STATUTO
Art. 1 - Costituzione dell’Istituzione
Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
Art. 3 - Organi dell’Istituzione
Art. 4 - Struttura organizzativa
Art. 5 - Criterio informativo
Art. 6 - Mezzi finanziari
Art. 7 - Bilancio preventivo
Art. 8 – Bilancio d’esercizio
Art. 9 - Il Tesoriere
Art. 10 – Vigilanza e verifica dei risultati
Art. 11 - Rinvio al Regolamento
REGOLAMENTO
TITOLO I - Regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
Art. 3 - Organi dell’Istituzione
TITOLO II - Consiglio di Amministrazione
Art. 4 - Attribuzioni
Art. 5 - Composizione e nomina
Art. 6 - Consiglieri
Art. 7 - Durata, cessazione della carica
e sostituzioni
Art. 8 - Convocazione
Art. 9 - Seduta
Art. 10 - Verbali
Art. 11 - Atti fondamentali
Art. 12 - Pubblicazione delle delibere
Art. 13 - Responsabilità
TITOLO III - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 14 - Attribuzioni
TITOLO IV - Direttore
Art. 16 - Modalità nomina
Art. 17 - Competenze
Art. 18 - Durata in carica e trattamento
economico
TITOLO V - Personale
Art. 19 - Struttura organizzativa
Art. 20 - Il Segretario
TITOLO VI - Gestione Economico - Finanziaria
Art. 21 - Gestione dell’Istituzione e mezzi
in dotazione
Art. 22 - Bilancio di Previsione
Art. 23 – Bilancio d’Esercizio
Art. 24 - Verifica di gestione
Art. 25 - Collegio dei Revisori
Art. 26 - Il Tesoriere
Art. 27 – Contabilita’
TITOLO VII - Degli aspiranti ed allievi dell’Istituto Musicale
Art. 28 - Domande aspiranti allievi
Art. 29 - Frequenza
TITOLO VIII – Dei docenti
Art. 30 - Scelta dei docenti
Art. 31 - Titolo di studio degli insegnanti
Art. 32 - Compenso agli insegnanti
Art. 33 - Obblighi degli insegnanti
Art. 34 - Collegio docenti
TITOLO X - Della Partecipazione
Art. 35 - Assemblea degli allievi
TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Estinzione dell’Istituzione
Art. 37 - Modifiche del Regolamento
Art. 38 - Rinvio
Art. 1 - Costituzione
dell’Istituzione
1. Ai sensi dell’art. 114 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello
Statuto del Comune di Borgo San Dalmazzo, è costituita l’Istituzione musicale
denominata “Civico Istituto Musicale Dalmazzo ROSSO”.
2. L’Istituzione e’ organismo strumentale del Comune di Borgo San Dalmazzo,
dotato di autonomia gestionale.
Art. 2 - Scopi
dell’Istituzione
1. Gli scopi dell’Istituzione, da attuarsi in conformità agli indirizzi
stabiliti dal Comune, sono:
a) la promozione, diffusione e lo sviluppo dell’interesse e della partecipazione
di tutta la popolazione alla vita culturale della città di Borgo San Dalmazzo
in ogni sua forma.
b) l’erogazione di servizi culturali, anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e culturali, con priorita’ all’ambito territoriale locale.
c) la formazione musicale e culturale a tutti i livelli, compreso lo svolgimento
di corsi di formazione musicale uniformati all’ordinamento didattico dei
conservatori di Stato.
d) l’organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, corsi di avviamento
e perfezionamento, ricerca, produzione e diffusione della musica in tutte
le sue forme ed ambiti.
Art. 3 - Organi
dell’Istituzione
1. Sono organi dell’Istituzione:
a) - Il Consiglio di Amministrazione -
b) - Il Presidente -
c) - Il Direttore -
2. Non possono far parte degli organi dell’Istituzione componenti del Consiglio
Comunale né della Giunta Comunale.
Art. 4 - Struttura
organizzativa
1. L’Istituzione dispone di un Segretario nominato individuato tra i dipendenti
del Comune di Borgo San Dalmazzo proposti dalla Giunta Comunale, o, in assenza,
da personale esterno in possesso di adeguati requisiti.
2. L’Istituzione può avvalersi, anche saltuariamente od occasionalmente,
e previa autorizzazione del Comune, di personale appartenente all’organico
del Comune, che lo assegna a disposizione funzionale assumendone le spese
e gestendone lo stato giuridico.
