Ordinanze
L'ordinanza è un provvedimento, con il quale il comune ordina qualcosa
ai cittadini, che viene assunto dal Sindaco (che in qualità di ufficiale
del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti con lo scopo
di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità)
o dai responsabili dei servizi (che emanano - soprattutto in tema di circolazione
stradale - le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento) .
Le ordinanze riportate in questo sito riguardano provvedimenti di carattere
permanente e di interesse generale.
I cittadini che vogliano prendere visione dell’elenco integrale o estrarre
copia di singoli provvedimenti non disponibili in rete potranno rivolgersi
all'Ufficio Segreteria .
Tutte le ordinanze vengono regolarmente affisse all'Albo Pretorio sito
in Via Roma n.74 - Piano terra - Ingresso principale.
Ordinanza n.61 del 29 luglio 1993: "regolamento di siepi e taglio rami
ai lati delle strade"
IL SINDACO
Ritenuto necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo
da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante
che si protendono oltre il ciglio stradale;
Visto l'art. 29 dei D.Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 15 dei D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446,
ORDINA
ai proprietari, o chi per essi, di tenere regolate le siepi vive esistenti
ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico,
in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i
rami delle piante che si protendono altre il ciglio delle strade suddette.
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 agosto 1993
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione
d'Ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti,
salvo lapplicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. sali
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Ordinanza n. 88 dell'11 ottobre 1995: "norme per i veicoli ricreazionali"
1) la sosta e il parcheggio dei veicoli ricreazionali su tutto il territorio
comunale è consentita purchè tali veicoli non ingombrino il suolo pubblico
oltre la loro sagoma (è pertanto vietato l’uso di verande e piedini di stazionamento).
Le caravan non potranno inoltre essere staccate dal loro mezzo di traino.
2) Presso l'area adiacente al campo sportivo di via Vittorio Veneto (lato
verso Cuneo) è in funzione una fontana ed il pozzetto per lo scarico delle
acque dei veicoli ricreazionali; in tale area è vietato il lavaggio di autoveicoli;
3) Sono vietati il lavaggio di indumenti e lo stendimento degli stessi, nonchè
il piazzamento di tavoli, sedie e oggetti analoghi all'esterno dei veicoli
ricreazionali; durante la sosta e il parcheggio tutti gli scarichi del veicolo
dovranno rimanere chiusi;
4) E' vietato il mantenimento in moto del motore del veicolo in sosta;
5) il volume delle autoradio e dei televisori ecc. è da mantenere ad un livello
sonoro tale che i confinanti e i vicini non ne siano disturbati;
6) gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi
ed imbrattamenti;
7) L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata utilizzando contenitori
da depositarsi nei cassonetti pubblici;
8) è interdetto tutto ciò che trasgredisce norme dell'igiene pubblica e della
moralità pubblica;
9) L'osservanza della presente ordinanza viene garantita dalle forze di Polizia
locali nell'ambito delle rispettive competenze. Qualora si riscontrino trasgressioni
alle presenti norme saranno adottati i prescritti provvedimenti sanzionatori;
10) L'ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante affissione e
viene trasmessa agli organi e alle istituzioni incaricate dei relativi controlli.
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Ordinanza n.18 del 17 febbraio 2003: "disciplina raccolta deiezioni canine"
IL SINDACO
Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo
determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree
pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per i bambini, nonché il grave
pregiudizio al decoro della Città imputabile alle medesime;
Considerato altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia
posseduti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare
una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del
suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
Valutato l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine nel
territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi
nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;
Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali;
Visto l'art. 13 legge 23 dicembre 1978, n. 833
Visto l'art. 50 comma5 del D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1. 1 proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in
modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luogo.
L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica
o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
2. 1 proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida
non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso
pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto
o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi
prodotti da questi ultimi atti a ripristinare l'igiene del luogo.
AVVERTE
I. Per l'inosservanza della nonna di cui al punto 1, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 12,00 a Euro
72,00;
Per l'inosservanza della norma di cui al punto 2, si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da Euro 5,00 a Euro 30,00.
Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso
dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione all'Albo Pretorio. L'ord.n.2/95 del 23.01.1995 è revocata
con effetto dalla data di esecutività del presente provvedimento. sali
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Ordinanza n. 7 del 20 gennaio 2006: "disciplina orario zona disco centro
storico"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
PRESO ATTO che 1’ Amministrazione Comunale ha disposto una nuova regolamentazione
oraria della sosta nelle vie e piazze del centro cittadino, modificando così
anche gli orari di quella pre esistente;
RISCONTRATO pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti
in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e delle piazze
e di disporre un adeguato orario che tenga conto anche delle esigenze delle
persone residenti nei luoghi indicati;
CONSIDERATO che la regolamentazione dell’orario di sosta dei veicoli debba
essere necessaria solamente nei giorni lavorativi;
RITENUTO di prescrivere la collocazione della segnaletica necessaria a dare
conoscenza del contenuto del presente provvedimento e di conseguenza rilevare
la non necessità della comunicazione d’ avvio del procedimento in quanto quesi’
ultimo è finalizzato all’adozione di un provvedimento di carattere generale
— normativo;
VISTI gli artI. 5 comma 30, 7 comma 10, 157 comma 10 lett., e art. 9 del D.
