TITOLO I : DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento
Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone
TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Capo 1° - OCCUPAZIONI
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree
pubbliche
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
Articolo 6 - Altre occupazioni
Capo 2° - LA CONCESSIONE
Articolo 7 - Richiesta di occupazione
Articolo 8 - Ufficio comunale competente
Articolo 9 - Istruttoria della richiesta
Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione
- Deposito cauzionale
Articolo 11 - Durata
Articolo 12 - Titolarità della concessione
Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 14 - Obbligo del concessionario
Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della
concessione
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 17 - Limiti delle occupazioni
Articolo 18 - Uso dell'area concessa
Articolo 19 - Occupazioni abusive
TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa
del canone
Articolo 22 - Classificazione delle strade
Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e
applicazione del canone
Articolo 24 - Durata dell'occupazione
Articolo 25 - Soggetto passivo
Capo 2° : MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Articolo 26 - Maggiorazioni
Articolo 27 - Agevolazioni
Articolo 28 - Esenzioni
TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Articolo 29 - Accertamento
Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 32 - Norme comuni per il versamento
Articolo 33 - Riscossione coattiva
Articolo 34 - Rimborsi
Articolo 35 - Penalità-Indennità-Sanzioni
Articolo 36 - Contenzioso
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 37: Disposizioni finali
ALLEGATO A- FATTISPECIE DI OCCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza
l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le
autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche
di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente
sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a
disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di
concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi
soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonchè,
a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti
regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico
passaggio.
Articolo 2 - Ambito e scopo del
regolamento
1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli
articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le
modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di
concessione, nonchèi criteri di determinazione e di applicazione del canone
dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità
di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni
e le sanzioni, nonchè la classificazione d'importanza delle strade, aree
e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione
degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio
che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente
disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
Articolo 3 - Il funzionario addetto
al canone
1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale,
designato dal Sindaco, con provvedimento motivato, ad esaminare le richieste
di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile
della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso
o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento
(atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le
attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva
ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla
periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone,
con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti
nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti
rilevanti in materia di canone di concessione.sali
ad inizio pagina
Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
CAPO 1° - OCCUPAZIONI
Articolo 4 - Occupazioni in genere
di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè di aree private gravate
da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente
autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone,
i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno
del centro abitato, individuato a norma dell'art.1 - comma 7 - del decreto
legislativo 30 aprile n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi
soprastanti e sottostanti, nonchè le aree destinate a mercati, anche attrezzati,
e possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno,
che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se
ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni
e che necessitano soltanto della concessione iniziale ma non anche del rinnovo
della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo,
i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la
distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture
e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo
pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;
b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio
di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettere b) del comma 3, possono
essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal
Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto
di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni
feriali della settimana;
b) sono considerate temporanee:
- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate
dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se
concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo
superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore
all'anno.
7. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate
per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.sali
ad inizio pagina
Articolo 5 - Occupazioni per
l'esercizio del commercio
Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio
al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
Articolo 6 - Altre occupazioni
1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è
soggetta ad apposita regolamentazione (Delib. C.C. n. 78 del 20-10-95),
nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture,
cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Comunque tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette
ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del
tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto
pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata
a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso soggetto passivo
del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti
occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate
nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo
che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7 - comma
6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni e simili,
nonchè quelle relative a insegne, targhe e cartelloni pubblicitari, sono
rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni
di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza,
la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che
non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.sali
ad inizio pagina
Capo 2° - LA CONCESSIONE
Articolo 7 - Richiesta di occupazione
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di
cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale,
volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale su apposito modulo predisposto
dal Comune. Comunque essa deve contenere, a pena di nullità:
a) nel caso di richiedente persona fisica, l'indicazione delle generalità,
residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quello indicato alla precedente lettera
a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa,
il codice fiscale,la partita IVA, nonchè le generalità del legale rappresentante
o dell'amministratore anche di fatto;
c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si
chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo
di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare,
l'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso della'area;
e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito
di cauzione, se richiesto dal Comune;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante
o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente
l'area, la domanda stessa dev'essere corredata da una planimetria dell'area
interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti
necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia
richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni,
deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area
(come per le occupazioni di cui agli artt. 5 e 6) costituisce condizione
di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere
all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso
l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti,
deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente
ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle
condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria
ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo
di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate
dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico
delle merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di
durata non superiore ad ore sei, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione
di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili,
ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Non è inoltre
richiesta la concessione per le occupazioni temporanee esenti dal canone
di cui all'art. 28. In ogni caso deve essere inoltrata comunicazione al
Sindaco per eventuali altri provvedimenti di competenza.sali
ad inizio pagina
Articolo 8 - Ufficio comunale
competente
Le richieste di occupazione di cui all'art. 7 con esclusione di quelle di
cui al comma 6 secondo paragrafo devono essere presentate all'Ufficio Tributi,
fatta eccezione per quelle permanenti che non comportano il pagamento del
canone, le quali dovranno essere inoltrate agli uffici competenti.
