Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Individuazione dei beni e divieti generali
Art. 3 - Competenze in ordine alla concessione
Art. 4 - Istanza di concessione
Art. 5 - Responsabilità e obblighi del concessionario
Art. 6 - Divieti in capo al concessionario
Art. 7 - Personale - servizi di pulizia
Art. 8 - Cauzione e restituzione dei beni
Art. 9 - Revoca della concessione
Art. 10 - Violazioni al Regolamento
Art. 11 - Sistema tariffario
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Il Comune di Borgo San Dalmazzo gestisce direttamente, o in altra forma
consentita, il Civico Auditorium sito in Borgo San Dalmazzo Via Vittorio
Veneto n° 19 e lo destina ad ospitare manifestazioni proprie o anche di
altri, nei limiti e con le modalità indicate nel presente Regolamento, intendendo
in tal modo favorire la circolazione culturale, nel rispetto dei criteri
di pluralismo, di valorizzazione delle risorse culturali locali, di qualificazione
della Città.
2. Il Comune utilizza l’Auditorium per svolgervi iniziative organizzate
direttamente dagli apparati comunali.
Inoltre, nel novero degli spazi e degli edifici comunali posti a disposizione
della collettività l’Auditorium può essere concesso in uso temporaneo e
nei giorni di inutilizzo da parte del Comune, a coloro che ne facciano richiesta
per svolgervi manifestazioni che abbiano caratteristiche e finalità coerenti
con la destinazione prevalente ed istituzionale del bene stesso, e compatibili
con la struttura e le sue dotazioni.
3. Il Comune può altresì concedere l’Auditorium in comodato gratuito alla
Società partecipata “Ente Fiera Fredda” per la gestione di eventi ad essa
direttamente affidati. In tal caso la Società assume la veste di concessionario.
4. La concessione dell’Auditorium è subordinata al rispetto del principio
di economicità e di uso responsabile dei beni.
5. Sono escluse dalla concessione le manifestazioni a scopo esclusivamente
o prevalentemente commerciale.
6. L’Asssessore, di concerto con il Responsabile del Servizio, si riserva
comunque di valutare di volta in volta la rispondenza della manifestazione
proposta (da illustrarsi nei modi indicati all’Art. - 4), ai presupposti
dettati ai commi 2 e 4, nonché di valutarne la qualità’.
7. In presenza di più domande è accordata la precedenza agli utilizzatori
aventi residenza o sede legale in Borgo San Dalmazzo.
8. L’eventuale non accoglimento della domanda non pregiudica la facoltà
di richiedere, in alternativa, la concessione di altri spazi o strutture
comunali.
9. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l’Auditorium a più soggetti
richiedenti nell’arco della stessa giornata, compatibilmente con gli orari
delle manifestazioni in programma.
Art. 2 - Individuazione dei beni
e divieti generali
1. I beni oggetto di utilizzo e/o concessione sono costituiti da:
-Sala Auditorium avente superficie di mq. 224 circa, ubicata a piano terra,
con un massimo consentito di 234 posti a sedere, oltre a due distinti posti
per disabili; palco-teatro con sipario, tendaggi ed intelaiature metalliche
a supporto di impianti acustici ed elettrici; doppio blocco di servizi igienici,
foyer, cabina di regia, montacarichi, locale al piano interrato ad uso magazzino.
-Impianti di ricezione televisiva; video-proiezione e schermo avvolgibile
motorizzato; diffusione sonora; illuminazione scenica e di palco; trasmissione
dati ed intercomunicazione interna;
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-Tavoli e sedie per conferenze.
2. L’installazione e l’utilizzo di attrezzature diverse da quelle in dotazione
dei beni in concessione può essere effettuata, salvo diverso accordo scritto,
in via precaria a cura e spese del concessionario.
3. All’interno dell’Auditorium è fatto divieto di:
- fumare, consumare cibi e/o bevande, introdurre animali, effettuare vendite
di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, salvi i casi espressamente
autorizzati.
- stazionare lungo i percorsi, sedersi sui gradini.
- ostruire, anche parzialmente, le vie di uscita.
