PROCEDIMENTO DI ACCESSO
CAPO I -IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO
Articolo 19 - Il responsabile del procedimento di
accesso
Articolo 20 - Modalita' di accesso
Articolo 21 - Accesso informale
Articolo 22 - Esame richiesta informale
Articolo 23 - Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni
Articolo 24 - Accesso formale
Articolo 25 - Esame della richiesta di accesso
Articolo 26 - Termine ed esito dell'accesso formale
Articolo 27 - Accesso agli atti del procedimento amministrativo
Articolo 28 - Visione dei documenti
Articolo 29 - Rilascio di copie
PARTE IV
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO
CAPO I - LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 30 - Atti dell'amministrazione comunale
Articolo 31 - Esclusione dell'accesso
Articolo 32 - Differimento dell'accesso
Articolo 33 - Silenzio-rifiuto
CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
Articolo 34 - Individuazione del titolare e del responsabile
di trattamento
Articolo 35 - Circolazione dei dati all'interno del
comune
Articolo 36 - Richiesta di comunicazione e diffusione
dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici
Articolo 37 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 38 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi
da parte dei consiglieri comunali
PARTE V
CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI
Articolo 39 - Concessionari di servizi pubblici
Articolo 40 - Aziende speciali comunali
Articolo 41 - Istituzioni comunali
Articolo 42 - Societa' per azioni o a responsabilita'
limitata per l'esercizio di servizi pubblici comunali
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
CAPO I -IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO
Articolo 19 - Il responsabile
del procedimento di accesso
1. Il responsabile del procedimento di accesso e' il responsabile del servizio
competente per materia; in mancanza o inerzia vi provvede il Segretario
Comunale.
2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti
con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per
l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalita':
a) riceve le richieste di accesso;
b) procede alla identificazione del richiedente;
c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d) valuta l'ammissibilita' delle richieste con i conseguenti adempimenti,
come definiti dal presente regolamento.
Articolo 20 - Modalita' di
accesso
1. L'esercizio dei diritti di accesso e' assicurato mediante procedimenti
amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti,
secondo criteri di economicita' e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.
2. Il procedimento per l'accesso puo' iniziare su istanza di una parte,
privata o pubblica.
3. La richiesta di
accesso
,
volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi
e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al
responsabile del servizio competente, per il tramite dell'Ufficio Protocollo
se presentata in forma scritta.
4. L'accesso puo' essere assicurato:
a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese
quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici, dei
documenti cui sia consentito l'accesso;
b) mediante l'accesso informale;
c) attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano
una ricerca rapida e completa del documento.
Articolo 21 - Accesso informale
1. L'accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni:
a) la richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcune formalita',
innanzi al responsabile del servizio; da essa devono emergere i dati identificativi
del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne
consentano l'individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento
e il tipo di accesso (informazione o visione).
2. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta
del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
3. Se l'istanza e' presentata per conto di ente, associazione o istituzione
e' necessario che l'istante dichiari la propria qualita' e la funzione svolta
nell'ente.
4. I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione
ed il titolo legale dal quale la stessa e' comprovata.sali
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Articolo 22 - Esame richiesta
informale
1. La richiesta e' esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo,
il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente
le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l'esibizione de
documento al fine di permetterne la visione, a seconda dell'oggetto della
relativa richiesta.
2. L'esclusione, la limitazione e il differimento dell'accesso devono tener
conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241/90, 7
della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e del presente regolamento,
nonche' delle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere
accolta cosi' come proposta.
3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti
richiesti, possono essere esibiti in visione con l'indicazione delle parti
mancanti per l'operativita' delle esclusioni o limitazioni.
4. Viene fornita motivazione scritta del diniego o della limitazione de
diritto, a richiesta scritta formulata dall'interessato.
Articolo 23 - Accesso per le
informazioni sulle pubblicazioni
1. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione
si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente,
senza necessita' che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.
Articolo 24 - Accesso formale
1. Il richiedente deve presentare istanza scritta dalla quale risultino:
i dati personali, la qualita' di rappresentante legale ed il titolo da cui
deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione,
gli estremi del/i documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione
delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo
se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla
conoscenza de documento e la sottoscrizione.
