Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 2 - Modalita' di presentazione della domanda
Articolo 3 - Interventi urgenti
Articolo 4 - Autorizzazioni e tempi di esecuzione
Articolo 5 - Computo della superficie da manomettere
Articolo 6 - Obblighi del richiedente
Articolo 7 - Sistemazione delle tubazioni
Articolo 8 - Divieto inserimento di condutture
Articolo 9 - Deposito cauzionale e regolare esecuzione
dei lavori
Articolo 10 - Responsabilita' del titolare della autorizzazione
Articolo 11 - Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Applicazione
Articolo 14 - Entrata in vigore
Articolo 1 - Oggetto e scopo
del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Borgo
San Dalmazzo e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia
la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione
e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature,
gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione
di suolo comunale.
2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo
pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.
Articolo 2 - Modalita' di presentazione
della domanda
1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza
in bollo, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione,
fermo restando il preventivo pagamento della tassa o del canone per l'occupazione
del suolo pubblico, qualora dovuti, previa domanda da inoltrarsi presso
l’Ufficio Tributi.
2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve
contenere:
a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o
domicilio e la reperibilità telefonica;
b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa
di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni
dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
d) le dimensioni dello scavo ed il tipo di pavimentazione da manomettere;
e) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio
(comunque non precedente a giorni venti dalla data di presentazione dell'istanza);
f) l'Impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento
e il nome del Direttore Tecnico responsabile del cantiere;
g) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le
norme del presente regolamento;
h) l’importo del deposito cauzionale da prestare;
i) la consapevolezza che se dopo l’avvenuto svincolo del deposito cauzionale,
e fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori,
si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della
manomissione, si è tenuti a provvedere in modo immediato e non oltre 48
ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni
avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti
dall’Ufficio Tecnico Comunale
l) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione
dell'intervento.
m) la planimetria dell’intervento;
n) il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio
Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari;
o) l’eventuale copia nulla osta Soprintendenza Archeologica qualora l’intervento
ricada in zona di medio – alto potenziale archeologico. 3. Ogni modifica
dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare
per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione
o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo
cauzionale previsto all'art. 9.
4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà
fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.
5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata
o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti
i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per
un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni,
cavi, manufatti o impianti preesistenti.
6. Il Comune, a mezzo dei Responsabili del Servizio Tecnico e della Polizia
Municipale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia
di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare
il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento
le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza
di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.sali
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Articolo 3 - Interventi urgenti
1. In casi di guasti o in casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli
interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione,
anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e per conoscenza all'Ufficio
Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea
ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.
2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità
e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il deposito
cauzionale.
Articolo 4 - Autorizzazioni e
tempi di esecuzione
1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti,
verrà rilasciata entro giorni 20 dalla richiesta, con espresso richiamo
alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.
2. L'autorizzazione avrà validità di mesi sei dalla data del rilascio e
di mesi tre per gli interventi da effettuarsi nel Centro Storico. Entro
tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini
effettuati a regola d'arte.
3. In caso di lavori particolarmente complessi e che richiedono lunghi tempi
di esecuzione, è ammessa la facoltà di chiedere una sola proroga dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta
dei funzionari e degli agenti comunali.
Articolo 5 - Computo della superficie
da manomettere
1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto
del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco
laterale di metri 0,5 per parte del rettangolo stesso.
2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero
i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni
monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l’Ufficio Tecnico
del Comune ritiene necessaria.
3. Quando la rottura di suolo pubblico abbia ad interessare sedi stradali,
il cui manto sia stato eseguito da non più di 3 anni dalla data di richiesta
di intervento, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza
della carreggiata stradale.
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura
stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.sali
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Articolo 6 - Obblighi del richiedente
1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione
strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e
dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare
il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia
di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui ai Decreti Leg.vi
nn° 626/1994 e 494/1996; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure
e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta
la segnaletica stradale d'obbligo.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare
ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono
osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato
Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato
Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono
essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati
con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento
dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione
dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile
giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi
dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio
della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama
rotante. Le tubazioni, i pozzetti e quant’altro necessario dovranno essere
posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti
in materia.
