Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Concessione: presupposti ed aventi titolo
Art. 3 - Istanza di concessione
Art. 4 - Rilascio della concessione
Art. 5 - Responsabilità e obblighi del concessionario
Art. 6 - Divieti
Art. 7 - Revoca della concessione
Art. 8 - Violazioni al Regolamento
Art. 9 - Tariffa
Art.1 - Disposizioni generali
1.Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso dei locali comunali
siti in Borgo San Dalmazzo al piano terreno del Condominio denominato “La
Piazzetta”, aventi accesso al civico n°9/A di Via Don Orione.
2.I locali sono costituiti da un vano d’accesso, un vano centrale, un locale
spogliatoio, un locale deposito, un locale anti wc e due locali wc di cui
uno riservato ai disabili.
3.Il numero massimo di persone ammesse a fruire dei locali è di 100 unità.
4.Il Comune utilizza i locali, con diritto di precedenza, per svolgervi
iniziative organizzate direttamente dal Comune o da esso promosse o patrocinate.
5.Inoltre, nel novero degli edifici comunali posti a disposizione della
collettività i locali possono essere concessi in uso temporaneo, e nei giorni
di inutilizzo da parte del Comune, a cittadini singoli o associati, con
priorità ai residenti o aventi sede legale nella Città di Borgo San Dalmazzo,
per svolgervi riunioni o assemblee coerenti con le finalità di promozione
della personalità umana e della vita organizzata della comunità locale e
purchè compatibili con il bene stesso, la sua collocazione condominiale
e la sua funzione pubblico-sociale.
6.La concessione del bene è sempre subordinata al rispetto del principio
di economicità e di uso responsabile dei beni.
7.Non sono ammessi utilizzi per feste, concerti, intrattenimenti, manifestazioni
di carattere ricreativo ed in genere qualsiasi altro utilizzo che possa
turbare la tranquillità dei condomini o la morale pubblica o sia contrario
all’igiene e al decoro.
8.A decorrere dalle ore 22,00 gli utilizzatori hanno l’obbligo di astenersi
dall’emettere rumori suscettibili di recare molestia al condominio.
9. L’occupazione dei locali non può mai protrarsi oltre le ore 23,00.
Art.2 - Concessione: presupposti
ed aventi titolo 1.La concessione dei beni è rilasciata dal Responsabile
Comunale del Settore, ed è subordinata, fatta salva la disponibilità dei
beni stessi, alla presentazione all'Ufficio Protocollo di istanza
scritta
possibilmente
entro il termine di giorni 15 calendariali precedenti la data di utilizzo.
2.La presentazione della domanda, da prodursi utilizzando il modulo disponibile
presso l’Ufficio di Segreteria del Comune e scaricabile dal sito internet
del Comune, non costituisce di per sè titolo ad ottenere i beni e non vincola
in alcun modo l’Ente, che mantiene sempre la facoltà di non accoglierla.
3.La risposta alla domanda di concessione deve essere data in forma scritta.
L’eventuale diniego deve essere motivato e non pregiudica la facoltà di
richiedere, in alternativa, la concessione di altri beni comunali.
4.L’uso dei locali è consentito di norma per un solo giorno. L’Assessore
alla Cultura si riserva la facoltà di valutare concessioni per più giorni,
anche consecutivi, così pure di valutare di volta in volta la rispondenza
dell’utilizzo richiesto ai presupposti esplicitati all’art. 1.
5.Durante le campagne elettorali e referendarie, e dalla data di convocazione
dei relativi comizi, la concessione dei locali a favore dei soggetti concorrenti
è ammessa e disciplinata dalla normativa in materia. sali
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Art. 3 - Istanza di concessione
1.L’istanza di cui al precedente articolo deve contenere:
-le generalità della persona che si assume la responsabilità dell’iniziativa
e dell’uso dei beni, il suo domicilio e recapito telefonico;
-un breve profilo del soggetto richiedente (solo se persona giuridica od
aggregazione di persone fisiche);
-l’esatta descrizione delle attività che si intendono tenere e gli scopi
della stesse, data, orario e durata dell’evento, nominativi degli eventuali
relatori.
-dichiarazione liberatoria di esenzione da ogni responsabilità del Comune
per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto della concessione
ed in conseguenza diretta od indiretta della stessa, come pure da responsabilità
per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso dei locali.
-l’impegno a risarcire il Comune per eventuali danni e/o sottrazione di
beni.
-dichiarazione di aver preso conoscenza delle norme contenute nel presente
Regolamento e di accettarle in ogni loro parte, senza riserve od eccezioni.
Art. 4 - Rilascio della concessione
1.I locali vengono concessi nello stato e condizioni di funzionalità in
cui si trovano.
2.Il concessionario dopo aver firmato il modulo di richiesta e presentata
la quietanza attestante il pagamento della tariffa, qualora dovuta, riceverà
l’atto di concessione e le chiavi dei locali, divenendo responsabile della
gestione dei beni.
3.Il Concessionario ha l’obbligo di munirsi, a proprie spese, delle licenze,
autorizzazioni od altro titolo prescritto dalle leggi o dai regolamenti
per lo svolgimento della specifica attività che si intende realizzare con
l'utilizzo dei beni di cui al presente Regolamento.
