Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Campo di applicazione)
Capo II Definizione di aree e zone ai fini dell‘applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
Art. 4 (Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)
Art. 5 (Impianti per radiodiffusione sonora televisiva
e radar)
Capo III Disciplina per la localizzazione degli impianti
Art. 6 (Criteri per la localizzazione degli impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni)
Art. 6bis (Criteri per la localizzazione degli impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni)
Art. 7 (Criteri per la localizzazione degli impianti
di radiodiffusione sonora televisiva e radar)
Capo IV Procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all‘installazione e alla modifica degli impianti
Art. 8 (Procedura per la richiesta ed il rilascio
delle autorizzazioni)
Art. 9 (Procedure semplificate)
Capo V Indicazioni per la redazione del programma contenente le proposte per la localizzazione degli impianti
Art. 10 (Contenuti del programma localizzativo)
Art. 11 (Proposte localizzative)
Art. 12 (Modalità di redazione e presentazione del
programma)
Art. 13 (Condivisione dei programmi localizzativi)
Capo VI Spese per le attività istruttorie
Art. 14 (Determinazione delle spese)
Art. 15 (Determinazione quota Provincia e ARPA)
CAPO I OGGETTO E FINALITA‘
Art. 1 (Oggetto)
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione,
l‘installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici
compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e
gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle
disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre
2005, n. 16- 757.
Art.2 (Finalità)
1. Il presente regolamento persegue la finalità di:
a) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l‘individuazione
delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione
condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
b) fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l‘installazione
degli impianti;
c) determinare le spese per le attività istruttorie;
d) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore
secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.
Art.3 (Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici
(di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile,
i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all‘art. 2 comma 1 della
L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).
2. Sono esclusi dalla localizzazione, così definita all‘art.2 della lettera
a) del presente Regolamento, gli impianti di cui all‘art. 2 comma 3 lettera
a) della legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o
uguale a 5 Watt) salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.
3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell‘art. 2
comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature
con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni
di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla verifica
funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete, per esigenze di
servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni
e concerti) si applicano le disposizioni di cui all‘allegato a) della D.G.R.
2 novembre 2004, n. 19-13802. sali
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CAPO II DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL‘APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
Art. 4 (Impianti per telefonia
mobile e telecomunicazioni)
1. Ai fini dell‘applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:
a) aree sensibili: singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute,
singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione
infantile, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte
le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi
lastrici solari); le zone sensibili sono individuate nella planimetria
allegata
al
presente Regolamento;
b) zone di installazione condizionata: I. area compresa nel raggio di 30
m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
II. beni culturali di cui all‘art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio); III. centri storici di
cui all‘art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77 e definiti dall‘art.11 delle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. e opportunamente individuate nel tavole
del P.R.G. ; IV. aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo
II del D.Lgs. 42/2004, aree ricadenti all‘interno del parco fluviale AS1
e AS2; le zone di installazione condizionata sono individuate nella planimetria
allegata
;
c) zone di attrazione: I. aree individuate dall‘Amministrazione Comunale;
le zone di attrazione sono individuate nella planimetria
allegata
;
d) zone neutre: I. aree del territorio comunale non comprese nelle zone
o aree di cui ai precedenti punti a), b), c).
Art. 5 (Impianti per radiodiffusione
sonora e televisiva e radar)
1. Ai fini dell‘applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti
per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono:
a) aree sensibili : singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla salute,
singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione
infantile, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte
le tipologie citate (ad esempio: terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi
lastrici solari) individuati nella cartografia
allegata
;
b) zone di vincolo:
I. centri storici come identificati dall‘art. 24 p. 1 e 2 della L.R. 56/77
e definiti dall‘art.11 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e opportunamente
individuate nelle tavole del P.R.G.;
II. aree urbane ricadenti all‘interno del perimetro appositamente individuato
nell‘allegata cartografia
,
derivante dall‘individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77
e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92; le zone di vincolo sono individuate
nella planimetria allegata
;
c) zone di installazione condizionata:
I. area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni
classificati come aree sensibili;
