CAPO II - PROCEDURE
Art.6 (TERMINI)
Art.7 (ISTANZE)
Art.8 (ISTRUTTORIA)
Art.9 (DELIBERAZIONI - PARERI)
Capo III - SETTORI D'INTERVENTO
Capo IV - SOGGETTI AMMESSI
Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art.13 (PERSONE FISICHE)
Art.14 (ENTI - ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' ORDINARIA)
Art.15 (ENTI - ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' STRAORDINARIA)
Art.16 (LIMITI)
Art.17 (CONCORSO - PATROCINIO - IMMAGINE)
Capo VI - ASSISTENZA - SICUREZZA SOCIALE - SOCIO UMANITARIO
Capo VII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
Capo VIII - SVILUPPO ECONOMICO
Capo IX - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
Capo XI - INTERVENTI STRAORDINARI
Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI
Allegato A ISTANZA DI CONCESSIONE (Persona fisica)
Allegato B ISTANZA DI CONCESSIONE PER L'ATTIVITA' DI
ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Allegato C ISTANZA DI CONCESSIONE (Manifestazioni,
Iniziative, ecc.)sali
ad inizio pagina
Capo I - FINALITA'
Art.1
1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri
di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,
in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7.8.1990, n.241,
assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento
delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche
impiegate.
Art.2
1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite
dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità
degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti
e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare
dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi
si riferiscono.
Art.3
1. La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare
la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi
di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8.6.1990, n.142, degli enti
ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli
cittadini che ne fanno richiesta.
Art.4
1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici
sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla
legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento,
anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme
previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8.6.1990, n.142.
Art.5
1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art.4
può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli
enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente
dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale. sali
ad inizio pagina
CAPO II - PROCEDURE
Art.6 (TERMINI)
1. Ai fini della programmazione degli interventi ordinari, a far data dal
1.1.1991, le domande, ad eccezione per quelle a carattere assistenziale
e di vantaggio economico, dovranno essere presentate entro il 31 marzo di
ogni anno.
2. Per le domande relative ad interventi di carattere straordinario, le
stesse potranno pervenire anche in seguito, ma potranno essere valutate
soltanto compatibilmente alle disponibilità di bilancio.
3. Ove non potessero essere accolte per indisponibilità finanziaria, potranno
essere tenute valide per le erogazioni da disporsi per l'anno successivo.
4. La Giunta Municipale può rivedere o modificare, in corso d'anno, le scadenze
al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione
degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie
o del verificarsi di eventi imprevedibili.
5. Con deliberazione della Giunta Municipale sono determinati i riparti,
la concessione ed erogazione dei contributi.
6. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi
regolati dal quarto comma dell'art.13.
7. Le erogazioni di cui al presente Regolamento non potranno essere effettuate
in presenza di disavanzo.
Art.7 (ISTANZE)
1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono
contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle
finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli messi a disposizione
dal Comune, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il
finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno
contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione
politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto
dall'art.7 della legge 2.5.1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18.11.1981,
n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17
direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.
Art.8 (ISTRUTTORIA)
1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al
servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun servizio alla Giunta Municipale,
riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità
di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive
dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Le Commissioni comunali costituite per operare nei vari settori dell'Amministrazione
sono preposte dalla Giunta Municipale a svolgere azione consultiva e di
indirizzo degli interventi di cui al presente Regolamento.
4. La Giunta Municipale, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle
risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma
il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti
ed iniziative inclusi nel piano.
5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore
di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi
dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta,
ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere
alla sezione competente ulteriori approfondimenti e verifiche.sali
ad inizio pagina
Art.9 (DELIBERAZIONI - PARERI)
1. La sezione competente predispone, in conformità al piano di riparto dei
fondi di cui al presente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi
dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi.
2. Il Responsabile del servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto,
il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta
alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione
viene trasmessa alla Segreteria Generale.
3. La Segreteria Generale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria
del Responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il
parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della proposta
di deliberazione.
