Comune di Borgo San Dalmazzo

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Ordinanze

L'ordinanza è un provvedimento, con il quale il comune ordina qualcosa ai cittadini, che viene assunto dal Sindaco (che in qualità di ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità) o dai responsabili dei servizi (che emanano - soprattutto in tema di circolazione stradale - le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento) .

Le ordinanze riportate in questo sito riguardano provvedimenti di carattere permanente e di interesse generale.

I cittadini che vogliano prendere visione dell’elenco integrale o estrarre copia di singoli provvedimenti non disponibili in rete potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria.

Tutte le ordinanze vengono regolarmente affisse all'Albo Pretorio sito in Via Roma n.74 - Piano terra - Ingresso principale.




Ordinanza n. 88 dell'11 ottobre 1995:
"norme per i veicoli ricreazionali"


1) la sosta e il parcheggio dei veicoli ricreazionali su tutto il territorio comunale è consentita purchè tali veicoli non ingombrino il suolo pubblico oltre la loro sagoma (è pertanto vietato l’uso di verande e piedini di stazionamento). Le caravan non potranno inoltre essere staccate dal loro mezzo di traino.
2) Presso l'area adiacente al campo sportivo di via Vittorio Veneto (lato verso Cuneo) è in funzione una fontana ed il pozzetto per lo scarico delle acque dei veicoli ricreazionali; in tale area è vietato il lavaggio di autoveicoli;
3) Sono vietati il lavaggio di indumenti e lo stendimento degli stessi, nonchè il piazzamento di tavoli, sedie e oggetti analoghi all'esterno dei veicoli ricreazionali; durante la sosta e il parcheggio tutti gli scarichi del veicolo dovranno rimanere chiusi;
4) E' vietato il mantenimento in moto del motore del veicolo in sosta;
5) il volume delle autoradio e dei televisori ecc. è da mantenere ad un livello sonoro tale che i confinanti e i vicini non ne siano disturbati;
6) gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi ed imbrattamenti;
7) L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata utilizzando contenitori da depositarsi nei cassonetti pubblici;
8) è interdetto tutto ciò che trasgredisce norme dell'igiene pubblica e della moralità pubblica;
9) L'osservanza della presente ordinanza viene garantita dalle forze di Polizia locali nell'ambito delle rispettive competenze. Qualora si riscontrino trasgressioni alle presenti norme saranno adottati i prescritti provvedimenti sanzionatori;
10) L'ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante affissione e viene trasmessa agli organi e alle istituzioni incaricate dei relativi controlli. sali ad inizio pagina

Ordinanza n.18 del 17 febbraio 2003:
"disciplina raccolta deiezioni canine"


IL SINDACO
Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per i bambini, nonché il grave pregiudizio al decoro della Città imputabile alle medesime;
Considerato altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
Valutato l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;
Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali;
Visto l'art. 13 legge 23 dicembre 1978, n. 833
Visto l'art. 50 comma5 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

1. 1 proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luogo.
L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
2. 1 proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atti a ripristinare l'igiene del luogo.

AVVERTE

I. Per l'inosservanza della nonna di cui al punto 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 12,00 a Euro 72,00;
Per l'inosservanza della norma di cui al punto 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 5,00 a Euro 30,00.
Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. L'ord.n.2/95 del 23.01.1995 è revocata con effetto dalla data di esecutività del presente provvedimento. sali ad inizio pagina

Ordinanza n. 7 del 20 gennaio 2006:
"disciplina orario zona disco centro storico"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
PRESO ATTO che 1’ Amministrazione Comunale ha disposto una nuova regolamentazione oraria della sosta nelle vie e piazze del centro cittadino, modificando così anche gli orari di quella pre esistente;
RISCONTRATO pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e delle piazze e di disporre un adeguato orario che tenga conto anche delle esigenze delle persone residenti nei luoghi indicati;
CONSIDERATO che la regolamentazione dell’orario di sosta dei veicoli debba essere necessaria solamente nei giorni lavorativi;
RITENUTO di prescrivere la collocazione della segnaletica necessaria a dare conoscenza del contenuto del presente provvedimento e di conseguenza rilevare la non necessità della comunicazione d’ avvio del procedimento in quanto quesi’ ultimo è finalizzato all’adozione di un provvedimento di carattere generale — normativo;
VISTI gli artt. 5 comma 30, 7 comma 10, 157 comma 10 lett., e art. 9 del D. Leg.vo n. 285 del 30.04.92, come modificato daIl’art.2 del D.L. 15.01.2002, n. 9.
VISTO il D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;

