Art. 1 - Destinazione dell'impianto
Art.1 bis - Palestre scolastiche
Art. 2 - Soggetti utilizzatori
Art. 3 - Determinazione e riscossione delle tariffe
Art. 4 - Organizzazione dell'uso dell'impianto
Art. 5 - Gestione ed incasso dei proventi derivanti
dalla pubblicità
Art. 6 - Sovrintendenza e vigilanza sull'utilizzo
degli impianti e delle attrezzature
Art. 7 - Danni
Art. 8 - Gestione del punto di somministrazione di
cibi e bevande
Il Comune di Borgo San Dalmazzo riconosce lo sport come servizio sociale
e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più
accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive
quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento
della salute, di sano impegno del tempo libero.
Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi
o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati
ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria
e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli
e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi
generali della collettività, con particolare riguardo all'attività motoria
a favore dei disabili e degli anziani;
Art. 1 - Destinazione dell'impianto
La palestra polivalente di via Matteotti, altrimenti denominata palazzetto
dello sport, costituisce un bene patrimoniale del Comune di Borgo San Dalmazzo,
destinato ad uso particolare dei soggetti individuati ai successivi articoli
2 e 3.
Art.1 bis - Palestre scolastiche
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento si applicano anche alle
procedure di concessione a terzi delle palestre scolastiche quando utilizzate
al di fuori degli orari di lezione.
Art. 2 - Soggetti utilizzatori
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, che si riserva il diritto prioritario all'utilizzo
del palazzetto dello sport, può concedere l'uso della struttura in via principale
a:
a) istituti scolastici aventi sede in Borgo San Dalmazzo per l'espletamento
di attività sportive inserite nei programmi didattici o nelle attività parascolastiche;
b) nell’ordine a: società, associazioni, gruppi aventi sede in Borgo San
Dalmazzo per l'espletamento di attività sportive e/o ricreative;
e, subordinatamente alle disponibilità residuali, nell’ordine, a:
c) singoli cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo, società, associazioni,
gruppi e singoli cittadini non aventi sede in Borgo San Dalmazzo per l'espletamento
di attività sportive e/o ricreative.
Art. 3 - Determinazione e riscossione
delle tariffe
L'impianto oggetto del presente Regolamento può essere utilizzato, da parte
dei soggetti estranei all'Amministrazione Comunale, in subordine al pagamento
delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta Comunale.
Gli utenti di cui al punto a) del precedente articolo dovranno godere di
particolari agevolazioni o di esenzione tariffaria in base a valutazione
discrezionale da parte della Giunta Comunale, così come l'utilizzo a titolo
gratuito dovrà essere assicurato, previa adozione di specifica deliberazione
della Giunta Comunale, nelle seguenti fattispecie:
a) in favore di persone residenti o "temporaneamente presenti" nel Comune,
sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite
dallo Statuto o dai Regolamenti;
b) in favore di enti pubblici e Consorzi per le attività che gli stessi
esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
c) in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni
di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente
la loro attività in favore della popolazione del Comune;
d) in favore di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano
iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
(La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto regolarmente
approvato);
e) in casi particolari, adeguatamente motivati, l'utilizzo gratuito potrà
essere accordato a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati,
per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà
verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri
eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale
rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto
il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti
nella comunità alla quale l'ente è preposto.
L'esenzione tariffaria potrà altresì essere accordata, previa deliberazione
della Giunta Comunale, per ipotesi di utilizzo che vedano coinvolta, anche
indirettamente, l'Amministrazione Comunale.
Lo svolgimento di intrattenimenti e spettacoli potrà avere luogo, all'interno
della struttura, solamente qualora l'immobile meglio conosciuto come "Palazzo
Bertello" risulti inutilizzabile ed alle medesime tariffe e condizioni stabilite
per l'utilizzo del medesimo.
Le tariffe saranno pubblicate mediante esposizione in luogo ben visibile,
sia all'interno che all'esterno dell'impianto. Per ogni pagamento effettuato
deve essere rilasciata ricevuta, che i soggetti utilizzatori dovranno esibire
al personale incaricato della gestione dell'impianto.
Art. 4 - Organizzazione dell'uso
dell'impianto
Le concessioni d’uso degli impianti oggetto del presente Regolamento sono
subordinate alla presentazione di specifica domanda, da redigersi in conformità
ai modelli allegati (palazzetto
)
(palestre
),
da presentarsi al Comune entro il 31 agosto di ogni anno.