2. La richiesta deve altresi' evidenziare se l'accesso si sostanzi nella
sola visione del documento o nell'estrazione di copie.
3. La richiesta di accesso puo' essere presentata od inviata al responsabile
del servizio tramite l'ufficio protocollo.
4. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti, puo' essere
inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica.sali
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Articolo 25 - Esame della richiesta
di accesso
1. La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile del
servizio competente.
2. Quando, dall'esame della richiesta di accesso, il responsabile del servizio
rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne
l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua
inammissibilita', con annotazione sulla istanza stessa.
3. Se l'istanza e' irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne
chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10
giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre
dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.
4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
4 III c. del D.P.R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale
decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione
comunale.
5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilita'
di altra pubblica amministrazione, l'istanza e' trasmessa immediatamente
a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente.
Articolo 26 - Termine ed esito
dell'accesso formale
1. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere
adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato,
entro il medesimo termine, all'interessato.
2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito
a presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio
del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalita' da eseguire.
3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato. La motivazione nei
casi di esclusione o di limitazione dall'accesso deve tener conto della
normativa di cui agli artt. 24 IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90
e 8 del D.P.R. n. 352/92, del presente regolamento e delle circostanze di
fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta.
4. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti
richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciati
in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti.
5. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della
tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art.
25 della L. n. 241/90.sali
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Articolo 27 - Accesso agli
atti del procedimento amministrativo
1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per
l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento
di accesso e' attribuito al responsabile del procedimento amministrativo
per il quale si chiede l'istanza di accesso.
2. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso
dell'avanzamento del procedimento prima della sua conclusione, salvo quanto
disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.
3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi
ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza
o, nel caso di impossibilita', entro 48 ore. L'estrazione di copie degli
atti procedimentali deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed
in ogni caso prima della conclusione del procedimento.
Articolo 28 - Visione dei documenti
1. La visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene
nei locali dell'ufficio del responsabile dell'unita' organizzativa del servizio
di accesso.
2. La misura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata
dal responsabile del procedimento.
3. Se la documentazione e' complessa, la visione puo' avvenire in locali
appositamente predisposti, in orario d'ufficio e ripartita eventualmente
in piu' giorni.
4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti e' tenuto a comportarsi
correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attivita' volta ad alterare in
qualsivoglia modo l'integrita' del documento ed e' responsabile dell'eventuale
danno ad esso arrecato; puo' ricopiare in tutto o in parte il contenuto
dello stesso.
Articolo 29 - Rilascio di copie
1. Il rilascio di copie e' effettuato previa autenticazione delle stesse.
Puo' essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato,
con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilita' per uso esclusivamente
personale.
2. Anche per le copie autenticate e' assoggettato, all'imposta di bollo,
tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio e' effettuato
in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.sali
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PARTE IV
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO
CAPO I - LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 30 - Atti dell'amministrazione
comunale
1. Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubblici, salvo
quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella
categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
ala riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Non puo' essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali
o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti,
salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione
di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3. E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi
ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di
ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste
di istituzioni culturali, scientifiche, universita' degli studi ed amministrazioni
pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalita' tali da
non alterare il consueto iter dell'attivita' del servizio competente.
4. La consultazione e' esente dai diritti di segreteria; per l'estrazione
di copie e' dovuto solo il rimborso del costo di riproduzione, secondo le
tariffe comunali.sali
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Articolo 31 - Esclusione dell'accesso
1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se
non quanto siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi
indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e nell'art. 8 del D.P.R. n. 352/92.
2. I documenti conteneti informazioni connessi agli interessi di cui a primo
comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di
tale connessione. La Giunta Comunale puo' fissare per ogni singolo documento,
o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per
il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in
cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione
locale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili
nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992.
In particolare:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica
ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della
sovranita' nazionale, alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previsti nei trattati
e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in
ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall'art. 12 della Legge
24 ottobre 1977 n. 801;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione
e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e repressione della criminalita' con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione
ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonche' all'attivita'
di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;
d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle
persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni
con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale,
finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione e' suscettibile
di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalita'
dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e
non.