O R D I N A

Di stabilire le aree destinate al parcheggio sulle quali è subordinata la limitazione della sosta dei veicoli ad un’ ora, fissando le seguenti limitazioni:
Dalle ore 08,30 del giorno 30 gennaio 2006 è istituita, la sosta di un’ ora per tutti i veicoli, nei soli giorni lavorativi, con il seguente orario giornaliero:
Mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,30 pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. La sosta è sempre consentita senza limitazioni di orario dalle ore 12,30 alle ore 15,30 e dalle ore 19,30 alle ore 08,30 La regolamentazione oraria predisposta nelle seguenti vie e piazze:
Piazza Xl febbraio, Via Monsignor Riberi, Piazza Falcone e Borsellino, L. go Argentera negli stalli lungo il perimetro adiacente alla rotonda, Piazzetta di Via Lovera prospiciente i numeri civici 66 - 68, Vicolo Airotto nel tratto compreso tra Via Bergia e Piazza B. Rosso, Piazza Grandis, Via Garibaldi, Via Roma, Piazza Liberazione, Via Marconi, Via Bealera Nuova, Via Bergia, Piazza Martiri, Via Don Ghibaudo, Piazza IV Novembre, Piazza IL Rosso solamente nel lato sud, Via Madonna del Campo nel tratto tra il civico i e il n. civico 12, C.so Barale nel tratto compreso tra il civico 24 e 30.
Dalla data del 30 gennaio 2006 si dispone l’annullamento delle precedenti ordinanze che disciplinavano le zone interessate dalla presente ordinanza.

DEMANDA

All’ Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento. Nella parte retrostante del cartello di divieto dovri essere indicato il numero e la data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall’art 12 del 1). Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza ammesso ricorso ai sensi di legge. sali ad inizio pagina

Ordinanza n. 152 del 25 ottobre 2006:
"macellazione di suini per uso privato"


IL SINDACO
Visto l’art.13 del R.D. 20 Dicembre 1928, n. 3298; su proposta dell’Ispettore delle carni designato dall’Azienda Sanitaria Regionale n.15 – CUNEO

O R D I N A

LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa nell’ambito di tutto il territorio Comunale, presso il domicilio dei produttori agricoli, durante le ore diurne dei giorni di LUNEDI’ - MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI' a partire dal 1° novembre fino al 31 marzo.
I privati che intendono macellare, devono darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’A.S.L. n. 15 di Cuneo, telefonando almeno 24 ORE PRIMA DELL’ABBATTIMENTO dell’animale, al numero 0171/450146 dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (escluso il venerdì pomeriggio).
Gli stessi, a macellazione avvenuta, non possono asportare e consumare nessun viscere prima della visita sanitaria eseguita dal Veterinario Ispettore il quale rilascerà regolare attestazione e ricevuta dei diritti sanitari riscossi € 12,24.
Si rammenta che l’abbattimento dei suini deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite con pene pecuniarie, salve le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati in esso previsti. sali ad inizio pagina


Ordinanza n.131 del 6 agosto 2008:
"divieto di transito e di sosta con rimozione forzata agli autocaravan ed alle auto con al seguito il caravan"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Visto il disagio, intralcio e pericolo per la circolazione stradale che creano gli autocaravan e le auto con caravan al seguito, durante il transito e la sosta nelle vie e piazze del centro storico;
Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità a riguardo dei suddetti veicoli, nel centro storico e piazze limitrofe, in quanto alcune vie non hanno le caratteristiche tecniche per supportarne il transito ed in alcuni tratti anche la sosta;
Sentito il parere del Sindaco in data 5 agosto 2008;
Visto l’art. 109 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

