Regolamenti:
Commercio su aree pubbliche
Norme di attuazione
Art. 1 – Riferimenti normativi statali e regionali
Art. 2 – Classificazione del Comune; obiettivi della
regolamentazione del commercio su aree pubbliche
Art. 3 – Forme di commercio su aree pubbliche cui si
riferisce la regolamentazione
Art. 4 – Dimensionamento e conformazione delle aree
mercatali: configurazione transitoria corrispondente a quella attuale
Art. 5 – Dimensionamento e conformazione delle aree
mercatali: configurazione definitiva
Art. 6 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a
seguito della riorganizzazione delle aree mercatali
Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio
Art. 8 – Assegnazione di posteggi ad agricoltori
Art. 9 – Assegnazione dei posteggi per esposizione
di merci
Art.10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati (spunta)
Art.11 – Assegnazione dei posteggi per miglioria
Art.12 – Subingressi
Art.13 – Sostituzione del titolare dell’autorizzazione
Art.14 – Registrazione delle presenze e delle assenze;
casi di decadenza della concessione e di sospensione dell’attività
Art.15 – Ferie
Art.16 – Giorno ed orario del mercato; modalità di
accesso degli operatori
Art.17 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art.18 – Mercati con cadenza superiore alla mensile;
giorni ed orari, modalità di accesso degli operatori
Art.19 – Obblighi degli operatori
Art.20 – Organi di vigilanza e di controllo
Art.21 –
Sanzioni
Nota bene: Le tavole e gli allegati citati nel testo non sono qui pubblicati
Art. 1 – Riferimenti normativi
statali e regionali
1. Il regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche si riferisce
principalmente alle seguenti disposizioni statali e regionali, che nel testo
sono richiamate con le sigle riportate a fianco di ognuna:
| NORMA |
SIGLA UTILIZZATA
NEL TESTO |
| Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativo al settore
del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59” |
D. Lgs. 114/98 |
| Legge regionale
12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio
in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114” |
L.R. 28/99 |
| Deliberazione del
Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563 – 13414 “Indirizzi generali
e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio
al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 114” |
D.C.R. 563/99 |
| Deliberazione del
Consiglio Regionale 1 marzo 2000, 626 – 3799 “Indirizzi regionali per
la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art.
28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” |
D.C.R 626/00 |
| Deliberazione della
Giunta Regionale 2 aprile 2001,n. 32 – 2642 “L.R. 12 novembre 1999,
n. 28 – Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina
delle vicende giuridico-amministrative del settore” |
D.G.R. 32/01 |
| Decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” |
D. Lgs. 228/01. |
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Art. 2 – Classificazione del Comune;
obiettivi della regolamentazione del commercio su aree pubbliche
1. La classificazione dei Comuni ai fini della programmazione del commercio
stabilita dalla L.R. 28/99 e ripresa dalla D.C.R. 563/99 e dalla D.C.R. 626/00
inserisce Borgo San Dalmazzo tra i Comuni subpolo della rete distributiva
primaria.
2. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche si riferisce, pertanto,
agli obiettivi generali ed ai criteri orientativi di tipo dimensionale e tipologico
stabiliti, per i Comuni intermedi, dalla D.C.R. 626/00 con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
• Organizzazione della disposizione del mercato in modo da garantire l’igienicità,
la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;
• Accorpamento in zone attigue degli articoli simili, pur con vincoli ragionevolmente
ampi alle merceologie da trattare in ciascuna posizione;
• Valorizzazione del ruolo della produzione agricola attraverso la destinazione,
nell’ambito mercatale, di apposite aree riservate agli agricoltori;
• Rispetto di edifici ed ambiti di rilevante interesse culturale ed ambientale.
3. La regolamentazione del commercio su area pubblica, con riguardo ai mercati
settimanali, è conseguente anche ad alcuni obiettivi e ad alcuni interventi
di qualificazione urbana:
• Conferma della funzione commerciale di Via Roma con destinazione non alimentare
ed ampliamento della superficie di vendita;
• Connotazione di piazza IV Novembre per la vendita di prodotti non alimentari
e alimentari, diversi da ortofrutta e prodotti ittici, contestuale alla riqualificazione
della piazza;
• Realizzazione di una zona per i produttori agricoli biologici (escluso ortofrutta)
in P.zza IV Novembre per il mercato del giovedì;
• Conferma della funzione commerciale di Via Giovanni XXIII con destinazione
alimentare/non alimentare con ampliamento della superficie di vendita;
• Conferma della funzione commerciale di Via Valdieri con destinazione alimentare/non
alimentare con ampliamento della superficie di vendita.
• Realizzazione di un mercatino di prodotti biologici in P.zza Liberazione.
Art. 3 – Forme di commercio su
aree pubbliche cui si riferisce la regolamentazione
1. La regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel Comune di Borgo
San Dalmazzo definita dalle presenti norme fa riferimento alle seguenti tipologie
di commercio:
• Mercati settimanali in strade e piazze del capoluogo;
• Mercati a cadenza superiore alla mensile;
• Mercati a cadenza mensile;
• Commercio in forma itinerante.
• Aree di cui all’art. 4 comma 1° lett. c) del D.C.R. 01 marzo 2000 n. 626-3799
saranno individuate di volta in volta contestualmente all’adozione del provvedimento
istitutivo della relativa manifestazione.
2. Sono previste aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi e zone di
sosta prolungata nelle seguenti zone:
- Fraz. Beguda: n° 3 posteggi in Via Frassati o nell'area parcheggi compresa
tra Via Frassati e Via C.A. Dalla Chiesa;
- Fraz. Aradolo La Bruna: n° 2 posteggi nella zona adiacente la cappellina
"Madonna del Buon Viaggio".
3. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse,
di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre
lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque
forma di commercio su area pubblica attraverso un’ordinanza motivata contenente
l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento;
l’ordinanza ha effetto limitatamente al persistere delle ragioni che l’hanno
determinata.
4. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma
il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica
di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza
eventuali spostamenti o sospensioni dell’attività commerciale dovranno essere
concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.
5. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai
commi 3 e 4 precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell’evento
che determina lo spostamento, in posizione prossima a quella originaria o
quando ciò non sia possibile, anche in conseguenza delle dimensioni del posteggio
da rilocalizzare, in altre zone in posizione tale da non ostacolare l’attività
degli operatori che già sono insediati in questa piazza. La posizione viene
definita con il provvedimento che stabilisce lo spostamento.
Art. 4 – Dimensionamento e conformazione
delle aree mercatali: configurazione transitoria corrispondente a quella attuale
1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono reistituiti
i mercati che, con frequenza settimanale, hanno luogo in strade e piazze e
che già sono esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione
stessa.
2. Si tratta di una configurazione transitoria destinata ad evolvere verso
la configurazione definitiva indicata nell’art. 5 a seguito della riconfigurazione
funzionale e di immagine di piazza IV Novembre e di parte di: Via Roma, Via
Marconi, Via Borga e Via Bealera Nuova.
3. La conformazione dei mercati, nella loro configurazione transitoria, è
visualizzata nelle tav. 1-2-3 allegate. Il numero con cui ogni posteggio è
contraddistinto negli atti comunali (numero riportato anche nelle tav. 1-2-3),
la tipologia merceologica trattata, la dimensione autorizzata sono:
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ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA
1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98.
AREA N. 1
| UBICAZIONE: |
CENTRO STORICO |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
GIOVEDI' |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
14 |
| Pesce |
2 |
| Ortofrutta |
7 |
| Non alimentari |
49 |
| Produttori agricoli
|
3 |
| Da assegnare |
5 |
AREA N. 1 ELENCO POSTEGGI
VIA ROMA: generi non alim., fiori, piante, sementi ed affini.
