in tutta l’estensione del cimitero.
3 - É lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni,
quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime,
le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questo però, per il tempo e le intemperie,
venisse a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura
del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel
cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati
dalle famiglie interessate entro un mese.
SEZIONE V
INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Art. 18 - Inumazioni e tumulazioni
- Normativa
1 - Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate
le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento
di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché
quelle integrative di questo regolamento.
Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni
- Termini
1 - Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente
la consegna dei feretri di cui al precedente art. 11.
2 - Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari,
sentito il coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale, il feretro
potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di un
giorno. In quest’ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli
interessati, il giorno e l’ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3 - L’accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4 - Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si
presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata
da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro
nel campo comune previa rottura dell’eventuale cassa metallica o in materiale
non biodegradabile così come previsto dall’art. 75, comma 2 del regolamento
di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
Art. 20 - Epigrafi
1 - Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi,
simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione
al carattere e alla durata delle sepolture.
2 - Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali
espressioni brevi.
3 - Le epigrafi i devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse
citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue
per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
4 - Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato
in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.
Art. 21 - Introduzione di cassette
con resti mortali in nicchie occupate da feretri
1 - É consentita l’introduzione di cassette metalliche contenenti resti
mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto
per consentire l’abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate,
fino all’esaurimento della capienza.
2 - Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei
resti mortali, é consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa
sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite
cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3 - Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato
dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni,
ad una testa, debitamente intonacato.
4 - L’introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che
il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione
del responsabile del servizio cimiteriale che valuta il rispetto delle condizioni
minime di cui al precedente comma.
Art. 22 - Inumazioni e tumulazioni
- Oneri
1 - Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune
che ne sostiene l’onere.
2 - Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal
Comune con spese a carico degli interessati, dietro pagamento della relativa
tassa.
3 - sono a carico dei concessionari:
- tutte le spese di manutenzione e fornitura delle tombe di famiglia;
- la sola manutenzione delle nicchie e dei loculi (sostituzione lapidi,
portafiori, portafotografie)
Sono a carico del Comune;
- la fornitura iniziale di lapidi, borchie di fissaggio, portafiori, porta
fotografie.
Art. 22bis - Resti cinerari
1 - La cremazione avviene presso l’impianto crematorio a disposizione del
Consorzio per la cremazione presso il Comune di BRA, Consorzio al quale
il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce.
2 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere
raccolte in apposite urne cinerarie portanti all’esterno il nome, cognome,
data di nascita e morte del defunto.
3 - Nel cimitero devono essere predisposte apposite cellette per il contenimento
delle urne cinerarie eventualmente disposte nell’ambito di edifici per loculi
e cellette ossario Le urne possono essere collocate anche in spazi dati
in concessione ad Enti morali o privati.
4 - Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non é
soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il
trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario.
5 - Nel cimitero del Capoluogo viene altresì predisposto un cinerario comune
per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri
provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa
la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione,
oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra
destinazione.
Art. 22ter - Affidamento
delle ceneri e relative tariffe
1 - Le urne cinerarie devono essere costruite con materiale resistente.
2 - L’urna cineraria, purchè debitamente sigillata, può essere affidata
a familiari, residenti nel Comune aventi diritto, secondo quanto previsto
dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale 9.12.1003 n. 33 e come confermato
dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del
24.2.2004.
3 - Il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in
abitazione è soggetta al pagamento di una tariffa determinata in Euro 26,00.
Il cambio del luogo di conservazione dell’urna cineraria, ove questo non
coincida con la residenza dell’affidatario, è soggetto ad autorizzazione,
e comporta il pagamento di una tariffa ammontante ad Euro 26,00.
4 - Nel caso di affidamento dell’urna a familiari il Comune può procedere,
in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione
delle ceneri nel luogo indicato dai familiari e sull’assenza di casi di
profanazione dell’urna stessa. L’ispezione comporta il pagamento di una
tariffa ammontante ad Euro 26,00.
5 - I valori tariffari indicati ai precedenti commi sono rivalutati applicando
i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.M. 1.7.2002.
6 - La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del
T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 si farà constatare da apposito
verbale in quattro originali, dei quali uno rimane nell'archivio dell’impianto
di cremazione, l'altro presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, il
terzo consegnato a chi prende in consegna l’urna cineraria ed il quarto
viene trattenuto presso il Comune autorizzante l’affidamento.