4.Copia della concessione è contestualmente inviata al Comando dei Vigili
Urbani.
5.Le concessioni sono annotate nell’apposito registro tenuto presso la Segreteria
Comunale, periodicamente aggiornato e contenente il calendario, il tema
delle riunioni ed il nominativo dei richiedenti responsabili.
Art. 5 - Responsabilità e obblighi
del concessionario
1.Il Concessionario diviene custode dei beni concessi, dei quali risponde
in prima persona sia sotto il profilo civile che quello penale.
2.Il Concessionario assume diretta responsabilità, manlevando il Comune,
per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto di utilizzo
dei beni ed in conseguenza diretta od indiretta dell’utilizzo stesso, come
pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso
dei beni avuti. La responsabilità è assunta dal momento del ritiro delle
chiavi del bene sino alla loro restituzione al Comune.
3.Il Concessionario assume altresì la qualità di organizzatore dell’attività
e quindi è responsabile e provvede personalmente, o con persona da lui espressamente
delegata, della gestione della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII del D.M.
19.08.1996.
4.Tutti i beni concessi devono essere restituiti funzionanti ed idonei,
nello stato nel quale sono stati ricevuti, unitamente alle chiavi, direttamente
all’Addetto Comunale il quale effettuerà la relativa immediata verifica.
La restituzione dovrà avere luogo il giorno successivo all’utilizzo, al
fine di consentire il pronto uso degli stessi da parte di altri richiedenti
o del Comune stesso, salvo deroga concordata con il Comune.
5.Nel caso di danneggiamento dei locali e/o di sottrazione dei beni mobili,
ed indipendentemente dall’autore, il Concessionario dovrà, entro il termine
massimo di giorni cinque, provvedere al risarcimento e/o al ripristino,
in conformità alla richiesta del Comune; in difetto il Comune provvederà
d’ufficio a ripristinare e/o sostituire i beni, addebitando la spesa al
Concessionario.sali ad
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Art. 6 - Divieti
1.E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i beni per usi diversi
da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei beni stessi a terzi, di manometterli
o alterarli, nonché di consentire la contemporanea presenza nei locali di
un numero superiore a cento persone.
2.Nei locali e' vietato appendere od attaccare oggetti alle pareti, installare
e/o utilizzare apparecchi o impianti rumorosi, depositare materiale pericoloso,
provocare disturbi ai Condomini con rumori che superino la normale tollerabilità,
fumare, introdurre animali, ostruire le vie di uscita.
3.Può essere consentita la consumazione di cibi freddi, cocktails o drinks,
ma non la preparazione nè il riscaldamento di cibi.
4.Il Comune non risponde delle cose eventualmente abbandonate nei locali,
né degli oggetti e delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne.
Art. 7 - Revoca della concessione
1.La concessione può essere revocata, anche senza previa diffida, per inosservanza
anche di una sola norma contenuta nel presente regolamento o di disposizioni
di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
2.La Giunta Comunale può revocare la concessione per sopraggiunte ed accertate
cause di forza maggiore, offrendo contestualmente ai destinatari della stessa
possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e dimensione
dell’evento da ospitare nelle sale richieste.
Art. 8 - Violazioni al Regolamento
Le violazioni al presente regolamento comportano, oltre alle misure ivi
contemplate, anche l’applicazione delle sanzioni recate dal “Regolamento
per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti
e alle ordinanze comunali”, approvato con deliberazione consiliare n° 58
in data 29.11.2001. sali
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Art. 9 - Tariffa
1. La tariffa è definita secondo criteri obiettivi (tutti i costi gestionali
quali, il consumo di energia elettrica, il riscaldamento, l’impiego del
personale, le assicurazioni, ecc.).
2. E’ stabilito il seguente sistema tariffario:
A) Concessione a tariffa piena: euro 41,67 più Iva 8,33: totale euro 50,00.
- utilizzi da parte di cittadini, singoli od associati non residenti o non
aventi sede legale in Borgo San Dalmazzo.
- utilizzi a scopo commerciale o d’interesse privato.
B) Concessione a tariffa graduata: euro 25,00 più Iva 5,00: totale euro
30,00
- utilizzi per i quali venga richiesta ai partecipanti la corresponsione
di una quota di iscrizione e/o partecipazione.
C) Concessione gratuita
- eventi o attività indette, promosse, organizzate o realizzate dal Comune
o da esso patrocinate;
- utilizzi da parte degli organi istituzionali del Comune, compresi i gruppi
consiliari o per incontri organizzati dalle scuole cittadine.
- utilizzi, purchè conformi a quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento,
da parte di cittadini singoli residenti o associati o aggregati, aventi
sede legale in Borgo San Dalmazzo.
3. La tariffa è dovuta per la concessione giornaliera della sala, indipendentemente
dall’effettivo tempo di utilizzo.
4. Il concessionario è sempre tenuto, immediatamente al termine dell’utilizzo,
a provvedere all’adeguata pulizia e riordino di tutti gli ambienti. In difetto
provvede d’ufficio il Comune con addebito delle spese al concessionario
inadempiente.