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 7 |
Non aliment. |
Mercerie |
8 x 2.5 |
NO |
| 8 |
Non aliment. |
Abbigl./tessuti |
8.6 x 2.5 |
SI |
| 9 |
Non aliment. |
Intimo |
8.1 x 2.5 |
SI |
| 10 |
Non aliment. |
Sementi |
10 x 2.5 |
SI |
| 11 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
9 x 2.5 |
SI |
| 12 |
Non aliment. |
Intimo |
8 x 2.5 |
SI |
| 13 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
3.5 x 2.5 |
NO |
| 28 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.2 x 2.5 |
NO |
| 29 |
Non aliment. |
Intimo |
8.2 x 2.5 |
NO |
| 30 |
Non aliment. |
Tessuti |
8.1 x 2.5 |
SI |
| 31 |
Non aliment. |
Calzature |
6 x 2.5 |
NO |
| 32 |
Non aliment. |
Casalinghi |
8 x 2.5 |
NO |
| 33 |
Non aliment. |
Mercerie |
8 x 2.5 |
NO |
| 34 |
Non aliment. |
Intimo |
6.6 x 2.5 |
NO |
| 35 |
Non aliment. |
Acc. Abbigliamento
|
7.5 x 2 |
NO |
| 36 |
Non aliment. |
Acc. Abbigliamento
|
8.9 x 2 |
NO |
| 37 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.35 x 2 |
NO |
| 38 |
Non aliment. |
Tessuti |
8.1 x 2 |
SI |
| 39 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
9.25 x 2 |
NO |
| 41 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
7.1 x 3 |
NO |
P.ZZA MARTIRI: generi non alimentare
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 42 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.30 x 4 |
SI |
| 43 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.25 x 4 |
SI |
| 53 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 4 |
SI |
| 54 |
Non aliment. |
Bianch. per la casa
|
8 x 4 |
SI |
| 55 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 4 |
NO |
| 56 |
Non aliment. |
Casalinghi |
10 x 2.8 |
SI |
P.ZZA LIBERAZIONE: generi alimentari/non alimentari.
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 44 |
Alimentare |
Formaggi |
7.5 x 3.5 |
SI |
| 45 |
Alimentare |
Formaggi |
8.5 x 4 |
SI |
| 46 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3.5 |
SI |
| 47 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3.5 |
SI |
| 48 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 3.5 |
NO |
| 49 |
Alimentare |
Polli rosticceria
|
8 x 3.5 |
SI |
| 50 |
Non aliment. |
Calzature |
6 x 8 |
SI |
| 51 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
11 x 7 |
SI |
| 52 |
Non aliment. |
Accessori x abbigl.
|
6 x 8 |
SI |
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VIA BEALERA NUOVA: generi alimentari/non alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 5 |
Non aliment. |
Filati mercerie
|
9 x 2 |
SI |
| 20 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3 |
SI |
| 4 |
Alimentare |
Polli rosticceria
|
7 x 3 |
SI |
| 3 |
Non aliment. |
Tappeti, orologi,
c.d. |
6 x 4 |
SI |
| 2 |
Non aliment. |
Ferramenta |
8 x 3 |
SI |
| 70 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 3 |
SI |
| 69 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 3 |
SI |
| 60 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.8 x 2.5 |
SI |
VIA BORGA: generi alimentari/non alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 71 |
Non aliment. |
|
7 x 3 |
SI |
| 72 |
Alimentare |
Pasta fresca |
6 x 3 |
SI |
| 73 |
Alimentare |
Formaggi |
6 x 3 |
SI |
| 0 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 2 |
NO |
| 1 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 2.5 |
SI |
| 62 |
Non aliment. |
|
5 x 1.5 |
NO |
| 63 |
Non aliment. |
|
5 x 1.5 |
NO |
| 64 |
Non aliment. |
|
5 x 1.5 |
NO |
VIA MARCONI: generi alimentari/non alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 56 |
Non aliment. |
Casalinghi |
9.1 x 2 |
SI |
| 57 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.25 x 2 |
NO |
| 58 |
Non aliment. |
Intimo/mercerie
|
8.80 x 2 |
NO |
| 59 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 2.5 |
SI |
| 60 |
Non aliment. |
Calzature |
7.8 x 2.5 |
SI |
| 61 |
Non aliment. |
Prod. per la casa
|
8 x 3 |
SI |
| 62 |
Non aliment. |
Acc. Per calzature
|
5.2 x 3 |
SI |
| 63 |
Non aliment. |
Pr. igiene persona
|
7.6 x 3 |
SI |
| 64 |
Non aliment. |
Intimo |
8.5 x 3.5 |
SI |
| 65 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
6.6 x 3.5 |
SI |
| 66 |
Alimentare |
Formaggi |
6.1 x 3.5 |
SI |
| 67 |
Non aliment. |
Pr.per la persona
|
6.75 x 3.5 |
SI |
| 68 |
Non aliment. |
Calzature |
7.5 x 3.5 |
SI |
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P.ZZA GRANDIS: generi alimentari, fiori e piante, sementi ed affini.
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 65 |
Non aliment. |
Sementi/piantine
|
7.8 x 5 |
SI |
| 66 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 67 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 68 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8.1 x 5.5 |
SI |
| 74 |
Alimentare |
|
8.1 x 5.5 |
SI |
| 75 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 76 |
Alimentare |
Pesce |
6.4 x 5 |
SI |
| 77 |
Alimentare |
Pesce |
6.4 x 6 |
SI |
| 78 |
Alimentare |
Dolciumi |
6.4 x 6 |
SI |
| 79 |
Alimentare |
Ortofrutta |
7.2 x 6 |
SI |
| 80 |
Prod. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 5 |
SI |
| 81 |
Prod. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 5 |
SI |
V.LO DEL TROGLIO: produttori agricoli generi alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 82 |
Pr. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 83 |
Pr. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 84 |
Pr. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 85 |
Pr. Agricolo |
Ortofrutta |
9.2 x 2.8 |
NO |
AREA N. 2
| UBICAZIONE: |
VIA GIOVANNI XXIII |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
LUNEDI' |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
1 |
| Pesce |
1 |
| Ortofrutta |
1 |
| Non alimentari |
2 |
| Produttori agricoli
|
/ |
| Da assegnare |
5 |
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AREA N. 2 ELENCO POSTEGGI
VIA GIOVANNI XXIII: generi alimentari/non alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Alimentari |
Ortofrutta |
8 x 3 |
SI |
| 2 |
Alimentari |
Pesci |
8 x 3 |
SI |
| 3 |
Alimentari |
Formaggi |
8 x 3 |
SI |
| 4 |
Non aliment. |
Intimo |
8 x 3 |
SI |
| 5 |
Non aliment |
|
8 x 3 |
SI |
| 6 |
Non aliment. |
Articoli per la
casa |
8 x 3 |
SI |
| 7 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 8 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 9 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 10 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
AREA N. 3
| UBICAZIONE: |
VIA VALDIERI |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
SABATO |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
/ |
| Pesce |
/ |
| Ortofrutta |
/ |
| Non alimentari |
/ |
| Produttori agricoli
|
/ |
| Da assegnare |
6 |
AREA N. 3 ELENCO POSTEGGI
VIA VALDIERI: generi alimentari/non alimentari
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 2 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 3 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 4 |
Non alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 5 |
Non alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 6 |
Non alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
4. Per l’assegnazione di posteggi nella conformazione transitoria dei mercati
descritta nel comma 3 e nelle tav. 1-2-3 conseguente ad eventuali nuove assegnazioni
a seguito di cessazioni di attività non accompagnate da subingressi, a subingressi,
a migliorie, a spunta deve essere rispettata prioritariamente l’omogeneità
con i generi precedentemente venduti nel posteggio interessato dall’assegnazione
o per lo meno, come vincolo inderogabile, la connotazione tipologica della
zona e cioè:
- Via Marconi: generi non alimentari (fino alla rilocalizzazione nella posizione
definitiva indicata nell’articolo 5 e nella tav. 4), il posteggio n. 66 può
essere utilizzato per la vendita prodotti caseari in deroga alla connotazione
tipologica prevalente della zona;
- Via Bealera Nuova: il posteggio n. 5 mantiene la posizione attuale, poi
verrà trasformato in posteggio esposizione veicoli.
