Art. 1 - Obiettivi
Art. 2 - Ambito di applicazione (zone di P.R.G.)
Art. 3 - Procedure amministrative ed indirizzi urbanistici
relativi alla redazione degli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) e
permessi di costruire convenzionati (P.D.C.C.)
Art. 4 - Installazione di impianti solari termici e
fotovoltaici
Art. 5 - Procedura per l’installazione su edifici esistenti
Art. 6 - Tipologie di installazioni
Art. 7 - Criteri generali per l’inserimento di pannelli
fotovoltaici e per impianti solari termici sui fabbricati
Tabelle
Art. 1 - Obiettivi
Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:
- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
- riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
Il presente allegato energetico-ambientale al regolamento edilizio del Comune
di Borgo San Dalmazzo promuove interventi edilizi volti a:
- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio
e dell’ambiente costruito;
- utilizzare fonti rinnovabili di energia;
e disciplina le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli
per solare termico.
Art. 2 - Ambito di applicazione
(zone di P.R.G.)
Il presente Regolamento si applica nelle zone residenziali (R), agli edifici
residenziali ricadenti in zona impropria, nelle aree agricole limitatamente
agli edifici ad uso abitativo ed ai fabbricati accessori o non più utilizzati
a fini agricoli presenti sul territorio agricolo (E), a tutti gli edifici
ricadenti in zona a vincolo ambientale e paesaggistico e negli ambiti speciali
(AS), nelle aree terziarie(T), nelle aree produttive (P).
Art. 3 - Procedure amministrative
ed indirizzi urbanistici relativi alla redazione degli strumenti urbanistici
esecutivi (S.U.E.) e permessi di costruire convenzionati (P.D.C.C.)
Nel processo di progettazione energetica delle aree soggette a S.U.E. o
a P.D.C.C. su cui deve sorgere un nuovo edificio od un nuovo complesso di
edifici, o sono previsti interventi di riqualificazione edilizia o ristrutturazione
edilizia,come definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.t.a.) del P.R.G.,
tutti riguardanti volumi superiori a mc. 600 (volume urbanistico come definito
dallo strumento urbanistico) è essenziale ottenere una integrazione ottimale
tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici,
al fine di recuperare energia, in forma attiva e passiva sfruttando le risorse
energetiche rinnovabili (in particolare la radiazione solare).
E’ altresì necessario che la progettazione delle aree sia studiata in modo
tale da non limitare (in particolare con zone di ombreggiamento) le esistenti
potenzialità di sfruttamento delle risorse rinnovabili da parte degli eventuali
edifici limitrofi già costruiti e delle relative aree di pertinenza. La
limitazione di tali potenzialità costituisce in ogni caso elemento di “pregiudizio
sotto il profilo ambientale”, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’art.
7 delle N.t.a. del PRGC.
Oltre alla documentazione prevista per l’approvazione del S.U.E. e del P.D.C.C.,
indicata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 294 in data 28/11/2003
e successive modificazioni, dovrà essere presentata una relazione che esplicita
i seguenti elementi utili per una miglior definizione della disposizione
delle strade e degli edifici e per una corretta valutazione del S.U.E. o
del P.D.C.C. :
• caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua,
percorso del sole nelle diverse stagioni, etc.
• contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area
con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama
circostante, orientamento dell'appezzamento...)
• la rappresentazione dell’andamento naturale del suolo e delle sistemazioni
artificiose del terreno previste in progetto, verificando altresì che l’intervento
urbanistico non costituisca elemento di “pregiudizio sotto il profilo ambientale”
secondo la definizione sopra enunciata.
• le ombre prodotte dalle strutture esistenti e in progetto sul sito o adiacenti.
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• gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie,
le dimensioni e le condizioni
• direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.
Sulla base dell'analisi precedente, il progetto edilizio-urbanistico dovrà
tendere a:
• garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici,
in progetto o esistenti, in modo che la massima quantità di luce naturale
risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre).
Salvo impedimenti di natura morfologica e urbanistica le tipologie costruttive
devono prevedere gli spazi principali (soggiorni, sale da pranzo ecc) disposti
a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest conformemente al fabbisogno di sole.
Gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale
principale lungo la direttrice Est-Ovest e le distanze fra edifici devono
garantire nelle suddette peggiori condizioni stagionali come il minimo ombreggiamento
possibile sulle facciate.
