Articolo 1 - Istituzione del mercato
Articolo 2 - Soggetti partecipanti
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Responsabile del mercato
Articolo 5 - Orario
Articolo 6 - Richiesta e assegnazione delle aree
Articolo 7 - Assegnazione delle aree
Articolo 8 - Norme per la presentazione di prodotti
sul mercato
Articolo 9 - Asta di helix pomatia
Articolo 10 - Altri prodotti
Articolo 11 - Divieti
Articolo 12 - Regolazione della circolazione pedonale
e veicolare
Articolo 13 - Servizio vigilanza igienico-sanitario
Articolo 14 - Pulizia area occupata
Articolo 15 - Responsabilita'
Articolo 16 - Canone di occupazione del suolo pubblico
e diritto di mercato
Articolo 17 - Danneggiamenti
Articolo 18 - Sanzioni
Articolo 19 - Norme transitorie e finali
Articolo 1 - Istituzione del
mercato
Nel Comune di Borgo San Dalmazzo è istituito il Mercato della Chiocciola.
Per Mercato della Chiocciola si intende la manifestazione commerciale che
si svolge su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
indetta al fine di valorizzare e promuovere la diffusione della chiocciola.
Articolo 2 - Soggetti partecipanti
A tale mercato possono partecipare i seguenti operatori:
a. I soggetti di cui alla Legge 59/1963 e s.m.e i.;
b. I soggetti di cui al D.Lvo 228/2001;
c. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28
del D.L.vo 31 marzo 1998, n.114, provenienti da tutto il territorio nazionale;
d. Associazioni e Comitati del Comune di Borgo San Dalmazzo aventi per finalità
statutaria la valorizzazione dell'Helix Pomatia (ai quali verrà destinato
un apposito spazio);
e. Altri soggetti purchè autorizzati ai sensi di legge.
Articolo 3 - Ambito territoriale
Il Mercato della Chiocciola si svolge presso l'area adiacente l'ex stabilimento
Bertello nella giornata di svolgimento della Fiera Fredda.
L'Amministrazione Comunale determina con ordinanza del Sindaco eventuali
variazioni di data, di durata e dell'ambito territoriale di svolgimento
del mercato, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, antecedenti lo svolgimento del Mercato.
Articolo 4 - Responsabile del
mercato
Il Mercato è gestito da un responsabile nominato dal Sindaco del Comune
di Borgo San Dalmazzo per chiamata diretta.
Il Responsabile del Mercato sovrintende a tutta l'attività ad esso relativa
e non può svolgere attività commerciali o altre attività ritenute incompatibili
con la funzione da lui svolte nel Mercato.
Durante lo svolgimento del Mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi
compiti da agenti della Polizia Municipale e da addetti comunali.
Articolo 5 - Orario
L'orario di attività di vendita del Mercato è dalle ore 8,00 alle ore 14.
In caso di esaurimento della merce il responsabile del Mercato ne dichiara
la chiusura anticipata.
E' consentito all'operatore di occupare il posteggio un'ora prima dell'orario
di vendita. Il posteggio deve essere abbandonato entro un'ora dopo la chiusura
del mercato.
Articolo 6 - Richiesta e assegnazione
delle aree
L'assegnazione di posteggio nell'area di Mercato per l'esposizione e la
commercializzazione dei prodotti è riservata ai soggetti di cui all'art.2,
che facciano pervenire richiesta scritta entro 60 giorni antecedenti al
Mercato al Comune di Borgo San Dalmazzo. Chi non avrà provveduto nei termini
utili a richiedere l'assegnazione del posteggio potrà eventualmente parteciparvi
a seguito di assegnazione che verrà effettuata alle ore 7.45 dal Direttore
del Mercato, in base alla disponibilità dei posti vacanti.
E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.