Articolo 9 - Istruttoria della
richiesta
1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento,
il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione
le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica
ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli
altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali
competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano
le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine
massimo per la conclusione del procedimento è di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta
via Posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali
o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate
al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
Articolo 10 - Contenuto e rilascio
della concessione - Deposito cauzionale
1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia
o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento
motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione
e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata
la concessione;
c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonchè l'eventuale
fascia oraria di occupazione;
d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto
soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione,
fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione
nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura
la tenuta di apposito schedario dal quale deve risultare la data di scadenza
di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario
o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente
obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio,
su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità
dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.sali
ad inizio pagina
Articolo 11 - Durata
1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima
di anni dieci, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune,
di imporre nuove condizioni o revocarle per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito
dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda
ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
Articolo 12 - Titolarità della
concessione
1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui
non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia
o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne
preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta
eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione,
con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione
o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi
di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale,
per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga
inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito
di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione
della titolarità ai fini del canone.
Articolo 13 - Rinnovo e disdetta
della concessione
1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili
alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione
permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della
scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea,
deve presentare domanda di proroga almeno un giorno prima della scadenza
della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta
di proroga, al fine di consentirne l'annotazione sulla concessione medesima.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente
deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria,
non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del
canone versato.
Articolo 14 - Obbligo del concessionario
1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio
dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere
in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura ed all'ammontare
dei medesimi, che possono derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia, nonchè le condizioni contenute nell'atto
di concessione, ha l'obbligo:
a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza
l'occupazione.
b) di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia l'area che occupa;
c) di versare il canone alle scadenze fissate;
d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a
ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate.
In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando
eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;
e) di apporre a propria cura idonea segnaletica ai sensi del vigente Codice
della Strada.sali ad
inizio pagina
Articolo 15 - Modifica, sospensione
e revoca della concessione
1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare -
in qualsiasi momento - il provvedimento di concessione rilasciato ovvero
imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere
alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico
o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura
proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per
necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente
pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura
proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa
qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato
la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca
della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area,
ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte
del precedente occupante.
Articolo 16 - Decadenza ed
estinzione della concessione
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti
le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme
stabilite dalla legge o dai regolamenti;
b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione
o di altri eventuali diritti dovuti;
c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente
al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla
normativa in materia edilizia le opere previste;
d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto
di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il
quale è stata rilasciata la concessione;
f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non
occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale,
del canone versato nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo
di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
del concessionario;
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con
provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino
del suolo.sali ad inizio
pagina
Articolo 17 - Limiti delle
occupazioni
1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei
limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia
di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento
di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti
dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un
massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza
ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei
pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita
l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso
il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai
sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada,
limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione
dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione
che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere
consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche
con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione
degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
Articolo 18 - Uso dell'area
concessa
1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione
autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia
dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul
suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti
a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione,
in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali,
effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla
chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
Articolo 19 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione, l'autorizzazione
comunale o la comunicazione.