II. beni culturali di cui all‘art. 2 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
III. aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al capo II del D.Lgs.
42/2004 e aree ricadenti all‘interno del parco fluviale AS1 e AS2; le zone
di installazione condizionata sono individuate nella planimetria
allegata
;
d) zone di attrazione:
I. aree individuate dall‘Amministrazione Comunale; le zone di attrazione
sono individuate nella planimetria allegata
;
e) zone neutre:
II. aree del territorio comunale non comprese nelle zone o aree di cui ai
precedenti punti a), b), c). sali
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CAPO III DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 6 (Criteri per la localizzazione
degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)
1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l‘installazione degli
impianti di cui al presente articolo.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli
beni qualora, per l‘attività in essi svolta e previa richiesta del titolare
dell‘attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta
di deroga verrà esaminata dall‘Amministrazione Comunale e potrà essere concessa
sentita la Commissione Consigliare Ambiente.
3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata
è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica
del territorio non risulti realizzabile attraverso l‘installazione del singolo
impianto in area di attrazione. La richiesta di installazione o sostituzione
verrà esaminata dall‘Amministrazione Comunale e potrà essere concessa sentita
la Commissione Consigliare Ambiente.
4. Il Comune di Borgo San Dalmazzo individua alcune aree, classificate come
zone di attrazione, che sono state oggetto di valutazione da parte del Politecnico
di Torino, Dipartimento di Elettronica e considerate idonee all‘installazione
di impianti trasmittenti e adeguate per l‘implementazione di una rete di
telecomunicazioni per telefonia mobile. Nelle zone di attrazione l‘installazione
degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate
di cui al successivo articolo 9.
5. Nelle zone neutre l‘installazione degli impianti è sempre ammessa e si
applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel
caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti
finalizzata alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione.
La valutazione di tale riduzione dovrà essere certificata dall‘A.R.P.A..
La richiesta di installazione o sostituzione verrà esaminata dall‘Amministrazione
Comunale e potrà essere concessa sentita la Commissione Consigliare Ambiente.
6. Per la realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata,
nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che
presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure
semplificate di cui al successivo articolo 9:
a) per impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei
programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con
caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base
di quanto indicato dal richiedente e avvallato dal parere preventivo formulato
dall‘A.R.P.A. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri
di istruttoria.
b) Per impianti microcellulari. A questo scopo sono da intendersi come microcellulari
tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, dimensione massima
delle antenne inferiore a 1,2 m e EIRP inferiore a 20dBW. sali
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Art. 6 bis (Criteri per
la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni)
1. In tutte le aree classificate come zone di installazione condizionata
e zone neutre la localizzazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
è permessa per i soli impianti di telefonia mobile di tipo microcellulare
(definiti in Art.6, c. 6, lett. b) previa dimostrazione attestante la non
idoneità delle aree di attrazione (definite all‘art.4, c.1, lett.c) e per
i soli impianti di distribuzione WMan (Wi-Fi, Hiperlan o Wi-Max) di tipo
unlicensed. Tale prescrizione rappresenta formulazione di grado di divieto
superiore rispetto ai commi 3, 5 e 6 del precedente art.6 del presente regolamento.
Per gli impianti ammessi dal presente punto la richiesta di autorizzazione
verrà esaminata dall‘Amministrazione Comunale e potrà essere concessa sentita
la Commissione Consigliare Ambiente.
2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli
edifici o immobili qualora, per l‘attività in essi svolta e previa richiesta
del titolare dell‘attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica.
La richiesta di deroga verrà esaminata dall‘Amministrazione Comunale e potrà
essere concessa sentita la Commissione Consigliare Ambiente.
Art. 7 (Criteri per la localizzazione
degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar)
1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l‘installazione
degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano
formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona
definita dal presente Regolamento.
2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti
è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell‘area in coerenza
con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall‘Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni Il divieto può essere derogato, previo parere
favorevole dell‘Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consigliare
Politiche Ambientali.
