Art. 1
I beni mobili ed immobili, comprese le pertinenze costituenti il "Palazzo
Bertello" sito in Borgo San Dalmazzo Via Vittorio Veneto n° 19, o eventuali
parti di essi, possono essere concessi in uso temporaneo e nei giorni di
inutilizzo da parte del Comune, a persone fisiche, giuridiche, associazioni,
gruppi spontanei ed a quanti ne facciano richiesta per svolgervi attività
compatibili con la struttura e le sue dotazioni. In presenza di più domande
è accordata la precedenza agli utilizzatori aventi residenza o sede legale
in Borgo San Dalmazzo.
ART. 2
La concessione dei beni di cui al precedente art. 1 è autorizzata dal Responsabile
del servizio Manifestazioni del Comune, ed è subordinata, fatta salva la
disponibilità dei beni stessi, alla presentazione all'ufficio protocollo
di apposita istanza
entro
il termine di giorni 15 precedenti la data di utilizzo.
La richiesta di concessione deve essere corredata da tutte quelle notizie
atte ad illustrare con chiarezza l'attività che si intende svolgere, il
tipo di iniziativa che si intende attivare, i temi delle eventuali conferenze,
i nomi degli oratori ed ogni altra utile informazione.
ART. 3
Il Concessionario diviene custode dei beni concessi, comprese le attrezzature,
di cui risponderà in prima persona. Il Servizio Manifestazioni, in relazione
alla durata e tipologia dell'uso, nonché in base alle previsioni relative
al presunto numero degli utilizzatori, tenuto conto dei possibili rischi,
si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione alla
stipula, da parte del richiedente, di un contratto di assicurazione per
danni a persone e/o a cose con adeguati massimali.
Il Concessionario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente
delle attività svolte con l'utilizzo dei beni concessigli in uso e dei danni
comunque provocati a questi ultimi, alle suppellettili, alle attrezzature
e alle persone durante il periodo della concessione e nel caso che, scaduta
la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'uso dei beni; esso rimane
perciò obbligato al risarcimento dei danni.
ART. 4
Il Concessionario dovrà munirsi, a proprie spese, delle licenze, autorizzazioni
od altro titolo prescritto dalle leggi o dai regolamenti per lo svolgimento
della specifica attività che si intende realizzare con l'utilizzo dei beni
di cui al presente Regolamento.
La concessione dei beni oggetto del presente Regolamento per lo svolgimento
di pubblici spettacoli (cinematografici, teatrali, ecc.) con presenza sino
a 200 persone, è subordinata al preventivo deposito, a cura e spese del
richiedente, di relazione tecnica sottoscritta da profesionista abilitato,
attestante la rispondenza degli allestimenti ed impianti alle norme tecniche
previste dal D.M. 19.8.1986.
Nel caso di pubblici spettacoli con presenza di oltre 200 persone il richiedente
dovrà acquisire la preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'attività
da parte della Commissione Provinciale, o a seconda dei casi, di quella
Comunale, di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, assumentosi a
proprio carico tutti gli oneri conseguenti. sali
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ART. 5
Il concessionario dovrà sempre rispettare e far rispettare le seguenti prescrizioni:
- la capienza massima ammissibile dei fruitori dei locali non dovrà superare
quella consentita; In ogni caso i locali concessi possono contenere 1200
persone;
- dovrà assicurarsi che vi sia il libero accesso a tutte le uscite di sicurezza
anche nella porzione esterna alle medesime e che le stesse siano praticabili
e funzionanti, prive cioè di qualsiasi impedimento all'apertuira sia all'interno
che all'esterno; ciò dovrà essere assicurato anche per le vie di esodo esterne
(compresi eventuali percorsi con scalinate e scale di sicurezza, ingressi,
ecc,);
- si dovrà inibire il posizionamento di cavi elettrici, audio, audiovisivi
o di ostacoli lungo i percorsi di deflusso del pubblico ed in corrispondenza
delle uscite di sicurezza, sia internamente che esternamente;
- durante l'utilizzo delle strutture dovranno essere posti in atto tutti
gli accorgimenti necessari per la sicurezza del pubblico e del personale.
Il richiedente la concessione assume la qualità di orgnizzatore dell'attività
e quindi è responsabile e provvede personalmente, o con persona da lui espressamente
delegata, della gestione della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII del D.M.
19.8.1996
ART. 6
La pulizia dei locali e delle aree concesse, sia in via preventiva che successiva
(entro le 48 ore dal termine dell'evento) è a carico del Concessionario,
e verificata dal Comune.
