Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Localizzazione degli impianti
Art. 4 - Norme specifiche in merito all’inserimento
territoriale ed ambientale dei campi fotovoltaici
Art. 5 - Dismissione degli impianti in area agricola
Art. 6 - Impegno convenzionale
Art. 7 - Garanzie
Art. 8 - Presentazione Istanze
Art. 9 - Sanzioni
Art. 1 - Definizioni
Nell’ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
• Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta
di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal
disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione
(inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione,
piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture
necessarie ad una installazione a regola d’arte, alla corretta manutenzione
ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete
elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche
da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
• Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente
sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad
inseguimento;
• Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore
fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento
1kW/m2 e temperatura di 25°C);
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le installazioni e ristrutturazioni,
sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è
superiore a 20KWp;
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici
la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle
superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.
3. Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali,
paesaggio ed edilizia.
Art. 3 - Localizzazione degli
impianti
3.1) AREE DI ATTRAZIONE:
I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle
seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC:
a) Aree produttive;
b) Aree per attrezzature ed impianti speciali;
c) Aree per parcheggi pubblici (compatibilmente con soluzioni che mantengano
la possibilità di destinare il sito a parcheggio);
d) Aree commerciali;
e) Discariche di rifiuti esaurite – aree in fase di conduzione post mortem,
ex. cave;
sali ad inizio pagina
3.2) AREE DI ESCLUSIONE
L’installazione di campi fotovoltaici non è comunque consentita nelle seguenti
zone di esclusione:
a) Aeroporti ed aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 1 km;
b) aree militari;
c) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto
elevata (Fa, Ca, Cp del PAI e Sistema Informativo Rischi e del PRGC); valanghe
e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio
a pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema Informativo Rischi e del PRGC);
d) Parchi e riserve regionali ex. L.R. 12/1990;
c) Terreni ad uso agricolo qualora in classe prima e seconda di capacità
d’uso del suolo;
d) Aree in fascia A e B e C del PAI;
g) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di rispetto da aree urbanizzate
ed urbanizzande di natura residenziale pari a m. 100;
h) Aree agricole di salvaguardia ambientale;
i) Aree agricole di rispetto degli abitati;
l) Nelle aree destinate all'attività agricola ove è permessa l’installazione
dei compi fotovoltaici, devono essere rispettati i seguenti arretramenti
minimi dal ciglio delle strade:
- mt. 60 per le autostrade;
- mt. 40 per le strade statali ed i raccordi autostradali;
- mt. 30 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede
superiore a mt. 10,50;
- mt. 20 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede
inferiore a mt. 10,50;
- mt. 10 per le strade vicinali di uso pubblico.
m) aree a parco fluviale proposte con deliberazione del consiglio comunale
n.59 del 27/11/2009;
3.3) AREE DI REPULSIONE
Nelle aree di repulsione sotto elencate vi è una resistenza di tipo paesaggistico-ambientale
del territorio alla localizzazione dei campi fotovoltaici normati dal presente
regolamento, la cui severità in termini di mitigazione e compensazione degli
impatti deve essere realizzata con estremo scrupolo secondo le prescrizioni
elencate all’art.4 del presente regolamento:
a) Fasce di rispetto di metri 3000 dai parchi e riserve naturali regionali
ex. L.R. 12/1990, e dalle aree a parco fluviale proposte con deliberazione
del consiglio comunale n.59 del 27/11/2009;
b) Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex. art. 136 e 157
del d.lgs. 42/2004 (beni ex. legge 1497/1939 e d.m. 1/08/1985 “Galassini”);
c) Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge
n° 157/1992;
d) Siti di interesse Comunitario SIC;
e) Aree boscate (art. 142 d.lgs. 42/2004);
f) Classe terza di capacità d’uso del suolo;
g) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio
di pericolosità media (Em del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi,
PRGC);
3.4) AREE NEUTRE
Sono considerate aree neutre tutte le zone non ricomprese nei punti precedenti
in quanto non esprimono livelli di criticità o preferenzialità rispetto
all’installazione dei compi fotovoltaici oggetto del presente regolamento.