O R D I N A

1) che, a partire dal 15 settembre 2008, sia imposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata agli autocaravan ed alle auto con al seguito il caravan, nelle seguenti vie e piazze:
via Garibaldi, piazza Martiri, via Marconi, via don Ghibaudo, via mons. Riberi, via Roma, piazza Liberazione, piazza IV Novembre, via Grandis, via Avena, via Dogliani, via Quartiere, via Bergia, piazza don Viale e piazzale Stazione;
2) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., indicando nella parte retrostante il numero e la data del presente provvedimento e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, il tutto a cura del Dipartimento Tecnico Comunale;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
Dipartimento tecnico comunale
Servizio Promozione Turismo- Ente Fiera Fredda
Comando Compagnia Carabinieri – Borgo S. D.sali ad inizio pagina

Ordinanza n.189 del 3 novembre 2008:
"divieto di sosta di autocaravan, caravan al seguito di veicoli o altri mezzi similari utilizzati come dimora abituale da piu’ persone"


I L S I N D A C O

Avvalendosi delle facoltà di Legge;
Considerato che frequentemente si verificano situazioni di sosta di carovane di nomadi finalizzate al campeggio ed al pernottamento nell’ambito del territorio comunale;
Preso atto che il Comune di Borgo San Dalmazzo, nell’ambito del proprio territorio, non dispone di aree attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata al campeggio ed al pernottamento di nomadi a mezzo di autocaravan, caravan al seguito di autoveicoli o altri mezzi simili;
Constatato che ogni qual volta avvengono i tipi di sosta sopra citati, i residenti delle zone limitrofe lamentano presso la pubblica Amministrazione la violazione delle più elementari norme di igiene e di pubblico decoro;
Accertato che il tipo di sosta sopra citata rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico – sanitarie (adempimenti agli obblighi di vaccinazioni, rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all’acquedotto ed alla fognatura, ecc…) non solo per chi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare nei pressi di tali zone;
Valutata la necessità di controllare la presenza sul territorio di persone non in regola con le leggi, come sempre avviene per le attività regolarmente autorizzate (alloggi, alberghi, ecc…);
Considerato che per le suddette ragioni di natura igienico – sanitaria, di pubblico decoro e pubblica sicurezza non può essere consentita neppure la sosta per il pernottamento di carovane di nomadi in aree private non idoneamente attrezzate;
Rilevata pertanto la necessità, al fine di tutelare la pubblica salute e sicurezza, di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta, anche temporanea, di nomadi, finalizzata al campeggio, nel territorio comunale comprese le aree private non idoneamente attrezzate e/o qualsiasi forma di sosta di nomadi finalizzata al pernottamento, anche nelle aree private non idoneamente attrezzate, effettuate con autocaravan o caravan al seguito di veicoli o altri mezzi simili;
Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

O R D I N A

CHE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, E’ vietata la sosta anche temporanea, non strettamente legata alla circolazione stradale, di autocaravan, caravan al seguito di veicoli o altri mezzi similari utilizzati come dimora abituale da piu’ persone, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COMPRESE LE AREE PRIVATE NON IDONEAMENTE ATTREZZATE. DA TALE PROVVEDIMENTO SONO ESENTATI COLORO CHE SONO AL SEGUITO DEGLI SPETTACOLI ITINERANTI (CIRCHI, ECC…) AUTORIZZATI AD ESERCITARE L’ATTIVITA’ NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.