ART. 7
Salvo contraria motivata determinazione della Giunta Comunale, la concessione
dei beni è subordinata alla prestazione di deposito cauzionale di € 500,00.
La stessa è vincolata all'accertamento, da parte del Comune, della riconsegna
dei beni puliti e nelle condizioni come riscontrate allo stato originario.
ART. 8
E' fatto divieto al concessionario di occupare ulteriori spazi oltre quelli
nell'occasione concessi, di utilizzare i beni per usi diversi da quelli
dichiarati, di estendere l'uso dei beni stessi a terzi e di manometterli.
La installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei beni
in concessione potrà essere effettuata, salvo diverso accordo scritto, in
via precaria a cura e spese del concessionario.
ART. 9
La concessione può essere revocata dal Comune per inosservanza anche di
una sola norma contenuta nel presente regolamento, o per inosservanza di
disposizioni di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto
di concessione.
ART. 10
Tutti i beni concessi devono essere restituiti, funzionanti ed idonei, al
Comune, unitamente alle chiavi degli ingressi, entro 48 ore dal termine
dell'evento, al fine di consentire il pronto utilizzo degli stesssi da parte
di altri richiedenti o del Comune, salvo deroga concordata con il Comune.
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TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALAZZO BERTELLO
I°) TARIFFE GIORNALIERE (ESCLUSI IL GIORNO PRECEDENTE E SUCCESSIVO ALL'EVENTO)
1) Utilizzo per convegni, assemblee e congressi € 206,58 al giorno + IVA
20% = € 247,90
2) Utilizzo per spettacoli, mostre, sfilate di moda, ecc., e comunque per
attività aventi scopo commerciale o di lucro:
con ingresso libero € 309,87 al giorno + IVA 20% = € 371,84
con ingresso a pagamento € 413,17al giorno + IVA 20% = € 495,80
Maggiorazione tariffe per utilizzo del riscaldamento: € 77,47 al giorno
+ IVA 20% = € 92,96
II°) ESENZIONI TARIFFARIE
a) - Manifestazioni organizzate dal Comune;
b) - Eventi od attività organizzate da singoli od organismi senza scopo
di lucro, alle quali è stato conferito il patrocinio del Comune, deliberato
dalla Giunta;
c) - eventi o attività organizzate da singoli od organismi senza scopo di
lucro, inerenti il settore dell'assistenza, la sicurezza sociale, ed in
materia socio-umanitaria di cui al Capo VI del vigente Regolamento Comunale,
approvato in data 29.12.1990, per la concessione di finanziamenti e benefici
economici a soggetti pubblici e privati, ossia:
Interventi di protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani
in età evolutiva; assistenza, protezione e tutela degli anziani; assistenza,
tutela e sostegno dei cittadini inabili; promozione dell'inserimento sociale,
scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze e dei problemi alcool-correlati; assistenza a persone
e famiglie momentanea condizione di disagio economico e sociale.
III°) ALTRE CONDIZIONI
a) per eventi o attività a scopo benefico, sociale, umanitario, o per eventi
o attività ricreative-aggregative organizzate da cittadini singoli o associati
residenti in Borgo San Dalmazzo, comunque senza finalità di lucro, si applica
la tariffa agevolata di euro 85,00 oltre all'IVA (20%), per un totale di
euro 102,00; in tali la Giunta Comunale può, con proprio motivato atto deliberativo,stabilire
di volta in volta condizioni più favorevoli in ordine alle spese per riscaldamento,
pulizia locali, cauzione e per ogni altro onere, in relazione al fine sociale
che si persegue con la manifestazione stessa.
b) per eventi o attività ricreative-aggregative organizzate da cittadini
singoli o associati non residenti in Borgo San Dalmazzo, comunque senza
finalità di lucro, si applica la tariffa di cui al n° 1) delle Tariffe I°)
c) per utilizzi di carattere sportivo la Giunta Comunale può, con proprio
motivato atto deliberativo, stabilire di volta in volta condizioni più favorevoli
in ordine alle spese per riscaldamento, pulizia locali, cauzione e per ogni
altro onere, in relazione al livello tecnico dell'evento o al suo richiamo.
d) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento la Giunta può, con motivato atto
deliberativo, esonerare il richiedente dal deposito cauzionale; in tal caso
il Concessionario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di rifondere
a proprie spese i danni eventualmente cagionati ai beni.