3. All‘installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata,
nelle zone neutre e nelle zone di attrazione e al rimodernamento di impianti
già presenti nelle zone di vincolo si applicano le procedure semplificate
di cui al successivo articolo 9, se l‘installazione prevede:
a) utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi, se finalizzati
ad una significativa riduzione delle emissioni e all‘ammodernamento degli
impianti trasmittenti.
b) utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative che sostituiscano soluzioni
tecnologiche in via di dismissione, e per le quali si possa provare un‘effettiva
riduzione delle emissioni. La valutazione di tale riduzione dovrà essere
certificata dall‘A.R.P.A..
4. Tutte le nuove installazioni dovranno essere collocate nelle aree di
attrazione previste dall‘allegato grafico
del presente regolamento. sali
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CAPO IV PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL‘INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Art. 8 (Procedura per la richiesta
ed il rilascio delle autorizzazioni)
1. Le persone fisiche titolari dell‘autorizzazione generale del Ministero
delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica,
o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all‘A.R.P.A.
domanda per l‘autorizzazione all‘installazione o alla modifica dell‘impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti
con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di
inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna
minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell‘art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo
le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla
D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 ad eccezione delle procedure semplificate
di cui al successivo articolo 9).
3. Alle domande dovrà essere allegata l‘attestazione di avvenuto pagamento
delle spese per l‘attività istruttoria di cui al successivo articolo 14
e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione
rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla
domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma,
dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia
contenuta nella stessa domanda.
4. Al momento della presentazione della domanda l‘ufficio comunale abilitato
a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento
e provvede a trasmettere all‘A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l‘istanza e l‘esito dell‘autorizzazione tramite
l‘albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto
aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell‘istanza di autorizzazione e dal
pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche
degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche
di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che
implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti
sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Dovrà comunque
essere data comunicazione al Comune di tali lavori almeno 30 giorni prima
dell‘effettivo inizio. Le istallazioni di impianti che comportano la realizzazione
di opere civili sono soggette alla disciplina di cui al D.P.R. 380 del 6/06/2001
e della L.R. 56/77.
7. Il Comune procede all‘istruttoria della pratica secondo le modalità e
le procedure di cui all‘art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
8. L‘A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
Legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione previa
verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione
prodotta. In caso di verifica con esito negativo l‘A.R.P.A. chiede al responsabile
del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.
9. Il Comune rilascia l‘autorizzazione con provvedimento unico; l‘autorizzazione
rappresenta condizione per l‘esercizio delle relative attività, ferma restando
la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l‘autorizzazione per l‘installazione degli
impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art.10
in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore. Il
Comune trasmette all‘ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)
copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso
la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell‘autorizzazione,
nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla
base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della
verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.
12. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico, come individuate dall‘art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell‘art.
61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l‘obbligo di esporre apposito
cartello di cantiere. 13. Prima dell‘attivazione degli impianti i gestori
o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle
reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni
tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure
della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802. 14. Il Comune provvede a trasmettere
all‘ARPA comunicazione degli estremi dell‘avvenuta attivazione degli impianti.
sali ad inizio pagina
Art. 9 (Procedure semplificate)
1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate
richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:
a) nel caso di impianti punto œ punto (ponti - radio) con potenza efficace
in antenna inferiore o uguale a 2 Watt e che non prevedono la realizzazione
di opere civili, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all‘A.R.P.A.
esclusivamente comunicazione della tipologia dell‘impianto e delle caratteristiche
tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell‘impianto compilata
uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre
2004, N. 19 œ 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata
deliberazione. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all‘installazione
dell‘impianto e all‘esercizio dell‘attività.
b) per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore
o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori,
il silenzio assenso di cui all‘art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003
n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.
Quest‘ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell‘art. 87 del D.Lgs. 259/2003
e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come
modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse
modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della
Regione.
c) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5
Watt e minore di 20 Watt il silenzio assenso di cui all‘art 87, comma 9,
del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione
della D.I.A.. d) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna
superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all‘art. 87, comma 9,del
D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell‘istanza
di autorizzazione.
CAPO V INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 10 (Contenuti del programma
localizzativo)
1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti
per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all‘istallazione
nell‘arco temporale di un anno, evidenziando a) le principali caratteristiche
tecniche:
I. tipologia di rete cui l‘impianto è destinato (ad esempio, radiofonico,
TV, GSM, UMTS, WiFi, ecc.),
II. tipologia di servizio (ad esempio, punto-punto, punto-multipunto, cellulare
o broadcasting, ecc. )
III. tipologia di trasmettitore utilizzato (ad esempio, inferiore a 2W,
compreso tra 2 W e 5 W, compreso tra 5 W e 20 W, superiore a 20 W, ecc.)