Capo III - SETTORI D'INTERVENTO
Art.10
1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,
nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati
in ordine alfabetico:
a) Assistenza, Sicurezza sociale e Socio umanitario;
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
d) Cultura ed informazione;
e) Sviluppo economico;
f) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative
che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che
per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
Art.11 (ESCLUSIONI)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici
in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
b) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione
di iniziative promosse direttamente dal Comune con atto deliberativo apposito;
c) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni disposte come corrispettivo
di un'attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica
convenzione;
d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
e) le assegnazioni alle Autorità scolastiche o all'U.S.S.L. competente per
territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia
di socio-assistenza o diritto allo studio;
f) le assegnazioni, contribuzioni, conferimenti alle Società di cui il Comune
detiene quota del capitale azionario;
g) le assegnazioni, contribuzioni, conferimenti agli Enti di diretta emanazione
del Comune;
h) i contributi obbligatori ai Consorzi per la manutenzione ordinaria delle
strade vicinali ai quali il Comune partecipa, con una quota di spese sino
al 50%, nella misura indicata nei singoli statuti approvati dal Consiglio
Comunale;
i) le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi
per la fruizione di beni e dei servizi da disciplinare in conformità all'art.32,
comma 2°, lettera g, della legge 8.6.1990, n.142;
l) le agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici
servizi disciplinate dai rispettivi regolamenti.sali
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Capo IV - SOGGETTI AMMESSI
Art.12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta
dall'Amministrazione a favore: a) di persone residenti o "temporaneamente
presenti" nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle
finalità stabilite dal presente Regolamento; b) di enti pubblici e Consorzi
per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del
Comune; c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni
di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente
la loro attività in favore della popolazione del Comune; d) di associazioni
non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività
a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione
deve risultare da un atto approvato in data precedente.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi
economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni
e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto
e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità
o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse
generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza
sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono
presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art.13 (PERSONE FISICHE)
1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari
del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento
richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a
comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere
per lo stesso, e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa
ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4.1.1968, n.15, dei redditi
effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione
ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente
beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi
finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà
essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato
la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata
dall'Ente alla presentazione da parte dell'interessato della documentazione
comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la
spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque
minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta
in proporzione.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano
d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, avvalendosi se
del caso del Servizio Economale, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato
in bilancio e destinato per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione
in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria
per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza
sociale. Successivamente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi
disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con
atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art.45 della legge 8.6.1990,
n.142.sali ad inizio
pagina
Art.14 (ENTI - ASSOCIAZIONI
- ATTIVITA' ORDINARIA)
1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione
di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro
attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano
alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza
di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio
di previsione e dal programma di attività. Per l'anno successivo a quello
per il quale l'ente o Associazione ha fruito del contributo del Comune,
oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato
il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato
il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare
considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui
statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al
Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui
conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno,
da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari avviene nel rispetto della legislazione
contabile vigente, alla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale
il contributo è stato concesso. E' consentita l'erogazione di acconti fino
al massimo del 50% del contributo concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente
o dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.
Art.15 (ENTI - ASSOCIAZIONI
- ATTIVITA' STRAORDINARIA)
1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono
la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione
di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque
pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata
dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione
dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario
nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di
sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa
quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia
dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali
viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione
od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di
cui al comma precedente viene disposta, fatte salve le norme contabili vigenti,
alla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà
chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle
spese.sali ad inizio
pagina
Art.16 (LIMITI)
1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali
maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti
di cui all'art.15, richiedono, e non può essere accordato per la copertura
di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.14.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto
od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o
privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi
finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni
e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra
prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in
merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative
e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume
responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni
che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli
organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti
nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà
esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni
irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione
delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli
accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario
di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria
dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto
attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso
agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità,
rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli
stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni,
senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute
dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente
organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente
gestiti dall'Amministrazione Comunale.
Art.17 (CONCORSO - PATROCINIO
- IMMAGINE)
1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi
annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare
dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali
attività, che da esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono
contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative
e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano
pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono
realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune
deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente
dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni
a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi
deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite
dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto
dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede
alla promozione dell'iniziativa.