- Via Borga: generi non alimentari (fino alla ricollocazione nella posizione
definitiva indicata nell'art. 5 e nella tav. 4, i posteggi n.ri 0-1 mantengono
la posizione attuale poi verranno eliminati; i posteggi n.ri 72 e 73 possono
essere utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e i n.ri 62, 63, 64
possono essere utilizzati per la vendita di prodotti non alimentari in deroga
alla connotazione tipologica prevalente della zona);
- Via Roma: generi non alimentari (fino alla ricollocazione il posteggio n.
37 mantiene le dimensioni attuali poi verrà modificato, il posteggio n. 38
mantiene la posizione attuale poi verrà eliminato).
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Art. 5 – Dimensionamento e conformazione
delle aree mercatali: configurazione definitiva
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’art. 2, il Comune opera
con il presente regolamento un intervento modificativo dell’attuale conformazione
delle aree mercatali garantendo la conservazione del diritto alla partecipazione
al mercato ai titolari dei posteggi che devono essere rilocalizzati; si applicano,
al riguardo, le disposizioni dell’art. 6. Nella conformazione definitiva SI
originano nuovi posteggi rispetto alla situazione attuale.
2. Le tav. 4-5-6 allegate evidenziano gli obiettivi geograficamente individuabili
e le situazioni di contrasto che si intendono eliminare nel passaggio dalla
conformazione attuale a quella definitiva delle aree mercatali.
3. La conformazione definitiva dei mercati, è la seguente:
AREA N. 1
| UBICAZIONE: |
CENTRO STORICO |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
GIOVEDI' |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
14 |
| Pesce |
2 |
| Ortofrutta |
7 |
| Non alimentari |
49 |
| Produttori agricoli
|
3 |
| Da assegnare o ricollocare
|
19 |
AREA N. 1 ELENCO POSTEGGI
VIA ROMA: generi non alimentari posteggi aumentati di una unità rispetto alla
conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 4 |
Non aliment. |
|
8 x 2,5 |
NO |
| 5 |
Non aliment. |
|
8 x 2 |
NO |
| 6 |
Non aliment. |
|
4 x 2 |
NO |
| 7 |
Non aliment. |
Mercerie |
8 x 2.5 |
NO |
| 8 |
Non aliment. |
Abbigl./tessuti
|
8.6 x 2.5 |
SI |
| 9 |
Non aliment. |
Intimo |
8.1 x 2.5 |
SI |
| 10 |
Non aliment. |
Sementi |
10 x 2.5 |
SI |
| 11 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
9 x 2.5 |
SI |
| 12 |
Non aliment. |
Intimo |
8 x 2.5 |
SI |
| 13 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
3.5 x 2.5 |
NO |
| 28 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.2 x 2.5 |
NO |
| 29 |
Non aliment. |
Intimo |
8.2 x 2.5 |
NO |
| 30 |
Non aliment. |
Tessuti |
8.1 x 2.5 |
SI |
| 31 |
Non aliment. |
Calzature |
6 x 2.5 |
NO |
| 32 |
Non aliment. |
Casalinghi |
8 x 2.5 |
NO |
| 33 |
Non aliment. |
Mercerie |
8 x 2.5 |
NO |
| 34 |
Non aliment. |
Intimo |
6.6 x 2.5 |
NO |
| 35 |
Non aliment. |
Acc. Abbigliamento
|
7.5 x 2 |
NO |
| 36 |
Non aliment. |
Acc. Abbigliamento
|
8.9 x 2 |
NO |
| 37 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
12 x 1,80 |
NO |
| 39 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
9.25 x 2 |
SI |
| 41 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
7.1 x 3 |
SI |
sali ad inizio pagina
P.ZZA IV NOVEMBRE: generi non alimentari/alimentari diversi da ortofrutta
e prodotti ittici non presente nella conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 14 |
Non alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 15 |
Non alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 16 |
Non alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 17 |
Non alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 18 |
Alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 19 |
Alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 20 |
Alimentare |
|
7.5 x 5 |
SI |
| 21 |
Alimentare |
|
7.5 x 4 |
SI |
| 22 |
Alimentare |
|
5,5 x 2,5 |
NO |
| 23 |
Prod. Agr. Biol.
|
Non ortofrutta |
5 x 2 |
NO |
| 24 |
Non alimentare |
Esposizione veicolo
|
5 x 2 |
SI |
P.ZZA MARTIRI: generi non alimentari posteggi confermati rispetto alla
conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Non aliment. |
Esposizione veicoli
|
5 x 2 |
SI |
| 42 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.3 x 4 |
SI |
| 43 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.25 x 4 |
SI |
| 53 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 4 |
SI |
| 54 |
Non aliment. |
Bianch. per la casa
|
8 x 4 |
SI |
| 55 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 4 |
NO |
| 56 |
Non aliment. |
Casalinghi |
10 x 2.8 |
SI |
P.ZZA LIBERAZIONE: generi alimentari/non alimentari posteggi confermati
rispetto alla conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 44 |
Alimentare |
Formaggi |
7.5 x 3.5 |
SI |
| 45 |
Alimentare |
Formaggi |
8.5 x 4 |
SI |
| 46 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3.5 |
SI |
| 47 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3.5 |
SI |
| 48 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 3.5 |
NO |
| 49 |
Alimentare |
Polli rosticceria
|
8 x 3.5 |
SI |
| 50 |
Non aliment. |
Calzature |
6 x 8 |
SI |
| 51 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
11 x 7 |
SI |
| 52 |
Non aliment. |
Accessori x abbigl.
|
6 x 8 |
SI |
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VIA BEALERA NUOVA: generi alimentari/non alimentari posteggio n. 5 da rilocalizzare
rispetto alla conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 5 |
Non aliment. |
Esposizione veicoli
|
5 x 2 |
SI |
| 20 |
Alimentare |
Formaggi |
8 x 3 |
SI |
| 4 |
Alimentare |
Polli, rosticceria |
7 x 3 |
SI |
| 3 |
Non aliment. |
Tappeti,orologi,cd.
|
7 x 3 |
SI |
| 2 |
Non aliment. |
Ferramenta |
8 x 3 |
SI |
| 70 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 3 |
SI |
| 69 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 3 |
SI |
| 60 |
Non aliment. |
Tappeti, orologi,
cd. |
8.8 x 2.5 |
SI |
VIA BORGA: generi non alimentari posteggi diminuiti di tre unità rispetto
alla conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 71 |
Non aliment. |
|
7 x 3 |
SI |
| 72 |
Non aliment. |
|
6 x 3 |
SI |
| 73 |
Non aliment. |
|
6 x 3 |
SI |
| 62 |
Prod.agr.biol. |
Ortofrutta |
7,5 x 1,5 |
NO |
| 63 |
Prod.agricolo |
Ortofrutta |
7,5 x 1,5 |
NO |
VIA MARCONI: generi non alimentari posteggio nr. 66 da rilocalizzare rispetto
alla conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 56 |
Non aliment. |
Casalinghi |
9.1 x 2 |
SI |
| 57 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8.25 x 2 |
NO |
| 58 |
Non aliment. |
Intimo/mercerie
|
8.8 x 2 |
NO |
| 59 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
8 x 2.5 |
SI |
| 60 |
Non aliment. |
Calzature |
7.8 x 2.5 |
SI |
| 61 |
Non aliment. |
Prod. per la casa
|
8 x 3 |
SI |
| 62 |
Non aliment. |
Acc. Per calzature
|
5.2 x 3 |
SI |
| 63 |
Non aliment. |
Pr. Igiene persona
|
7.6 x 3 |
SI |
| 64 |
Non aliment. |
Intimo |
8.5 x 3.5 |
SI |
| 65 |
Non aliment. |
Abbigliamento |
6.6 x 3.5 |
SI |
| 66 |
Non Aliment. |
Tappeti, orologi..