IV. zona di ubicazione, riportata su cartina allegata, mediante individuazione
di un‘area circoscritta di possibile collocazione oppure il sito puntuale
di installazione dell‘impianto b) le ragioni che sorreggono l‘incremento
della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica
o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti).
Nel programma localizzativo potrà essere indicato l‘investimento necessario
alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema
economico locale e quelli di natura sociale. sali
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Art. 11 (Proposte localizzative)
1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di
impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di
infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà
incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di
impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.
2. Per localizzazione deve intendersi l‘individuazione di un‘area circoscritta
di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell‘impianto.
Art. 12 (Modalità di redazione
e presentazione del programma)
1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma
localizzativo al Comune, alla Provincia ed all‘A.R.P.A. indicando anche
i siti oggetto del programma dell‘anno precedente per i quali non sia stata
ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. Il programma localizzativo deve pervenire agli enti su elencati entro
il 31 dicembre del anno precedente a quello a cui si riferisce il programma.
3. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale
nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche
principali degli impianti, motivando la necessità di effettuare le variazioni
al programma presentato.
4. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna
richiesta di autorizzazione all‘installazione di impianti nel corso dell‘anno
a cui si riferisce il programma stesso.
Art. 13 (Condivisione dei programmi
localizzativi)
1.L‘Amministrazione comunale, in considerazione degli studi operati dal
Politecnico di Torino che definiscono lo stato dell‘arte relativamente alle
reti di telecomunicazione insediate sul territorio comunale ed individua
le aree di attrazione, avvia appositi confronti con i gestori in merito
ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte
formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere
la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la
condivisione dei programmi localizzativi, l‘Amministrazione comunale, data
la natura tecnica dell‘argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne
fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.
La condivisione di tali programmi avverrà anche mediante la consultazione
della Commissione Consigliare Ambientali.
2. In ossequio al principio partecipativo di cui all‘art.7 comma 2 della
legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l‘Amministrazione comunale
rende pubblici i piani localizzativi condivisi con i gestori, nel rispetto
della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che
tutela gli operatori del sistema. sali
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CAPO VI SPESE PER LE ATTIVITA‘ ISTRUTTORIE
Art. 14 (Determinazione delle
spese)
1. L‘installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata,
nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che
presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure
semplificate di cui al successivo articolo 9: Le spese derivanti dallo svolgimento
delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell‘autorizzazione
all‘installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come
segue e sono dovute anche in caso diniego :
a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt
inseriti all‘interno dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri
abitati di cui al D.Lgs 285/92, / 1.000,00; per quelli non inseriti all‘interno
dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui
al D.Lgs 285/92, / 400,00;
b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20
Watt inseriti all‘interno dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e
dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92 / 900,00; per quelli non inseriti
all‘interno dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati
di cui al D.Lgs 285/92, / 300,00;
c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all‘art. 9
nonché per quelli oggetto dell‘ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente
Regolamento inseriti all‘interno dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77
e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92, / 500,00; per quelli non inseriti
all‘interno dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati
di cui al D.Lgs 285/92 / 200,00.
d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le
spese sono ridotte del 50 % per cento.
2. Ai fini della presentazione dell‘istanza di autorizzazione, della DIA
e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi
sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche
di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell‘impianto che
implichino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque
non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
Dovrà comunque essere data comunicazione al Comune di tali lavori almeno
30 giorni prima dell‘effettivo inizio.
3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento
della presentazione dell‘istanza di autorizzazione o della DIA.
Art. 15 (Determinazione quota
Provincia e ARPA)
1. Le spese determinate nel precedente art.14 dovranno essere versate al
Comune e alla Provincia competente nella misura rispettivamente del 80%
per cento e del 20% per cento in base alle modalità stabilite da rispettivi
enti. Il 40% per cento delle spese introitate dal Comune verranno versate
all‘ARPA con periodicità trimestrale.