Art. 22quater -
Procedura per l’affidamento delle ceneri
1 - L’affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato
all’autorizzazione del Sindaco anche per le ceneri già depositate nel Cimitero
Comunale e semprechè il familiare affidatario sia residente nel Comune di
Borgo San Dalmazzo.
2 - L’autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà testamentaria
espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà
deve essere manifestata dal coniuge, e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile e, nel caso
di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3 - La volontà del coniuge o dei parenti, purchè non in contrasto con quella
del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata
da Notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell’art.21 del D.P.R.
n.445/2000.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa su istanza dal
familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ( unicamente un familiare,
ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art.3 della
Legge 130/2001) ;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di
consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione
Comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna
dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non
autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia
e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna ;
e) la conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente
ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità
comunale e che, cessando le condizioni di affidamento l’urna dovrà essere
consegnata all’autorità comunale per la conservazione all’interno del cimitero
con spese a carico del richiedente l’autorizzazione.
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati
dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
g) l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della
residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
SEZIONE VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni
- Normativa
1 - Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate
le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo
regolamento.
Art. 24 - Esumazioni ordinarie
1 - Le esumazioni si definiscono ordinarie quando sono effettuate dopo dieci
anni dalla inumazione.
2 - Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell’art.82 del
D.P.R. 10.9.1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine
rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3 - Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli
anni nel periodo: dal mese di ottobre al mese di aprile.
4 - Durante la ricorrenza dei defunti prima dell’inizio delle operazioni
di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati all’ingresso
del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi
avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con
invito, ai familiari interessati a conoscere l’esatta data dell’esumazione,
a comunicare il proprio indirizzo e le proprie richieste in ordine alla
destinazione dei resti mortali.
5 - Inoltre, a cura dell’ufficio comunale preposto al servizio cimiteriale,
dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all’intestatario del
foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l’avviso con indicato
il giorno e l’ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà
di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
6 - Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.
Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni
o restauri del cimitero medesimo.
7 - Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero
rinvenute, verranno consegnate al Responsabile del servizio cimiteriale
per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione,
se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del
Comune.
Art. 25 - Esumazioni straordinarie
1 - Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della
scadenza del turno di rotazione decennale nelle ipotesi tassativamente previste
dal legislatore:
a) in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria e per esigenze di
giustizia (perizia autoptica sul cadavere).
b) in presenza di una autorizzazione del sindaco, qualora debba essere disposto
il trasferimento della salma per destinarla ad altra sepoltura.
c) in presenza di una autorizzazione del sindaco, qualora debba essere consentita
la cremazione della salma.
Le esumazioni “straordinarie” devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore
Sanitario della U.S.S.L. competente o suo delegato e dell’incaricato del
servizio di custodia.
2 - Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le
norme di cui agli artt. 83 - 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3 - Se l’esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare
tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Coordinatore
Sanitario o suo delegato e che devono essere inserite nella stessa ordinanza
del Sindaco all’uopo emessa.
Art. 26 - Verbale delle operazioni
1 - Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché
di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito
verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2 - I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti
i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
3 - Il verbale dell’operazione viene redatto in duplice copia, delle quali
una deve rimanere presso il custode del cimitero e l’altra dovrà essere
depositata presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria.
Art. 27 - Incenerimento dei
materiali
1 - Gli avanzi di indumenti o altro materiale che durante le operazioni
di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, sono considerati rifiuti
speciali e come tali vanno smaltiti secondo le norme vigenti.
Art. 28 - Estumulazioni
1 - Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni,
nel rispetto delle norme di cui all’art.86 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2 - Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai
precedenti articoli della presente Sezione.
Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni
- Oneri
1 - Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate
dal Comune che ne sostiene l’onere.
2 - Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto
ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di
compensi per assistenza e di opera del personale stabilite della Giunta
comunale.
SEZIONE VII
SEPOLTURE PRIVATE DEI CIMITERI
Art. 30 - Norma generale
1 - Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., é soggetto
al regime del demanio pubblico.
2 - Il diritto di sepolcro é costituito con atto di concessione da. parte
del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, con un limite massimo
di 99 anni, su una determinata opera del Cimitero, se costruita dal Comune
(loculo o celletta ossario) o su un’area del Cimitero (sepoltura di famiglia)
da adibire a sepoltura.
