Comune di Borgo San Dalmazzo

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Regolamenti:
Statuto e Regolamento del Civico Istituto Musicale "Dalmazzo Rosso"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione dell’Istituzione
Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
Art. 3 - Organi dell’Istituzione
Art. 4 - Struttura organizzativa
Art. 5 - Criterio informativo
Art. 6 - Mezzi finanziari
Art. 7 - Bilancio preventivo
Art. 8 – Bilancio d’esercizio
Art. 9 - Il Tesoriere
Art. 10 – Vigilanza e verifica dei risultati
Art. 11 - Rinvio al Regolamento

REGOLAMENTO

TITOLO I - Regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
Art. 3 - Organi dell’Istituzione

TITOLO II - Consiglio di Amministrazione
Art. 4 - Attribuzioni
Art. 5 - Composizione e nomina
Art. 6 - Consiglieri
Art. 7 - Durata, cessazione della carica e sostituzioni
Art. 8 - Convocazione
Art. 9 - Seduta
Art. 10 - Verbali
Art. 11 - Atti fondamentali
Art. 12 - Pubblicazione delle delibere
Art. 13 - Responsabilità

TITOLO III - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 14 - Attribuzioni

TITOLO IV - Direttore
Art. 16 - Modalità nomina
Art. 17 - Competenze
Art. 18 - Durata in carica e trattamento economico

TITOLO V - Personale
Art. 19 - Struttura organizzativa
Art. 20 - Il Segretario

TITOLO VI - Gestione Economico - Finanziaria
Art. 21 - Gestione dell’Istituzione e mezzi in dotazione
Art. 22 - Bilancio di Previsione
Art. 23 – Bilancio d’Esercizio
Art. 24 - Verifica di gestione
Art. 25 - Collegio dei Revisori
Art. 26 - Il Tesoriere
Art. 27 – Contabilita’

TITOLO VII - Degli aspiranti ed allievi dell’Istituto Musicale
Art. 28 - Domande aspiranti allievi
Art. 29 - Frequenza

TITOLO VIII – Dei docenti
Art. 30 - Scelta dei docenti
Art. 31 - Titolo di studio degli insegnanti
Art. 32 - Compenso agli insegnanti
Art. 33 - Obblighi degli insegnanti
Art. 34 - Collegio docenti

TITOLO X - Della Partecipazione
Art. 35 - Assemblea degli allievi

TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Estinzione dell’Istituzione
Art. 37 - Modifiche del Regolamento
Art. 38 - Rinvio

Art. 1 - Costituzione dell’Istituzione
1. Ai sensi dell’art. 114 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto del Comune di Borgo San Dalmazzo, è costituita l’Istituzione musicale denominata “Civico Istituto Musicale Dalmazzo ROSSO”.
2. L’Istituzione e’ organismo strumentale del Comune di Borgo San Dalmazzo, dotato di autonomia gestionale.

Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
1. Gli scopi dell’Istituzione, da attuarsi in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comune, sono:
a) la promozione, diffusione e lo sviluppo dell’interesse e della partecipazione di tutta la popolazione alla vita culturale della città di Borgo San Dalmazzo in ogni sua forma.
b) l’erogazione di servizi culturali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e culturali, con priorita’ all’ambito territoriale locale.
c) la formazione musicale e culturale a tutti i livelli, compreso lo svolgimento di corsi di formazione musicale uniformati all’ordinamento didattico dei conservatori di Stato.
d) l’organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, corsi di avviamento e perfezionamento, ricerca, produzione e diffusione della musica in tutte le sue forme ed ambiti.

Art. 3 - Organi dell’Istituzione
1. Sono organi dell’Istituzione:
a) - Il Consiglio di Amministrazione -
b) - Il Presidente -
c) - Il Direttore -
2. Non possono far parte degli organi dell’Istituzione componenti del Consiglio Comunale né della Giunta Comunale.

Art. 4 - Struttura organizzativa
1. L’Istituzione dispone di un Segretario nominato individuato tra i dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo proposti dalla Giunta Comunale, o, in assenza, da personale esterno in possesso di adeguati requisiti.
2. L’Istituzione può avvalersi, anche saltuariamente od occasionalmente, e previa autorizzazione del Comune, di personale appartenente all’organico del Comune, che lo assegna a disposizione funzionale assumendone le spese e gestendone lo stato giuridico.

Art. 5 – Criterio informativo
1. L’Istituzione informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ha inoltre l’obbligo del pareggio di bilancio.sali ad inizio pagina

Art. 6 - Mezzi finanziari
1. Oltre alle rette dei frequentanti i corsi e alle entrate l’Istituzione riceve un trasferimento finanziario annuale da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo, che viene adeguato, in aumento o in diminuzione, in relazione al livello di sviluppo raggiunto dall’Istituzione nel triennio, così definito:
a) dalla programmazione annuale e dalle linee di sviluppo triennali presentate dal Direttore al C.d.A. e da parte di questo approvato e trasmesso al Sindaco, contenente le linee di sviluppo previste.
b) dai corsi attivati ed i risultati conseguiti dagli iscritti;
c) dalle iniziative culturali attuate (concerti, attività musicali e culturali in genere).
2. L’istituzione può acquisire al proprio bilancio lasciti, donazioni, contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici, privati ed amministrazioni pubbliche al fine di contribuire alle proprie attività e/o alla realizzazione dei progetti ed delle iniziative didattiche, artistiche e culturali.

Art. 7 - Bilancio preventivo
1. Il Bilancio di previsione annuale viene redatto in termini economici secondo lo schema previsto con il D.M. 26 aprile 1995. L’esercizio coincide con l’anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e lo trasmette al Consiglio del Comune entro i 10 giorni precedenti all’approvazione del bilancio di Previsione comunale, per l’approvazione congiunta da parte del Consiglio.

Art. 8 – Bilancio d’esercizio
1. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al Presidente, il Conto Consuntivo per l’approvazione entro i 20 giorni precedenti all’approvazione del Conto consuntivo del Comune, unitamente ad una relazione illustrante i risultati conseguiti.

Art. 9 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere dell’Ente è anche tesoriere dell’Istituzione.

Art. 10 – Vigilanza e verifica dei risultati
1. Il Comune verifica i risultati della gestione dell’Istituzione ed il raggiungimento delle finalità prefissate. A tal fine esprime valutazioni e fornisce suggerimenti ed indirizzi.

Art. 11 - Rinvio al Regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e principalmente per quanto riguarda:
a) composizione, attribuzioni, durata della carica, cessazione della carica, sostituzioni, convocazioni, seduta, verbalizzazione, responsabilità degli organi;
b) assetto organizzativo;
c) la gestione economico-finanziaria;
si rinvia all’apposito regolamento dell’Istituzione.sali ad inizio pagina

TITOLO I - Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituzione musicale denominata “Dalmazzo ROSSO”, il cui Statuto è stato approvato in data 22/06/1993 deliberazione del Consiglio Comunale N° 35, aggiornato con successiva deliberazione consiliare n° 31 in data 15.3.2006.
2. L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale ed informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Lo Statuto dell’Ente ed il presente Regolamento disciplinano l’ordinamento ed il funzionamento dell’Istituzione.

Art. 2 - Scopi dell’Istituzione
1. Gli scopi dell’Istituzione, da attuarsi in conformità agli indirizzi stabiliti dal Comune sono:
a) la promozione, diffusione e lo sviluppo dell’interesse e della partecipazione di tutta la popolazione alla vita culturale della città di Borgo San Dalmazzo in ogni sua forma.
b) l’erogazione di servizi culturali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e culturali, con priorita’ all’ambito territoriale locale.
c) la formazione musicale e culturale a tutti i livelli, compreso lo svolgimento di corsi di formazione musicale uniformati all’ordinamento didattico dei conservatori di Stato.
d) l’organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, corsi di avviamento e perfezionamento, ricerca, produzione e diffusione della musica in tutte le sue forme ed ambiti.