Nelle zone neutre si applicano comunque le prescrizioni esecutive che seguono
e quelle dell’art.4.
3.5) L’installazione di campi fotovoltaici in area agricola, se ammessa
nei punti precedenti, può essere consentita solo nel rispetto delle prescrizioni
di seguito descritte e superata la procedura di verifica, ove prevista dalla
L.R. 40/1998, nelle seguenti aree:
a) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio
di pericolosità media (aree Em del PAI): dovrà essere dimostrata la compatibilità
idraulica dell’opera tramite idonea documentazione che permetta di escludere
che l’opera generi una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della
capacità di invaso e dovrà essere sottoscritto precedentemente al rilascio
del titolo edilizio un atto di impegno registrato e trascritto di rinuncia
ad avvalersi di risarcimenti pubblici nel caso di futuri danni provocati
da eventi di piena.
b) Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 134 e 157
del d.lgs. 42/2004: dovrà essere conseguita autorizzazione da parte dell’Ente
competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni.
Art. 4 - Norme specifiche in
merito all’inserimento territoriale ed ambientale dei campi fotovoltaici
1. Le strutture afferenti ai campi fotovoltaici di cui al presente regolamento
in area agricola non potranno superare l’altezza di metri 3 . Nelle restanti
aree urbanistiche vale, per ciò che riguarda le altezze, quanto per esse
previsto dalle N.d.A. del P.R.G.C. L’altezza è da calcolare secondo i criteri
del Regolamento Edilizio con riferimento al bordo superiore del pannello
nel momento di massima inclinazione rispetto all’orizzontale.
2. La viabilità interna al sito d’impianto, da indicare accuratamente nelle
planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l’utilizzo
di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato,
se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È vietato
l’utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri
materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.
3. La rete di recinzione metallica a protezione degli impianti, ove prevista,
non deve superare l’altezza massima di m 2,50 e deve essere oggetto di interventi
di mitigazione.
4. Dovrà essere prevista la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente
indispensabili in tutte le fasi di vita dell’impianto (costruzione, esercizio
e ripristino dello stato dei luoghi preesistente l’installazione), nonché
in fase di costruzione dell’impianto, il recupero di aree degradate ivi
presenti.
5. Nelle aree agricole utilizzate per l’installazione dei campi fotovoltaici
dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali descritte nel
punto seguente (ortaggi, sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al
fine di evitare l’impoverimento e l’erosione dei terreni. In sede di progetto
dovrà essere presentato un piano di manutenzione.
6. Le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici non potranno
perdere la vocazione agricola a cui lo strumento urbanistico generale le
vincola e pertanto dovranno, continuare ad ospitare coltivi quali ad esempio
ortaggi, erbe officinali (es. lavanda), nelle corsie di terreno esistenti
tra i filari di pannelli fotovoltaici non occupate dagli impianti.
7. Il mantenimento della coltre erbosa ove il terreno su cui sono insediati
i campi fotovoltaici non possa essere destinato a coltura (es. sotto i filari
di pannelli fotovoltaici), dovrà essere condotto senza l’uso di diserbanti.
8. E’ precluso l’utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione
dei pannelli.
9. I siti devono essere recintati nel rispetto delle prescrizioni previste
dal regolamento edilizio. La recinzione dovrà essere integrata con una barriera
vegetazionale, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree ed
arbustive autoctone, con altezza tale da conseguire un efficace mascheramento
dell’impianto.
Art. 5 - Dismissione degli impianti
in area agricola
1. Al termine della vita utile dell’impianto, tutti i campi fotovoltaici,
comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori entro e fuori terra,
dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell’impianto o,
ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa
in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente
riportata nell’impegno convenzionale di cui al successivo articolo.
2. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all’autorità
competente.