CAPO I
CONCESSIONE DI LOCULI
Art. 31 - La concessione di loculi
1 - La concessione di loculi é ammessa ai seguenti soggetti:
a) persone che abbiano compiuto il 65° anno di età se viventi con i seguenti
requisiti: residenti da almeno 5 anni o possono dimostrare pregressa residenza
di almeno anni 10.
b) senza limiti di età nel caso di persone decedute.
c) coniugi di persone già tumulate nel cimitero cittadino, che abbiano i
requisiti di età, ma non quelli di residenza di cui al precedente punto
a);
d) In via eccezionale previo parere vincolante della Giunta Comunale, a
persone nate, residenti o già residenti in Borgo San Dalmazzo, non aventi
i requisiti di età di cui al precedente punto a) per le quali è stato nominato
dall’Autorità Giudiziaria un tutore.
2 - Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione:
b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze
dei richiedenti;
c) quando viene meno la disponibilità dei loculi.
3 - Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco,
sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
4 - Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni
sia di loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
5 - Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone
fisiche che di persone giuridiche, quali enti o associazioni.
6 - Se il concessionario é un ente o un associazione sono ammessi alla sepoltura
i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento. L’ente o associazione
dovrà presentare, all’atto di concessione il proprio ordinamento, nonché
di volta in volta le singole richieste di tumulazione.
Art. 32 - Programmazione delle
concessioni
1 - Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
verificherà la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso
in cui i loculi disponibili fossero insufficienti ad esaudire le richieste
verificatesi nel corso dell’anno, disporrà che le nuove concessioni siano
riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute e farà presente
la necessità di costruire nuovi loculi.
Art. 33 - Atto di concessione
1 - Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda,
con regolare atto scritto. Tutte le spese contrattuali sono a carico del
concessionario.
2 - L’atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
Art. 34 - Durata delle concessioni
1 - Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno
la durata di anni 50.
2 - Il periodo cinquantennale decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione.
3 - Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo
art. 42, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.
4 - Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro
luogo, il loculo torna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario
o gli eredi non hanno diritto ad alcun indennizzo.
Art. 35 - Tariffa delle concessioni
- Responsabilità per danni
1 - Le concessioni saranno disposte con l’applicazione della speciale tariffa
in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro
di arrivo al protocollo generale del Comune.
2 - Il concessionario oltre al prezzo del loculo dovrà pagare per la tumulazione,
le tasse ed i diritti relativi stabiliti dal Comune.
3 - Il comune é esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni
o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione
nell’uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
Art. 36 - Concessioni
1 - La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie
é consentita alle seguenti condizioni:
a) che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento ritenendo
fondati i motivi della provvisorietà;
b) che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal
provvedimento del Sindaco;
c) che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento
della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.
2 - Un determinato numero di loculi o cripte é adibito ad accogliere temporaneamente
le salme da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o
da trasferire nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione
di opere.
3 - La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere
racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
4 - Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine
massimo di cui al precedente secondo comma, la salma sarà rimossa, previa
diffida, dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura
comune o privata.
Art. 37 - Aventi diritto all’uso
1 - La concessione in oggetto non da diritto di proprietà ma solo quello
di uso, riservato alla persona per la quale é stata fatta.
2 - Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato
il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo
individuale della concessione.
Art. 38 - Ammissione alla tumulazione
1 - Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti,
le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte,
che risultino avere diritto, secondo l’atto di concessione.
Art. 39 - Divieto di cessione
dei diritti d’uso
1 - Il diritto d’uso delle sepolture é riservato alla persona del concessionario
ed é vietata la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione
che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità
del Comune.
Art. 40 - Opere ornamentali
1 - I loculi sono dati in concessione già provvisti di lastra di marmo,
di borchie di fissaggio, di portafiori e porta fotografia in bronzo. Sulla
lastra in marmo in dotazione da riporre sulla parte esterna in aderenza
alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all’infuori di quella indicante
il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome,
data di nascita e di morte. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere
di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali per tutte. L’allineamento
delle iscrizioni e degli ornamenti e per la manutenzione della lapide, sono
a carico del concessionario.