Art. 5 – Criterio
informativo
1. L’Istituzione informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza
ed economicità. Ha inoltre l’obbligo del pareggio di bilancio.sali
ad inizio pagina
Art. 6 - Mezzi
finanziari
1. Oltre alle rette dei frequentanti i corsi e alle entrate l’Istituzione
riceve un trasferimento finanziario annuale da parte del Comune di Borgo
San Dalmazzo, che viene adeguato, in aumento o in diminuzione, in relazione
al livello di sviluppo raggiunto dall’Istituzione nel triennio, così definito:
a) dalla programmazione annuale e dalle linee di sviluppo triennali presentate
dal Direttore al C.d.A. e da parte di questo approvato e trasmesso al Sindaco,
contenente le linee di sviluppo previste.
b) dai corsi attivati ed i risultati conseguiti dagli iscritti;
c) dalle iniziative culturali attuate (concerti, attività musicali e culturali
in genere).
2. L’istituzione può acquisire al proprio bilancio lasciti, donazioni, contributi,
finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici, privati ed amministrazioni
pubbliche al fine di contribuire alle proprie attività e/o alla realizzazione
dei progetti ed delle iniziative didattiche, artistiche e culturali.
Art. 7 - Bilancio
preventivo
1. Il Bilancio di previsione annuale viene redatto in termini economici
secondo lo schema previsto con il D.M. 26 aprile 1995. L’esercizio coincide
con l’anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Bilancio di Previsione per
l’anno successivo e lo trasmette al Consiglio del Comune entro i 10 giorni
precedenti all’approvazione del bilancio di Previsione comunale, per l’approvazione
congiunta da parte del Consiglio.
Art. 8 – Bilancio
d’esercizio
1. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al
Presidente, il Conto Consuntivo per l’approvazione entro i 20 giorni precedenti
all’approvazione del Conto consuntivo del Comune, unitamente ad una relazione
illustrante i risultati conseguiti.
Art. 9 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere dell’Ente è anche tesoriere dell’Istituzione.
Art. 10 – Vigilanza
e verifica dei risultati
1. Il Comune verifica i risultati della gestione dell’Istituzione ed il
raggiungimento delle finalità prefissate. A tal fine esprime valutazioni
e fornisce suggerimenti ed indirizzi.
Art. 11 - Rinvio
al Regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e principalmente per quanto
riguarda:
a) composizione, attribuzioni, durata della carica, cessazione della carica,
sostituzioni, convocazioni, seduta, verbalizzazione, responsabilità degli
organi;
b) assetto organizzativo;
c) la gestione economico-finanziaria;
si rinvia all’apposito regolamento dell’Istituzione.sali
ad inizio pagina
TITOLO I - Regolamento
Art. 1
- Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Istituzione musicale denominata “Dalmazzo ROSSO”, il cui Statuto è
stato approvato in data 22/06/1993 deliberazione del Consiglio Comunale
N° 35, aggiornato con successiva deliberazione consiliare n° 31 in data
15.3.2006.
2. L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale ed informa la propria
attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Lo Statuto dell’Ente ed il presente Regolamento disciplinano l’ordinamento
ed il funzionamento dell’Istituzione.
Art. 2
- Scopi dell’Istituzione
1. Gli scopi dell’Istituzione, da attuarsi in conformità agli indirizzi
stabiliti dal Comune sono:
a) la promozione, diffusione e lo sviluppo dell’interesse e della partecipazione
di tutta la popolazione alla vita culturale della città di Borgo San Dalmazzo
in ogni sua forma.
b) l’erogazione di servizi culturali, anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e culturali, con priorita’ all’ambito territoriale locale.
c) la formazione musicale e culturale a tutti i livelli, compreso lo svolgimento
di corsi di formazione musicale uniformati all’ordinamento didattico dei
conservatori di Stato.
d) l’organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, corsi di avviamento
e perfezionamento, ricerca, produzione e diffusione della musica in tutte
le sue forme ed ambiti.
Art. 3
- Organi dell’Istituzione
1. Sono organi dell’Istituzione:
- il Consiglio di Amministrazione -
- il Presidente -
- il Direttore –
TITOLO II - Consiglio di Amministrazione
Art. 4
- Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di programmazione dell’Istituzione.
2. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti che il presente
regolamento non riserva alla competenza del Presidente o del Direttore.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera la programmazione annuale e triennale, sulla base della proposta
dal Direttore, dell’attività dell’Istituzione e le variazioni della stessa;
b) delibera il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio;
c) determina le tariffe dei servizi erogati;
d) approva i regolamenti dell’ente;
e) formula gli indirizzi ed i criteri per la nomina degli insegnanti e dei
collaboratori.
f) propone al Comune le proposte di modifica del presente regolamento.sali
ad inizio pagina
Art. 5
- Composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 5 membri, compreso il
Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco
del Comune sulla base di comprovata esperienza di amministrazione e professionalità.
3. Il componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Art. 6
- Consiglieri
1. I Consiglieri, compreso il Presidente, sono nominati tra coloro che posseggono
i requisiti per la nomina a consigliere comunale e comprovate esperienze
di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni.
2. Non possono ricoprire tale carica i componenti del Consiglio e della
Giunta Comunale.
3. I Consiglieri hanno rilevanza esterna all’Istituzione collegialmente
quali membri del Consiglio di Amministrazione e individualmente per incarichi
eventualmente conferiti dal Presidente.
4. I Consiglieri non possono prendere parte in provvedimenti nei quali abbiano
interesse personale oppure l’abbiano il coniuge o i loro parenti ed affini
entro il quarto grado.
5. Il Comune può riconoscere un’indennità di funzione mensile al Presidente
per il disimpegno delle relative funzioni.
6. Spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione
del Presidente, un rimborso per le spese di viaggio come previste dalla
legge per gli amministratori del Comune.
7. Il Consiglio provvede ad assicurare il Presidente ed il Direttore contro
i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.
Art. 7
- Durata, cessazione della carica e sostituzioni
1. I Consiglieri restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale
e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che per qualsiasi causa
cessino dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituiti limitatamente
al periodo residuo del mandato.
3. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco:
a) congiuntamente per mancata approvazione del bilancio di previsione o
del conto consuntivo;
b) disgiuntamente per sottoposizione a misure restrittive o cautelari della
libertà personale e/o per la perdita dell’elettorato attivo e passivo o
di uno dei requisiti di cui all’art. 6.
4. I membri del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive,
senza giustificato motivo, decadono dalla carica. A tal fine il Presidente
dell’Istituzione è tenuto a comunicare il fatto al Sindaco del Comune che
investirà il Consiglio Comunale per la pronuncia di decadenza.
5. Alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, revocati, cessati
dall’ufficio per altra causa, o decaduti provvede il Sindaco nel termine
di giorni venti.sali
ad inizio pagina
Art. 8-
Convocazione
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente con avvisi contenenti
l’elenco degli oggetti da trattarsi.
2. Gli avvisi devono pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima
della seduta, Nel contesto non va’ conteggiato il giorno di invio o notifica
mentre rientra nel computo il giorno della riunione. La convocazione può
avvenire attraverso lettera prioritaria, fax o a mezzo di posta elettronica,
purchè legalmente certificata.
3. Ove la situazione lo richieda il Consiglio può essere riunito d’urgenza.
In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno 24 ore prima della
seduta, anche mediante convocazione telefonica o telegrafica.
Art. 9
- Seduta
1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
3. Il Direttore interviene alle sedute con voto consultivo.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per
chiarimenti e comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso, che devono
allontanarsi dall’aula al momento del voto.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili all’esercizio
del suo mandato.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti compreso il Presidente.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono
prese a votazione palese.
8. Ciascun Consigliere ha diritto di fare constatare nel verbale il proprio
voto ed i motivi del medesimo.
9. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale secondo le disposizioni
di cui all’art. 10.
Art.
10 - Verbali
1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, ed in
caso di sua assenza dal Direttore.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti
in apposito registro e da lui sottoscritti unitamente al Presidente.
Art.
11 - Atti fondamentali
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione hanno come oggetto
i programmi, i progetti, il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio.
L’elenco di tali atti è periodicamente trasmesso al Sindaco.
Art.
12 - Pubblicazione delle delibere
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione hanno come oggetto
i programmi, i progetti, il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio.
L’elenco di tali atti è periodicamente trasmesso al Sindaco.sali
ad inizio pagina
Art.