L’Ufficio sport comunale provvederà a redigere appositi calendari tenendo
presenti le seguenti prescrizioni:
a) A parità di data per la quale viene richiesto l'utilizzo dell'impianto,
dovranno essere privilegiate, nell’ordine, le società sportive, gli istituti
scolastici ed i cittadini (singoli o associati) aventi sede legale, domicilio
o residenza nella Città di Borgo San Dalmazzo.
b) Qualora pervengano, da parte di soggetti diversi, domande di utilizzo
dell'impianto per la medesima fascia oraria dello stesso giorno, dovrà essere
garantita la necessaria alternanza, pertanto, in tale evenienza, ciascun
utente non potrà abitualmente utilizzare l'impianto in giorni consecutivi
al medesimo orario.
In presenza di richieste coincidenti per giorno ed orario prescelto, saranno
osservate, nell’ordine, le precedenze sotto indicate, indipendentemente
dal numero di iscritti o di squadre appartenenti ad ogni singolo sodalizio:
1 – Società sportive ed enti di promozione sportiva che svolgono attività
di campionati organizzati dalle federazioni o dagli enti di promozione,
con priorità (in ordine di anzianità di affiliazione maturata)
1/a per società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione
sport per disabili
1/b per chi svolge campionati a livello: nazionale, regionale, provinciale;
2 – Centri di avviamento allo sport riconosciuti dal CONI;
3 – Enti di promozione, associazioni sportive e privati che organizzano
corsi di attività motoria in genere e amatoriale;
4 – Attività non sportive da valutarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
Al fine di prevenire la sovrapposizione delle domande di utilizzo, il Comune
potrà promuovere riunioni periodiche, alle quali saranno chiamati a partecipare
i rappresentanti delle varie realtà sportive cittadine, con lo scopo di
contemperare le diverse esigenze.
c) Il responsabile dell’Ufficio sport non autorizzerà le concessioni d’uso
degli impianti qualora i soggetti richiedenti dovessero risultare debitori
nei confronti del Comune stesso di canoni pregressi.
d) L’accesso ai vari impianti di cui al presente Regolamento dovrà essere
consentito, nel limite degli orari di apertura, a tutti soggetti che di
anno in anno ne faranno richiesta.
A tal fine:
• Ad ogni soggetto richiedente viene annualmente riconosciuto un monte ore
minimo, stabilito annualmente dall’Ufficio sport a seconda delle richieste.
A tale scopo le società gruppi e associazioni che hanno utilizzato gli impianti
negli anni precedenti otterranno – se richiesto - la riconferma degli spazi
antecedentemente assegnati, al fine di garantire continuità alle loro attività,
mentre le nuove richieste potranno essere soddisfatte in base alla disponibilità
di spazi residuali.
• l’eventuale ampliamento del numero di squadre appartenenti alla medesima
società, gruppo o associazione già utilizzatrice degli impianti in annualità
precedenti non potrà costituire motivazione per rivendicare il diritto ad
un maggiore monte ore a disposizione della singola società, gruppo o associazione
ed eventuali richieste di ore in eccedenza potranno essere soddisfatte solo
nel caso in cui, al termine di tutte le assegnazioni nel rispetto del presente
regolamento, restino ancora disponibili spazi inutilizzati.
Art. 5 - Gestione ed incasso
dei proventi derivanti dalla pubblicità
Compete al Comune ogni decisione, rapporto ed introito economico in merito
alla collocazione di ogni mezzo pubblicitario fisso all'interno dell'impianto.
Art. 6 - Sovrintendenza e vigilanza
sull'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
Il Comune assume la custodia dell'immobile attraverso un gestore, incaricato
del controllo sul corretto utilizzo degli annessi impianti tecnologici e
delle attrezzature.
Il gestore può essere prescelto tra il personale dipendente o designato
mediante incarico professionale tra soggetti in possesso delle necessarie
capacità tecniche ed economiche.
Art. 7 - Danni
L'eventuale danneggiamento di impianti o di attrezzature imputabile all'imperizia
o alla negligenza degli utenti dovrà essere tempestivamente segnalata da
parte del gestore, con rapporto scritto e circostanziato, al Comune, che
si riserva la facoltà di richiederne il rimborso.
Il Comune procederà ad effettuare periodici controlli finalizzati a verificare
le condizioni di conservazione di quanto concesso in gestione e, qualora
siano rilevati danni diversi dal normale deterioramento dovuto all'uso,
si rivarrà sul gestore mediante sanzioni disciplinari o decurtazione del
corrispettivo.
Art. 8 - Gestione del punto di
somministrazione di cibi e bevande
Qualora la gestione dell'impianto sia affidata a terzi, il gestore potrà
provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità,
a munirsi di valida autorizzazione per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, nonché ad esercitarne la distribuzione esclusivamente
nei confronti degli utenti che utilizzano la struttura e negli orari ad
essi riservati.
Tale attività dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale a ciò adibito
e con attrezzature di proprietà del gestore. Qualora invece la gestione
dell'impianto sia fatta in economia dal Comune stesso, il punto di somministrazione
di cibi e bevande potrà essere dato in gestione a terzi alle stesse condizioni
e con le medesime limitazioni previste ai commi precedenti.