2 - Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico
del Concessionario che, all’uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni
che potranno essere imposte sia dall’Ufficio tecnico Comunale che dall’autorità
sanitaria competente.
Art. 41 - Doveri in ordine
alla manutenzione
1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per
tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria
e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l’Amministrazione ritiene
indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza
o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere
al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione
delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione
di salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento
di un congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse, che
saranno eseguite eventualmente d’ufficio con spese a carico dei concessionari.
3 - Il Concessionario é altresì tenuto alle spese di manutenzione per quanto
riguarda le scritte, i porta fotografia sulla lapide e la lapide stessa,
forniti dal Comune.
Art. 42 - Rinnovo delle concessioni
1 - I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta,
di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2 - Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita
domanda al Sindaco.
3 - L’eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito
provvedimento motivato, da notificare al richiedente.
4 - Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza
della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione
delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata
alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.
Art. 43 - Decadenza della concessione
1 - La decadenza delle concessioni prima della scadenza del termine può
avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria (lapide
rotta).
2 - Prima della pronuncia di decadenza é necessaria la diffida agli interessati,
se reperibili.
3 - Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante
affissione per la durata di un mese all’albo pretorio, di avviso contenente
il numero della sepoltura, tipo, le generalità della salma (elementi necessari
all’individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto
alla sepoltura una palina con l’avviso e sarà inserita nell’elenco delle
sepolture poste all’ingresso del cimitero, per le quali é in corso il procedimento
per la pronuncia di decadenza.
4 - Al compimento delle suddette operazioni, il Sindaco con proprio motivato
provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione
che ha determinato l’inizio della procedura.
5 - Con lo stesso provvedimento, sara’ fissato il giorno in cui, incaricati
del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere
il “verbale di consistenza” di quanto é oggetto della concessione.
6 - Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla é dovuto ai concessionari.
7 - Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta
sorveglianza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. o suo delegato nel
caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli
artt. 24 - 28 del presente Regolamento.
8 - Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:
a) le notizie che precedono;
b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l’avvertimento
che, non provvedendovi, saranno eseguite d’ufficio con il trasferimento
dei resti mortali nell’ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune
per la inumazione.
Art. 44 - Rinuncia alla concessione
1 - La rinuncia alla concessione di sepolture individuali é ammessa solo
quando la sepoltura non é stata occupata da salma o quando, essendo stata
occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.
2 - Il rimborso da parte del Comune al concessionario rinunciante avverrà
solo se il loculo non é stato ancora occupato, nella misura fissa del 50
per cento dell’importo versato al momento della concessione.
3 - L’accettazione della rinuncia é deliberata dalla Giunta Comunale.
4 - E’ inoltre consentita la rinuncia alla concessione di cellette ossario,
anche se già occupate con urna cineraria e/o cassetta metallica contenente
i resti mortali.
5 - L'accettazione della rinuncia, che comporta il rimborso nella misura
fissa del 50 per cento dell'importo versato al momento della concessione
e l’obbligo di rimozione del suo contenuto, é deliberata dalla Giunta Comunale,
valutato il pubblico interesse.
Art. 45 - Revoca delle concessioni
1 - Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente
i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 21
ottobre 1975 n. 803 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni
dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di
insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile
provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
2 - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero,
salvo quanto é disposto dall’art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 285.
Art. 46 - Soppressione del
cimitero
1 - Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme
di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato
con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di seguito riportati:
- art. 98 - In caso di soppressione del Cimitero gli Enti o le persone fisiche
concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano
legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere
a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo
l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore
durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente
in superficie a quelle precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso
ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero,
da effettuare a cura del Comune.
Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali
e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei
resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari,
salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento.
- art. 99 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posto sulle sepolture
private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari,
che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà
del Comune.
CAPO Il
CONCESSIONE DI AREE
Art. 47 - La concessione
1 - Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati
nel piano regolatore cimiteriale.
2 - La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento
é finalizzata esclusivamente alla costruzione di sepolture a sistema di
tumulazioni familiari.
3 - Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie,
enti e comunità. In questo caso dall’atto di concessione dovranno risultare
le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale. In ogni
caso la concessione non può essere fatta a più di tre famiglie. I richiedenti
dovranno avere, alla data d’istanza della concessione, la residenza nel
Comune di Borgo S. Dalmazzo da almeno cinque anni o possono dimostrare pregressa
residenza di almeno anni 10, ovvero il richiedente o il coniuge deve essere
nato in Borgo San Dalmazzo, o esservi residente alla nascita.