13 - Responsabilità
1. Consiglieri devono adempiere ai doveri connessi con il loro mandato,
nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle finalità ed
indirizzi determinati dal Comune di Borgo San Dalmazzo.
2. Essi sono responsabili sotto il profilo penale, civile ed amministrativo
secondo le vigenti leggi. Sono in particolare responsabili di ogni pregiudizio
causato dall’inottemperanza ai loro doveri e dei danni per incuria, negligenza
o colpa grave, al patrimonio loro affidato.
3. Consiglieri sono solidamente responsabili per “culpa in vigilando”sul
generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti o fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento
o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
4. L’adozione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa in seguito
a deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente.
TITOLO III - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art.
14 - Attribuzioni
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta l’Istituzione nei rapporti con il Comune e verso l’esterno.
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) sovrintende al buon funzionamento dell’Istituzione e vigila sull’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) nomina il Direttore
e) sottoscrive le delibere del Consiglio;
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità,
i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono
essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
g) presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al direttore, la
programmazione annuale e le linee di sviluppo triennali, il bilancio preventivo
ed il bilancio d’esercizio;
2. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti
del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie funzioni.
3. Il Presidente con proprio provvedimento incarica un Consigliere, il quale
assume la carica di Vice-Presidente, a sostituirlo in caso di assenza o
di impedimento. Qualora quest’ultimo sia assente, impedito o non nominato,
esercita le funzioni di presidente il Consigliere più anziano d’età.
TITOLO IV - Direttore
Art.
16 - Modalità nomina
1. Il Direttore è nominato dal Presidente tra persone aventi particolari
attitudini ed esperienza didattiche e direzionali, mediante incarico conferito
a persona professionalmente qualificata nel settore di attività dell’Istituzione
o di un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore a “D” od equivalente.sali
ad inizio pagina
Art.
17 - Competenze
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’Istituzione ed inoltre:
a) - sovrintende all’attività tecnico-amministrativa e finanziaria; esegue
le deliberazioni del Consiglio;
b) - adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità
degli uffici e dell’Istituzione nel suo complesso;
c) - presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al Presidente,
la programmazione annuale e le linee di sviluppo triennali, il bilancio
preventivo ed il bilancio d’esercizio;
d) - formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso
e può richiederne la convocazione al Presidente;
e) - dirige gli uffici ed il personale;
f) - provvede agli appalti ed alle forniture di beni e servizi; presiede
alle aste ed alle licitazioni private; stipula i contratti; g) - firma gli
atti di incasso e pagamento;
h) - firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza
del Presidente;
i) – esercita le altre attribuzioni derivanti da leggi, statuti e regolamenti
del Comune e dell’Istituzione stessa o da incarichi formalmente assegnati
dal Presidente.
l) - attua le iniziative di programmazione, informazione e di partecipazione
dell’utenza e della cittadinanza ed assume i provvedimenti necessari per
il corretto e miglior funzionamento della struttura.
Art.
18 - Durata in carica e trattamento economico
1. La durata dell'incarico direzionale, che può essere confermato, è pari
alla durata del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e l’incaricato
esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente,
previa deliberazione del consiglio di Amministrazione, per violazione dei
doveri di ufficio e previa contestazione degli addebiti.
3. Al Direttore compete un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione,
adeguabile ogni anno.
4. In caso di assenza del Direttore per un periodo inferiore a giorni 30,
le relative funzioni vengono svolte dal Segretario dell’Istituzione.
TITOLO V - Personalesali ad inizio pagina
Art.
19 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Istituzione e le sue variazioni vengono
determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. L’organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull’attività
che concretamente deve essere svolta.
3. Gli uffici e le attività sono organizzati in modo che sia assicurata
la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere
realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
4. L’Istituzione può avvalersi, anche saltuariamente od occasionalmente,
e previa autorizzazione del Comune, di personale appartenente all’organico
del Comune, che lo assegna a disposizione funzionale assumendone le spese
e gestendone lo stato giuridico.
5. L’Istituzione, per il raggiungimento delle proprie finalità può utilizzare
personale distaccato da altri enti pubblici e stipulare contratti di prestazione
di lavoro autonomo, anche occasionale. Ha inoltre facoltà, con le modalità
e limiti di legge, di conferire incarichi di studio e consulenza con esperti
di comprovata competenza.
6. Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Istituzione può avvalersi
di prestazione di attività di volontariato.
Art.
20 - Il Segretario
1. L’Istituzione dispone di un Segretario individuato tra i dipendenti del
Comune di Borgo San Dalmazzo proposti dalla Giunta Comunale, o, in assenza,
da personale esterno in possesso di adeguati requisiti dimostrabili con
esperienza amministrativa e/o contabile.
2. Il Segretario cura l’istruttoria delle pratiche da sottoporre al Consiglio
e redige i verbali delle sedute. Cura tutta la contabilità dell’istituto
– sotto la diretta responsabilità del Direttore - nonché quanto occorre
all’ordinaria amministrazione, alla corrispondenza ed alle scadenze contabili
ed organizzative dell’Istituzione.
3. Al Segretario non distaccato o comandato dal Comune spetta un compenso
annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ed a carico dell’Istituto.
4. A fronte di motivata e documentata richiesta del Consiglio di Amministrazione
il Comune può rimborsare all’Istituto l’eventuale spesa per lavoro straordinario
prestato dal Segretario nel corso dell’anno.
TITOLO VI - Gestione Economico - Finanziariasali ad inizio pagina
Art.
21 - Gestione dell’Istituzione e mezzi in dotazione
1. La gestione dell’Istituzione si ispira ai principi di efficacia, efficienza
ed economicità, essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
2. L’Istituzione acquisisce direttamente al proprio bilancio i mezzi finanziari
secondo quanto indicato all’art. 6 dello Statuto della medesima.
3. Il Comune ha facoltà di effettuare anticipazioni suoi trasferimenti per
comprovata carenza di liquidità dietro formale documentata richiesta del
Presidente.
4. Per lo svolgimento delle attività dell’Ente il Comune di Borgo San Dalmazzo
mette a disposizione dell’Istituzione, nella loro interezza, i seguenti
beni patrimoniali:
- immobile sito in Borgo San Dalmazzo Via Vittorio Veneto n° 19 al piano
secondo fuori terra, costituente porzione del compendio “ex Officine Bertello”.
-beni mobili descritti nell’apposito inventario.
5. Le spese per la fornitura di gas, energia elettrica e telefonia, sono
a carico dell’Istituzione; ogni altra spesa grava sul Comune di Borgo San
Dalmazzo.
6. L’utilizzo dei beni in dotazione all’Istituzione da parte dei docenti
ed alunni è disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio
di Amministrazione previo parere della Giunta Comunale.
7. I locali messi a disposizione dell’Istituzione non possono essere concessi
a terzi; sono fatte salve concessioni temporanee, accordabili dal Comune
soltanto per motivi straordinari di pubblico interesse.
Art.
22 - Bilancio di Previsione
1. L’esercizio coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione di
ciascun esercizio viene approvato dal consiglio d’Amministrazione su presentazione
del Presidente e del Direttore; quest’ultimo lo trasmette al Sindaco entro
i 10 giorni precedenti all’approvazione del bilancio di Previsione comunale,
perché venga approvato contestualmente all’approvazione del Bilancio di
Previsione Comunale.
3. Il bilancio di cui al comma 1 viene redatto in termini economici secondo
lo schema del D.M. 26 aprile 1995, e non puo’ essere redatto con previsione
di disavanzo.
4. Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:
a) – la relazione contenente il programma da attuarsi nell’esercizio con
l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua
copertura, unitamente alle linee di sviluppo triennali.
b) - il riassunto dei dati del Bilancio d’esercizio precedente.sali
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Art.
23 – Bilancio d’Esercizio
1. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al
Presidente, per l’approvazione, il bilancio d’esercizio della gestione conclusasi
il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro i 20 giorni precedenti all’approvazione
del Conto consuntivo del Comune, trasmette il bilancio d’esercizio al Sindaco
con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti.
Il bilancio d’esercizio e’ parte del conto consuntivo del Comune.
2. Il bilancio d’esercizio e’ redatto sulla base dell’identico schema utilizzato
per il bilancio di previsione annuale.
3. La relazione illustrativa citata deve comunque indicare:
a) – gli elementi della situazione patrimoniale;
b) - le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
4. Il bilancio d’esercizio non può chiudersi in disavanzo. Qualora eccezionali
circostanze avessero dato luogo ad un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione
sarà tenuto ad illustrare, nella relazione, le relative cause ed a indicare
i provvedimenti di ripiano adottati e/o urgentemente proposti.