|
6.1 x 3.5 |
SI |
| 67 |
Non aliment. |
Pr. per la persona
|
6.75 x 3.5 |
SI |
| 68 |
Non aliment. |
Calzature |
7.5 x 3.5 |
SI |
sali ad inizio pagina
P.ZZA GRANDIS: generi alimentari, fiori e piante, sementi ed affini confermati
rispetto alla conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 65 |
Non aliment. |
Sementi/piantine
|
7.8 x 5 |
SI |
| 66 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 67 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 68 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8.1 x 5.5 |
SI |
| 74 |
Alimentare |
|
8.1 x 5.5 |
SI |
| 75 |
Alimentare |
Ortofrutta |
8 x 5.5 |
SI |
| 76 |
Alimentare |
Pesce |
6.4 x 5 |
SI |
| 77 |
Alimentare |
Pesce |
6.4 x 6 |
SI |
| 78 |
Alimentare |
Dolciumi |
6.4 x 6 |
SI |
| 79 |
Alimentare |
Ortofrutta |
7.2 x 6 |
SI |
| 80 |
Prod. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 5 |
SI |
| 81 |
Prod. Agricolo |
Ortofrutta |
6 x 5 |
SI |
V.LO DEL TROGLIO: generi alimentari posteggi confermati rispetto alla conformazione
attuale. Il posteggio n. 85 viene suddiviso in due.
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 82 |
Prod. Agricolo
|
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 83 |
Prod. Agricolo
|
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 84 |
Prod. Agricolo
|
Ortofrutta |
6 x 2.5 |
SI |
| 85 |
Prod. Agricolo
|
Ortofrutta |
4,5 x 2,5 |
NO |
| 85/a |
Prod. Agricolo
|
Ortofrutta |
4,5 x 2,5 |
NO |
Posteggi che vengono rilocalizzati rispetto alla conformazione precedente:
66 di via Marconi e 1, 72, 73 di via Borga vengono rilocalizzati in p.zza
IV Novembre o in P.zza Grandis;
0 di via Borga, 38 di via Roma, 5 di via Bealera Nuova vengono rilocalizzati
in via Marconi o in p.zza IV Novembre o in Via Borga;
Verrà ridotta la metratura del 5 di via Bealera Nuova in mt. 5 x 2 e trasformato
in esposizione veicoli.
AREA N. 2
| UBICAZIONE: |
VIA GIOVANNI XXIII |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO:
|
LUNEDI' |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
2 |
| Pesce |
1 |
| Ortofrutta |
1 |
| Non alimentari
|
2 |
| Produttori agricoli
|
2 da assegnare
|
| Da assegnare |
3 |
AREA N. 2 ELENCO POSTEGGI
sali ad inizio pagina
VIA GIOVANNI XXIII: generi misti posteggi aumentati di un unità rispetto alla
conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Alimentari |
Ortofrutta |
8 x 3 SI |
|
| 2 |
Alimentari |
Pesci |
8 x 3 SI |
|
| 3 |
Alimentari |
Formaggi |
8 x 3 SI |
|
| 4 |
Non aliment. |
Intimo |
8 x 3 |
SI |
| 5 i |
Alimentar |
|
8 x 3 |
SI |
| 6 |
Non aliment. |
Articoli per la
casa |
8 x 3 |
SI |
| 7 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 8 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 9 |
Non aliment. |
|
8 x 3 |
SI |
| 10 |
Prod. Agricolo
|
|
8 x 3 |
SI |
| 11 |
Prod. Agricolo
|
|
8 x 3 |
SI |
AREA N. 3
| UBICAZIONE: |
VIA VALDIERI |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
SABATO |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
07.00/14.00 |
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Alimentari |
/ |
| Pesce |
/ |
| Ortofrutta |
/ |
| Non alimentari
|
/ |
| Produttori agricoli
|
/ |
| Da segnare |
8 |
AREA N. 3 ELENCO POSTEGGI
VIA VALDIERI: generi alimentari posteggi aumentati di due unità rispetto alla
conformazione attuale
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 2 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 3 |
Alimentare |
|
8 x 3 |
SI |
| 4 |
Prod. Agricolo
|
|
8 x 3 |
SI |
| 5 |
Non alimentare
|
|
8 x 3 |
SI |
| 6 |
Non alimentare
|
|
8 x 3 |
SI |
| 7 |
Non alimentare
|
|
8 x 3 |
SI |
| 8 |
Non alimentare
|
|
8 x 3 |
SI |
AREA N. 4
| UBICAZIONE: |
P.ZZA LIBERAZIONE |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
1° DOMENICA DEL
MESE |
| PERIODO: |
TUTTO L'ANNO |
| ORARIO: |
09.00/17.00 OTT/MAR
|
| ORARIO: |
09.00/18.00 APR/SETT
|
| TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE |
NUMERO BANCHI |
| Prod. e vend biolog. |
|
| Da segnare |
20 |
AREA N. 4 ELENCO POSTEGGI
sali ad inizio pagina
P.ZZA LIBERAZIONE: prod. e vend. di prodotti biologici
| N° POSTEGGIO |
SETTORE |
MERCEOLOGIA |
DIMENSIONI Mt. |
AUTOMEZZO |
| 1 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 2 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 3 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 4 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 5 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 6 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 7 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 8 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 9 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 10 |
Prod. biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 11 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 12 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 13 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 14 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 15 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 16 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 17 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 18 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 19 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
| 20 |
Vend. Biologico
|
|
4 x 3 |
NO |
4. Sono incluse nelle aree pubbliche utilizzabili dal mercato le seguenti
zone che invece, nella configurazione attuale, non ospitano operatori commerciali:
P.zza IV Novembre e tratto di Via Roma. Le seguenti zone: P.zza XI Febbraio,
via Mons. Riberi e P.zza Falcone e Borsellino potranno venire utilizzate come
aree mercatali solamente quando, per motivi inderogabili, vengano soppressi
temporaneamente dei posteggi al mercato del giovedì.
5. Il passaggio dalla conformazione attuale delle aree mercatali descritta
nell’art. 4 precedente e nella tav. 1-2-3 a quella definitiva descritta nel
comma 3 del presente articolo e nella tav. 4-5-6 avviene gradualmente in parallelo.
6. I commercianti titolari di un posteggio da rilocalizzare conservano il
diritto alla partecipazione al mercato. La nuova posizione della loro attività,
viene individuata con le procedure descritte nell’art. 6.
7. La rilocalizzazione dei posteggi conseguente al passaggio dalla configurazione
attuale a quella definitiva deve inderogabilmente rispettare la connotazione
tipologica stabilita per le singole zone del mercato nel comma 3 precedente.
8. Il numero complessivo di posteggi è superiore a quello della configurazione
attuale descritta nell’art.4 e nelle tav. 1-2-3. Pertanto la riassegnazione
dei posteggi per effetto di rilocalizzazioni con le procedure dell’art. 6
deve essere effettuata rispettando contemporaneamente sia il numero massimo
di posteggi a tal fine previsti in ogni zona nel comma 3 precedente, quando
specificato, sia al numero complessivo dei posteggi attuali che, come detto,
viene aumentato nella configurazione definitiva del mercato.
9. Per l’assegnazione di posteggi nella conformazione definitiva del mercato
conseguente ad eventuali nuove assegnazioni a seguito di cessazioni di attività
non accompagnate da subingressi, a subingressi, a migliorie, a spunta deve
essere rispettata prioritariamente l’omogeneità con i generi precedentemente
venduti nel posteggio interessato dall’assegnazione o per lo meno, come vincolo
inderogabile, la connotazione tipologica della zona indicata nel comma 3.
