Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito applicativo
Art. 3 - Esclusioni
Art. 4 - Condizione per la stipula dei contratti
Art. 5 - Limite di spesa
Art. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi
esterni
Art. 7 - Selezione degli esperti mediante procedure
comparative
Art. 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante
procedure comparative
Art. 9 - Presupposti per il conferimento di incarichi
professionali in via diretta
Art. 10 - Disciplinare di incarico
Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito
dell'incarico
Art. 12 - Regime particolare per i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
Art. 13 - Pubblicità degli incarichi
Art. 14 - Controllo della Corte dei Conti
Art. 15 - Invio
Art. 16 - Norma finale
Art. 1 - Oggetto
1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri,
e le modalità procedurali per il conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni, esercenti o meno
attività professionale continuativa, di comprovata esperienza (d’ora in
avanti “incarichi”).
2. Le presenti disposizioni trovano correlazione con quanto previsto dall’articolo
7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall’articolo
110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dall’art. 3 comma 56 della legge 244/2007
e dall’art. 6 del D.L. 112/2008.
Art. 2 - Ambito applicativo
1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano
in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione
e senza coordinamento con l’attività del committente. I relativi incarichi
sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del
codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento
di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché
prolungata nel tempo.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le
seguenti tipologie:
a) “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività
di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna
di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati
dello studio e le soluzioni proposte;
b) “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma
di ricerca da parte dell’ente;
c) “incarico di consulenza”, che può assumere contenuto diverso e in genere
avere per oggetto la richiesta di pareri, valutazioni ed espressione di
giudizi ad esperti in materie di interesse dell’Ente.
d) “incarico di collaborazione”, l’incarico diverso dai precedenti, finalizzato
a supportare l’attività degli ordinari uffici del Comune
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa,
si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di
rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che
si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità
e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della
prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente
nonché il compenso pattuito.
Detti contratti sono affidati secondo le regole previste per quelli specificati
al precedente comma 1 lettera d).
5. Non possono essere affidatari di incarichi disciplinati dal presente
regolamento i soggetti che si trovino nella condizione di impossibilità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino
in situazioni incompatibili per legge o regolamento con l’affidamento degli
incarichi qui disciplinati. L’assenza di cause di esclusione deve essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto incaricato.
Art. 3 - Esclusioni
1. Il presente Regolamento non si applica:
-agli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi
di direzione politica);
- agli incarichi professionali regolati dal Decreto Leg.vo n° 163/2006 e
dal Regolamento Comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia,
per i quali si applicano i procedimenti ivi previsti;
- agli incarichi per la nomina dei componenti della commissioni di concorso
in quanto già disciplinati da specifica normativa;
- agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale
dell’amministrazione conferente, qualora manchino nell’ente figure corrispondenti
(esempio medico del lavoro incaricato ex legge 626, ecc.);
- agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere
gli scopi dell’’Amministrazione;
- agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio
giudiziale;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
e ai membri di commissioni e organi istituzionali;
Art. 4 - Condizione per la stipula
dei contratti
I contratti specificati all’art. 2 possono essere stipulati, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio
Comunale.
Art. 5 - Limite di spesa
1.Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui all’art.
2 è fissato nel bilancio di previsione.
2.Sono ammesse variazioni al bilancio in presenza di esigenze sopravvenute.
Art. 6 - Presupposti per il
conferimento di incarichi esterni
1. Gli incarichi possono essere conferiti dai responsabili dei servizi,
per prestazioni rientranti nelle materie loro attribuite, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata
competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, evidenziati analiticamente
nell’atto di conferimento:
a) rispondenza dell’oggetto della prestazione d’opera intellettuale alle
competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento al Comune e coerenza
con le esigenze di funzionalità del Comune.
b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la
cui realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi
di qualificata professionalità;
c) acquisizione di certificazione attestante l’inesistenza all’interno dell’organizzazione
del Comune, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al proprio interno, da accertare per mezzo di una reale
e documentata ricognizione.
d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate;
a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse
a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea
conseguiti secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero lauree
specialistiche, ovvero altre specializzazioni frutto di percorsi didattici
universitari completi o definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti,
in aggiunta alla laurea triennale.
e)determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f) conferimento dell’incarico nel rispetto delle procedure successivamente
indicate.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino
nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 7 - Selezione degli esperti
mediante procedure comparative
1. Il Responsabile di Servizio, acquisita la certificazione di cui all’art.
6 comma 1 lettera c), procede alla individuazione dell’esperto cui conferire
l’incarico professionali previa procedura comparativa, pubblicizzata con
specifico avviso, nel quale sono evi¬denziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale
o coordinato e continuativo);
c) la sua durata, il luogo e il compenso previsti;
d) i requisiti di ammissione, la documentazione da presentare per la partecipazione
alla selezione ed ogni altra specificazione necessaria.