Art.
24 - Verifica di gestione
1. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dal
Consiglio del Comune in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi
per conseguire i risultati prefissati.
2. Qualora attraverso l’attività di un controllo venisse accertato squilibrio
finanziario o situazioni idonee a comportare squilibrio, il direttore proporra’
immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari
per il riequilibrio.
Art.
25 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente esercita le sue funzioni
anche nei confronti dell’Istituzione, secondo le modalità stabilite dalla
legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Collegio dei revisori rilascia parere obbligatorio preventivo sulle
proposte di bilancio preventivo e di quello d’esercizio dell’Istituzione.
Art.
26 - Il Tesoriere
1. L’Istituzione si avvale del medesimo tesoriere del Comune ed assume a
proprio carico gli eventuali costi del servizio.
2. Il servizio di tesoreria è di cassa.
3. Il servizio di tesoreria viene espletato, per quanto applicabile, secondo
le disposizioni previste per il Comune.
Art.
27 – Contabilita’
1. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono redatti in conformita’
alle disposizioni recate in materia dal Codice Civile, come pure le operazioni
contabili.
2. Il direttore sottoscrive gli atti di incasso e di pagamento.sali
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TITOLO VII - Degli aspiranti ed allievi dell’Istituto Musicale
Art.
28 - Domande aspiranti allievi
1. Gli aspiranti allievi dovranno presentare domanda di ammissione presso
la Segreteria dell’Istituzione entro le scadenze previste annualmente nel
bando. E’ preclusa l’ammissione a coloro che non sono in regola con il pagamento
delle rette.
2. La retta annua a carico degli allievi deve essere pagata in non più di
due rate delle quali la prima nella misura del 60% e secondo le scadenze
previste nel bando.
3. In caso di omesso pagamento, alla scadenza l’allievo viene sollecitato
la prima volta telefonicamente e/o verbalmente, e la seconda volta a mezzo
lettera raccomanda con avviso di ricevimento e con assegnazione del termine
di dieci giorni per provvedere. In difetto l’Istituzione od il Comune procederanno
in via coattiva, ai sensi del R.D. 14.4.1910, n° 639, al recupero delle
somme dovute con l’aggravio delle spese e degli interessi dovuti ai sensi
di legge.
4. L’Istituto ha facoltà di concedere riduzioni di retta fino al 50% in
presenza di situazioni economico- patrimoniali disagiate, o per particolari
meriti degli alunni, secondo criteri e modalità preventivamente stabilite.
5. Le iscrizioni sono limitate ai posti disponibili per ciascun corso di
insegnamento e viene accordata precedenza agli alunni, fatte salve le esigenze
organizzative della scuola, secondo il seguente ordine:
- gli allievi iscritti nel precedente anno scolastico;
- i nuovi allievi aventi residenza nel Comune di Borgo San Dalmazzo;
- i nuovi allievi con età inferiore a dieci anni.
6. L’Istituzione può in tutti i casi deliberare l’istituzione di nuovi corsi,
o l’ampliamento di quelli esistenti, in base a richieste pervenute ed a
esigenze didattiche.
Art.
29 - Frequenza
1. Gli allievi dell’Istituzione sono tenuti alla frequenza regolare delle
lezioni. Le assenze debbono essere giustificate, per i minorenni, da parte
di un genitore.
2. Le assenze riportate durante l’anno scolastico, non saranno recuperate
se non per assenza dell’insegnante stesso.
3. Gli allievi di età inferiore ad anni dieci hanno la precedenza nella
scelta dell’orario di frequenza salvo che gravi e comprovati motivi organizzativi
dei corsi non lo consentano.
4. L’eventuale rinuncia alla frequenza deve essere comunicata per iscritto
all’Istituto, e comporta comunque l’obbligo della pagamento, nella misura
del 50%, della seconda rata della retta annua dovuta; sono fatti salvi i
casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.
TITOLO VIII – Dei docenti
Art.
30 - Scelta dei docenti
1. I docenti sono annualmente individuati dal Direttore sulla base degli
indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La nomina
ha decorrenza dall’inizio dell’attività didattica e dura per l’intero anno
scolastico salvo le eccezioni indicate nel contratto di lavoro.sali
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Art.