A V V E R T E

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

D I S P O N E

1) Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all’Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge;
2) che la presente ordinanza venga inviata a :
- Comando Compagnia CC di Borgo San Dalmazzo;
- Corpo Forestale dello Stato- Stazione di Borgo San Dalmazzo. sali ad inizio pagina

Ordinanza n.31 del 2 marzo 2009:
"disciplina della viabilità per la pulizia ed il lavaggio delle strade e delle piazze cittadine mediante Ì’uso di autospazzatrici"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle strade e delle piazze cittadine mediante Ì’uso di autospazzatrici a partire dal 4 marzo 2009;
Visto il calendario mensile per la pulizia meccanizzata delle strade inoltrato allo scrivente ufficio dal Dipartimento Tecnico Comunale;
Considerato che, per l’espletamento regolare del servizio, è necessario vietare la sosta ai veicoli nelle aree di circolazione di volta in volta interessate dalla pulizia in quanto intralcerebbero il passaggio delle macchine operatrici;
Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, nelle vie e piazze interessate dai lavori, come da calendario presentato dal Dipartimento Tecnico Comunale e nella fascia oraria giomaliera compresa tra le ore 6.00 e le ore 11.00;
Visto l’art. 109 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267/00 ed in particolare il comrna 5;

O R D I N A

1) che, dal 4 marzo 2009, dalle ore 6.00 alle ore 11.00, sia imposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie e piazze indicate nel prospetto — calendario mensile per la pulizia meccanizzata delle strade, allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
2) che la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., con indicato nella parte retrostante il numero e la data del presente provvedimento e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, sia tutto a cura del Dipartimento Tecnico Comunale;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
Dipartimento tecnico comunale
Comando Compagnia Carabinieri — Borgo 5. D.
Ditta Dock’s Lanterna - via cuneo 52— Borgo S. D.
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Ordinanza n.213 del 21 ottobre 2009:
"decoro urbano"


IL SINDACO
Premesso:
che con D.L. 23/5/2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” come modificato dalla relativa legge di conversione L. 24/7/2008, n. 125 sono stati ampliati i poteri del Sindaco con il conferimento allo stesso, quale ufficiale del governo, della facoltà di adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 5/8/2008 è stata data, all’art. 1, definizione al concetto di sicurezza urbana, definendo la stessa “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
che con il medesimo D. M. del 5/8/2008 è stata attribuita al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze al fine di prevenire e contrastare, tra l’altro: le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia i manufatti di arredo urbano e le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate/imbrattate con azioni disdicevoli;
preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell’arredo urbano, sia il decoro e l’igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o similari, nonché all’abbandono di cartacce ed altri rifiuti;
visti gli artt. 7bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;
visto l’art. 3, 6° comma, della L. n. 94/2009;
vista la L. 689/81;

O R D I N A

a salvaguardia dell’igiene e dell’ambiente nonché a tutela del decoro del centro urbano, che sia imposto su tutto il territorio comunale il divieto di:
• Sporcare il suolo pubblico;
• Imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, facciate di edifici, ecc…) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
• Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa di 500 euro con facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi di legge;
- che oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, alle violazioni di cui sopra consegue l’obbligo del ripristino delle condizioni originarie dei siti o dei luoghi. In caso di inerzia del trasgressore o dell’obbligato in solido, l’amministrazione potrà dare corso ad un intervento sostitutivo a spese dell’inadempiente;
- che le Forze di Polizia dello Stato e Locali sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell’accertamento delle violazioni e dei conseguenti adempimenti;
- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
Sig. Prefetto di Cuneo
Comando Polizia Municipale
Comando Compagnia Carabinieri – Borgo S. D.
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Ordinanza n. 253 del 16 novembre 2010:
"circolazione con pneumatici da neve e catene sulle strade comunali"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali e che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
Accertata la necessità di istituire lungo le strade comunali l’obbligo a circolare con catene per neve o pneumatici da neve, in considerazione del verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;
Preso atto che in alcune strade comunali esistono dei tratti con elevate pendenze ed a causa di queste caratteristiche strutturali si rende necessario e indispensabile nel periodo invernale l’uso da parte di tutti i veicoli di pneumatici da neve o catene;
Viste le problematiche insorte e i pericoli creatisi durante le ultime nevicate su tutto il territorio comunale, a causa di veicoli che circolavano sprovvisti di catene o pneumatici da neve montati, di veicoli abbandonati in posizioni che hanno costituito pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi spazzaneve e di soccorso;
Ravvisata la necessità di porre in atto accorgimenti tali da garantire la pubblica incolumità ed un più razionale scorrimento del traffico, in caso di precipitazioni di carattere nevoso, al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale:
Visto l’art. 109 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