Le domande devono indicare:
a) Generalità complete del richiedente, indirizzo della persona fisica o
giuridica, numero di partita iva o codice fiscale;
b) Numero di presenze maturate nelle edizioni precedenti;
c) Superficie di vendita richiesta;
d) Tipo di prodotti che si intende commercializzare. sali
ad inizio pagina
Articolo 7 - Assegnazione delle
aree
Il Responsabile del Mercato assegna i posteggi ai richiedenti osservando
la normartiva vigente.
Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, i posteggi vengono assegnati
tenendo conto della data di presentazione della domanda e delle presenze
accumulate nelle passate edizioni.
Articolo 8 - Norme per la presentazione
di prodotti sul mercato
È fatto obbligo ai venditori di esporre i prodotti in vendita individuati
da apposito cartellino indicante il nome della specie elicica di appartenenza,
del produttore o raccoglitore nonché il luogo di provenienza.
Tutta la merce esposta per la vendita deve avere un cartellino con il prezzo
indicativo di vendita ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 114/98.
Articolo 9 - Asta di helix pomatia
A giudizio del Responsabile del Mercato, le migliori chiocciole rispondenti
per qualità e caratteristiche alla "Helix Pomatia", potranno essere commercializzate
mediante asta.
Articolo 10 - Altri prodotti
Nell'ambito del Mercato sarà riservata un'area per la commercializzazione
di prodotti tipici locali come, nespole, arbosanto, topinambur, aglio, etc.
Articolo 11 - Divieti
È vietato sia nel Mercato sia nelle sue immediate adiacenze:
- Occupare spazi non regolarmente concessi;
- Ingombrare il passaggio ed ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- Attirare i compratori o venditori con grida e schiamazzi;
- Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente
beneficiario;
- Compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- Accendere fuochi;
L'ordine e la disciplina del mercato sono assicurati dalla Polizia Municipale
e dal responsabile del Mercato.
Articolo 12 - Regolazione della
circolazione pedonale e veicolare
L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza
ai sensi dell'art.7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, alla circolazione veicolare
con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata,in concomitanza con
il giorno di svolgimento del Mercato per gli orari da essa stabiliti.
Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile
ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare
il Mercato.
Articolo 13 - Servizio vigilanza
igienico-sanitario
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni
di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e
dalle ordinanze vigenti in materia.sali
ad inizio pagina
Articolo 14 - Pulizia area
occupata
Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.
Il posteggio deve essere lasciato libero dagli eventuali rifiuti prodotti
nel corso del Mercato che dovranno essere raccolti in sacchetti di plastica
a perdere, a cura del titolare del posteggio. I sacchetti dovranno essere
lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà comunque risultare pulita
e sgombra alla fine del Mercato.
Articolo 15 - Responsabilita'
L'Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo è sollevata da ogni responsabilità
in ordine a eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.
Gli operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni
da essi causati a terzi ivi compreso il Comune di Borgo San Dalmazzo.
Articolo 16 - Canone di occupazione
del suolo pubblico e diritto di mercato
Il canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) è determinato dall'apposito
Regolamento di occupazione deliberato dall'Amministrazione comunale con
atto n. 13 del 26 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il diritto di Mercato potrà essere fissato dall'Amministrazione comunale
annualmente e si intende confermato per gli anni successivi nel caso in
cui non fosse adottato apposito atto deliberativo.
È fatto obbligo ai concessionari di esporre al pubblico e in luogo accessibile
il contrassegno attestante il rilascio della concessione, unitamente alla
ricevuta del pagamento di quanto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 17 - Danneggiamenti
È vietato danneggiare le attrezzature e gli impianti del Mercato, nonché
tutto quanto compreso nell'area mercatale. I contravventori, oltre alle
previste sanzioni, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.
Articolo 18 - Sanzioni
Per violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione
amministrativa da Lit. 100.000 (€ 51,65) a Lit. 1.000.000 (€ 516,46).
Per la riscossione si applicano le procedure di cui agli artt. 16 e seguenti
della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Articolo 19- Norme transitorie
e finali
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni comunali in materia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi
riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.