3 bis - Le concessioni di aree cimiteriali possono essere rilasciate in
via eccezionale e previo parere vincolante della Giunta Comunale, a coloro
che pur non avendo il requisito della residenza nel Comune ai sensi del
precedente comma, intendano realizzare un'edicola funeraria per trasferirvi
almeno due congiunti tumulati nei loculi comunali nel Cimitero cittadino.
All'atto della richiesta di concessione dovranno essere indicati i nominativi
dei congiunti tumulati, da trasferire nel sepolcreto privato. Il rilascio
della concessione é condizionato al trasferimento delle salme dei congiunti
indicati nell'istanza, nell'edicola che si andrà a costruire. I loculi lasciati
liberi - ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento ritorneranno in
possesso del Comune. Per congiunti - ai sensi dell'art. 11 comma 3 del presente
Regolamento - si intendono gli ascendenti ed i discendenti fino al sesto
grado ed i collaterali fino al secondo grado.
4 - Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:
a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute
eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti o del proprio nucleo
familiare.
5 - Il diniego, da farsi con motivato provvedimento del Sindaco sarà notificato
agli interessati nei termini di legge.
6 - Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione
dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza
o l’estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell’Amministrazione
Comunale e del presente Regolamento.
7 - il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di quelle opere
che nel generale interesse del Cimitero, od anche nell’interesse di una
parte di esso, credesse l’Amministrazione di far eseguire per qualsiasi
ragione.
8 - Nel caso di richieste eccedenti più di due lotti (mt. 2 x 3,10) dovrà
essere acquisito il parere vincolante della Giunta Comunale.
Art. 48 - Atto di concessione
1 - Le concessioni di aree sono fatte, a seguito di domanda, con regolare
atto scritto.
2 - L’atto di concessione eseguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
3 - Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
4 - Nell’atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative
alla costruzione in rapporto all’area, all’opera, al posto, nonché possono
trovare accoglimento le volontà del fondatore relative al diritto di sepolcro.
Art. 49 - Durata delle concessioni
1 - Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno
la durata di anni 99.
2 - Alla scadenza della concessione, in assenza dei rinnovo di cui al successivo
art. 55, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere
saranno acquisite al patrimonio comunale.
Art. 50 - Tariffa delle concessioni
- Responsabilità per danni
1 - Le concessioni saranno’ fatte con l’applicazione della speciale tariffa
in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal, timbro
di arrivo al protocollo generale del Comune.
2 - Il Comune é esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni
o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione
nell’uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
3 - Prima della stipulazione dell’atto l’interessato deve versare il prezzo
di concessione dell’area, nonché l’importo delle spese dell’atto.
Art. 51 - Aventi diritto all’uso
1 - La concessione in oggetto non da diritto di proprietà ma solo quello
di uso, riservato alla persona intestataria dell’atto ed alla sua famiglia.
2 - A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare
il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3 - Solo l’intestatario dell’atto di concessione può estendere l’uso della
sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell’atto di concessione, così
come può restringere l’uso escludendo sempre nell’atto di concessione, determinati
parenti.
4 - Quando la concessione di area cimiteriale é fatta per più di una famiglia,
come previsto dall’art. 47 — III comma — del presente Regolamento, é necessario
individuare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il primo
concessionario.
5 - Il diritto di uso della concessione di area si trasmette alla morte
dell’intestatario secondo le norme della successione legittima o testamentaria.
6 - I titolari per successione entro un anno devono designare uno per essi
che assuma, verso il Comune, l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti
alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari;
in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
7 - Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato
il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo
individuale della sepoltura.
8 - Nella concessione a collettività il diritto d’uso é riservato alle persone
regolarmente iscritte all’ente concessionario fino a completamento della
capienza del sepolcro.
9 - Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei
concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state
con loro conviventi per almeno anni uno nonché di salme di persone che abbiano
conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
Art. 52 - Ammissione in sepoltura
di famiglia e per collettività
1 - Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente
i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove
sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di concessione e successivi
trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento
nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario
dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura
stessa.
2 - Se il concessionario é un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura
i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l’ente o comunità
deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta
di tumulazione.