Art. 3 - Organi dell’Istituzione
1. Sono organi dell’Istituzione:
- il Consiglio di Amministrazione -
- il Presidente -
- il Direttore –

TITOLO II - Consiglio di Amministrazione

Art. 4 - Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di programmazione dell’Istituzione.
2. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti che il presente regolamento non riserva alla competenza del Presidente o del Direttore.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera la programmazione annuale e triennale, sulla base della proposta dal Direttore, dell’attività dell’Istituzione e le variazioni della stessa;
b) delibera il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio;
c) determina le tariffe dei servizi erogati;
d) approva i regolamenti dell’ente;
e) formula gli indirizzi ed i criteri per la nomina degli insegnanti e dei collaboratori.
f) propone al Comune le proposte di modifica del presente regolamento.sali ad inizio pagina

Art. 5 - Composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 5 membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco del Comune sulla base di comprovata esperienza di amministrazione e professionalità.
3. Il componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 6 - Consiglieri
1. I Consiglieri, compreso il Presidente, sono nominati tra coloro che posseggono i requisiti per la nomina a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni.
2. Non possono ricoprire tale carica i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.
3. I Consiglieri hanno rilevanza esterna all’Istituzione collegialmente quali membri del Consiglio di Amministrazione e individualmente per incarichi eventualmente conferiti dal Presidente.
4. I Consiglieri non possono prendere parte in provvedimenti nei quali abbiano interesse personale oppure l’abbiano il coniuge o i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Comune può riconoscere un’indennità di funzione mensile al Presidente per il disimpegno delle relative funzioni.
6. Spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Presidente, un rimborso per le spese di viaggio come previste dalla legge per gli amministratori del Comune.
7. Il Consiglio provvede ad assicurare il Presidente ed il Direttore contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.

Art. 7 - Durata, cessazione della carica e sostituzioni
1. I Consiglieri restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituiti limitatamente al periodo residuo del mandato.
3. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco:
a) congiuntamente per mancata approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo;
b) disgiuntamente per sottoposizione a misure restrittive o cautelari della libertà personale e/o per la perdita dell’elettorato attivo e passivo o di uno dei requisiti di cui all’art. 6.
4. I membri del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. A tal fine il Presidente dell’Istituzione è tenuto a comunicare il fatto al Sindaco del Comune che investirà il Consiglio Comunale per la pronuncia di decadenza.
5. Alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, revocati, cessati dall’ufficio per altra causa, o decaduti provvede il Sindaco nel termine di giorni venti.sali ad inizio pagina

Art. 8- Convocazione
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente con avvisi contenenti l’elenco degli oggetti da trattarsi.
2. Gli avvisi devono pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, Nel contesto non va’ conteggiato il giorno di invio o notifica mentre rientra nel computo il giorno della riunione. La convocazione può avvenire attraverso lettera prioritaria, fax o a mezzo di posta elettronica, purchè legalmente certificata.
3. Ove la situazione lo richieda il Consiglio può essere riunito d’urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno 24 ore prima della seduta, anche mediante convocazione telefonica o telegrafica.

Art. 9 - Seduta
1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
3. Il Direttore interviene alle sedute con voto consultivo.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso, che devono allontanarsi dall’aula al momento del voto.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili all’esercizio del suo mandato.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti compreso il Presidente.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono prese a votazione palese.
8. Ciascun Consigliere ha diritto di fare constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale secondo le disposizioni di cui all’art. 10.

Art. 10 - Verbali
1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, ed in caso di sua assenza dal Direttore.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e da lui sottoscritti unitamente al Presidente.

Art. 11 - Atti fondamentali
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione hanno come oggetto i programmi, i progetti, il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio. L’elenco di tali atti è periodicamente trasmesso al Sindaco.

