Art.
1 - Presupposto dell'imposta
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 4 bis - Fabbricati rurali
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota dell'imposta
Art. 7 - Esenzioni
Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta
Art. 9 - Terreni agricoli condotti direttamente
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 - Accertamento
Art. 12 - Funzionario responsabile
Art. 13 - Riscossione coattiva
Art. 14 - Rimborsi
Art. 15 - Limiti per versamenti e rimborsi
Art. 16 - Sanzioni ed interessi
Art. 17 - Contenzioso
Art. 18 - Indennità di espropriazione
Art. 19 - Compenso incentivante al personale addetto
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 21 - Entrata in vigore
Art. 1 Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati
o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2 Definizione di fabbricati
ed aree
Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all' imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai
fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento
urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè
non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il
fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario
mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza
da parte del soggetto passivo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività
indicato nell'art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni
agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo i terreni incolti,
o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art.
2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti
sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati
dagli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.
Art. 3 Soggetti passivi
1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui
all'art. 1 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi
esercitano l'attività.
2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è
il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5 comma 3, il locatario
assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura
vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario
dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa
a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di
assegnazione. sali ad
inizio pagina
Art. 4 Soggetto attivo
1.L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili
di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente
o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli
immobili di cui all'art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare
dei diritti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento per
i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2.In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche
se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo
questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Art. 4 bis Fabbricati rurali
1. Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati,
destinati all’edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché
vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno
cui l’immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica
di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro
carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari
di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni
strumentali all’attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a),
sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette
all’attività di alpeggio in zone di montagna;
c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non
inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva,
ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati.
d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti
che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
si presume pari al limite massimo di cui all’articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).
e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969 (c), adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per
l’esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall’articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini,
devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione
delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonché quelle destinate allo svolgimento dell’attività di agriturismo.
Art. 5 Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.
1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione i moltiplicatori determinati
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'art. 52 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 86, n. 131. Limitatamente
ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “B”, il moltiplicatore va
rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all'anno nei quali i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno
solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri
stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11 luglio
1992, n. 333. convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 92 n.
359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal
Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del
19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo
del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato
sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato
a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. . Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti
in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovuta ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale il valore è determinato
con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri
contribuenti, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non
sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base
imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata
secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato..
Qualora risulti da atti pubblici certi (contratti di compravendita, compromessi,
successioni, divisioni, atti di accertamento definiti dall'Ufficio del Registro)
un valore dell'area inferiore rispetto al valore stabilito dalla Giunta
Comunale, si applica il valore contenuto nell'atto per l'anno in cui quest'ultimo
è stato stipulato.
7. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare
il valore del fabbricato in corso di costruzione.
8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area
di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.
31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla
data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in
cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data solo dal
valore dell'area.
9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque,
fatte salve variazioni di legge.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le
vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento fatte salve
le modifiche di legge.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi
dominicali sono rivalutati del 25 per cento fatte salve le modifiche di
legge. sali ad inizio
pagina
Art. 6 Determinazione dell'aliquota
dell'imposta
1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione relativo allo stessa annualità. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota
deliberata per l’anno precedente.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille
, né superiore al 7 per mille (salvo variazioni di legge) e può essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli
enti senza scopo di lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’anno
di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti
a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per
uso domestico, limitatamente alle unità immobiliare oggetto di detti interventi
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di
cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità
per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente
nel Comune.
3.bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta
dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale
e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge
8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre
1996, n. 556.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'ICI
sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Art. 7 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè
dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti,
dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome
di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
e) purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze;
f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,
14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge
5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette;
i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio
1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura
commerciale.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte. sali
ad inizio pagina
Art. 8 Riduzioni e detrazioni
dell'imposta
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità
è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà
di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente
ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo
all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi
inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto
a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento
o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura
del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di
perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione
al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità
o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali
è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione
di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille,
per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. Il Comune può fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille,
a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri
storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
4 bis. Il comune puo deliberare un’aliquota inferiore al quattro per mille
e fino alla totale esenzione dell’imposta a favore dei proprietari che hanno
ceduto in locazione i fabbricati con canone concordato, così come previsto
dall’art. 2 c. 4 della L. 431/1998;
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 103,29 o quanto annualmente deliberato, rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate,
inoltre abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota
ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado di
parentela. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale
le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto.