2. Gli avvisi sono pubblicati almeno all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune e per la durata di almeno 15 giorni consecutivi; sono ammesse
riduzioni della durata nei casi urgenti, debitamente illustrati.
Art. 8 - Criteri per la selezione
degli esperti mediante procedure comparative
1. Il responsabile del Servizio procede alla selezione degli esperti ai
quali conferire gli incarichi tramite procedure di comparazione dei curricula,
da valutare con riferimento ai criteri di competenza professionale emergenti
dai titoli posseduti e dalle esperienze formative e lavorative, seguite,
ove ritenuto necessario, da un eventuale colloquio.
2. Può essere utilizzato, integrato con quello precedente, il criterio del
ribasso del compenso offerto rispetto a quello indicato dall’Ente nell’avviso.
3. L’Ente può inoltre conferire l’incarico tenendo conto anche delle caratteristiche
qualitative e metodologiche dell'offerta, dedotte dalle modalità di svolgimento
delle prestazioni illustrate dal candidato.
4. In ogni caso il Comune stabilisce i criteri di selezione in relazione
alle peculiarità dell'incarico da conferire.
5. Fatto salvo il principio della comparazione l’Ente può definire altri
od ulteriori criteri selettivi. Può inoltre attingere, per incarichi successivi,
ad elenchi di candidati già positivamente selezionati.
6. Per le procedure comparative il Responsabile di Servizio può avvalersi
di una commissione tecnica interna composta da Responsabili di Servizio,
nominata con proprio atto e presieduta dal medesimo.
Art. 9 - Presupposti per il
conferimento di incarichi professionali in via diretta
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il Comune può conferire ad
esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento
di procedure comparative e con la dovuta motivazione, soltanto quando ricorra
almeno una delle seguenti circostanze:
a) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili per il Comune, non risulta oggettivamente compatibile
con i termini imposti dall’esperimento della procedura comparativa. Le circostanze
invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili
all’Ente.
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale,
scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle
abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati
da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione
dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento
di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti
attuatori;
d) gli incarichi di importo inferiore a 3.000,00 euro (al netto dell’IVA
e dei contributi), i quali possono essere affidati direttamente “intuitu
personae”, fermo restando il divieto di scorporo nell’ambito della medesima
tipologia; le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono
in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria
e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del Comune, e che
si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti tra quelli del
comma 6, art. 53 del decreto L.vo 165/2001(personale delle P.A.).
e) nel caso di procedura compartiva andata deserta od infruttuosa.
Art. 10 - Disciplinare di
incarico
1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante
stipulazione di un disciplinare, inteso quale atto di natura contrattuale,
nel quale sono specificati gli obblighi del professionista.
2. II contratto deve contenere inoltre, quali elementi essenziali, l'indicazione
della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione
e di verifica delle prestazioni professionali, e il compenso.
Art. 11 - Verifica dell'esecuzione
e del buon esito dell'incarico
1. Il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico
particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie
fasi di sviluppo. Verifica inoltre il buon esito dell'incarico, mediante
riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati da esso
prodotti.
Trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione
del contratto.
Art. 12 - Regime particolare
per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, n. 3, c.p.c., nel
rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni
d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere
resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio
competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate
ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto
delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico
e dal responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa
interna né gestionali, come pure non può rappresentare l’ente all’esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato;
la sua attività può essere esercitata presso le sedi del Comune, secondo
le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione
i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali
all’espletamento dell’incarico.
Art. 13 - Pubblicità degli
incarichi
1. Ai sensi del l’art. 1 comma 127 della legge 662/1996 il Responsabili
dei Servizi rendono note tutte le determine recanti gli incarichi conferiti
mediante la loro pubblicazione sul sito internet del Comune.
2. Gli elenchi di dette determine, contenenti per ogni incarico i riferimenti
identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto,
la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi
con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica.
3. Inoltre, in virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244, i disciplinari di incarico relativi a rapporti
di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione
sul sito del Comune del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico
e del relativo compenso.
Art. 14 - Controllo della
Corte dei Conti
1. Le determinazioni di conferimento di incarichi di studio o di consulenza
comportanti spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi
a cura dei Responsabili di Servizio alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173 legge 266/2005.
Art. 15 - Invio
1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.
Art. 16 - Norma finale
1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte II°.
2. Dalla sua entrata in vigore viene abrogato il Regolamento per il conferimento
di incarichi individuali ad esperti esterni al comune approvato con deliberazione
della Giunta comunale n° 282 in data 7.12.2006 nonché ogni altra disposizione
regolamentare della Giunta comunale con esso incompatibile.