Art. 12 - Pubblicazione delle delibere
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione hanno come oggetto i programmi, i progetti, il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio. L’elenco di tali atti è periodicamente trasmesso al Sindaco.sali ad inizio pagina

Art. 13 - Responsabilità
1. Consiglieri devono adempiere ai doveri connessi con il loro mandato, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle finalità ed indirizzi determinati dal Comune di Borgo San Dalmazzo.
2. Essi sono responsabili sotto il profilo penale, civile ed amministrativo secondo le vigenti leggi. Sono in particolare responsabili di ogni pregiudizio causato dall’inottemperanza ai loro doveri e dei danni per incuria, negligenza o colpa grave, al patrimonio loro affidato.
3. Consiglieri sono solidamente responsabili per “culpa in vigilando”sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti o fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
4. L’adozione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa in seguito a deliberazione motivata del Consiglio dell’Ente.

TITOLO III - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Attribuzioni
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta l’Istituzione nei rapporti con il Comune e verso l’esterno.
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) sovrintende al buon funzionamento dell’Istituzione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) nomina il Direttore
e) sottoscrive le delibere del Consiglio;
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
g) presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al direttore, la programmazione annuale e le linee di sviluppo triennali, il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio;
2. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie funzioni.
3. Il Presidente con proprio provvedimento incarica un Consigliere, il quale assume la carica di Vice-Presidente, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Qualora quest’ultimo sia assente, impedito o non nominato, esercita le funzioni di presidente il Consigliere più anziano d’età.

TITOLO IV - Direttore

Art. 16 - Modalità nomina
1. Il Direttore è nominato dal Presidente tra persone aventi particolari attitudini ed esperienza didattiche e direzionali, mediante incarico conferito a persona professionalmente qualificata nel settore di attività dell’Istituzione o di un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore a “D” od equivalente.sali ad inizio pagina

Art. 17 - Competenze
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’Istituzione ed inoltre:
a) - sovrintende all’attività tecnico-amministrativa e finanziaria; esegue le deliberazioni del Consiglio;
b) - adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità degli uffici e dell’Istituzione nel suo complesso;
c) - presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al Presidente, la programmazione annuale e le linee di sviluppo triennali, il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio;
d) - formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente;
e) - dirige gli uffici ed il personale;
f) - provvede agli appalti ed alle forniture di beni e servizi; presiede alle aste ed alle licitazioni private; stipula i contratti; g) - firma gli atti di incasso e pagamento;
h) - firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
i) – esercita le altre attribuzioni derivanti da leggi, statuti e regolamenti del Comune e dell’Istituzione stessa o da incarichi formalmente assegnati dal Presidente.
l) - attua le iniziative di programmazione, informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza ed assume i provvedimenti necessari per il corretto e miglior funzionamento della struttura.

Art. 18 - Durata in carica e trattamento economico
1. La durata dell'incarico direzionale, che può essere confermato, è pari alla durata del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e l’incaricato esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione del consiglio di Amministrazione, per violazione dei doveri di ufficio e previa contestazione degli addebiti.
3. Al Direttore compete un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, adeguabile ogni anno.
4. In caso di assenza del Direttore per un periodo inferiore a giorni 30, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario dell’Istituzione.

TITOLO V - Personalesali ad inizio pagina

Art. 19 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Istituzione e le sue variazioni vengono determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. L’organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull’attività che concretamente deve essere svolta.
3. Gli uffici e le attività sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
4. L’Istituzione può avvalersi, anche saltuariamente od occasionalmente, e previa autorizzazione del Comune, di personale appartenente all’organico del Comune, che lo assegna a disposizione funzionale assumendone le spese e gestendone lo stato giuridico.
5. L’Istituzione, per il raggiungimento delle proprie finalità può utilizzare personale distaccato da altri enti pubblici e stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo, anche occasionale. Ha inoltre facoltà, con le modalità e limiti di legge, di conferire incarichi di studio e consulenza con esperti di comprovata competenza.
6. Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Istituzione può avvalersi di prestazione di attività di volontariato.