Leg.vo n. 285 del 30.04.92, come modificato daIl’art.2 del D.L. 15.01.2002,
n. 9.
VISTO il D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Di stabilire le aree destinate al parcheggio sulle quali è subordinata la
limitazione della sosta dei veicoli ad un’ ora, fissando le seguenti limitazioni:
Dalle ore 08,30 del giorno 30 gennaio 2006 è istituita, la sosta di un’ ora
per tutti i veicoli, nei soli giorni lavorativi, con il seguente orario giornaliero:
Mattina dalle ore 08,30 alle ore 12,30 pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
19,30. La sosta è sempre consentita senza limitazioni di orario dalle ore
12,30 alle ore 15,30 e dalle ore 19,30 alle ore 08,30 La regolamentazione
oraria predisposta nelle seguenti vie e piazze:
Piazza Xl febbraio, Via Monsignor Riberi, Piazza Falcone e Borsellino, L.
go Argentera negli stalli lungo il perimetro adiacente alla rotonda, Piazzetta
di Via Lovera prospiciente i numeri civici 66 - 68, Vicolo Airotto nel tratto
compreso tra Via Bergia e Piazza B. Rosso, Piazza Grandis, Via Garibaldi,
Via Roma, Piazza Liberazione, Via Marconi, Via Bealera Nuova, Via Bergia,
Piazza Martiri, Via Don Ghibaudo, Piazza IV Novembre, Piazza IL Rosso solamente
nel lato sud, Via Madonna del Campo nel tratto tra il civico i e il n. civico
12, C.so Barale nel tratto compreso tra il civico 24 e 30.
Dalla data del 30 gennaio 2006 si dispone l’annullamento delle precedenti
ordinanze che disciplinavano le zone interessate dalla presente ordinanza.
DEMANDA
All’ Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione
della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento. Nella
parte retrostante del cartello di divieto dovri essere indicato il numero
e la data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall’art 12 del 1).
Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza ammesso ricorso ai sensi di legge. sali
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Ordinanza n. 152 del 25 ottobre 2006: "macellazione di suini per uso privato"
IL SINDACO
Visto l’art.13 del R.D. 20 Dicembre 1928, n. 3298; su proposta dell’Ispettore
delle carni designato dall’Azienda Sanitaria Regionale n.15 – CUNEO
ORDINA
LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa nell’ambito
di tutto il territorio Comunale, presso il domicilio dei produttori agricoli,
durante le ore diurne dei giorni di LUNEDI’ - MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’
- VENERDI' a partire dal 1° novembre fino al 31 marzo.
I privati che intendono macellare, devono darne comunicazione al Servizio
Veterinario dell’A.S.L. n. 15 di Cuneo, telefonando almeno 24 ORE PRIMA DELL’ABBATTIMENTO
dell’animale, al numero 0171/450146 dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.30 (escluso il venerdì pomeriggio).
Gli stessi, a macellazione avvenuta, non possono asportare e consumare nessun
viscere prima della visita sanitaria eseguita dal Veterinario Ispettore il
quale rilascerà regolare attestazione e ricevuta dei diritti sanitari riscossi
€ 12,24.
Si rammenta che l’abbattimento dei suini deve avvenire nel rispetto delle
norme vigenti.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite
con pene pecuniarie, salve le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati
in esso previsti. sali
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Ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2007: "istituzione permanente dell'obbligo
di circolazione con pneumatici da neve e catene sulle strade comunali con
elevate pendenze"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
PRESO ATTO che in alcune strade comunali esitono dei tratti con elevate pendenze,
ed causa di queste caratteristiche strutturali si renda necessario e indispensabile,
nei periodi invernali l’uso da parte di tutti i veicoli di pneumatici da neve
o catene;
CONSIDERATO i sinistri stradali avvenuti negli scorsi anni e quindi per garantire
la sicurezza dei veicoli e delle cose e delle persone durante il periodo invernale
indicato;
RISCONTRATO pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti
in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade;
VISTI gli artt. 5, comma 3°- 7 comma 3°, e art. 6 comma 4 lett. e del D. Leg.vo
n. 285 del 30.04.92, e s.m.i.
SENTITO il parere dell’Uffico Tecnico Comunale;
VISTO il D. Lvo n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Dalle ore 08,00 del giorno 5 gennaio 2007 e nel solo periodo invernale di
ogni anno, compreso tra il i novembre e il 30 marzo nelle Vie Comunali che
portano a:
Tetto Camorei, Tetto Barale Antico, Tetto Spada, Tetto Suppa, Tetto Bersaglio,
Tetto Palazzotto, Tetto Valentino, Tetto Valentin Trombetta, Tetto Tabuna,
Tetto Brancassi, Tetto Avvocato, Tetto Pilone e Via Monserrato, sino all’altezza
di Tetto Isolabella e per le due strade che portano da e per il Santuario
di Monserrato è obbligatorio per tutti i veicoli il transito con speciali
pneumatici da neve o ghiaccio o di catene.
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione
della segnaletica prescritta a norma del presente provvedimento e di indicare
nella parte retrostante dei segnali gli estremi della presente ordinanza nonchò
il mantenimento della segnaletica verticale;
E’ fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall’art. 12 del D.
Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi di legge. sali
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