2. Sono altresì considerate abusive:
a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute
nell'atto di concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della
concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di
revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Comune, previa constatazione e contestazione
della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative,
dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonchè
la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando
agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il
quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative
spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per
qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo
35, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente
autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque il
pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma,
l'abuso nell'occupazione deve risultare dal verbale di constatazione redatto
da pubblico ufficiale.sali
ad inizio pagina
TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Art. 20 - Istituzione ed oggetto
del canone di concessione
1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al
demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate
a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di
un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma
dell'atto amministrativo con il quale é autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione
di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei
modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone
istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del
regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica
di entrata patrimoniale del Comune.
Art. 21 - Criteri per la determinazione
della tariffa del canone
1. La tariffa del canone, di cui all'allegato "B", è determinata dalla Giunta
Comunale sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario,
con riferimento anche al mercato dei fitti, nonchè al sacrificio imposto
alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti
dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. le tariffe ordinarie , relative ad ogni singola tipologia di occupazione
e alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima,
sono indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee, realizzate con con cavi condutture o impianti
o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi
e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi
medesimi, la misura della tariffa è determinata forfetariamente in base
alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente
occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. In
deroga a quanto sopra, la tariffa è determinata in base all'area effettivamente
sottratta all'uso pubblico, per le piccole occupazioni temporanee che per
la loro natura non possono ricadere nella misurazione forfetaria considerando
come piccole occupazioni quelle di superficie inferiore ai 10 mq.. Per le
occupazioni permanenti il predetto canone é determinato forfetariamente
commisurandolo al numero delle relative utenze per la misura unitaria di
tariffa pari a L.1.250 per utente; in ogni caso l'ammontare complessivo
dei canoni annui dovuti al Comune non può essere inferiore a lire 1.000.000
La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui sopra effettuate per l'esercizio di attività strumentali
ai pubblici servizi (art. 63, comma 2 lettera f D.Lgs. 446 del 15.12.97).
4. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate, con atto della Giunta
Comunale, in base al tasso d'inflazione programmatodalla legge di bilancio
dello Stato.sali ad inizio
pagina
Articolo 22 - Classificazione
delle strade
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo
che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici
comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza,
desunta dali elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico,
iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Per la classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento al provvedimento
del Commissario Prefettizio n. 256 del 9.5.1994, che, come allegato "C"
costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con
deliberazione della Giunta Comunale e con effetto dal 1° gennaio successivo
a quello di adozione della deliberazione.
Articolo 23 - Commisurazione
dell'area occupata e applicazione del canone
1. Il canone é commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri
quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro
quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata
con strutture o simili, collocate sul suolo, é calcolata in base alla superficie
del basamento anche se sopraelevato.Se tale struttura é dotata di copertura
sporgente, l'area é calcolata in base alla superficie della minima figura
geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli
spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono
all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi
contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con
separati atti, il canone é determinato con riferimento all'area o alle aree
oggetto di ogni singolo atto.
4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione
alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo
metro quadrato o lineare. Per medesima area di riferimento deve intendersi
il tratto di strada sul quale insiste la specifica occupazione ed ai fini
dell'individuazione dell'ambito agevolativo occorre tener conto dell'entità
complessiva del suolo o spazio sottratti all'uso pubblico, determinabile
sulla base della concessione dalla quale l'occupazione trae fondamento.
Ove più occupazioni gravino sulla medesima area per effetto di uno o più
atti concessori, al calcolo della predetta entità complessiva occorre procedere
comparando logicamente le stesse in modo omogeneo e, cioé, le occupazioni
temporanee tra loro, separatamente da quelle permanenti indipendentemente
dal fatto che al calcolo concorrano o meno tra loro occupazioni del suolo
e occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni
permanenti che temporanee, é calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Il canone relativo all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
non é dovuto quando l'ammontare dello stesso é inferiore a L 20.000.
7. Il canone relativo alle occupazioni temporanee é graduato anche in relazione
alla durata dell'occupazione in base alle seguenti fasce orarie:
dalle ore 7,00 alle ore 14,00
dalle ore 14,01 alle ore 20,00
dalle ore 20,01 alle ore 7,00
con le tariffe indicate nell'allegato "B" del presente regolamento.
8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello
segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma
del Codice della strada, il rilascio del cartello é esonerato al pagamento
del canone di concessione; il divieto di utilizzo di detta area da parte
della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci
metri quadrati e non consente alcuna opera o l'esercizio di particolari
attività da parte del proprietario dell'accesso.