5. I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente
non oltre 72 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti
modalità:
A) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
1 - Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie
terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi
e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto
la superficie della pavimentazione bituminosa.
2 - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di
cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore
minimo di 20 cm;
3 – risagomatura mediante spandimento di pietrisco di cave o di torrente,
ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi
non amiantiferi di buona qualità, pezzatura mista per uno spessore minimo
di cm. 10, opportunamente rullato per il costipamento del materiale;
4 – Un primo ripristino detto “provvisorio”, da eseguirsi obbligatoriamente
entro le 72 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso
(tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a
cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza
tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio
del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità
della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della
Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all’esecuzione del
ripristino definitivo;
5 - Decorsi i sei mesi successivi, e non oltre i successivi dieci, dalla
data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale
dovrà precedersi al ripristino “definitivo” della pavimentazione bituminosa.
Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire
anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni
per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la
continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
Tale ripristino dovrà essere effettuato mediante stesa di un tappetino d’usura
(spessore cm. 3 compressi) previa scarificazione del manto stradale con
fresa rotativa aumentato di franco laterale di cm. 50 della larghezza dello
scavo. Inoltre il bordo di giunzione tra la vecchia pavimentazione e quella
nuova, dovrà essere sigillato con catrame liquido (larghezza minima cm.
20).
B) nel caso di pavimentazioni in elementi di porfido
1- Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento
del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura
o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con
altri di identiche caratteristiche e fatture;
2 - Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie
terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi
e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto
la superficie della pavimentazione;
3 - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di
cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore
minimo di 20 cm;
4 – risagomatura mediante spandimento di pietrisco di cave o di torrente,
ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi
non amiantiferi di buona qualita', pezzatura mista per uno spessore minimo
di cm. 10, opportunamente rullato per il costipamento del materiale;
5 - Un primo ripristino detto “provvisorio”, da eseguirsi obbligatoriamente
entro le 24 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso
(tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a
cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza
tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio
del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità
della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della
Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all’esecuzione del
ripristino definitivo;
6 - Decorsi i sei mesi successivi, e non oltre i successivi dieci, dalla
data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale
dovrà precedersi al ripristino “definitivo” della pavimentazione comprendente
la rimozione del ripristino provvisorio, la posa di strato di ghiaia vagliata
dello spessore di cm.10 compressi e la posa degli elementi in porfido su
strato di sabbia per il sottofondo dello spessore da cm. 8, la loro compattazione
e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro;
C) nel caso di marciapiedi in autobloccanti
1 - Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento
del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura
o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con
altri di identiche caratteristiche e fatture;
2 - Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie
terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi
e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto
la superficie della pavimentazione;
3 – Formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non
inferiore a 20 cm. con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq, su strato
di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi;
4 – ripristino della pavimentazione comprendente la provvista e lo stendimento
della sabbia per il sottofondo dello spessore di cm. 8, la compattazione
con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro;
5 – Ripristino dei bordonali posati su cordolo in cls dosato 250 kg di cemento
tipo 325 per mc di impasto, di dimensioni non inferiori a cm 40*30, armato;
D) Nel caso di pavimentazioni lapidee
1 - Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento
del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura
o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con
altri di identiche caratteristiche e fatture;
E) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (strade sterrate, ecc.)
1 - le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta
regola d'arte come in origine.
6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta
complanarità con le tratte stradali contigue.
7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune
potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore
alle 24 ore. sali ad
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Articolo 7 - Sistemazione delle
tubazioni
1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma,
essere collocate ad una profondità minima di cm. 80, misurati tra il piano
di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della conduttura. E' rimessa
al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore
profondità.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione
anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire
lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di
strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente
da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza,
rispetto all’intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale
si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via
potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.
3. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto
del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato
il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare
collocazione.
4. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico
sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti
o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare,
sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano
sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.
5. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire
per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze
in sottosuolo alla nuova situazione della strada.
Articolo 8 - Divieto inserimento
di condutture
1. E' vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti
di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che,
a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene
e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno
essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su
semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 9 - Deposito cauzionale
e regolare esecuzione dei lavori
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti
manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito
cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino
del suolo comunale manomesso.
L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti,
e le eventuali deroghe al suo versamento, è determinato con deliberazione
della Giunta Comunale in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
a) pavimentazione in conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali
e diverse:
Euro 50 al mq. di superficie;
b) pavimentazioni in elementi di porfido lapidee o elementi autobloccanti
di cemento:
Euro 100 al mq. di superficie
2. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in Euro 500,00.
Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in contanti, mediante versamento
presso il tesoriere comunale della somma derivante dal conteggio effettuato
dal Comune in sede di richiesta.
Per i gestori di pubblici servizi il deposito cauzionale potrà essere sostituito
da impegno scritto all'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino
del suolo comunale manomesso.
3. Se a causa di una non regolare esecuzione dei lavori dovessero presentarsi
cedimenti della pavimentazione il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere,
di sua iniziativa, ed ogni qual volta si renda necessario a giudizio dell'Ufficio
Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.
I lavori di ripristino che presentassero cedimenti o irregolarità dovranno
essere garantiti, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, anche
più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo al pari livello
dei manufatti non manomessi.
4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino, compresi quelli della
segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata, previa comunicazione
scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori [19 Kb]
e
contestuale richiesta di sopralluogo, dall'Ufficio Tecnico Comunale. In
caso di esito positivo tale Ufficio autorizzerà lo svincolo della cauzione
e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento.
Decorso tale termine senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora
il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori
formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente
corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione
per il recupero forzoso dell’eventuale maggior spesa sostenuta.
5. A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune potrà richiedere
la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata degli ingombri, ad
eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.
Articolo 10 - Responsabilita'
del titolare della autorizzazione
1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni
derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi
eredi ed aventi causa, e, in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli
immobili ai quali si riferiscono le autorizzazioni, sono tenuti a notificare
tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei loro successori,
rimanendo, in difetto, sempre obbligati.
2. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino
all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente
articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale
del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda
di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri
o danni dipendenti dalle opere oggetto dell’autorizzazione stessa.
3. Dopo l’avvenuto svincolo del deposito cauzionale, e fino ad un periodo
di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, qualora si verificassero
cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione,
il titolare dell’autorizzazione è tenuto a provvedere in modo immediato
e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino
delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori
che verranno impartiti dall’Ufficio Tecnico.
Articolo 11 - Casi non previsti
dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione
le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del
Comune di Borgo San Dalmazzo in quanto applicabili.
2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici
in corso l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione
dal realizzarli, fermo restando l'obbligo di pagare al Comune l'importo
di euro 10 al mq. e con svincolo della cauzione contestualmente a tale pagamento.
Articolo 12 - Sanzioni
1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni
previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro
il termine fissato dalla diffida emessa dal Responsabile del Servizio Comunale
competente.
2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio,
alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e
con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso dell’eventuale
maggior spesa sostenuta.
3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al
Comune.
4. Senza pregiudizio dell'azione penale - ove prevista, e senza pregiudizio
delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari,
le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano,
per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro
150,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ferma restando l'applicazione della
sanzione pecuniaria da un minimo di euro 340,00 ad un massimo di euro 3.000,00
in caso di violazione dell'art. 6, comma 5.
5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art.
6, comma 5, punto 1), secondo periodo della lettera C) comporta l'applicazione
di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo
6. Si rinvia alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 58 in data 29.11.2001.
Articolo 13 - Applicazione
1.Il presente regolamento si applica alle istanze di esecuzione di interventi
di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti
comportanti la manomissione di suolo comunale, che perverranno al protocollo
del Comune a decorrere dall' 1.6.2008.
Articolo 14 - Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.