Art. 3 - Competenze in ordine
alla concessione
1. L’attività di gestione delle concessioni dell’Auditorium sala fa capo
all’Ufficio Cultura che si avvale dell’apporto degli altri Uffici Comunali
in quanto interessati, ognuno per la parte di propria competenza.
2. La concessione dei beni di cui al precedente Art. - 2 è autorizzata dal
Responsabile dei Servizi Culturali del Comune, ed è subordinata, fatta salva
la disponibilità dei beni stessi, alla presentazione all'Ufficio Protocollo
di istanza scritta
entro
il termine di giorni 30 calendariali precedenti la data di utilizzo.
3. La presentazione della domanda, da prodursi utilizzando il modulo disponibile
presso l’Ufficio Cultura e scaricabile dal sito internet del Comune, non
costituisce di per sè titolo ad ottenere i beni e non vincola in alcun modo
l’Ente, che mantiene sempre la facoltà di non accoglierla.
4. La risposta alla domanda di concessione deve essere data in forma scritta,
entro venti giorni di calendario dal protocollo della richiesta; l’eventuale
diniego dovrà essere motivato.
Art. 4 - Istanza di concessione
1. L’istanza di cui al precedente articolo, da compilare utilizzando il
formulario messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
-le generalità della persona che si assume la responsabilità dell’iniziativa
e dell’uso dei beni, il suo domicilio e recapito telefonico;
-un breve profilo del soggetto richiedente (solo se persona giuridica od
aggregazione di persone fisiche);
-l’esatta descrizione dello svolgimento della manifestazione che intende
tenere e gli scopi della stessa, data, orario e durata dell’evento, con
indicazione presuntiva del numero dei partecipanti.
-impegno ad effettuare, all’atto del ritiro della concessione, il versamento
delle somme previste;
-dichiarazione liberatoria di esenzione da ogni responsabilità del Comune
per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto della concessione
ed in conseguenza diretta od indiretta della stessa, come pure da responsabilità
per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso della struttura.
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-l’impegno a risarcire il Comune per eventuali danni ai beni mobili ed immobili
concessi.
-dichiarazione di aver preso conoscenza delle norme contenute nel presente
Regolamento e di accettarle in ogni loro parte, senza riserve od eccezioni.
Art. 5 - Responsabilità e obblighi
del concessionario
1. Il Concessionario diviene custode dei beni concessi, dei quali risponderà
in prima persona sia sotto il profilo civile che quello penale.
2. Il Responsabile del Servizio, in relazione alla durata, al tipo di manifestazione
ed al presunto numero dei fruitori, tenuto conto dei possibili rischi, si
riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione alla stipula,
da parte del richiedente, di un contratto di assicurazione per danni a persone
e/o a cose con adeguati massimali.
3. Il Concessionario assume diretta responsabilità, manlevando il Comune,
per qualsiasi fatto che abbia a verificarsi nel periodo oggetto di utilizzo
dei beni ed in conseguenza diretta od indiretta dell’utilizzo stesso, come
pure da responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’uso
della struttura. La responsabilità è assunta dal momento del ritiro delle
chiavi dell’Auditorium e sino alla loro restituzione al Comune.
4. Il Concessionario assume altresì la qualità di organizzatore dell’attività
e quindi è responsabile e provvede personalmente, o con persona da lui espressamente
delegata, della gestione della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII del D.M.
19.08.1996. In particolare il Concessionario dovrà provvedere a garantire,
durante le manifestazioni, la presenza di n. 1 squadra antincendio composta
da n. 2 unità abilitate ai sensi dell’Art. - 4.5 del D.M. 261/96, così come
prescritto dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo. Tale personale è messo a disposizione dal Comune a proprie spese
salvo che il Concessionario stesso intenda provvedervi direttamente.
5. In caso di richieste di impieghi particolari e/o che comportino allestimenti
complessi, ritenute ammissibili ai sensi dell’Art. - 1, il Comune si riserva
di subordinare lo svolgimento della manifestazione al preventivo parere
favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, ricadendo sul Concessionario ogni onere relativo.
6. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare ai seguenti obblighi:
-provvedere, con mezzi e personale propri, all’esecuzione delle operazioni
di allestimento, sotto la direzione ed il controllo degli incaricati dal
Comune.
-espletare le pratiche SIAE ed effettuarne i pagamenti.
-munirsi, a proprie spese, delle licenze, autorizzazioni od altro titolo
prescritto dalle leggi o dai regolamenti per lo svolgimento della manifestazione
che intende realizzare.
-porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza delle persone.
-assicurarsi che vi sia libero accesso a tutte le uscite di sicurezza anche
nella porzione esterna alle medesime e che le stesse siano praticabili e
funzionanti, prive cioè di qualsiasi impedimento all’apertura sia dall’interno
che dall’esterno.
-inibire il posizionamento di cavi elettrici, audio, audiovisivi o di ostacoli
lungo i percorsi di deflusso del pubblico ed in corrispondenza delle uscite
di sicurezza, sia internamente che esternamente.
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7. Nel caso di danneggiamento dei beni concessi, ed indipendentemente dall’autore,
il Concessionario dovrà, entro il termine massimo di giorni cinque, provvedere
al risarcimento e/o al ripristino, in conformità alla richiesta del Comune;
in difetto il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione versata per
l’importo corrispondente al danno subito, e provvederà d’ufficio a ripristinare
e/o sostituire i beni danneggiati, addebitando al Concessionario, qualora
ne risulti ancora necessario, l’ulteriore spesa eccedente l’importo cauzionale.
8. Nei casi di danno ingente o di recidiva, sarà precluso al Concessionario
l’utilizzo dell’Auditorium per anni tre consecutivi.
Art. 6 - Divieti in capo al concessionario
1. Il Concessionario è soggetto ai seguenti divieti:
- sub-concedere i beni avuti dal Comune;
- consentire l’ingresso ad un numero di persone superiore a quello indicato
all’Art. - 2. e consentire la presenza del pubblico durante le prove e gli
allestimenti.
- occupare i luoghi di accesso all’immobile, salvo il carico e lo scarico;
- posizionare o installare oggetti nei corridoi ed in prossimità dei percorsi
di entrata ed uscita del pubblico, ostruire le vie di esodo;
- affiggere manifesti e/o locandine, posters o qualunque materiale od oggetto,
coprire le indicazioni di sicurezza od impedire l’accessibilità degli estintori;
-effettuare pubblicità commerciale, se non preventivamente autorizzato;
- utilizzare, salvo autorizzazione, impianti ed apparati, anche di registrazione
audio-video, diversi da quelli di cui è dotata la sala, per il funzionamento
dei quali provvede direttamente il personale messo a disposizione dal Comune;
- utilizzare sistemi informatici, hardware e software, non preventivamente
autorizzati dal Comune;
- utilizzare, salvo specifica autorizzazione, i telefoni e i computer in
dotazione alla sala.
- occupare ulteriori spazi oltre a quelli concessi, utilizzare i beni per
usi diversi da quelli dichiarati, manometterli, estenderne l'uso a terzi
senza la preventiva autorizzazione.
Art. 7 - Personale - servizi
di pulizia
1. La concessione dell’Auditorium non comporta di norma per il concessionario
l’impiego dl personale. Il Comune assicura i servizi tecnico-logistici e
di custodia. Per i servizi antincendio si richiama il comma 4 dell’Art.
- 5.
2. La pulizia dei locali, successiva all’utilizzo, è effettuata dal Comune
il cui costo viene rimborsato dal Concessionario all’atto del ritiro della
concessione. sali ad
inizio pagina
Art. 8 - Cauzione e restituzione
dei beni
1. Salvo contraria motivata determinazione della Giunta Comunale, la concessione
dell’Auditorium è subordinata alla prestazione di deposito cauzionale a
garanzia di eventuali danni e/o inadempimento di una o più disposizioni
regolamentari. La sua restituzione ha luogo previo positivo riscontro, da
parte del Comune, della riconsegna dei beni nelle condizioni come presenti
allo stato originario ed i loro avvenuto utilizzo in conformità al presente
Regolamento.