Art. 20 - Il Segretario
1. L’Istituzione dispone di un Segretario individuato tra i dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo proposti dalla Giunta Comunale, o, in assenza, da personale esterno in possesso di adeguati requisiti dimostrabili con esperienza amministrativa e/o contabile.
2. Il Segretario cura l’istruttoria delle pratiche da sottoporre al Consiglio e redige i verbali delle sedute. Cura tutta la contabilità dell’istituto – sotto la diretta responsabilità del Direttore - nonché quanto occorre all’ordinaria amministrazione, alla corrispondenza ed alle scadenze contabili ed organizzative dell’Istituzione.
3. Al Segretario non distaccato o comandato dal Comune spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ed a carico dell’Istituto.
4. A fronte di motivata e documentata richiesta del Consiglio di Amministrazione il Comune può rimborsare all’Istituto l’eventuale spesa per lavoro straordinario prestato dal Segretario nel corso dell’anno.

TITOLO VI - Gestione Economico - Finanziariasali ad inizio pagina

Art. 21 - Gestione dell’Istituzione e mezzi in dotazione
1. La gestione dell’Istituzione si ispira ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
2. L’Istituzione acquisisce direttamente al proprio bilancio i mezzi finanziari secondo quanto indicato all’art. 6 dello Statuto della medesima.
3. Il Comune ha facoltà di effettuare anticipazioni suoi trasferimenti per comprovata carenza di liquidità dietro formale documentata richiesta del Presidente.
4. Per lo svolgimento delle attività dell’Ente il Comune di Borgo San Dalmazzo mette a disposizione dell’Istituzione, nella loro interezza, i seguenti beni patrimoniali:
- immobile sito in Borgo San Dalmazzo Via Vittorio Veneto n° 19 al piano secondo fuori terra, costituente porzione del compendio “ex Officine Bertello”.
-beni mobili descritti nell’apposito inventario.
5. Le spese per la fornitura di gas, energia elettrica e telefonia, sono a carico dell’Istituzione; ogni altra spesa grava sul Comune di Borgo San Dalmazzo.
6. L’utilizzo dei beni in dotazione all’Istituzione da parte dei docenti ed alunni è disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio di Amministrazione previo parere della Giunta Comunale.
7. I locali messi a disposizione dell’Istituzione non possono essere concessi a terzi; sono fatte salve concessioni temporanee, accordabili dal Comune soltanto per motivi straordinari di pubblico interesse.

Art. 22 - Bilancio di Previsione
1. L’esercizio coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio viene approvato dal consiglio d’Amministrazione su presentazione del Presidente e del Direttore; quest’ultimo lo trasmette al Sindaco entro i 10 giorni precedenti all’approvazione del bilancio di Previsione comunale, perché venga approvato contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione Comunale.
3. Il bilancio di cui al comma 1 viene redatto in termini economici secondo lo schema del D.M. 26 aprile 1995, e non puo’ essere redatto con previsione di disavanzo.
4. Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:
a) – la relazione contenente il programma da attuarsi nell’esercizio con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua copertura, unitamente alle linee di sviluppo triennali.
b) - il riassunto dei dati del Bilancio d’esercizio precedente.sali ad inizio pagina

Art. 23 – Bilancio d’Esercizio
1. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione, unitamente al Presidente, per l’approvazione, il bilancio d’esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro i 20 giorni precedenti all’approvazione del Conto consuntivo del Comune, trasmette il bilancio d’esercizio al Sindaco con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti.
Il bilancio d’esercizio e’ parte del conto consuntivo del Comune.
2. Il bilancio d’esercizio e’ redatto sulla base dell’identico schema utilizzato per il bilancio di previsione annuale.
3. La relazione illustrativa citata deve comunque indicare:
a) – gli elementi della situazione patrimoniale;
b) - le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
4. Il bilancio d’esercizio non può chiudersi in disavanzo. Qualora eccezionali circostanze avessero dato luogo ad un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad illustrare, nella relazione, le relative cause ed a indicare i provvedimenti di ripiano adottati e/o urgentemente proposti.