3. Il termine della vita utile dell’impianto è dato dalla mancata funzionalità
dell’impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica
continuativa per almeno sei mesi, in misura inferiore al 20 % della originaria
potenza di picco. Tale circostanza deve essere comunicata all’Amministrazione
Comunale entro un mese dal costituirsi dell’evento. Al fine di consentire
il dovuto controllo il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno,
a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione,
documentazione atta a consentire tale verifica nelle forme dell’autocertificazione
o, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l’energia.
4. L’omissione dello smontaggio dell’impianto e/o della remissione in pristino
del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell’Amministrazione,
l’intervento sostitutivo e l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs.
380/2001 e s.m.i.
5. E’ comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell’impianto
previo avvio di nuovo iter procedimentale.
Art. 6 - Impegno convenzionale
1. Il titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto in area agricola,
è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto
a cura e spese del titolare dell’impianto e del proprietario del terreno,
volto all’ossequio dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare
dell’obbligo di rimozione dell’impianto al termine della sua vita utile
come definita all’art. 5 comma, a pena dell’intervento sostitutivo da parte
della Pubblica Amministrazione nonché di prestare le relative adeguate garanzie.
Art. 7 - Garanzie
1. I proponenti l’impianto devono prestare una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa
in favore del Comune per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature
di cui è composto l’impianto alla cessazione dell’attività oltreché gli
oneri di ripristino del suolo per come descritto al punto 6.3, da valutarsi
con riferimento all’anno di dismissione dell’impianto, con un minimo rivalutato
di € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. Lo smaltimento
definitivo dei materiali e delle attrezzature ed il ripristino dello stato
dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla data di
fine attività dell’impianto.
2. La polizza fideiussoria, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Comunale e l’impegno del fideiussore a rimanere obbligato
in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari
il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore medesimo, nonché
all’onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di
cui all’art. 1957 del codice civile.
3. La presentazione della suddetta polizza, vincolante ai fini della piena
efficacia del titolo autorizzativo, dovrà avvenire preventivamente alla
decorrenza dei termini di efficacia della eventuale D.I.A. e comunque prima
della formale comunicazione di inizio effettivo dei lavori. Tale comunicazione
dovrà essere acquisita al protocollo generale dell’Ente prima dell’avvio
dei lavori, pena il ripristino dei luoghi oggetto di opere già realizzate.
4. La polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino
e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall’impianto, da
attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e
l’Amministrazione Comunale.
Art. 8 - Presentazione Istanze
1. La presentazione dell’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
a. Eventuali elaborati specifici che si dovessero rendere necessari per
ottenere specifiche autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori
di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.
b. Cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell’impianto
che indichi chiaramente la vita utile presunta dell’impianto. La proroga
del termine di vita utile in caso di buon funzionamento dell’impianto andrà
concordata obbligatoriamente nei sei mesi precedenti la data di scadenza
fissata.
c. Elaborato di progetto indicante i particolari costruttivi della recinzione,
completo dell’indicazione dei relativi interventi di mitigazione, delle
cabine e degli apparati elettrici nonché degli interventi di mitigazione
ambientale prescritti dall’art. 4. e della dimostrazione del rispetto delle
norme contemplate nel presente Regolamento.
Dichiarazione formale attestante:
- l’impegno a sottoscrivere la convenzione di cui all’articolo 6;
- l’accettazione, senza riserva alcuna, della data di firma della convenzione
quale data di piena esecutività del titolo abilitativo (D.I.A.);
- l’impegno a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito l’autorizzazione
ad allacciare l’impianto alla rete elettrica pubblica da parte dell’Ente/Società
gestore della stessa;
- l’impegno a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito il nulla-osta
alla costruzione di condutture elettriche da parte del Ministero delle Telecomunicazioni
ai sensi del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato
con R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e/o del disposto del Codice delle Comunicazioni
elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.
Art. 9 - Sanzioni
Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente
regolamento, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma
a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa
di € 500 prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.