6. Per la promozione della propria immagine il Comune può acquistare volumi,
pubblicazioni, medaglie, coppe, trofei e altri oggetti di rappresentanza
da offrire a personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni
culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e a singoli che ne
facciano richiesta motivata. Tali spese vanno ricomprese in quelle di rappresentanza
e disposte nei limiti della disponibilità del relativo stanziamento di bilancio.sali
ad inizio pagina
Capo VI - ASSISTENZA - SICUREZZA SOCIALE - SOCIO UMANITARIO
Art.18
1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente
finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di
soggetti handicappati;
f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze e dei problemi
alcool-correlati;
g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano
momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale,
finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali
affrontate ed al reinserimento sociale, scolastico e produttivo delle persone
assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
a) all'attivazione delle istituzioni comunali, preposte a realizzare gli
obbiettivi individuati dal precedente comma;
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche
e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente
per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato
che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi
di cui sopra;
d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per
la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle
istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti;
Art.19
1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili
ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in apposti specifici
capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art.18 e tenuto
conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'art.13.
2. Le istituzioni comunali e le Commissioni costituite per operare nel settore
possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento
e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano.
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza,
si provvede secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.13.sali
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Capo VII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
Art.20
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo
delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico,
per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri
organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone
residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie
ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello
sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari
motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni
per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione,
in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione,
a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni
di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare
rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica ed al prestigio
della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza
delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV
e V.
Art.21
1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature
di cui al comma 3 del precedente art.22, è regolata mediante apposita deliberazione
adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata
e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione
deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione
delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte
del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico,
lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore,
quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso
il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa
al Comune.sali ad inizio
pagina
Capo VIII - SVILUPPO ECONOMICO
Art.22
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei
settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante
interventi rivolti, in particolare:
a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne
e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia
al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle
attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione
e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia
aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine
della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle
produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi
turistici verso il territorio comunale;
d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire
la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive
per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore di associazioni o comitati e di altri organismi
volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari
esistenti nel territorio comunale.
f) a contributi per l'effettuazione di lavori di miglioramento estetico
relativi ad edifici compresi nella perimetrazione del centro storico della
Città, le cui facciate prospettino spazi pubblici.
g) a contributi ed interventi diretti alla realizzazione di opere di urbanizzazione
realizzate dai privati.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività
di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale
di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione
è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali
da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume
alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per
l'organizzazione della manifestazione.
3. La concessione di contributi "una tantum" per le finalità di cui sopra
avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.15 e 16 del presente
Regolamento.
Art.23
1. Le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla
lettera e) del comma primo del precedente art.22 si osservano le norme di
cui agli artt.14 e 16 del presente Regolamento.sali
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Capo IX - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
Art.24
1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali
ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati
principalmente:
a) in favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale
ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) in favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel
Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) in favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle
opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche,
pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono
patrimonio delle comunità;
d) in favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono
scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e
di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) in favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni,
mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche,
sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono
alla sua valorizzazione.
Art.25
1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva
rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella
programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia
per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante
con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni
stabilite dai precedenti capi II, IV e V.
Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
Art.26
1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei
valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente
finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi
o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione
e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia
dei valori naturali ed ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni
ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione,
le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative
di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti
capi II, IV e V.sali
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Capo XI - INTERVENTI STRAORDINARI
Art.27
1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal
presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente,
organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che
sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta
degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato
se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature
per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo
le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione
delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste
nei precedenti capi II, IV e V.
Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.28
1. Ai benefici di cui al presente regolamento verranno applicate le disposizioni
contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965, n.
575, nel testo sostituito dall'art. 3 della Legge 19.03.1990, n. 55, recante
norme per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre forme di criminalità
organizzata.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito
del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo diviene esecutivo.
3. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la
pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai
soggetti previsti dagli artt.3, 4 e 5.sali
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Allegato A
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona fisica)
Al Comune di Borgo San Dalmazzo
___I___ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________il ___________________________
residente in ____________________________________ via ___________________________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune
ed a tal fine fa presente quanto segue:
1. il contributo è richiesto a favore di ____________________________________________________
(1);
2. il contributo _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2);
3. la spesa prevista per l'intero intervento ascende a euro
_____________________________________;
4. il contributo richiesto al Comune ascende a euro
_____________________________________;
Allega alla presente:
a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari
dei componenti il nucleo familiare;
b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa
per lo stesso occorrente.
lì, ________________________ _________________________
(firma)
_________________
(1) indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto
il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato
direttamente al richiedente, precisarlo.
(2) indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.sali
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Allegato B
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI,
COMITATI
Al Comune di Borgo San Dalmazzo
___I___ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________il ___________________________
residente in _______________________________________ via _____________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
__________________________________________________________________________________
(1)
con sede in ________________________________via ______________________________
n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività
che (2) ____________________________________________________
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno ___________, nel settore
_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
(3)
secondo il programma allegato alla presente.
___I___ sottoscritt__ dichiara che (2) _________________________________
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
* non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito,
secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2.5.1974, n.115 e dall'art.4
della legge 18.11.1981, n.659;
* si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l'attività (2) ________________________ dallo stesso
rappresentat__, per l'attuazione del programma presentato;
* ______ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ___________
dell'importo di euro _____________________.
Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.
per gli anni successivi:
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.
lì, ________________________ _________________________
(firma)
_________________
(1) denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) ente o associazione o comitato e denominazione
(3) secondo l'elencazione effettuata dall'art.10 del Regolamento Comunale.
sali ad inizio pagina
Allegato C
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)
Al Comune di Borgo San Dalmazzo
___I___ sottoscritt__ __________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________il ___________________________
residente in ______________________________________ via _________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
__________________________________________________________________________________
(1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione,
in codesto Comune, nel periodo dal __________________ al ________________________,
della seguente manifestazione/iniziativa:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in
conformità all'art.14 del Regolamento Comunale, allegato alla presente.
___I___ sottoscritt__ dichiara che (3) _______________________________________________
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
* non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito,
secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2.5.1974, n.115 e dall'art.4
della legge 18.11.1981, n.659;
* si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
* ______ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio ___________
dell'importo di euro _____________________ per la manifestazione/iniziativa
avente finalità analoghe a quelle a cui si riferisce la presente iniziativa;
* dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le
prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _________________________________________________
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente
ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature
ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno
messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti
pubblici o privati.
Allega alla presente i seguenti documenti:
- programma dettagliato della manifestazione/iniziativa.
- preventivo analitico delle spese o delle entrate con le quali le stesse
verranno finanziate.
- copia dell'ultimo bilancio approvato.
lì, ________________________ _________________________
(firma)
_________________
(1) denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) illustrare le finalità della manifestazione/iniziativa.
(3) ente o associazione o comitato e denominazione.
1) CONTRIBUTI:
Con i contributi l'Amministrazione partecipa al raggiungimento del fine
comune, proprio dell'ente o associazione e/o privati richiedenti.
2) SUSSIDI:
Con i sussidi l'Amministrazione partecipa al raggiungimento dei bisogni
individuali. Possono avere carattere monetario o di erogazioni di particolari
facilitazioni a favore di privati per integrazioni dirette in convitti,
istituti per anziani, ecc. nonché per contributi famigliari, interventi
economici urgenti, integrazioni minimali di vita.
3) VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE:
L'Amministrazione favorisce, in alternativa e/o ad integrazione dei contributi
e sussidi, il raggiungimento dei fini sia collettivi che individuali. I
vantaggi economici possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni o ausili
finanziari, esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tariffe stabilite
per i servizi pubblici, o mediante l'utilizzo di strutture o locali di proprietà
comunale o di supporti tecnico-logistici, per specifiche finalità di interesse
collettivo o privato.
4) PATROCINIO:
Costituisce protezione o sostegno dell'istituzione al richiedente.