O R D I N A

1 – Che, per tutto il periodo compreso tra il 20 novembre 2010 ed il 31 marzo 2011, sia imposto l'obbligo di circolare su tutte le strade comunali del territorio, con speciali pneumatici da neve montati o con catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso).
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
2 - che la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., con indicato il numero e la data del presente provvedimento e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, sia tutto a cura dell’ufficio tecnico comunale.

INVITA

Tutti i conducenti di veicoli a rispettare le seguenti misure precauzionali, in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade, al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale:
- rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
- accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo stato della transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc...;
- non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve, ecc.;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
- Comando Compagnia Carabinieri - Borgo S. D.
- Polizia Stradale di Cuneo.
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Ordinanza n. 254 del 16 novembre 2010:
"divieto di sosta con rimozione forzata durante le nevicate e nelle 24 ore successive"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Constatato che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine durante e immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed ostacola considerevolmente il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento delle soluzioni antigelo ritardando il ripristino delle normali condizioni di viabilità;
Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, per ovviare ai disagi sopra citati;
Visto l’art. 109 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

O R D I N A

1) che dal 20 Novembre 2010 al 15 Marzo 2011 sia imposto il divieto di sosta con rimozione forzata durante le nevicate e nelle 24 ore successive, in tutte le strade e piazze del territorio comunale nelle quali verrà posizionata la relativa segnaletica verticale fissa e/o mobile, integrata da pannelli esplicativi, al fine di consentire le operazioni di sgombero neve;
2) sono individuate le seguenti zone dove è consentita la sosta in deroga ai divieti imposti al punto 1):
Piazza Stazione, Piazza 2 Maggio 1944, Piazza Martiri delle Foibe, Piazzale Bertello (lato Sud), Piazza Martini, Piazza Sacco e Vanzetti, Piazza San Bernardo;
3) che la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., con indicato nella parte retrostante il numero e la data del presente provvedimento e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, sia tutto a cura del Dipartimento Tecnico Comunale.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
- Ufficio Tecnico Comunale
- Comando Compagnia Carabinieri - Borgo S. D.
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Ordinanza n. 255 del 16 novembre 2010:
"divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade e piazze destinate di volta in volta ai lavori di sgombero neve mediante macchine operatrici ed autocarri, come da segnaletica verticale mobile"


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Valutato che questa Pubblica Amministrazione intende provvedere allo sgombero della neve nelle strade e nelle piazze della città e dei concentrici frazionali mediante l’uso di macchine operatrici ed autocarri, anche dopo le 24 ore successive alle nevicate;
Considerato che per l’espletamento di detto servizio è necessario che nelle aree di circolazione, di volta in volta interessate, non sostino veicoli che intralcerebbero i lavori delle macchine operatrici;
Ravvisata pertanto l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di disporre l’istituzione, nelle diverse strade e piazze cittadine e dei concentrici frazionali, del divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di sgombero neve dopo le 24 ore successive alle nevicate;
Visto l’art. 109 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267/00 ed in particolare il comma 5;

O R D I N A

1) che, dal 20 Novembre 2010 al 15 Marzo 2011 sia imposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade e piazze destinate di volta in volta ai lavori di sgombero neve mediante macchine operatrici ed autocarri, come da segnaletica verticale mobile posta in loco almeno 48 ore prima;
2) che la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento e la relativa manutenzione dei prescritti segnali stradali, come previsto dalle norme regolamentari del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92 e smi e del relativo regolamento approvato con D.P.R 495/92 e s.m.i., con indicato nella parte retrostante il numero e la data del presente provvedimento e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, sia tutto a cura del Dipartimento Tecnico Comunale.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
- che la presente ordinanza venga inviata a:
- Dipartimento tecnico comunale
- Comando Compagnia Carabinieri – Borgo S. D.
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