5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione
di copia di documenti ed atti dell'amministrazione, da cui trarre notizie
e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non puo' essere
accolta.
6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti
e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
7. Nell'ipotesi di dubbio interpretativo il responsabile puo' richiedere
un pronunciamento da parte della Giunta Comunale.
8. Il presente regolamento puo' essere integrato ed aggiornato per quanto
riguarda l'individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi
esclusi dall'accesso con successive deliberazioni del Consiglio Comunale,
con eventuale indicazione del periodo di durata dell'esclusione.sali
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Articolo 32 - Differimento
dell'accesso
1. Il responsabile del procedimento di accesso puo' disporre il differimento
dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per
un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui agli artt. 24 della
L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.
2. Il differimento puo' essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione,
in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso puo'
essere inoltre disposto quanto si verificano difficolta' per l'acquisizione
dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano
un flusso tale di richieste cui non puo' darsi esito nei termini prescritti
con personale a ranghi ridotti.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Articolo 33 - Silenzio-rifiuto
1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende
rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente puo' effettuare,
entro i 30 giorni successivi, ricorso al tribunale amministrativo regionale
secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della L. n. 241/90.
CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
Articolo 34 - Individuazione
del titolare e del responsabile di trattamento
1. Ai fini dell'applicazione della L, 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune
e' titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati
automatizzate o cartacee del Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla
L. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente
o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell'attuazopme della L. 675/96, nell'ambito del Comune, con
riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili
del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persone del Sindaco (o di persona da questi delegata),
puo' comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento
dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della
L. 675/96.
4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti
ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio
ufficio o servizio e a comunicarne i risultati al Sindaco.sali
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Articolo 35 - Circolazione
dei dati all'interno del comune
1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento
dei dati designa gli incaricati del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti
diversi dagli incaricati e dai responsabili debitamente motivata, dev'essere
soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.
Articolo 36 - Richiesta di
comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti
pubblici
1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere
il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche
contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere
indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale
sono richiesti. La richiesta deve, eventualmente, indicare le norme di legge
o di regolamento in base alle quali e' avanzata.
2. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione
dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non
ledono i diritti tutelati dalla L. 675/96 e, in particolare, il diritto
alla riservatezza e il diritto all'identita' personale dei soggetti cui
i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella
misura e secondo le modalita' strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri
enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano discipliante da una
norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento
dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avra' cura di indicare,
oltre che dei fini istituzionali del Comune.
Articolo 37 - Richieste di
accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le
condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte
nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto
di accesso, nel rispetto delle disposizioni della L. 675/96. In particolare,
non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano
diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.sali
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Articolo 38 - Richieste di
accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali
1. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono
effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste
siano presentate per ragioni diverse si applichera' l'articolo precedente.
PARTE V
CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI
Articolo 39 - Concessionari
di servizi pubblici
1. In conformita' all'art. 23 della L. n. 241/90 ed all'art. 2 del D.P.R.
n. 352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme
della visione, dell'informazione e del rilascio di copie e' esercitato da
chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni
relativi all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per
conto del comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le
norme regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le
tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie
e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla
fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere,
lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo
all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
3. Le future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del
concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformita' della
disciplina del presente regolamento.
Articolo 40 - Aziende speciali
comunali
1. Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione,
la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformita' del
presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al precedente comma e' atto fondamentale e come
tale e' soggetta ad approvazione de consiglio comunale, sensi dell'art.
23 VI c. della L. n. 142/90.
Articolo 41 - Istituzioni comunali
1. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente
regolamento.
Articolo 42 - Societa' per
azioni o a responsabilita' limitata per l'esercizio di servizi pubblici
comunali
1. Le disposizioni dell'art. 30 si applicano, con gli adeguamenti necessari
riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei
servizi pubblici comunali effettuata dalle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III
c. lett e) della L. 142/90.