9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per
le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in
base alla superficie dei singoli posti assegnati.
10. Dalla misura complessiva del canone é detratto l'importo di altri eventuali
canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal comune per la
medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo
sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.sali
ad inizio pagina
Articolo 24 - Durata dell'occupazione
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone,per le singole
tipologia di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente
dalla data di inzio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista
per le singole tipologie a giorno o ad ore o a fasce orarie.
Articolo 25 - Soggetto passivo
1. Il canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza,
dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono
tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, é soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
Capo 2° : MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Articolo 26 - Maggiorazioni
1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "B" allegata,
sono aumentate:
a) del 20 per cento in caso di occupazioni effettuate in occasione di fiere
e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Articolo 27 - Agevolazioni
1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "B" allegata,
sono ridotte:
a) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e le superfici
sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente
i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
b) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia;
c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti;
d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente
di cui all'art. 4, comma 7 e per quelle di durata non inferiore ad un mese
, a condizione che sia stipulata apposita convenzione;
e) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore
a 15 giorni;
f) del 50 per cento per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo,
di piccole dimensioni, con condutture cavi e impianti in genere ed altri
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti per l'erogazione
di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti
stesse (non rientranti nella misurazione forfettaria di cui all'art. 21)
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione
sia stata regolarmente autorizzata.
Articolo 28 - Esenzioni
1. Sono esenti dal canone di concessione:
a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto
ammessi nello Stato;
b) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche
se congiuntamente ad altri Enti;
c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative
celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi
finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive;
d) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità
di carattere istituzionale;
d bis) le occupazioni realizzate nell’ambito del MERCATO DELLE CASTAGNE
e del MERCATO DELLE CHIOCCIOLE istituiti sul territorio comunale per la
commercializzazione dei prodotti previsti negli appositi regolamenti.
e) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli
indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza,
previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe
unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; sali
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Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Articolo 29 - Accertamento
1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene
contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento
dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza
dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma
dovuta e, all'occorrenza, fissa le sanzioni.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie
le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti
all'abuso e della liberazione dell'area.
Articolo 30 - Versamento per
occupazioni permanenti
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" é effettuato
ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone
relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve
essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni
permanenti realizzate con condutture, cavi ed impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi il canone è versato entro il 30
aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio
di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa
compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza
alla precedente concessione.
Articolo 31 - Versamento per
occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto
del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il
periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 32
o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento
va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente
nel corso di ciascun anno solare.
Articolo 32 - Norme comuni
per il versamento
1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale
del Comune intestato "COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, VERSAMENTO CANONE (ANNUALE
o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento
a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a 500 lire o per
eccesso se é superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti rispettivamente
il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno in corso, qualora
il canone sia superiore a L 500.000. Per i versamenti relativi alle occupazioni
di cui all'art. 30 comma 2 secondo paragrafo, aventi scadenza il 30 aprile,
la prima rata scadente il 31 gennaio si considera riassorbita nella seconda
scadente il 30 aprile.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare
non superiore a L. 20.000. sali
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Articolo 33 - Riscossione coattiva
1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative
sanzioni non pagate alle scadenze stabilite é effettuata coattivamente mediante
consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione,
che vi provvede secondo le disposizioni recate dall'art. 69 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate
all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta
comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune
per la rimozione dei materiali e per la rimessa in pristino del suolo in
caso di occupazioni ed installazioni abusive.
Articolo 34 - Rimborsi
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo
di canone di concessione provvede il funzionario responsabile di cui all'art.
3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data
di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque
deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme
da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti
le obbligazioni pecuniarie.
Articolo 35 - Penalità-Indennità-Sanzioni
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con l'applicazione
della sanzione amministrativa determinata i sensi del "regolamento comunale
per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti
ed alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del29/11/2001, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi
commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni
alle disposizioni del Codice Della Strada e relativo Regolamento, le stesse
sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che di fatto si protraggono
oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità
pari al canone maggiorato del 50 per cento a prescindere da eventuali agevolazioni
od esenzioni di quest'ultimo, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate da 30° giorno antecedente la
data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
4. per tutte le occupazioni abusive, ferme restando quelle stabilite all'art.
20, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento
dell'indennità di cui al comma precedente;
5. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone si applica una
penalità pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso
in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista
dalle vigenti disposizioni."
7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze,
saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno;
8. L'atto di contestazione della violazione ovvero l'atto di irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, devono essere notificati, a pena
di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è avvenuta la violazione;
9. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e
i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il
pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 fermo ristando il pagamento per intero dell'indennizzo
di cui al comma 3."sali
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Articolo 36: Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione
prer le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione
- se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 37: Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa
data , ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale,
disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla
data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta
del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva
la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria
o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
ALLEGATO A
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)
Occupazioni del suolo pubblico:
• aree mercatali
• arredo urbano in genere, non compreso nell'art. 28 lettera j)
• banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
• cartellonistica stradale pubblicitaria
• chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
• dehors
• dissuasori stradali
• distributori di carburanti
• edicole
• esposizione di merce all'esterno dei negozi
• fioriere e simili, non comprese nell'art. 28 lettera j)
• mezzi pubblicitari con sostegno al suolo
• ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
• ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
• spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
• spazi riservati al parcheggio privato, escluse le occupazioni di spazi
assegnati e riservati ai esidenti, se già assoggettati al pagamento di somma,
comunque definita, per tale specifico uso spettacoli viaggianti e circensi.
OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO
• cavidotti, elettrodotti e simili di cui all'art. 21 comma 3° del presente
regolamento.
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO
• cavidotti interrati,condotte e tubazioni interrate, cunicoli sotterranei
per scorrimento cavi e simili, di cui all'art. 21 comma 3°del presente regolamento.sali
ad inizio pagina
| 1^ ctg. | 2^ ctg. | |
|---|---|---|
| dalle ore 7,01 alle 14,00 | 1,03/mq. | 0,83/mq. |
| dalle ore 14,01 alle 20,00 | 0,41/mq. | 0,33/mq. |
| dalle ore 20,01 alle 7,00 | 0,11/mq. | 0,08/mq. |
| TOTALE | 1,55/mq. | 1,24/mq. |
2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI FIERE, FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE
DI SPETTACOLI VIAGGIANTI
1^ categoria 1,86 a mq. al giorno = 0,077 oraria
2^ categoria 1,49 a mq. al giorno = 0,062 oraria
| 1^ ctg. | 2^ ctg. | |
|---|---|---|
| dalle ore 7,01 alle 14,00 | 0,52/mq. | 0,41/mq. |
| dalle ore 14,01 alle 20,00 | 0,20/mq. | 0,17/mq. |
| dalle ore 20,01 alle 7,00 | 0,05/mq. | 0,04/mq. |
| TOTALE | 0,77/mq. | 0,62/mq. |
4 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI,
GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
1^ categoria 0,31 a mq. al giorno = 0,013 oraria
2^ categoria 0,25 a mq. al giorno = 0,010 oraria
5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO, DI PICCOLE DIMENSIONI
( non rientranti nella misurazione forfettaria di cui all'art.21), CON CONDUTTURE,
CAVI ED IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED
ALLA MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI
SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE.
1° categoria 0,77 a mq. al giorno = 0,032 oraria
2° categoria 0,62 a mq. al giorno = 0,0258 oraria
6 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
1° categoria 0,77 a mq. al giorno = 0,032 oraria
2° categoria 0,62 a mq. al giorno = 0,0258 oraria
===== OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO =====
1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE,
CAVI ED IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED
ALLA MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI
SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE
Tassa annuale forfettaria
0,77 AD UTENZA CANONE MINIMO 516,46
2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE,
CAVI E IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA
MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL
SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE.
5,16 fino a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni
- La tariffa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare.
- La tariffa è aumentata del 30% per le occupazioni di durata non superiore
a 90 giorni, del 50% per le occupazioni di durata da 90 a 180 giorni, del
100% per le occupazioni di durata maggiore.
3 - OCCUPAZIONI STAZIONI DI SERVIZIO CON COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI, ACQUA, ARIA COMPRESSA E CHIOSCO NON SUPERIORI A MQ. 4
A) centro abitato 39,25/anno
B) zona limitrofa 23,76/anno
C) sobborghi 10,33/anno
D) frazioni 5,16/anno