Art. 6 – Modalità di riassegnazione
dei posteggi a seguito della riorganizzazione delle aree mercatali
1. La riassegnazione dei posteggi conseguente alla riorganizzazione del mercato
avviene in base alle opzioni esercitate dai concessionari, che sono chiamati
ad esprimerle secondo l’ordine della maggiore anzianità di frequenza risultante
dall’atto di concessione; nel caso in cui il commerciante abbia acquisito
un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella
della concessione del posteggio originario. A parità di data prevale la maggiore
anzianità di iscrizione al registro imprese.
2. L’opzione esercitata ai sensi del precedente comma è comunque condizionata
dalla dimensione dei posteggi disponibili e dalla coerenza tra le tipologie
merceologiche vendute e quelle pertinenti la zona in cui sussiste la disponibilità
di posteggi.
3. L’opzione esercitata dai concessionari deve inoltre tener conto degli aspetti
igienico-sanitari e di sicurezza e non può causare pregiudizio nell’articolazione
del mercato.
Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio
1. Il Comune, accertata la disponibilità di posteggi sull’area mercatale,
indice un bando per sollecitare domande per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del commercio e della relativa concessione di posteggio; il
bando è indetto entro 30 giorni dall’accertata disponibilità di almeno un
posteggio.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed
è affisso all’albo pretorio.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata al
Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il bando contiene:
a) L’elenco dei posteggi disponibili, la localizzazione di ciascuno, il numero
che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza.
b) Il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l’istanza deve
essere spedita;
c) L’indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
d) I dati e le informazioni che devono essere riportati nella domanda;
5. Nell’ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto
più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
6. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
7. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l’autorizzazione
e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) Richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità
nell’assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della
Regione Piemonte in attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 e relative
norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento
dei soggetti stessi.
sali ad inizio pagina
b) Maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente
nell’ambito del mercato.
c) Maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto
richiedente, così come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese,
già registro ditte;
d) A parità delle condizioni di cui alle lettere a, b, c la priorità è data
ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor
numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano
nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti
già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
e) Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari
di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande
degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all’assegnazione
vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione
per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l’attività.
La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il
requisito professionale in data più risalente e, in subordine nonché per il
settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
8. Il procedimento per l’autorizzazione si conclude entro 90 giorni decorrenti
dal quindicesimo successivo alla scadenza del termine indicato nel bando per
la presentazione delle domande; decorso tale termine senza che sia stato notificato
il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.
9. Qualora la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento,
entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato dal bando,
richiede all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
gli elementi integrativi previsti dalla normativa in vigore che non siano
già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso non possa acquisire
autonomamente. L’interessato deve fornire le integrazioni richieste all’interno
dei termini di cui al comma 8, pena la decadenza della domanda.
10. Qualora la domanda risulti irregolare, il responsabile del procedimento
archivia la pratica e ne da notizia all’interessato entro 10 giorni dal ricevimento
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11. Il medesimo operatore, persona fisica o giuridica, può essere titolare
fino ad un massimo di tre autorizzazioni e può fruire di altrettante concessioni
di posteggio. E’ ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio
di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento
nei medesimi giorni ed orari.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della
concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta
se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.
Art. 8 – Assegnazione di posteggi
ad agricoltori
1. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costituiti come persone
fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti
come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata
alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A.
per l’agricoltura.
Ai sensi del D. Lgs. 228/01 le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento
delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
2. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate
ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione
giornaliera, i posteggi destinati agli operatori commerciali in possesso di
autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica.
4. I posteggi sono assegnati agli agricoltori secondo le priorità descritte
al successivo comma 6.
5. I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni regolarmente
costituite secondo le forme di legge, all’uopo costituite aventi un numero
massimo di associati non superiore a 20.
6. Ai fini dell’assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita
istanza inviata a mezzo raccomandata, si seguono, nell’ordine, i seguenti
criteri, fatto salvo quanto specificato nel comma 7:
a. Aziende iscritte nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura
biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal
regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende avente sede in Borgo
San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia
di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
b. Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto
dalla normativa, dei contributi dell’Unione Europea per le tecniche di agricoltura
a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078 / 1992 misure FI
– F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita
autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.
Hanno la priorità le aziende aventi sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto,
nei comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine,
di altre Province della Regione Piemonte.
c. Aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi
sede in Borgo San Dalmazzo o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri
comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione
Piemonte.
7. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell’11 aprile 2001,
sulla base dei criteri previsti dalla D.C.R. n. 508 – 14689 del 1 dicembre
1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito.
Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del
posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
8. Ai fini dell’applicazione delle priorità di cui al precedente comma 6 si
considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti
in vendita.
9. L’assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all’avente diritto della
concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente
alla scadenza. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo
annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione;
nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all’annuale, lo stesso posteggio
può essere oggetto di più concessioni, fermo restando il rispetto delle tipologie
di prodotti pertinenti alle aree destinate agli agricoltori indicate nella
tav. 1 e nella tav.3.
10. Il posteggio n. 85/a nell’area di vicolo del Troglio è destinato, come
indicato in tav. 4, alla vendita di prodotti agricoli stagionali. Per stagione
si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 30 giorni
e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo
a quello in cui ha inizio. Qualora il titolare non è presente viene assegnato
alla spunta.
11. Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle
norme previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi,
ai giorni ed all’orario di svolgimento dell’attività di vendita sul mercato
settimanale.
12. E’ consentita la cessione del posteggio da parte dell’agricoltore unitamente
all’azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce
in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti
dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio
prodotto.
13. Le assegnazioni dei posteggi, la spunta, le migliorie ed i subingressi
devono rispettare le tipologie merceologiche delle zone destinate agli agricoltori
indicate negli articoli 4 e 5 e nelle tavole 1-2-3 e 4-5-6.
14. Nelle more del conseguimento della configurazione definitiva delle aree
mercatali di cui all’art. 5, gli agricoltori che occupano posteggi che dovranno
essere rilocalizzati possono modificare la tipologia dei generi venduto solo
se la modifica rende coerente l’attività con la tipologia della zona in cui
verrà rilocalizzato il posteggio; la tipologia è indicata nell’art. 5.
Art. 9 – Assegnazione dei posteggi
per esposizione di autoveicoli
1. L’ area individuata nella tav. 4 in Via Bealera Nuova e P.zza IV Novembre
per l’esposizione di autoveicoli è utilizzata in base ad autorizzazione all’occupazione
temporanea di suolo pubblico, a seguito di domanda dell’interessato munita
di marca da bollo in corso legale.
2. L’autorizzazione ha validità annuale (con riferimento all’anno solare)
ed è rilasciata dal responsabile del servizio secondo l’ordine di anzianità
della presenza sul mercato nei limiti della capienza delle aree individuate
nelle tavole allegate.
3. Le aree di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente per l’esposizione
di autoveicoli.
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Art. 10 – Assegnazione giornaliera
dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta)
1. I posteggi che non sono occupati dall’operatore autorizzato entro l’ora
stabilita e quelli eventuali che fossero liberi e non ancora assegnati sono
considerati disponibili per assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati
al commercio su area pubblica presenti sul mercato.
2. I titolari di posteggio che pervengono sul mercato all’orario previsto
per la spunta non possono più accedere all’area mercatale, salvo che il loro
posteggio non venga richiesto per assegnazione giornaliera. Terminate le operazioni
di spunta non è più consentito l’accesso all’area mercatale ad alcun operatore.
