ARTICOLO 1 - Premessa
1. Gli impianti sportivi del Comune di Borgo San Dalmazzo e le attrezzature
ivi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati
ad uso pubblico ai fini sportivo – amatoriali e di base, ovvero qualora
compatibili, al fine di conseguire altre attività di promozione sociale,
culturale, educativa, ricreativa.
2. L’uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini.
3. Il Comune di Borgo San Dalmazzo promuove, coordina e disciplina il loro
utilizzo ed adotta i provvedimenti necessari per il loro più ampio ed ottimale
impiego, nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché degli obiettivi
ed indirizzi definiti dall’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 2 - Finalità del regolamento
1. Con il presente Regolamento l’Amministrazione Comunale tende a realizzare
le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere efficacemente alla promozione al potenziamento ed allargamento
della pratica dell’attività sportive, sociali ed aggregative consentite
dalle strutture sportive .
b) conseguire una gestione economica, efficiente e al tempo stesso responsabile
degli impianti sportivi, accompagnata da una progressiva riduzione degli
oneri a carico del Comune .
c) sostenere forme di partecipazione dell’utenza sportiva all’organizzazione
e all’erogazione dei servizi sportivi.
ARTICOLO 3 - Modalità di gestione degli impianti
1. Gli impianti sportivi del Comune di Borgo San Dalmazzo, con relative
attrezzature, possono essere gestiti nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, in forma associata o mediante istituzione, nonché a
mezzo di società, associazioni od altri organismi partecipati dal Comune
stesso;
b) mediante concessione in uso e gestione, e sulla base di specifica convenzione,
in via preferenziale ai seguenti soggetti, anche associati: Società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali, nonché a enti non commerciali
e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative
e sociali nell’ambito dello sport; tali soggetti devono dimostrare capacita’
operativa adeguata.
c) mediante concessione in uso e gestione, e sulla base di specifica convenzione
a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), che dimostrino
capacita’ operativa adeguata.
2. Nella forma della gestione diretta possono, all’occorrenza, essere attivati
rapporti per l’esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.
ARTICOLO 4 - Concessione in uso e gestione
1. La gestione degli impianti sportivi deve essere condotta secondo criteri
di economicita’ ed efficienza gestionale.
2. Deve inoltre essere garantito, dal gestore e dall’utilizzatore, l’uso
responsabile, appropriato e misurato dei beni comunali .
3. La Civica Amministrazione ha facolta’ di concedere in uso e gestione
gli impianti sportivi comunali, anche per singoli comparti funzionali, sulla
base di una convenzione di durata annuale o pluriennale, da approvarsi a
cura della Giunta Comunale, contenente i seguenti elementi:
a) garanzia della fruibilita’ dell’impianto a tutti i cittadini, singoli
o associati;
b) individuazione e regolazione dei rapporti tra il soggetto affidatario
e gli altri utilizzatori degli impianti sportivi; riparto e determinazione
degli orari di utilizzo.
c) specificazione degli utilizzi diretti degli impianti da parte del concessionario;
specificazione, anche in termini di qualita’ e quantita’, dei servizi erogati
dal concessionario al Comune e agli utilizzatori.
d) previsione di utilizzi da parte del Comune e di spazi da esso assegnabili
con concessione d’uso temporanea;
e) programma illustrativo dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione
ordinaria a carico del concessionario.
f) assunzione a carico del concessionario di tutte le spese gestionali (quali,
a titolo indicativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, riscaldamento,
telefonia, acqua, pulizia, assicurazioni, eventuale personale, ecc.) e di
quelle per la manutenzione ordinaria dei beni concessi.
g) elencazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, concordate
con il Comune, riscosse e trattenute dal concessionario.
h) eventuale previsione di una contribuzione comunale a titolo di parziale
rimborso spese, collegata, anche in parte, alla dimostrazione dei positivi
risultati conseguiti.
i) quadro delle responsabilita’ e delle garanzie connesse all’occupazione
ed uso degli impianti e dei beni, con relative clausole sanzionatorie.
l) vigilanza sul corretto adempimento contrattuale.
m) inventario dei beni concessi.
m) rendiconto finanziario e patrimoniale accompagnato da una dettagliata
relazione illustrativa delle entrate e delle spese; esauriente rendiconto
sull’andamento della gestione, sull’utenza e su tutti i risultati conseguiti
per effetto dell’accordo convenzionale; suggerimenti correttivi e di miglioramento.
ARTICOLO 5 - Individuazione del gestore
1. La scelta dell’affidatario, che deve possedere capacità operativa adeguata,
ha luogo mediante procedura di evidenza pubblica e sulla base di un bando
di selezione contenente i criteri di valutazione delle proposte progettuali
d’uso e di gestione, con l’attribuzione dei relativi pesi.
2. Il Comune terrà conto dei seguenti elementi:
- esperienza gestionale di impianti similari;
- compatibilità dell’attività sportiva esercitata dal gestore con quella
praticabile nell’impianto da affidare;
- contemperamento delle esigenze dei diversi soggetti fruitori degli impianti;
articolazione degli orari d’utenza;
- ampliamento dell’utenza;
- programma di miglioramento funzionale degli impianti anche mediante eventuali
investimenti; ottimizzazione della gestione delle attività manutentive;
- misure per il controllo e la salvaguardia degli impianti;
- convenienza economica della proposta gestionale;
- migliorie e/o servizi aggiuntivi;
- ulteriori eventuali criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
3. In sede di prima applicazione del Regolamento, ed in considerazione delle
nuove dotazioni impiantistiche comunali sono ammessi affidamenti diretti
in concessione d’uso e gestione, di durata non superiore a mesi quindici,
e mediante convenzione contenente gli elementi elencati al comma 3 dell’art.
4, a soggetti ricompresi all’art. 3 comma 1 lettera b), con l’essenziale
fine di individuare e sperimentare le migliori possibili dinamiche tecniche,
finanziarie e gestionali.