Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Fondo di bilancio
Art. 3 - Contributo economico
Art. 4 - Vincolo di utilizzo dei contributi
Art. 5 - Destinatari dei contributi
Art. 6 - Accesso ai contributi
Art. 7 - Istruttoria
Art. 8 - Riscontro dei risultati conseguiti
Art. 9 - Ritenuta d’acconto
Art. 10 - Albo dei Soggetti beneficiari
Art. 11 - Collocazione normativa del regolamento
Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il Presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12 della legge
7.8.1990, n° 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), l’istituzione
e l’utilizzo di un fondo vincolato alla concessione di contributi economici
in favore delle locali aziende artigianali e commerciali esposte alla crisi
finanziaria ed economica in atto.
Art. 2 - Fondo di bilancio
1. Il Comune di Borgo San Dalmazzo istituisce un fondo di bilancio per la
concessione di contributi economici in favore delle aziende artigianali
e commerciali, aventi sede nel Comune, esposte alla crisi finanziaria ed
economica in atto.
Per l’anno 2009 la consistenza del fondo ammonta ad euro 10.000,00.
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Art. 3 - Contributo economico
1. Il fondo è utilizzato esclusivamente per la concessione di contributi
economici finalizzati al pagamento degli interessi scaturenti da operazioni
di credito agevolato in favore delle predette aziende.
2. In particolare, l’intervento comunale conferisce all’azienda beneficiaria
il diritto di acquisire dal Comune un contributo economico in conto interessi
nella percentuale dell’1%, sul capitale erogato nella misura da un minimo
di euro 5.000,00 ad un massimo di 15.000,00, sotto forma di finanziamento
agevolato o di prestito agevolato, da Istituti di Credito, e garantito o
dalle confederazioni/ associazioni di categoria cui aderiscono le aziende
richiedenti il contributo, o dalle Cooperative di Garanzia degli Artigiani
e del Commercio e/o loro Consorzi fidi cui sono associate le aziende richiedenti
il contributo.
3. Il contributo comunale è limitato, sino ad esaurimento del fondo, ad
operazioni finanziarie perfezionate annualmente da ciascuna azienda, riguardanti
crediti agevolati con tassi non inferiori all’1% sul capitale, da estinguersi
nell’arco temporale non inferiore a dodici e non superiore a ottantaquattro
mesi, le cui pratiche di istruttoria saranno gestite direttamente dai predetti
soggetti garanti.
Art. 4 - Vincolo di utilizzo
dei contributi
1. I contributi sono subordinati al perfezionamento di crediti agevolati
vincolati al soddisfacimento di esigenze di liquidità aziendale e/o all’attuazione
di investimenti e/o acquisti direttamente funzionali all’accrescimento delle
attività delle aziende stesse.
Art. 5 - Destinatari dei contributi
1. Possono accedere al contributo economico i titolari esercenti le attività
di commercio o artigianato con sede ed operatività nel Comune di Borgo San
Dalmazzo, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi tenuti preso la Camera
di Commercio ed Artigianato di Cuneo, che non si trovino in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata
o di cessazione di attività.
Art. 6 - Accesso ai contributi
1. Il Responsabile del Servizio comunale sulla base di eventuali indirizzi
stabiliti dalla Giunta Comunale redige apposito bando per l’accesso ai contributo
e lo rende noto mediante affissione di manifesti, a mezzo stampa, pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Nel bando sono specificati i presupposti, l’eventuale scadenza, l’eventuale
riapertura dei termini, e le modalità di presentazione delle domande, fino
alla disponibilità del fondo di solidarietà.
3. Si tiene conto, quale criterio di precedenza, dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande, fino alla disponibilità del fondo di solidarietà.
Art. 7 - Istruttoria
1. Le domande di contributo sono presentate direttamente alle confederazioni
o associazioni di categoria cui aderiscono le aziende, o alle loro Cooperative
di Garanzia, o ai loro Consorzi fidi, che curano i servizi di informazione,
assistenza alla compilazione, ed ogni altro servizio di supporto alle aziende
atto ad assicurare l’esatto e celere perfezionamento delle operazioni di
credito agevolato, in quanto presupposto per l’assegnazione del contributo
comunale.
2. Al fine di rendere celermente pagabile il contributo comunale, i soggetti
indicati al comma precedente svolgono altresì le attività istruttorie concernenti
la verifica delle condizioni di ammissibilità ai contributi comunali in
aderenza al bando, e trasmettono mensilmente al Comune un rendiconto contenente
i seguenti dati:
- elenco nominativo ed indirizzo delle aziende richiedenti il contributo
comunale in possesso dei requisiti indicati all’art.5.
- importo, durata e rispondenza al vincolo di utilizzo del finanziamento
agevolato assegnato alle aziende, con indicazione della data di effettiva
erogazione del prestito.
- tasso di interesse annuo dovuto da ciascuna azienda all’istituto creditore.
- le garanzie prestate dai soggetti garanti.
3. Il Comune si riserva di acquisire direttamente presso i soggetti indicati
al comma 1 atti o notizie volte a consentire il riscontro delle condizioni
e vincoli previsti dal presente Regolamento.
4. Verificata la regolarità del rendiconto, ed entro dieci giorni dal suo
ricevimento il Comune, previa determina del responsabile di Servizio, eroga
il contributo comunale direttamente a ciascuna azienda beneficiaria del
credito agevolato.
Art. 8 - Riscontro dei risultati
conseguiti
Entro il termine stabilito dal Comune i soggetti indicati all’art. 7 comma
1 produrranno al Comune una relazione finale sul ricorso ai contributi disciplinati
dal presente Regolamento ed i relativi risultati conseguiti.
Art. 9 - Ritenuta d’acconto
1. Sull’ammontare dei contributi economici è applicata la ritenuta d’acconto
di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n° 600 del 1973 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 10 - Albo dei Soggetti
beneficiari
1. I beneficiari del sostegno economico e l’entità del contributo conseguito
sono oggetto di iscrizione nell’Albo Comunale dei soggetti beneficiari di
provvidenze di natura economica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7.4.2000,
n° 118.
Art. 11 - Collocazione normativa
del regolamento
1. Il presente regolamento costituisce integrazione ed allegato al vigente
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare
in data 29.12.1990.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento entra in
vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune.