ART. 1
Le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano agli immobili
ricadenti nelle aree individuate, nelle previsioni della variante generale
'96 di Piano Regolatore Generale Comunale, con le sigle -R1- ed R3- (quest'ultima
limitatamente alla fascia compresa tra le vie: Marconi, Bergia, Garibaldi,
Pais e Lovera).
ART. 2
Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un
impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi TV oppure
che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali
programmi TV, si avvalgono, di norma, di antenne paraboliche collettive
per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.
ART. 3
L'installazione degli apparati, singoli e collettivi, di ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della
salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto
dell'impatto visivo ed ambientale.
ART. 4
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi,
terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne
siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente
sul versante opposto alla pubblica via.
Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica
andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla
visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia
senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo).
Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi
con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.
ART. 5
E' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di
organizzazioni od enti pubblici - l'installazione di antenne paraboliche
di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad immobili vincolati
ai sensi della legge 1089/1939 o comunque sottoposti alla tutela della Sovrintendenza
ai Beni Ambientali ed Architettonici.sali
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ART. 6
L'installazione degli apparati di ricezione delle tasmissioni televisive
satellitari, di cui al presente regolamento, è assoggettata a semplice "comunicazione"
scritta - secondo apposita modulistica
predisposta
dall'ufficio competente - indirizzata al Sindaco del Comune, corredata da
eventuali elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria
per consentire la valutazione di conformità al presente regolamento da parte
dell'ufficio competente.
ART. 7
Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti
norme regolamentari, l'ufficio competente può intimarne l'adeguamento, procedendo,
in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse a spese del responsabile
dell'abuso.
ART. 8
Le antenne paraboliche - in accordo con gli standards maggiormente diffusi
sul territorio nazionale - non devono avere, di norma, un diametro superiore
a 125 cm.
Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna
parabolica potranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti.
ART. 9
Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace
di armonizzare con quella del manto di copertura.
ART. 10
Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto
è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie
complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore
della stessa, e/o dell'installatore.
ART. 11
Le antenne paraboliche devono essere installate nel ripetto delle norme
previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti e dovrà
essere presentata la relativa dichiarazione di conformità da parte dell'installatore.
ART. 12
Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonchè
quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore storico - artistico
e i procedimenti edilizi.
ART. 13
Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione
di approvazione da parte dell'organo competente.
ART. 14
Salvo che il Consiglio Comunale intervenga a modificare il presente regolamento,
questo verrà applicato a tutto il territorio comunale a far data dal 1°
agosto 1999 (dall'entrata in vigore di tale provvedimento e sino all'1.8.1999
si applicherà soltanto al centro storico).