3 - Nessun atto inerente al diritto di sepolcro é permesso ogni qualvolta
sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta apposizione
da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o
rimuovere l’opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura
sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o
successiva divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari
“jure sanguinis” é dato dall’ordine di premorienza.
5 - Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore
ai loculi autorizzati.
Art. 53 - Divieto di cessione
dei diritti d’uso
1 - Il diritto d’uso delle sepolture é riservato alla persona del concessionario
ed a quella della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte
all’ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2 - É vietata pertanto la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione
che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità
del Comune.
Art. 54 - Presentazione del
progetto - Costruzione delle opere - Termini - Agibilità
1 - Entro un anno dall’atto di concessione dell’area, il concessionario
deve presentare al Comune il progetto di costruzione delle tomba, pena la
decadenza.
2 - Il concessionario dovr… dare inizio alla costruzione entro un anno dalla
data di notifica della concessione edilizia. I lavori - pena la decadenza
della concessione - dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio
lavori.
3 - Nel caso in cui l'area non sia immediatamente disponibile, il termine
di cui al primo comma decorre dalla data di consegna dell'area stessa.
4 - Per fondati motivi rimessi alla valutazione del Sindaco, detti termini
possono essere prorogati per un anno.
5 - La scadenza dei termini di proroga comporta la decadenza della concessione.
6 - Nell’atto di concessione edilizia é anche indicato il numero ed il tipo
di posti che possono essere costruiti in ogni sepoltura.
7 - Tale numero é fissato dal piano regolatore del cimitero.
8 - Qualora, a seguito di controlli si riscontrassero varianti abusive al
progetto approvato o infrazioni rispetto al regolamento di Polizia Mortuaria,
il concessionario dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei
modi e nei termini di tempo che saranno prescritti dal Sindaco con apposita
ordinanza e senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni in materia
urbanistica.
9 - Il concessionario é responsabile del regolare ordine del cantiere di
costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto
ai lavori.
Art. 55 - Doveri in ordine
alla manutenzione della costruzione
1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per
tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria
e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri
ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili anche solo opportune
per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2 - In caso di infrazioni o inadempienza a tali obblighi, l’ufficio tecnico
comunale, stabiliti i lavori di riparazione necessari, ne ordina l’esecuzione
entro un sufficiente periodo di tempo.
3 - In caso di ulteriore inadempimento il Sindaco potrà ricorrere al potere
di ordinanza e diffida disponendo, se del caso, la rimozione delle opere
pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola
all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito
a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente
d’ufficio con spese a carico dei concessionari.
Art. 56 - Rinnovo delle concessioni
delle aree
1 - I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta,
di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2 - Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno
fare apposita domanda al Sindaco.
3 - L’eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito
provvedimento motivato, da notificare al richiedente.
4 - Il rinnovo della concessione:
a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente
concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe
vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria.
Art. 57 - Decadenza della concessione
delle aree
1 - La decadenza delle concessioni può avere luogo:
a) nel caso in cui il concessionario non presenti il progetto di costruzione
della tomba entro un anno dall’atto della concessione dell’area;
b) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla costruzione entro
un anno dalla data di notifica della concessione edilizia e che i lavori
non vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi;
c) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2 - La procedura che precede la pronuncia di decadenza é quella già descritta
al precedente art. 43.
Art. 58 - Decadenza per perdurante
stato di abbandono e di incuria
1 - Nel caso di decadenza dalla concessione per “perdurante stato di abbandono
e di incuria” nulla é dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di
disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle
vigenti norme sanitarie.
2 - Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta
sorveglianza del Coordinatore Sanitario dell’U.S.S.L. o suo delegato nel
caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli
artt. 24—28 del presente Regolamento.
3 - Nella diffida dovranno essere precisate:
a) le notizie che precedono;
b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l’avvertimento
che, non provvedendovi, saranno eseguite d’ufficio con il trasferimento
dei resti mortali nell’ossario del Comune o. occorrendo, nel campo comune
per la inumazione.
Art. 59 - Rinuncia alla concessione
A) AREE LIBERE
Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non sono
state eseguite opere può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai,
sotto qualsiasi forma, a favore di terzi.
La rinuncia di cui al primo comma comporta un rimborso pari al 50 per cento
della somma pagata.
B) AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE
Se il concessionario non porta a compimento la costruzione iniziata, l’Amministrazione,
decorso anche l’eventuale termine di proroga, pronuncia la decadenza della
concessione.
Resta salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti.
L’asportazione di tali opere deve essere effettuata nel termine perentorio
di mesi due dalla decadenza. Qualora non si provveda all’asportazione nel
termine, le opere accedono alla proprietà del Comune.
L’Amministrazione può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad
un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell’area rinunciata
o di cui sia stata pronunciata la decadenza e si impegni ad ultimare le
opere stesse nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
C) AREE CON OPERE FINITE
Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale o parziale
a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere la tomba rinunciata
ad altri concessionari.
Per la rinuncia, sia totale che parziale, occorre:
1) che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario
di sepolcro a titolo originario o derivato:
2) che siano decorsi non meno di cinque anni dalla data della concessione.
Il concessionario subentrante dovrà:
1) impegnarsi al mantenimento della sepoltura e a non turbare o modificare
la sistemazione delle salme che vi siano state legittimamente tumulate salvo
che, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, provveda alla conservazione dei
resti mortali nelle apposite cellette ossario.
2) corrispondere al Comune il diritto fisso stabilito nella tariffa vigente,
rapportato proporzionalmente alla parte riconcessa.
Le spese per l’atto di rinuncia sono a carico del rinunciante; in ogni caso
di rinuncia deve deliberare la Giunta Comunale.
Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per
sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura.
In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto
di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La dichiarazione
di rinuncia deve essere inoltrata al Comune con atto scritto e deve essere
sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
L'Ufficio Comunale preposto al Servizio Cimiteriale provvederà all'aggiornamento
delle intestazioni delle concessioni.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti
del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i
propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei
confronti del Comune.
SEZIONE VIII
LAVORI EDILI ALL’ INTERNO DEL CIMITERO
Art. 60 - Lavori privati nei cimiteri
1 - Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la
concessione o l’autorizzazione comunale.
2 - La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati,
associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
3 - É esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici,
agenzie ecc. aventi scopo di lucro.
4 - Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi
che disciplinano la materia in questo Comune.
Art. 61 - Occupazione temporanea
del suolo cimiteriale
1 - Per l’occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l’esecuzione
dei lavori (deposito di materiali — elevazione di armature ecc.), troverà
applicazione la vigente normativa in materia e l’applicazione della tariffa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura massima consentita
in questo Comune per i giorni festivi.
2 - La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo
da essere schermata alla vista dei visitatori.
3 - Per l’occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero
troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50
per cento.
Art. 62 - Materiali di scavo
1 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati
alle discariche idonee secondo la normativa vigente o al luogo indicato
dall’ufficio tecnico comunale, secondo l’orario e l’itinerario che verranno
prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare
opere. In ogni caso l’impresa deve pulire e ripristinare il terreno eventualmente
danneggiato.
Art. 63 - Orario di lavoro
- Sospensione dei lavori
1 - I cantieri di lavoro operanti all’interno dei cimiteri dovranno osservare
l’orario di lavoro prescritto dall’ufficio tecnico comunale.
2 - Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed
i cantieri dovranno essere riordinati.
3 - I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
Art. 64 - Opere private - Vigilanza
- Collaudo
1 - L’ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo
ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.
SEZIONE IX
NORME FINALI
Art. 65 - Sanzioni
1 - Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute
nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del
T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, dell’art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie
del 27 luglio 1934, a. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 66 - Abrogazione di precedenti
disposizioni
1 - Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono
intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2 - Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario
previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
3 - Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello
Stato entrano in vigore con l’entrata in vigore della Legge stessa, salvo
diverse disposizioni e senza necessità di provvedimento finale.
In tal caso é sufficiente una successiva integrazione regolamentare.
Art. 67 - Pubblicità del regolamento
1 - Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2 - Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici
comunali cui é affidato il servizio compreso, in ogni caso, I’ufficio di
Polizia Municipale.
Art. 68 - Leggi ed atti regolamentari
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno
osservati, in quanto applicabili:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile
e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: “Approvazione del regolamento
di polizia mortuaria”, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare,
nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
Art. 69 - Entrata in vigore
1 - Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno di seconda
pubblicazione ai sensi dell’art. 106, IV comma, dello Statuto Comunale.