I vani e gli spazi che necessitano di minor riscaldamento e di illuminazione
quali cantine, autorimesse, ripostigli, corridoi, disimpegni, ecc., devono
di norma essere disposti lungo il lato nord a protezione degli ambienti
principali.
Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud Ovest.
Le suddette indicazioni sono derogabili in presenza di vincoli oggettivi
adeguatamente dimostrati negli elaborati tecnici.
Le altezze degli edifici vanno progettate, a parità di volume realizzabile,
tenendo conto dell’andamento orografico naturale del sito, evitando in ogni
caso sistemazioni artificiose del terreno che peggiorino le condizioni di
ombreggiamento, e collocando di norma gli edifici più bassi nei lotti esposti
a sud.
• consentire in sede esecutiva l’integrazione architettonica edificio –
impianto, in particolare per i collettori solari ed i moduli fotovoltaici
attraverso un’idonea progettazione delle coperture e degli altri elementi
strutturali eventualmente necessari.
• consentire che le facciate ovest degli edifici in progetto possano essere
parzialmente schermate preferibilmente da alberature o altra sistemazione
a verde da altri edifici o strutture adiacenti qualora sia necessario per
limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, sempre se ciò
lasci disponibile sufficiente luce naturale e non rechi ombreggiamento ad
altre strutture circostanti.
• evitare le zone di ombreggiamento sugli impianti solari esistenti, in
progetto, o tecnicamente realizzabili, su aree pubbliche in cui siano presenti
o previsti edifici con elevati consumi di acqua calda sanitaria (piscine,
impianti sportivi, strutture sanitarie, ecc…)
• trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento
naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...)
• predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne
dai venti prevalenti invernali.
Art. 4 - Installazione di impianti
solari termici e fotovoltaici
L’inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre
tenere conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione
degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un’attenta valutazione
tesa all’inserimento “architettonico” dell’elemento, il posizionamento degli
stessi in qualsiasi contesto.
Art. 5 - Procedura per l’installazione
su edifici esistenti
L’installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici atti ad integrare
gli impianti tecnologici esistenti e posati in ossequio ai principi di cui
all’art. 1 ed alle prescrizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento
è considerata “attività edilizia libera” ai sensi dell’art.6 del D.P.R.
6 giugno 2001 n.380 e s.m.i. e non necessita pertanto di titolo abilitativo
o di comunicazione, limitatamente agli impianti totalmente integrati o complanari
alle falde del tetto.
Art. 6 - Tipologie di installazioni
E’ ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare
termico su fabbricati, secondo le limitazioni della normativa vigente in
materia, per produzione di energia elettrica e/o produzione di acqua calda
sanitaria.
Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici a terra all’esterno
dell’area di pertinenza dei fabbricati, in territorio aperto e/o per produzione
di energia elettrica è fatto rimando allo specifico Regolamento Comunale
per l’installazione a terra di campi fotovoltaici di potenza superiore a
20 kwp.
Art. 7 - Criteri generali per
l’inserimento di pannelli fotovoltaici e per impianti solari termici sui
fabbricati
Si richiamano i contenuti dell’art. 3.5 della Deliberazione della Giunta
Regionale (D.g.r.) 4 Agosto 2009 n. 45-11967 “Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia
di impianti solari termici da fonti rinnovabili e serre solari”.
Ai sensi dell’art. 3.7 della sopracitata D.g.r. in caso di installazione
su copertura piana, i pannelli solari e i loro componenti possono essere
installati su supporti idonei a raggiungere l’inclinazione ottimale, purchè
l’impianto non risulti visibile, anche facendo ricorso a schermature, rispetto
a spazi pubblici limitrofi all’edificio posti a quota altimetrica inferiore.
Ai sensi dell’art. 3.6 della sopracitata D.g.r. gli interventi di installazione
dovranno in ogni caso rispettare i livelli minimi di integrazione e di orientamento
dei pannelli indicati nelle successive tabelle e definiti nelle schede tipologiche
dell’allegato B alla sopracitata D.g.r. Ulteriori casistiche, potranno essere
ricondotte per analogia tipologica a quelle riprodotte nell’allegato in
questione, che potrà essere all’occorrenza integrato su proposta dell’U.T.C.
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