5 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33
per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione,
comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo
ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae
la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
5-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le
abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 eA9.
6 Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di €
103,29 di cui al comma 5 del presente articolo, può essere elevato, fino
a € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà
può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con delibera
del competente organo comunale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
8. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura
superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta
unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
9. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. sali ad inizio
pagina
Art. 9 Terreni agricoli condotti
direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente i 25.822,84 €uro e con le seguenti riduzioni:
a)del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente
i predetti 25.822,84 €uro e fino a 61.974,83 €uro;
b)del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83
€uro e fino a 103.291,38 €uro;
c)del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38
€uro e fino a 129.114,22 €uro.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati
sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali
si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti
ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo
del comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.
3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.
11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione
dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Art. 10 Versamenti e dichiarazioni
1. 1. L'imposta é dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente
regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si é protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale
il possesso si é protratto per almeno 15 giorni é computato per intero.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle
quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento
dell’acconto.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto all’Agente della riscossione. E' facoltà del contribuente
versare mediante utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato
con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a
€ 0,49 o per eccesso se è superiore.
4. “I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore
a € 10,33”.
5. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l’obbligo
della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo
approvato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati
ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra
indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni
si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di
durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili. sali
ad inizio pagina
Art. 11 Accertamento
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli
o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso di accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e
d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati
o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate
o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per
cento annuale, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare
i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati,
notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, può avvalersi dell'istituto
di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti
dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e recepiti in apposito regolamento comunale.
4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di
controllo.
Art. 12 Funzionario responsabile
1. Con delibera della Giunta Comunale é designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi.
Art. 13 Riscossione coattiva
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate possono essere riscosse con le seguenti modalità:
1. Riscossione coattiva a mezzo ruolo entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che
sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo
secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento
è divenuto definitivo.
2. Riscossione coattiva mediante Ingiunzione fiscale, entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse,
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante
Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910,
e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. sali
ad inizio pagina
Art. 14 Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma
1, anche dell’imposta versata per le aree che successivamente sono divenute
in edificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate
agli strumenti urbanistici generali od attuativi , nonché di vincoli istituiti
ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni
per i quali è stata corrisposta l’imposta. Condizioni per aver diritto al
rimborso sono:
• che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data
di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
• che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area
interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti
amministrativi adottati in merito all’abuso;
• che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione
dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per
cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno
in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente,
può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle
a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino
a € 10,33.
Art. 15 Limiti per versamenti
e rimborsi
1. Il limite di € 10,33 previsto sia per i versamenti che per i rimborsi
non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare
complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di
interessi.
2. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio
tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non
procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione
coattiva e non dispone rimborsi.
3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi
di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre
1997.
4. Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto
limite, anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento
e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.
Art. 16 Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica
la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto,
con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione
o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione
o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione
del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella
misura del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 17 Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza
di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.sali
ad inizio pagina
Art. 18 Indennità di espropriazione
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità é ridotta
ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora
il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata
secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità é
dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta
pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli
ultimi 5 anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla
base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli nteressi legali sulla
stessa calcolati, é a carico dell'espropriante.
Art. 19 Compenso incentivante
al personale addetto
In attuazione del disposto dell’art. 3, comma 57 della legge 23.12.1996,
n. 662 e dell’art. 59, comma 1 lettera p) del decreto L.vo 15/12/1997, n.
446, una percentuale del gettito ICI riscosso nell’anno precedente può essere
destinata al potenziamento dell’ Ufficio tributi, al cui personale addetto
sono attribuiti compensi incentivanti sulla base di obiettivi predefiniti
preventivamente approvati dall’Ente.
Art. 20 Disposizioni transitorie
e finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile
al tributo.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione
e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2008.