3. L’assegnazione giornaliera avviene seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
a. Più alto numero di presenze sul mercato; si considera “presenza” anche
il caso in cui l’operatore sia presente all’orario della spunta pur se non
ha potuto acquisire un’assegnazione giornaliera;
b. Maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto
titolare dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come
risulta dal registro delle imprese;
c. Maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita.
4. Gli agenti della Polizia Municipale provvedono alla registrazione delle
presenze per la compilazione della graduatoria di spunta. Si considera come
presenza il fatto che l’operatore si sia presentato all’ora della spunta agli
agenti incaricati fornito delle attrezzature necessarie alla vendita, anche
se non ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera a seguito dell’effettiva
impossibilità, accertata dagli agenti, di occupare il posteggio;
per contro
la presenza non viene conteggiata nel caso in cui l’operatore non accetti
il posteggio assegnatogli.
5. La graduatoria di cui al comma precedente sono aggiornate all’inizio di
ogni mese e non è richiesta la presentazione di istanza per l’inserimento
in graduatoria. Sono compilate graduatorie distinte per ogni mercato.
6. L’assegnazione giornaliera deve rispettare le suddivisioni merceologiche
descritte negli articoli 4 e 5.
7. Il titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica a posto
fisso può partecipare alle assegnazioni giornaliere di posteggio, anche se
titolare di concessione a posto fisso, con un limite massimo complessivo di
tre posteggi, compreso quelli con concessione decennale. Non può essere utilizzata,
ai fini dell’assegnazione giornaliera, l’autorizzazione relativa a posteggi
già in concessione decennale.
8. Per gli agricoltori si applicano i medesimi criteri di priorità stabiliti
per le loro concessioni decennali, con l’aggiunta, a parità di altre condizioni,
del minor numero di presenze.
9. L’assegnazione giornaliera non comporta una preventiva domanda.
10. Le presenze continuano a computarsi da quando sono documentabili, senza
soluzione di continuità; le presenze si azzerano quando l’operatore acquisisca
un posto fisso sul mercato.
Art. 11 – Assegnazione dei posteggi
per miglioria
a.
Migliorie che comportano rilocalizzazione
1. Prima di procedere all’emanazione del bando per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione
di posteggio, si da corso alle istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione
dell’operatore pervenute entro il 11.04.2001. Dopo l'emanazione del primo
bando, qualora vi fosse ancora la disponibilità di posteggi sull'area mercatale,
si darà corso alle istanze di miglioria che comportino la ricollocazione dell'
operatore, pervenute nell’arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure
del bando precedente ed il bando successivo. Il procedimento si conclude entro
la data fissata per la pubblicazione del bando successivo e comunque, in caso
di ritardi nell’avvio delle procedure di bando, non oltre 180 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza; decorsi i termini suddetti senza che sia
stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.
2. Le istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione vengono evase rispettando,
se possibile, l’omogeneità tra la tipologia merceologica trattata e quella
che era pertinente al posteggio che si intende utilizzare; vincolo inderogabile
è costituito dalla coerenza con la connotazione tipologica della zona di destinazione
come descritta negli articoli 4 e 5.
3. Nel caso di domande concorrenti si seguono nell’ordine i seguenti criteri
di priorità:
- Maggiore anzianità di presenza sul mercato risultante dalla concessione;
- Maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica, come risultante
dall’iscrizione al registro delle imprese;
- Maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita.
4. E’ consentito ai soggetti titolari di concessione, lo scambio consensuale
del posteggio, previa presentazione di domanda. Lo scambio consensuale deve
rispettare la coerenza con la connotazione tipologia delle aree mercatali
definita negli articoli 4 e 5 e, non deve comportare peggioramenti nelle condizioni
di traffico pedonale e veicolare e non deve determinare ostacoli all’attività
di altri operatori del mercato.
5. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l’attività a
mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita ha diritto, se possibile,
ad ottenere un posteggio di ampiezza sufficiente a condizione che sia rispettata
la connotazione tipologica della zona in cui il posteggio dovrebbe essere
ubicato a norma degli articoli 3 e 4 e che il nuovo posteggio sia compatibile
con l’organizzazione generale del mercato e con i flussi veicolari e pedonali.
Non è ammessa la collocazione di questo tipo di posteggi in zone delle quali
si è prevista l’eliminazione di posteggi nel passaggio dalla configurazione
attuale (art. 4) a quella definitiva (art. 5) dell’area mercatale. b.
Migliorie che comportano modifiche delle tipologie merceologiche trattate
dall’operatore
1. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo A, sono consentite
solo se rispettano la connotazione tipologica della zona in cui è ubicato
il posteggio definita dagli articoli 4 e 5. L’operatore interessato deve presentare
domanda di miglioria, che viene esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento;
decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego,
la domanda è da intendersi accolta.
2. Le migliorie in argomento, nel caso di autorizzazioni di tipo B, sono soggette
a comunicazione al Comune di residenza, attestante – qualora si tratti di
settore alimentare – il possesso del requisito professionale previsto dall’art.
5 del D. Lgs. 114/98. La vendita può essere iniziata a comunicazione avvenuta,
comprovata dal timbro o dall’avviso postale di avvenuta ricezione da parte
del Comune. c.
Migliorie che comportano aumenti o modifiche della dimensione del posteggio
1. Le migliorie in argomento sono consentite solo se non determinano peggioramenti
nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare, se non comportano ostacoli
all’attività di altri operatori del mercato, se non interferiscono con la
percezione dei lineamenti e delle possibilità di fruizione dei beni di interesse
culturale ed ambientale.
2. L’operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene
esaminata entro 120 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza
che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi
accolta. d.
Disposizione transitoria
1. Nel tempo che intercorre tra la configurazione attuale dei mercati descritta
nell’art. 4 e nelle tav. 1-2-3 e quella definitiva descritta nell’art. 5 e
nella tav. 4-5-6, agli operatori che agiscono in posteggi che dovranno essere
rilocalizzati non è concesso alcun tipo di miglioria e non è consentito lo
scambio consensuale di cui al comma a 4 precedente. Le eventuali domande di
miglioria presentate da questi operatori sono da intendersi respinti, in deroga
a quanto detto nei commi precedenti a proposito di automatico accoglimento
di istanze se non seguite, nei termini stabiliti, da provvedimento di diniego.
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Art. 12 – Subingressi
1. Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per
causa di morte dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione
di tipo A, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto
o dal verificarsi dell’evento, inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione
di subingresso, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
5 del D. Lgs. 114/98 e dagli estremi dell’atto o dell’evento, allegandovi
l’autorizzazione originale.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in
possesso, al momento dell’evento, dei requisiti professionali di cui all’art.
5 del D. Lgs. 114/98, può continuare nell’esercizio dell’attività del dante
causa, in attesa dell’ottenimento dei requisiti ex art. 5 D. Lgs .114/98.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa
di morte, dell’azienda commerciale comporta la variazione della titolarità
dell’autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario,
purchè sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98.
4. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi,
il titolo è reinnestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
5. Fino alla variazione della titolarità dell’autorizzazione da parte del
Comune, l’operatore esercita l’attività con la copia della comunicazione recante
il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche
i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all’azienda oggetto di
trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell’anzianità
di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione
si applica anche al caso del conferimento in società.
7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell’autorizzazione,
effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più;
il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni,
posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.
Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l’attività corrispondente
ad uno solo dei settori merceologici né l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande.
9. Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per
causa di morte, dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione
di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla
stipulazione del contratto o dal verificarsi dell’evento, al proprio Comune
di residenza la comunicazione di subingresso, con l’autocertificazione del
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98 nonché degli estremi
dell’atto o dell’evento, allegandovi l’originale dell’autorizzazione.
10. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del
subentrante, l’operatore esercita l’attività con la copia della comunicazione
con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
11. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del
cedente, il primo dà comunicazione al secondo dell’avvenuta reintestazione
per gli adempimenti conseguenti.
12. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni
di tipo A.
Art. 13–Sostituzione del titolare
dell’autorizzazione
1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi
sostituire nell’attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione
che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale
dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura,
del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei
casi indicati è altresì consentito all’operatore di farsi sostituire, a titolo
temporaneo e soltanto per casi eccezionale, da altri soggetti, comunque incaricati,
che devono attenersi, nell’attività di vendita, al rispetto delle disposizioni
di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione
del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve
essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
2. Il familiare coadiutore o il dipendente deve essere munito di apposita
dichiarazione attestante il suo status rispetto al titolare; il Comune si
riserva di controllare la veridicità della dichiarazione presso gli uffici
competenti.
3. La sostituzione dell’operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori
o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma 1, a fronte di casi
eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:
- Malattia, con esclusivo riferimento all’immediatezza dell’insorgere della
stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi
della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
- Incidente, nell’immediatezza del suo verificarsi;
- Gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscano temporaneamente la
partecipazione al mercato al titolare dell’autorizzazione.
La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata
al verificarsi dell’emergenza.
4. Le disposizioni relative alla sostituzione si applicano a qualunque forma
di esercizio dell’attività, quindi anche all’occupazione di posteggi a titolo
precario (spunta), al commercio in forma itinerante, alla partecipazione a
fiere o ad altre manifestazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche
agli agricoltori.
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Art. 14 – Registrazione delle
presenze e delle assenze; casi di decadenza della concessione e di sospensione
dell’attivita’
1. Gli agenti della Polizia Municipale, prima di procedere alle operazioni
di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e
delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione
delle cause che hanno determinato l’eventuale assenza; il registro è conservato
– a disposizione del pubblico – presso gli uffici della Polizia municipale.
2. A partire dalla diciottesima assenza, fatti salvi i casi di assenze giustificate
di cui al successivo comma 3, la concessione di posteggio decade; l’assenza
cui si fa riferimento è quella addebitabile al titolare di concessione che
non acceda al mercato entro l’orario stabilito anche se – pur a fronte di
ritardo – ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera.
3. Si considerano assenze giustificate e tali da non influire sulla decadenza
della concessione quelle derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare,
ferie. E’ consentita inoltre un’assenza massima di un anno dal posteggio a
fronte di casi eccezionali e debitamente comprovati da cui derivino gravi
motivi che impediscano l’esercizio dell’attività commerciale senza con ciò
incidere sulla decadenza della concessione; nel caso di agricoltori rientrano
tra i casi eccezionali di cui trattasi la mancata o scarsa produzione a causa
di andamenti stagionali sfavorevoli o di calamità meteorologiche.
4. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima
dell’ora stabilita dall’art. 16 – comma 5 senza una motivata e grave ragione,
perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza
viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.
5. In casi di particolare gravità delle infrazioni alle norme che regolano
l’attività commerciale su area pubblica o di recidiva, il Comune dispone la
sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni
solari. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione
per due volte in un anno, anche se l’interessato ha provveduto al pagamento
dell’eventuale sanzione. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione
del cambio di residenza al Comune di nuova residenza entro 60 giorni dall’evento
comporta, per i titolari di autorizzazione di tipo B, la sospensione di cui
trattasi.
6. Per le autorizzazioni stagionali, le assenze ai fini della decadenza della
concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione
rispetto all’intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche
frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può
comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.
Art. 15 – Ferie
1. L’operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non
superiore a 30 nell’arco dell’anno solare; non è consentito il cumulo nell’anno
successivo di giorni di ferie non utilizzati nell’anno precedente.
2. Trattandosi di mercati che si svolgono con cadenza settimanale l’assenza
per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo
del massimo di cui al comma precedente, fatti salvi casi eccezionali e debitamente
comprovati la cui motivazione sia accertata ed assentita dal responsabile
del competente servizio comunale.
3. L’operatore interessato a fruire di un periodo di ferie deve inoltrare
domanda al Comune con la specificazione del periodo richiesto, per garantire
un regolare servizio al consumatore.
Art. 16 – Giorno ed orario del
mercato; modalita’ di accesso degli operatori
1. I mercati settimanali hanno luogo il lunedì, giovedì e sabato; l’orario
di inizio della vendita è compreso tra le ore 7.30 e le ore 8 ed il termine
è fissato alle ore 13.30.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce,
è consentita l’occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore
6.00.
3. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore
14.
4. I posti non occupati entro le ore 7.30 sono considerati disponibili per
l’assegnazione giornaliera.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera
sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 12.30, pena il
non conteggio della presenza, salvo che non ricorrano giustificati motivi,
che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso
di gravi intemperie.
6. Il giorno del mercato del giovedì subisce variazione se coincide con le
festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° novembre, 25 dicembre. In tale caso
il mercato viene posticipato al venerdì successivo.
7. Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite
dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.
8. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere
collocati come indicato nelle tav. 1-2-3 (conformazione transitoria dei mercati)
e nelle tav. 4-5-6 (conformazione finale dei mercati); lo spazio occupato
non può superare quello indicato nell’atto di concessione del posteggio.
9. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono
sostare nell’area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato,
quando
previsto, purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio.
In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite
a parcheggio esterne alle aree mercatali.
10. Nel giorno e nell’orario di mercato – esteso agli orari di preventiva
occupazione dello spazio pubblico di cui al comma 2 e di successiva liberazione
del posteggio di cui al comma 3 – è vietata la circolazione dei veicoli nelle
strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi
di polizia, di soccorso e di emergenza. Nel medesimo giorno e nello stesso
orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni
di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta
di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.
11. Nel caso in cui si verifica una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti
l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici,
lo sgombero della neve nelle aree mercatali.
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Art. 17 – Commercio su aree pubbliche
in forma itinerante
1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B dell’art.
28 del D. Lgs. 114/98) è svolto dagli operatori in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale, se
persona giuridica. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio
del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Può essere svolto anche dai
produttori agricoli in base all’art. 4 del D. Lgs. 228/01 trascorsi 30 gg.
dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività al Comune
ove ha sede l’azienda.
2. Il commercio in forma itinerante deve avvenire nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e può essere esercitato in tutto il territorio comunale,
purchè non si determinino ostacoli alla circolazione veicolare e pedonale,
con esclusione delle seguenti zone:
- Aree in cui sussista il divieto di sosta ai sensi del Codice della Strada;
- In tutto il centro storico il giovedì nelle ore in cui si svolge il mercato;
- Nel raggio di 500 mt. dalla zona e nelle ore in cui si svolge il mercato
del lunedì.
3. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato in orari diversi
da quelli di apertura degli esercizi commerciali ed è vietato nelle aree mercatali
nell’orario del mercato settimanale. Per orario di mercato si intende l’arco
di tempo compreso tra l’ora in cui gli operatori possono occupare i posteggi
e l’ora in cui devono lasciarli liberi.
4. Qualora il commercio in forma itinerante avvenga in frazioni o nuclei privi
di negozi, l’orario in cui può essere esercitato – ai sensi del comma 3 precedente
– è quello di apertura dei negozi del capoluogo. Se invece la frazione o il
nucleo sono dotati di negozi, si fa riferimento al loro orario di apertura.
5. L’eventuale uso di altoparlanti non deve creare disturbo.
6. E’ fatta salva la possibilità del Comune di limitare temporaneamente l’esercizio
del commercio ambulante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse.
Art. 18 – Mercati con cadenza
superiore alla mensile; giorni ed orari, modalita' di accesso degli operatori.
1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono reistituite
le manifestazioni a cadenza ultramensile “fiere-mercato” sotto indicate nelle
seguenti giornate:
-
FIERA DI S. GIORGIO: Giovedì della settimana in cui cade la ricorrenza
di San Giorgio;
-
FIERA FREDDA: 5 dicembre, viene spostata al lunedì successivo nel
caso cada di domenica.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce,
è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore
06,00.