Art. 24 - Verifica di gestione
1. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dal Consiglio del Comune in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.
2. Qualora attraverso l’attività di un controllo venisse accertato squilibrio finanziario o situazioni idonee a comportare squilibrio, il direttore proporra’ immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari per il riequilibrio.

Art. 25 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Collegio dei revisori rilascia parere obbligatorio preventivo sulle proposte di bilancio preventivo e di quello d’esercizio dell’Istituzione.

Art. 26 - Il Tesoriere
1. L’Istituzione si avvale del medesimo tesoriere del Comune ed assume a proprio carico gli eventuali costi del servizio.
2. Il servizio di tesoreria è di cassa.
3. Il servizio di tesoreria viene espletato, per quanto applicabile, secondo le disposizioni previste per il Comune.

Art. 27 – Contabilita’
1. Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono redatti in conformita’ alle disposizioni recate in materia dal Codice Civile, come pure le operazioni contabili.
2. Il direttore sottoscrive gli atti di incasso e di pagamento.sali ad inizio pagina

TITOLO VII - Degli aspiranti ed allievi dell’Istituto Musicale

Art. 28 - Domande aspiranti allievi
1. Gli aspiranti allievi dovranno presentare domanda di ammissione presso la Segreteria dell’Istituzione entro le scadenze previste annualmente nel bando. E’ preclusa l’ammissione a coloro che non sono in regola con il pagamento delle rette.
2. La retta annua a carico degli allievi deve essere pagata in non più di due rate delle quali la prima nella misura del 60% e secondo le scadenze previste nel bando.
3. In caso di omesso pagamento, alla scadenza l’allievo viene sollecitato la prima volta telefonicamente e/o verbalmente, e la seconda volta a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento e con assegnazione del termine di dieci giorni per provvedere. In difetto l’Istituzione od il Comune procederanno in via coattiva, ai sensi del R.D. 14.4.1910, n° 639, al recupero delle somme dovute con l’aggravio delle spese e degli interessi dovuti ai sensi di legge.
4. L’Istituto ha facoltà di concedere riduzioni di retta fino al 50% in presenza di situazioni economico- patrimoniali disagiate, o per particolari meriti degli alunni, secondo criteri e modalità preventivamente stabilite.
5. Le iscrizioni sono limitate ai posti disponibili per ciascun corso di insegnamento e viene accordata precedenza agli alunni, fatte salve le esigenze organizzative della scuola, secondo il seguente ordine:
- gli allievi iscritti nel precedente anno scolastico;
- i nuovi allievi aventi residenza nel Comune di Borgo San Dalmazzo;
- i nuovi allievi con età inferiore a dieci anni.
6. L’Istituzione può in tutti i casi deliberare l’istituzione di nuovi corsi, o l’ampliamento di quelli esistenti, in base a richieste pervenute ed a esigenze didattiche.

Art. 29 - Frequenza
1. Gli allievi dell’Istituzione sono tenuti alla frequenza regolare delle lezioni. Le assenze debbono essere giustificate, per i minorenni, da parte di un genitore.
2. Le assenze riportate durante l’anno scolastico, non saranno recuperate se non per assenza dell’insegnante stesso.
3. Gli allievi di età inferiore ad anni dieci hanno la precedenza nella scelta dell’orario di frequenza salvo che gravi e comprovati motivi organizzativi dei corsi non lo consentano.
4. L’eventuale rinuncia alla frequenza deve essere comunicata per iscritto all’Istituto, e comporta comunque l’obbligo della pagamento, nella misura del 50%, della seconda rata della retta annua dovuta; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.

TITOLO VIII – Dei docenti

Art. 30 - Scelta dei docenti
1. I docenti sono annualmente individuati dal Direttore sulla base degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La nomina ha decorrenza dall’inizio dell’attività didattica e dura per l’intero anno scolastico salvo le eccezioni indicate nel contratto di lavoro.sali ad inizio pagina

Art. 31 - Titolo di studio degli insegnanti
1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a persone in possesso di diploma di Conservatorio conseguito in uno dei Conservatori della Repubblica Italiana.
2. In via eccezionale, in assenza di candidati muniti di tale diploma possono essere conferiti incarichi, sulla base di curricula, a persone ritenute idonee sia dal punto di vista artistico che didattico.