2. Tutti i beni concessi devono essere restituiti integri, funzionanti,
in ordine, liberi da rifiuti e da beni non appartenenti al Comune, come
da esso ricevuti, unitamente alle chiavi degli ingressi, entro 24 ore dal
termine dell'evento od altro termine concesso, al fine di consentire il
pronto utilizzo degli stessi da parte di altri richiedenti o del Comune.
Art. 9 - Revoca della concessione
1. La concessione può essere revocata, anche senza previa diffida, per inosservanza
anche di una sola norma contenuta nel presente regolamento o di disposizioni
di legge, di regolamento o di prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
2. La Giunta Comunale può revocare la concessione per sopraggiunte ed accertate
cause di forza maggiore, offrendo contestualmente ai destinatari della stessa
possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e dimensione
dell’evento da ospitare nelle sale richieste.
Art. 10 - Violazioni al Regolamento
Le violazioni al presente regolamento comportano, oltre alle misure ivi
contemplate, anche l’applicazione delle sanzioni recate dal “Regolamento
per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti
e alle ordinanze comunali”, approvato con deliberazione consiliare n° 58
in data 29.11.2001.
Art. 11 - Sistema tariffario
1. La concessione dell’Auditorium è regolata sulla base del sistema tariffario
allegato al presente Regolamentosali
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SISTEMA TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL’AUDITORIUM
“CITTA’ DI BORGO SAN DALMAZZO”
1. La tariffa, definita secondo criteri obiettivi (tutti i costi gestionali
quali, il consumo di energia elettrica, il riscaldamento, l’impiego del
personale, le assicurazioni, ecc.) è stabilita come segue:
- euro: 500,00 + IVA (20%): totale euro: 600,00
- senza riscaldamento euro: 447,50 + IVA (20%): totale euro: 537,00
2. La tariffa è dovuta per la concessione giornaliera della sala, indipendentemente
dall’effettivo tempo di utilizzo.
3. Al ricevimento della comunicazione della concessione il richiedente,
pena il diritto alla perdita della concessione stessa, dovrà versare una
caparra pari al 10% della tariffa prevista. Tale importo sarà dedotto dal
costo totale del pagamento della tariffa.
4. Il concessionario è sempre tenuto al rimborso anticipato dei servizi
di pulizia (Art. - 7) pari ad euro 75,00.
5. Il concessionario è sempre tenuto ad effettuare, anticipatamente, il
deposito cauzionale (Art. - 8) nella misura di euro 700,00.
6. Sono stabilite le seguenti modalità di concessione:
A) Concessione a tariffa piena
- per convegni congressi ed altre iniziative di Enti, Associazioni o privati.
- per iniziative per le quali venga richiesta ai partecipanti la corresponsione
di una quota di iscrizione.
B) Concessione a tariffa ridotta (50%)
-per manifestazioni di partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio
Comunale e/o nel Parlamento Nazionale. E’prevista una concessione gratuita
per una volta all’anno a ciascun gruppo consiliare.
C) Concessione a tariffa ridotta (-80%)
-per prove, non aperte al pubblico e per non più di un giorno, di spettacoli
da svolgersi successivamente nella stessa sala. - per manifestazioni a dichiarato,
documentato ed esclusivo scopo benefico il cui ricavato vada a favore di
associazioni benefiche operanti sul territorio provinciale.
D) Concessione gratuita
- per incontri organizzati dalle scuole cittadine, ove la scuola si impegni
formalmente per scritto a garantire la successiva pulizia.
- per manifestazioni a dichiarato, documentato ed esclusivo scopo benefico
il cui ricavato vada a favore di associazioni benefiche operanti sul territorio
comunale.
- per una sola volta, durante la campagna elettorale, a ciascuna lista di
candidati ammessa a concorrere alle elezioni amministrative cittadine.
La Giunta comunale può autorizzare la concessione gratuita dell’Auditorium,
o stabilire condizioni maggiormente favorevoli per le manifestazioni di
elevato profilo che promuovano l’immagine della Città di Borgo San Dalmazzo
aventi rilevanza almeno provinciale, realizzate da organismi senza scopo
di lucro e senza la previsione di incassi.