3. L'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 7,30 e le ore 8
ed il termine è fissato per le ore 17,00 per la Fiera di S. Giorgio e per
le ore 18,00 per la Fiera Fredda.
4. Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore
18,00 per la Fiera di S. Giorgio e per le ore 19,30 per la Fiera Fredda.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera
sono obbligati a permanere sul mercato almeno fino alle ore 16,00 per la Fiera
di S. Giorgio e almeno fino alle ore 17,00 per la Fiera Fredda, pena il non
conteggio della presenza, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che
gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di
gravi intemperie.
6. Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite
dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.
7. I banchi, gli automezzi adibiti alla vendita e le attrezzature devono essere
collocati come indicato nelle tav. 7-8 (configurazione fiere); lo spazio occupato
non può superare quello indicato nell’atto di concessione o assegnazione del
posteggio.
8. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono
sostare nell’area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato,
quando
previsto, purchè non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio.
In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite
a parcheggio esterne alle aree mercatali.
9. Nel giorno e nell’orario delle fiere – esteso agli orari di preventiva
occupazione dello spazio pubblico e di successiva liberazione del posteggio
è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate
dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza.
Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli
nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati
dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la
sosta di veicoli.
10. Nel caso in cui si verifica una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti
l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici,
lo sgombero della neve nelle aree mercatali.
FIERA DI SAN GIORGIO: L’area utilizzabile è normalmente articolata in un totale
di 220 posteggi, ubicati come segue nell'area n. 4 (la posizione è indicata
nella tav.7);
FIERA FREDDA: L’area utilizzabile è normalmente articolata in un totale di
447 posteggi, ubicati come segue nell'area n. 5 (la posizione è indicata nella
tav. 8).
Le aree sopraindicate potranno essere occupate sulla base di concessione di
posteggio, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della
manifestazione, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area
pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98 provenienti da tutto
il territorio nazionale.
Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni in oggetto, avendone
titolo ai sensi dell’art. 28 c. 6 del D. Lgs. 114/98, dovranno far pervenire
al Comune di Borgo San Dalmazzo – Comando Polizia Municipale, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della
data fissata istanza di concessione di posteggio valida per il giorno di manifestazione
(non saranno accettate domande cumulative, incomplete, non prodotte su carta
legale), indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono
partecipare, la merceologia trattata, la data di iscrizione al registro imprese.
Ai fini dell’assegnazione dei posteggi ai commercianti ammessi alla manifestazione
verrà stilata graduatoria, che verrà affissa all’albo pretorio, definita seguendo
nell’ordine i seguenti criteri:
- Maggior numero di presenze cumulate dall’operatore nella manifestazione;
- Maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto
richiedente come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese, già
registro ditte;
- Priorità cronologica di presentazione.
I commercianti in oggetto verranno avvisati tramite lettera del posteggio
loro assegnatogli. Le istanze pervenute in ritardo (meno di 60 giorni dalla
manifestazione) avranno titolo di priorità sugli “spuntisti”, facendo riferimento
ad apposita graduatoria stilata ed affissa all’albo pretorio il giorno prima
della manifestazione.
Le domande pervenute lo stesso giorno della manifestazione non verranno tenute
in considerazione.
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ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA
1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00
AREA N. 4
| UBICAZIONE: |
CENTRO STORICO |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
GIOVEDI' |
| PERIODO: |
APRILE |
| ORARIO: |
07.00/19.00 |
| NUMERO TOT. POSTEGGI |
220 |
AREA N. 4 ELENCO POSTEGGI
| VIA / PIAZZA |
NUMERO POSTEGGI |
| VIA ROMA |
19 |
| P.ZZA LIBERAZIONE
|
9 |
| P.ZZA MARTIRI |
14 |
| VIA GARIBALDI |
43 |
| VIA MARCONI |
31 |
| VIA DOGLIANI |
9 |
| VIA OSPEDALE |
16 |
| VIA V.VENETO |
48 |
| VIA DON GHIBAUDO
|
8 |
| VIA BEALERA NUOVA
|
8 |
| VIA BORGA |
3 |
| P.ZZA GRANDIS |
12 |
AREA N. 5
| UBICAZIONE: |
CENTRO CITTADINO |
| GIORNO DI SVOLGIMENTO: |
05 DICEMBRE |
| ORARIO: |
07.00/19.00 |
| NUMERO TOT. POSTEGGI |
447 |
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AREA N. 5 ELENCO POSTEGGI
| VIA / PIAZZA |
NUMERO POSTEGGI |
| VIA ROMA |
36 |
| P.ZZA LIBERAZIONE
|
9 |
| P.ZZA MARTIRI |
14 |
| VIA GARIBALDI |
43 |
| VIA MARCONI |
31 |
| VIA DOGLIANI |
9 |
| VIA OSPEDALE |
16 |
| VIA DON GHIBAUDO
|
8 |
| VIA V.VENETO |
48 |
| VIA BOVES |
19 |
| VIA LOVERA |
56 |
| VIA MADONNA DEL
CAMPO |
17 |
| L.GO ARGENTERA
|
31 |
| C.SO BARALE |
62 |
| VIA GIOVANNI XXIII
|
12 |
| VIA CANDELA |
6 |
Art. 19 – Obblighi degli operatori
1. Durante l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, anche
occasionale, l’esercente deve essere munito dell’originale dell’autorizzazione;
non è consentito, in alcun caso, esercitare l’attività con copia fotostatica
dell’autorizzazione.
2. I titolari di concessione di posteggio devono occupare esclusivamente lo
spazio previsto nella concessione; le tende ed attrezzature simili non devono
eccedere – in proiezione verticale – lo spazio pertinente ad ogni posteggio.
In ogni caso la presentazione delle merci non deve intralciare il passaggio
del pubblico.
3. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti
la loro attività, ed alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature.
I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi
contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non
assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura
dell’operatore.
4. E’ vietata la vendita di generi alimentari non idonei al consumo non conformi
alle leggi sanitarie; è altresì vietata la vendita di generi non conformi
all’autorizzazione o non coerenti con la tipologia merceologica della zona
in cui è collocato il posteggio descritta negli articoli 4 e 5. In entrambi
i casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti
i prodotti che si trovano nel posto di vendita.
5. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono
essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e
qualità dei prodotti.
6. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli
edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati
a terzi nell’esercizio della loro attività.
7. L’allacciamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla fognatura comporta
una preventiva autorizzazione da parte degli organi di vigilanza; il costo
dell’allacciamento e del consumo sono a carico dell’operatore.
8. Nell’espletamento dell’attività è vietato l’uso di mezzi di amplificazione
vocale o di diffusione di suoni che siano fastidiosi per l’utenza e per i
residenti.
9. L’amministrazione comunale non è responsabile di furti e danneggiamenti
che si verificano durante l’esercizio dell’attività commerciale.
10. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che
regolano l’attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni
previste dalle norme vigenti.
Art. 20 – Organi di vigilanza
e di controllo
1. La vigilanza ed il controllo del commercio su area pubblica spetta agli
agenti della Polizia Municipale, il cui Comandante è responsabile dei procedimenti
di competenza comunale.
2. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi
di polizia e dall’autorità sanitaria.
3. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno,
possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare
con gli organi di vigilanza e di controllo ai sensi del Decreto Giunta Regionale
02 aprile 2001, n. 32-2642.
Art. 21 - Sanzioni
In caso di accertata violazione del presente regolamento e delle norme in
materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni di cui agli
artt. 22 e 29 del D. Lgs. 114/98 e successivi provvedimenti e il Regolamento
Comunale per le applicazioni delle sanzioni amministrative alle violazioni
ai regolamenti e ordinanze.
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