Art. 32 - Compenso agli insegnanti
1. A ciascun docente viene riconosciuto un compenso orario predeterminato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il compenso verrà liquidato esclusivamente, previo conteggio delle ore mensili rilevate da regolare firma di presenza in entrata e uscita su apposito registro vidimato dall’Ente.

Art. 33 - Obblighi degli insegnanti
1. Agli insegnanti non è consentito impartire lezioni private nei locali in dotazione all’Istituzione.
2. Gli insegnanti assenti dalla docenza, senza giustificati e comprovati motivi, per più di due lezioni s’intenderanno rinunziatari all’incarico, con corrispondente diritto in capo all’Istituzione di recesso contrattuale ai sensi dell’art. 2227 del C.C.

Art. 34 - Collegio docenti
1. Il collegio dei docenti è formato da tutti gli insegnanti dell’Istituto ed è convocato e presieduto dal Direttore.
2. Sono di competenza del collegio gli affari ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti per i Conservatori e quelli che investono l’indirizzo generale didattico e disciplinare dell’Istituto.
3. Le adunanze del Collegio dei docenti sono ordinarie e straordinarie.
Sono adunanze ordinarie:
a) quella che si tiene al principio dell’anno scolastico per prendere accordi sull’indirizzo generale, didattico e disciplinare dell’Istituto e per eleggere a maggioranza semplice un rappresentante dei docenti.
b) quelle che si tengono alla fine di ogni periodo dell’anno scolastico per procedere alla valutazione degli allievi e per prendere conoscenza delle relazioni finali dei docenti.
4. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il Direttore lo ritenga necessario o quando più di un terzo dei docenti ne faccia motivata richiesta al Direttore e l’oggetto indicato rientri nella competenza del Collegio.
5. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di un numero almeno pari alla metà dei componenti il Collegio e la maggioranza semplice dei voti. A parità di voti prevale il voto del Direttore.
6. La votazione è segreta solo quando si trattino questioni concernenti persone. Di ogni adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal Direttore.

TITOLO X - Della Partecipazionesali ad inizio pagina

Art. 35 - Assemblea degli allievi
1. L’Assemblea degli alunni frequentanti, alla quale partecipa il genitore per ciascun alunno minorenne, ha facoltà di segnalare al Sindaco un candidato per la nomina a Consigliere o Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Può inoltre far pervenire al Direttore eventuali proposte per migliorare i corsi.
2. L’Assemblea può chiedere di partecipare con un suo rappresentante, quale semplice uditore al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione del programma annuale.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 - Estinzione dell’Istituzione
1. L’Istituzione potrà essere estinta dal Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo per:
a) - Cessazione degli scopi;
b) - Mancanza di iscritti per almeno tre anni consecutivi.
c) - Rilevanti motivi di pubblico interesse.
2. In caso di estinzione dell’Istituzione tutti i beni nessuno escluso confluiranno al patrimonio Comunale.
3. Per il solo anno 2006:
- l’Istituzione continua ad applicare le previgenti disposizioni regolamentari relative al proprio ordinamento contabile, ivi comprese quelle inerenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, la cui trasmissione al Comune deve assere effettuata nei termini indicati agli artt. 22 comma 1 e 23 comma 1 del presente Regolamento.
- il Comune può incassare le rette degli allievi.

Art. 37 - Modifiche del Regolamento
1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale, anche su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e relativo Statuto, si avrà riguardo ai Regolamenti dell’Istituzione e, in mancanza a quelli del Comune in quanto compatibili, al T.U. 18.8.2000 n° 267, al codice civile e ai principi generali dell’ordinamento. Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 in data 22.6.1993, revisionato con deliberazione consiliare n° 31 in data 15.3.2006 e modificato con deliberazione consiliare n°63 in data 28.9.2006.

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