Articolo 1 - Istituzione del mercato
Articolo 2 - Soggetti partecipanti
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Responsabile del mercato
Articolo 5 - Orario
Articolo 6 - Richiesta e assegnazione delle aree
Articolo 7 - Assegnazione delle aree
Articolo 8 - Divieti
Articolo 9 - Regolazione della circolazione pedonale
e veicolare
Articolo 10 - Servizio vigilanza igienico-sanitaria
Articolo 11 - Pulizia area occupata
Articolo 12 - Responsabilita'
Articolo 13 - Canone di occupazione del suolo pubblico
e diritto di mercato
Articolo 14 - Danneggiamenti
Articolo 15 - Sanzioni
Articolo 16 - Norme transitorie e finali
Articolo 1 - Istituzione del
mercato
Nel Comune di Borgo San Dalmazzo è istituito il Mercato
delle Castagne che si svolge nei giorni di lunedì e giovedì dei mesi
di ottobre e novembre.
Per Mercato della Castagna si intende la manifestazione commerciale che
si svolge su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
indetta al fine di valorizzare e promuovere la diffusione della castagna
e la sua commercializzazione.
Articolo 2 - Soggetti partecipanti
A tale mercato possono partecipare i seguenti operatori:
a. I soggetti di cui alla Legge 59/1963 e s.m.e i.;
b. I soggetti di cui al D.Lvo 228/2001;
c. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, di cui all'art.28
del D.L.vo 31 marzo 1998, n.114, provenienti da tutto il territorio nazionale;
d. Altri soggetti purchè autorizzati ai sensi di legge.
Articolo 3 - Ambito territoriale
Il Mercato delle Castagne si svolge presso l'area adiacente ai campi sportivi.
L'Amministrazione Comunale determina con ordinanza del Sindaco eventuali
variazioni di data e dell'ambito territoriale di svolgimento del mercato,
nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, antecedenti lo svolgimento del Mercato.
Articolo 4 - Responsabile del
mercato
Il Mercato è gestito da un responsabile nominato dal Sindaco del Comune
di Borgo San Dalmazzo per chiamata diretta. Il Responsabile del Mercato
sovrintende a tutta l'attività ad esso relativa e non può svolgere attività
commerciali o altre attività ritenute incompatibili con la funzione da lui
svolte nel Mercato.
Durante lo svolgimento del Mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi
compiti da agenti della Polizia Municipale e da addetti comunali.
Articolo 5 - Orario
L'orario di attività di vendita del Mercato è dalle ore 7,00 alle ore 12.00.
In caso di esaurimento della merce il responsabile del Mercato ne dichiara
la chiusura anticipata.
E' consentito all'operatore di occupare il posteggio un'ora prima dell'orario
di vendita. Il posteggio deve essere abbandonato entro un'ora dopo la chiusura
del mercato.sali ad inizio
pagina
Articolo 6 - Richiesta e assegnazione
delle aree
L'assegnazione di posteggio nell'area di Mercato per l'esposizione e la
commercializzazione dei prodotti è riservata ai soggetti di cui all'art.2,
che facciano pervenire richiesta scritta entro 60 giorni antecedenti al
Mercato al Comune di Borgo San Dalmazzo. Chi non avrà provveduto nei termini
utili a richiedere l'assegnazione del posteggio potrà eventualmente parteciparvi
a seguito di assegnazione che verrà effettuata alle ore 6.45 dal Direttore
del Mercato, in base alla disponibilità dei posti vacanti.
E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione.
Le domande devono indicare:
a) Generalità complete del richiedente, indirizzo della persona fisica o
giuridica, numero di partita iva o codice fiscale;
b) Numero di presenze maturate nelle edizioni precedenti;
c) Superficie di vendita richiesta;
d) Tipo di prodotti che si intende commercializzare.
Articolo 7 - Assegnazione delle
aree
Il Responsabile del Mercato assegna i posteggi ai richiedenti osservando
la normartiva vigente.
Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, i posteggi vengono assegnati
tenendo conto della data di presentazione della domanda e delle presenze
accumulate nelle passate edizioni.
Articolo 8 - Divieti
È vietato sia nel Mercato sia nelle sue immediate adiacenze:
- Occupare spazi non regolarmente concessi;
- Ingombrare il passaggio ed ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- Attirare i compratori o venditori con grida e schiamazzi;
- Sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente
beneficiario;
- Compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- Accendere fuochi;
L'ordine e la disciplina del mercato sono assicurati dalla Polizia Municipale
e dal responsabile del Mercato.
Articolo 9 - Regolazione della
circolazione pedonale e veicolare
L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza
ai sensi dell'art.7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n.285, alla circolazione veicolare
con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata,in concomitanza con
il giorno di svolgimento del Mercato per gli orari da essa stabiliti.
Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile
ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare
il Mercato.
Articolo 10 - Servizio vigilanza
igienico-sanitaria
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni
di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e
dalle ordinanze vigenti in materia.sali
ad inizio pagina
Articolo 11 - Pulizia area
occupata
Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.
Il posteggio deve essere lasciato libero dagli eventuali rifiuti prodotti
nel corso del Mercato che dovranno essere raccolti in sacchetti di plastica
a perdere, a cura del titolare del posteggio. I sacchetti dovranno essere
lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà comunque risultare pulita
e sgombra alla fine del Mercato.
Articolo 12 - Responsabilita'
L'Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo è sollevata da ogni responsabilità
in ordine a eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.
Gli operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni
da essi causati a terzi ivi compreso il Comune di Borgo San Dalmazzo.
Articolo 13 - Canone di occupazione
del suolo pubblico e diritto di mercato
Il canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) è determinato dall'apposito
Regolamento di occupazione deliberato dall'Amministrazione comunale con
atto n. 13 del 26 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il diritto di Mercato potrà essere fissato dall'Amministrazione comunale
annualmente e si intende confermato per gli anni successivi nel caso in
cui non fosse adottato apposito atto deliberativo.
È fatto obbligo ai concessionari di esporre al pubblico e in luogo accessibile
il contrassegno attestante il rilascio della concessione, unitamente alla
ricevuta del pagamento di quanto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 14 - Danneggiamenti
È vietato danneggiare le attrezzature e gli impianti del Mercato, nonché
tutto quanto compreso nell'area mercatale. I contravventori, oltre alle
previste sanzioni, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.
Articolo 15 - Sanzioni
Per violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione
amministrativa da Lit. 100.000 (€ 51,65) a Lit. 1.000.000 (€ 516,46).
Per la riscossione si applicano le procedure di cui agli artt. 16 e seguenti
della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Articolo 16- Norme transitorie
e finali
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni comunali in materia. Per quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legislazione
statale e regionale in materia.