31 - Titolo di studio degli insegnanti
1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a persone in possesso di
diploma di Conservatorio conseguito in uno dei Conservatori della Repubblica
Italiana.
2. In via eccezionale, in assenza di candidati muniti di tale diploma possono
essere conferiti incarichi, sulla base di curricula, a persone ritenute
idonee sia dal punto di vista artistico che didattico.
Art.
32 - Compenso agli insegnanti
1. A ciascun docente viene riconosciuto un compenso orario predeterminato
dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il compenso verrà liquidato esclusivamente, previo conteggio delle ore
mensili rilevate da regolare firma di presenza in entrata e uscita su apposito
registro vidimato dall’Ente.
Art.
33 - Obblighi degli insegnanti
1. Agli insegnanti non è consentito impartire lezioni private nei locali
in dotazione all’Istituzione.
2. Gli insegnanti assenti dalla docenza, senza giustificati e comprovati
motivi, per più di due lezioni s’intenderanno rinunziatari all’incarico,
con corrispondente diritto in capo all’Istituzione di recesso contrattuale
ai sensi dell’art. 2227 del C.C.
Art.
34 - Collegio docenti
1. Il collegio dei docenti è formato da tutti gli insegnanti dell’Istituto
ed è convocato e presieduto dal Direttore.
2. Sono di competenza del collegio gli affari ad esso demandati dalle leggi
e dai regolamenti per i Conservatori e quelli che investono l’indirizzo
generale didattico e disciplinare dell’Istituto.
3. Le adunanze del Collegio dei docenti sono ordinarie e straordinarie.
Sono adunanze ordinarie:
a) quella che si tiene al principio dell’anno scolastico per prendere accordi
sull’indirizzo generale, didattico e disciplinare dell’Istituto e per eleggere
a maggioranza semplice un rappresentante dei docenti.
b) quelle che si tengono alla fine di ogni periodo dell’anno scolastico
per procedere alla valutazione degli allievi e per prendere conoscenza delle
relazioni finali dei docenti.
4. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il Direttore lo ritenga
necessario o quando più di un terzo dei docenti ne faccia motivata richiesta
al Direttore e l’oggetto indicato rientri nella competenza del Collegio.
5. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di un numero
almeno pari alla metà dei componenti il Collegio e la maggioranza semplice
dei voti. A parità di voti prevale il voto del Direttore.
6. La votazione è segreta solo quando si trattino questioni concernenti
persone. Di ogni adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal Direttore.
TITOLO X - Della Partecipazionesali ad inizio pagina
Art.
35 - Assemblea degli allievi
1. L’Assemblea degli alunni frequentanti, alla quale partecipa il genitore
per ciascun alunno minorenne, ha facoltà di segnalare al Sindaco un candidato
per la nomina a Consigliere o Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Può inoltre far pervenire al Direttore eventuali proposte per migliorare
i corsi.
2. L’Assemblea può chiedere di partecipare con un suo rappresentante, quale
semplice uditore al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione
del programma annuale.
TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art.
36 - Estinzione dell’Istituzione
1. L’Istituzione potrà essere estinta dal Consiglio Comunale di Borgo San
Dalmazzo per:
a) - Cessazione degli scopi;
b) - Mancanza di iscritti per almeno tre anni consecutivi.
c) - Rilevanti motivi di pubblico interesse.
2. In caso di estinzione dell’Istituzione tutti i beni nessuno escluso confluiranno
al patrimonio Comunale.
3. Per il solo anno 2006:
- l’Istituzione continua ad applicare le previgenti disposizioni regolamentari
relative al proprio ordinamento contabile, ivi comprese quelle inerenti
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, la cui trasmissione al
Comune deve assere effettuata nei termini indicati agli artt. 22 comma 1
e 23 comma 1 del presente Regolamento.
- il Comune può incassare le rette degli allievi.
Art.
37 - Modifiche del Regolamento
1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale,
anche su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art.
38 - Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e relativo Statuto,
si avrà riguardo ai Regolamenti dell’Istituzione e, in mancanza a quelli
del Comune in quanto compatibili, al T.U. 18.8.2000 n° 267, al codice civile
e ai principi generali dell’ordinamento. Il presente Regolamento è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 in data 22.6.1993,
revisionato con deliberazione consiliare n° 31 in data 15.3.2006 e modificato
con deliberazione consiliare n°63 in data 28.9.2006.